Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.986 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA GIUSTINIANI N.11 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.EMILIO PERUGINI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
OP
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti
[...] dall'Avv. DE PALMA FAUSTINO, ed elettivamente domiciliato\a in via l. amabile, 88 83100 AVELLINO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 01/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio
[...]
esponendo di essere OP dipendente dell'Istituto con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario senior, titolare di incarico di Funzione di ORGANIZZAZIONE;
che nel periodo novembre 2020/marzo 2022 (periodo COVID) aveva effettuato prestazioni aggiuntive per complessive ore 1.572,37, in orario di lavoro aggiuntivo ed in fasce orarie anche notturne;
che per la suddetta attività non gli veniva
1
che tale attività era stata anche fonte di danno, tenuto conto che nelle quasi totalità delle settimane lavorative veniva sforato il tetto limite delle 48 ore di lavoro settimanale,
Concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al pagamento delle 1572,37 ore di prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid effettuate nel periodo novembre 2020/ marzo 2022, e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento della OP somma di € 32.880,56 oltre interessi e rivalutazione, o in via gradata in quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, anche a mente del principio della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. , o in via ancor più gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al pagamento del buono mensa correlato all'attività lavorativa espletata nel periodo novembre2020 / marzo2022 nelle giornate festive e prefestive e nei pomeriggi in cui l'attività lavorativa straordinaria si è protratta oltre le sei ore, e per l'effetto condannare l al pagamento OP della somma di € 1.674,40 , o in via gradata in quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto al riposo giornaliero correlato all'attività lavorativa espletata nel periodo novembre2020 / marzo2022, e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento della OP somma di € 5.744,31 , o in via gradata in quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
-con vittoria si spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione”. Regolarmente costituito
[...]
eccepiva l'inammissibilità e OP
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese, con distrazione. Rilevava che nel ricorso non venivano indicate quali e quante prestazioni il ricorrente aveva svolto a titolo di prestazioni aggiuntive emergenza COVID e che era equivoca la qualificazione giuridica delle stesse indicate come “lavoro straordinario” o “prestazioni aggiuntive Covid”, ; che per l'attività in periodo COVID erano state erogate premialità aggiuntive pari ad €1.000,00, come da cedolino marzo 2021
2 e € 5.937,76 come da cedolino febbraio 2022 e che, quindi, qualificando la richiesta a tale titolo, l'erogazione vi era stata;
che, qualificando la richiesta come lavoro straordinario, il ricorrente, in quanto titolare di funzione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 del contratto, vedeva assorbiti in tale indennità i compensi per lavoro straordinario;
che gli erano stati erogati tutti i buoni pasto, spettanti, e riconosciuti limitatamente alla prestazione lavorativa del mattino con prosecuzione anche nelle ore pomeridiane non anche con riferimento a prestazioni svolte esclusivamente nelle ore pomeridiane con prosecuzione anche nelle ore serali e notturne, né, ai sensi dell'orientamento applicativo RAL_1272 , potevano erogarsi CP_2 due buoni pasto quando l'orario di lavoro si protraeva nelle ore pomeridiane oltre le sei ore;
che, quanto al risarcimento del danno per lesione del diritto al riposo giornaliero dell'importo di € 5.744,31,. il limite di 48 ore di lavoro settimanale previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 66/2003, andava calcolato sulla durata media dell'orario di lavoro con riferimento ad un periodo in quattro mesi;
che, in ogni caso il comma 9 dell'art. 27, del CCNL del Comparto Sanità 2016- 2018 prevedeva “ a le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo”. Proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente per il lavoro straordinario prestato nel periodo aprile 2020/ottobre 2020, per la complessiva somma di € 8.812,72. Concludeva chiedendo “a) rigettare il ricorso proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
[...]
