Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ENZO Parte_1
GRANDINETTI
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: Assegno Pensionistico Anticipato FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di ottenere una declaratoria del suo diritto alla CP_1 corresponsione dell'Assegno Pensionistico Anticipato, richiesto con domanda amministrativa del 09.06.2023. Deduceva, in particolare, che la domanda era stata respinta dall'istituto previdenziale sulla base della seguente motivazione “Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbia avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi”. Dedotta l'erroneità della determinazione assunta in sede amministrativa, il ricorrente concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il
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179-186, denominato Anticipo pensionistico - APE sociale, per tutti i motivi di cui in ricorso, sin dall'epoca dalla domanda amministrativa (09/06/2023); Per l'effetto, condannare l – in persona del Controparte_2 legale rappresentante, per tutte le causali e per i titoli di cui in ricorso, ad erogare la relativa prestazione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (e cioè dal 01/07/2023) come previsto dalla vigente normativa;
- In subordine, si chiede che il Giudice voglia condannare l per i motivi CP_1 specificati in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.084,22, a titolo di risarcimento del danno, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia;
Infine, in ulteriore subordine, si chiede la condanna dell al CP_2 pagamento della prestazione per cui è causa almeno dal mese di novembre 2024”. L si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, CP_1 contestando la sussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto azionato, in particolare richiamando, quanto al requisito non ritenuto sussistente, la Circolare n. 34/2018.
§ Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e/o conclusioni con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del 28.02.2025.
§ La domanda principale è fondata e va, pertanto, accolta. La legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/16) ha introdotto la c.d. APE sociale, una “soluzione di anticipo pensionistico” prevista in via sperimentale fino al dicembre 2019, per consentire agli assicurati che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età e si trovino in particolari condizioni di conseguire la pensione. L'APE sociale si configura come un'indennità di natura assistenziale erogata dall' su domanda, per una durata pari al periodo intercorrente CP_1 tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, con lo scopo di accompagnare il lavoratore prossimo alla pensione all'effettivo pensionamento. Per accedere all'APE sociale è
2 necessario avere 63 anni di età e 30 anni di contribuzione (o 36 nei casi previsti dalla legge) e non essere titolari di pensione diretta. L'art. 1, commi 179 -186 della legge n. 232/2016 ha disciplinato in via sperimentale ed entro limiti di spesa prefissati, per il periodo dall'1.5.2017 al 31.12.2018 (il termine finale è stati in seguito più volte prorogato) per tutti gli iscritti alla gestione AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa ed alla gestione separata, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, l'indennità in esame. La prestazione spetta, tra le altre ipotesi, a tutti i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissione per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, l. n. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano maturato, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. La norma attualmente in vigore prevede all'art. 1, co. 179 che: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per 3 almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”. Dunque, la lett. a) del co. 179 ha, in definitiva, previsto due diverse ipotesi in cui l'assicurato ha diritto, in presenza degli altri requisiti, all'indennità
“ape sociale”: 1) quando versi in stato di disoccupazione derivante da licenziamento, a condizione che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (originariamente da almeno tre mesi) ed abbia un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2) quando versi in stato di disoccupazione derivante dalla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro, a condizione che nei 36 mesi anteriori a tale cessazione possa vantare periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi ed abbia, come nel primo caso, concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (originariamente da almeno tre mesi) ed un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Il successivo comma 180 del predetto art. 1 della legge citata stabilisce che l'erogazione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa, restando esclusi i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il comma 181 prevede la durata e l'importo della prestazione. Il comma 182 individua le fattispecie di incompatibilità con l'APE sociale (trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, Asdi e indennizzo per cessazione di attività commerciale). Il comma 183 prevede la decadenza dal diritto all'indennità allorché il beneficiario diviene titolare di pensione anticipata. Il comma 185, infine, rinvia al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184 della predetta legge, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186. Le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 sono state dettate dal D.P.C.M. 23.05.2017 n. 88 all'art. 1 e ss. che prevede, per quanto di interesse:
“1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha 4 cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante (…); (…) d) è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto.
2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità”. In forza del successivo art. 4, comma 2, i soggetti che si trovano (o verranno a trovarsi entro il 31.12.2017) nelle condizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. Il successivo comma 4 dell'art. 4 stabilisce che al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale il soggetto deve essere già in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge ad accezione del “requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) (…) che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda”. L'art. 5 individua la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale tra cui, per quanto di interesse, con riferimento alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), la lettera di licenziamento. L'art. 7, infine, prescrive al comma 3, che “In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza 5 dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017”. Tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato tenuto altresì conto delle indicazioni operative dell' in materia di accesso CP_2 all'indennità di APE sociale, laddove l'assicurato - in possesso dei requisiti previsti ex lege - abbia presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, l' deve rilasciare la certificazione delle condizioni CP_1 di accesso all'APE sociale e l'accesso al relativo beneficio. La legge di bilancio 2017 ha individuato chiaramente la platea dei destinatari dell'indennità di APE sociale, stabilendo le condizioni di accesso al beneficio che si riassumono come di seguito: - essere un lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata CP_1
- aver compiuto 63 anni di età e non essere titolare di pensione diretta in Italia o all'estero; avere almeno 30 anni di anzianità contributiva (per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato a) del D.P.C.M. l'anzianità contributiva richiesta è di 36 anni);
- essere disoccupato ed aver finito integralmente di percepire da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione a lui spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7, l. n. 604/1966, ovvero per per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
§ Ebbene, al momento della domanda amministrativa del 26.03.2023 il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di legge: aveva compiuto i 63 anni (essendo nato il [...]) e non era titolare di pensione diretta in Italia o all'estero; aveva trenta anni di anzianità contributiva (cfr. l'estratto conto previdenziale); si trovava in stato di disoccupazione per scadenza del contratto a termine cessato il 31.05.2021; poteva contare, nell'arco dei 36 mesi precedenti la cessazione del contratto a 6 termine, di 102 settimane di contribuzione, pari a più di 23 mesi (cfr. ancora l'estratto conto previdenziale); era iscritto all'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti. Quanto al mancato godimento dell'indennità di disoccupazione, va richiamata la giurisprudenza citata in ricorso: “…5. Il citato comma 179 prevede, per quel che qui rileva che, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
6. Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE.
7. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione.
8. La norma, peraltro, non collega l'APE all'indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse.
9. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della 7 fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione…” (Cass, Sez. L. n. 24950 del 17.09.2024). In definitiva il ricorrente era ed è in possesso di tutti i requisiti ex lege previsti.
§ Va quindi dichiarato che il ricorrente ha diritto all'APE sociale con decorrenza del beneficio dal 01.07.2023 e con condanna dell a CP_1 corrispondere i relativi emolumenti e gli interessi legali, come per legge. L'accoglimento della domanda principale esclude che debba essere valutata la domanda subordinata di risarcimento danni, pur rilevandosi incidentalmente che non pare sussistere alcuna colpa da parte dell' CP_1 nella determinazione di respingere la domanda amministrativa sulla base della circolare n. 34/2018, che contiene una interpretazione della disciplina smentita dai recenti orientamenti di espressi dalla Suprema Corte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente ha diritto all'APE sociale con decorrenza del beneficio dal 01.07.2023 e con condanna l' a corrispondergli i relativi CP_1 emolumenti a decorrere dal 01.07.2023, oltre interessi legali come per legge. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione. Cosenza, 04/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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