b) in via del tutto subordinata, e con espressa riserva di impugnazione, accertare e dichiarare che l' resistente ha già corrisposto al CP_1 ricorrente la somma di € 6.937,76 a titolo di premialità Covid e, per l'effetto, dichiarare che dalle somme eventualmente dovute al dovrà essere detratto il suddetto importo;
c) in ogni caso, Parte_1 accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall' CP_1 resistente, e, per l'effetto:- accertare e dichiarare che il ricorrente ha indebitamente percepito la somma di €8.812,72, a titolo di lavoro straordinario, per il periodo aprile 2020/ottobre 2020; - condannarlo, quindi, a restituire all' resistente la citata somma, maggiorata CP_1 degli interessi e della rivalutazione monetaria;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natua documentale veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
3 Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso introduttivo appare sufficientemente chiaro nella sua esposizione laddove individua il titolo della richiesta di compensi\buono pasto\risarcimento, nello svolgimento di ore aggiuntive a titolo di Emergenza nel Parte_2 periodo COVID ovvero ore che in quanto ulteriori rispetto all'orario ordinario, sono da qualificarsi come straordinario, relative a prestazioni nuove e diverse rispetto alle mansioni ordinarie, ovvero accettazione dei tamponi, fase preparatoria alla processione “ sotto cappa “; registrazione degli esiti;
smaltimento dei tamponi;
stoccaggio e congelamento dei tamponi positivi, a fronte della diversa attività svolta ordinariamente dal ricorrente ovvero organizzazione ed esecuzione delle prove del campionamento della TBC della task force regionale, esecuzione prove di Microbiologia alimentare e Diagnostica Animale resa in ambito animale. Ciò posto, appare evidente che siamo in presenza di ore aggiuntive per emergenza COVID che, sotto il profilo giuridico, sono da qualificarsi come lavoro straordinario. Com'è noto in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (Cass. n. 2509/2017).
Il diritto al compenso spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 cod. civ. (applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato), interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 23506/2022).
L'autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario deve ritenersi implicitamente data ogni qual volta si versi in ipotesi di lavori organizzati sulla base di turnazioni tra il personale disponibile nell'ambito di attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell'ambito di un servizio che la p.a. è tenuta a garantire. La predisposizione di turni, infatti, presuppone già l'espletamento del lavoro straordinario, con la conseguenza che al servizio svolto non
4 può disconoscersi la dovuta retribuzione (così Consiglio di Stato sez. V, 24/09/2003, n.5465) Nella specie è pacifico che il CIARDIELLO veniva utilizzato per le prestazioni aggiuntive COVID la cui intensità e durata, è comprovato dal prospetto dei turni osservati nel periodo di riferimento, ove viene indicata l'attività COVID rispettivamente presso e Lab.3 CP_3
Avellino
Quanto all'argomento.relativo al dedotto assorbimento di tale voce, deve rilevarsi che effettivamente la disposizione contrattuale prevede che il trattamento del titolare di posizione organizzativa assorba le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, ivi compreso il compenso per lo straordinario.
Ciò nondimeno, nella specie, siamo in presenza di prestazioni che esulano dall'attività relativa alla funzione organizzativa e che appaiono del tutto estranee all'attività lavorativa ordinaria perché attività ulteriori e diverse, dettate dalla particolare emergenza sanitaria venutasi a determinare causa COVID.
Tanto ciò è vero, che lo stesso ISTITUTO erogava, in più riprese e tempi diversi, “Premio aggiuntivo Covid 19” pari ad € 5.937,76 come da cedolino febbraio 2022. Non è invece chiara la causale del pagamento di €1.000,00 di cui al cedolino marzo 2021 per il quale compare la causale “Residuo fondo art.81 CCNL”.
Analogamente, come documentato dagli statini posti a base della domanda riconvenzionale, veniva corrisposto “ . Feriale CP_4 emerg.” e “ ”. Dunque l' CP_4 Testimone_1 CP_1 riconosceva la retribuzione per il maggior numero di ore di attività lavorativa con riferimento alle prestazioni nel periodo emergenziale, qualificandole alternativamente come premio aggiuntivo COVID o come lavoro straordinario .
Né del resto lo svolgimento di tale cospicuo numero di ore aggiuntive potrebbe rimanere privo di adeguata retribuzione.
Da quanto esposto consegue, stante il pacifico svolgimento di tali prestazioni (incontestato dall' ) e non potendosi ritenere il CP_1 relativo compenso assorbito nel trattamento funzione organizzativa, che il resistente deve corrispondere per tali prestazioni il compenso lavoro straordinario. Quanto al numero di ore di lavoro prestate, le stesse possono evincersi dai turni di lavoro prodotti ed essere quantificate come da conteggi parte ricorrente che si ritenegono
5 corretti e scevri da vizi né sono mai stati oggetto di specifiche contestazioni.
Da tale importi devono essere detratte le somme erogate nel febbraio 2022, perché specificamente riferibili al periodo ed alla causale della domanda contenuta in ricorso;
non anche il pagamento del marzo 2021 perché non specificamente riferibile al thema decidendum attesa la causale del versamento. Difatti il Fondo di cui all'art.81 CCNL Sanità “Fondo premialità e fasce” è destinato ai “seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;
d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi ” di cui all'art. 80; e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art.94 (Welfare integrativo); f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d)”. Non vi sono, dunque, evidenze che consentano di riferire con certezza, tale pagamento alla causale oggetto di giudizio.
Ne consegue che l' dev'essere condannato al pagamento, a CP_1 titolo di lavoro straordinario per emergenza COVID nel periodo novembre 2020/marzo 2022 per complessive ore 1.572,37, alla somma di €26.942,8 (€ 32.880,56 - € 5.937,76) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Venendo alla domanda relativa i buoni pasto, è noto che l'attribuzione del buono pasto nel pubblico impiego privatizzato è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che presuppone un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore per garantire il benessere fisico dei dipendenti e conciliare le esigenze del servizio con quelle personali (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2024, n.24271).
Sostiene l' che tale buono spetterebbe solo in caso di CP_1 prolungamento dell'orario mattutino al pomeriggio, non anche laddove l'orario pomeridiano si prolunghi oltre le sei ore, e una sola volta nell'arco di una stessa giornata.
L'argomento non appare condivisibile.
La ratio del buono pasto, ove non sia organizzato un servizio mensa, è quella di garantire al dipendente la possibilità di un ristoro durante la pausa pranzo e deve trovare applicazione in tutti i casi in cui l'orario di prolunghi oltre le sei ore continuative, sia se espletate nell'orario
6 mattutino che pomeridiano. Analogamente ove l'orario superi le dodici ore, per le medesime ragioni, il buono pasto va riconosciuto una seconda volta.
Ne consegue che, sulla scorta dei conteggi di parte che questo Giudice ritiene fare propri per le medesime ragioni già innanzi esposte, l dev'essere condannato al pagamento della complessiva CP_1 somma € 1.674,40 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento danni, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, (ud. 06/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto nel tempo e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
L'art.26 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITA' 1998/2001 prevede, con riferimento all'orario di alvoro ordinario : "c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali". Detta previsione è stata sostanzialmente riprodotta nell'art.27 CCNL Sanità 2016\2018 che, al successivo art.31 dispone “il limite
7 individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali”. Appare, dunque, evidente, mancando la prova del superamento di tale secondo requisito, che non si ravvisa alcuna violazione con conseguente rigetto di tale capo di domanda. Dall'accoglimento della domanda relativa al pagamento del lavoro straordinario, consegue il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall . CP_1
Per il principio della soccombenza
[...]
dev'essere condannato al OP pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di OP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichaira il diritto al pagamento del lavoro straordinario con riferimento alle prestazioni aggiuntive emergenza COVID prestate nel periodo novembre 2020/marzo 2022 per complessive ore 1.572,37;
2) condanna OP
al pagamento in favore di
[...] [...]
per tale causale della somma di €26.942,8 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna OP
al pagamento in favore di
[...] [...]
a titolo di buoni pasto oer il medesimo periodo Parte_1 della complessiva somma di € 1.674,40 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
1) condanna OP
al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €4.629,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U.
€259,00, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 04/02/2025
8 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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