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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/10/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 43/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore nel procedimento ex artt. 66 e 67 e ss. CCII promosso da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
FA (RA), via Casadio n. 1, con il patrocinio dell'avv. Chiara Mazzoni
Con l'ausilio del Professionista dell'OC rag. Persona_1
*****
Il Tribunale, vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza;
Osserva
1.
In primo luogo, richiamandosi quanto già oggetto di delibazione in sede di apertura, deve ribadirsi la sussistenza della condizione soggettiva di “consumatore”, dato che tutta l'esposizione debitoria risulta riconducibile ad attività di tipo non professionale/imprenditoriale; e la sussistenza, pure, una condizione di sovraindebitamento, confermata dal pignoramento immobiliare promosso dal creditore e dall'attuale pendenza del processo esecutivo nr. 63/2024. CP_1
Deve ulteriormente ribadirsi, inoltre, sotto il profilo specifico delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII (che ricalca la previsione dell'art. 12 bis della l. 3/2012 così come modificato dalla legge di conversione del D.L. c.d. Ristori L. n. 176/2020 entrata in vigore il 25/12/2020) che non pare che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come rilevato dal gestore nella valutazione ex art. 68 co. 2 lett. a).
Più specificamente, il gestore nominato dall'OC ha confermato quanto già rilevato dall'advisor legale, ovvero che le cause del sovraindebitamento sono correlate ad un'unica ingente posizione debitoria,
1 relativa al mutuo fondiario stipulato con OP Carire s.p.a. nel 2006 per l'acquisto della casa di abitazione oggi sottoposta a procedura esecutiva. Quando il ricorrente stipulò il mutuo svolgeva (già dal
1993) attività di collaboratore esterno presso lo studio di amministrazioni condominiali Savini s.n.c. di
FA (dall'anno 2002 anche in qualità di socio al 4% della società, divenuta s.r.l. in data 01/02/1991),
e poteva disporre di un reddito netto annuo di circa € 24.000,00, pari a € 2.000,00 circa netti mensili, compatibili con l'importo della rata del mutuo (€ 1.228,57 mensili), tenuto conto dell'apporto della moglie, che percepiva anch'essa un reddito da lavoro dipendente.
Negli anni successivi per lo iniziò un periodo di crisi che si manifestò palesemente CP_2
nell'anno 2015, quando in data 03/07/2015 fu dichiarato il fallimento della società; già nel 2012 subì una forte riduzione dei suoi compensi (netti € 1.100.00 circa mensili); dal 2014 non Parte_1
percepì alcun compenso dallo Studio Savini e negli anni successivi intraprese l'attività di consulenza condominiale in proprio, percependo redditi molto bassi e riuscendo a far fronte al pagamento del mutuo grazie all'aiuto della madre pensionata e della moglie;
dal 2019, il decesso della madre prima ed il licenziamento (2020) della moglie poi, hanno definitivamente compromesso la capacità del ricorrente di onorare le rate del mutuo: l'ultima rata pagata, prima che il debito passasse a sofferenza, risultava essere quella in scadenza il 31/03/2020, il cui pagamento veniva effettuato in data 14/10/2021.
A fronte di tali dati deve pertanto ribadirsi l'insussistenza delle condizioni soggettive preclusive ex art. 69 CCII, la cui verifica, lungi dal risolversi in una generica disamina a largo spettro sulla meritevolezza, personale e professionale, del ricorrente, secondo un parametro di generica e sfuggente “moralità”, deve invero riguardare l'accertamento di circostanze specifiche e determinate, qui non rilevate o dedotte.
2.
Ciò chiarito, nel merito la proposta avanzata dal ricorrente, come da ultimo aggiornata e modificata, prevede, in un arco di piano di 8 anni e 3 mesi, oltre al pagamento integrale delle spese e degli oneri prededuttivi e il pagamento integrale della quota residua del 25% del credito professionale del legale della procedura:
a) il pagamento integrale del credito per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. maturato e maturando dal creditore procedente nel processo esecutivo attualmente pendente (stimato in € 11.000,00, comprese le spese da precisarsi relative ai compensi degli ausiliari);
b) il pagamento in misura di circa il 91,66% del credito ipotecario del medesimo creditore, al lordo degli interessi maturati e maturandi (a scalare), pari a € 155.395,77. Null'altro è previsto per la quota incapiente degradata a chirografo.
La provvista concordataria è costituita come segue:
2 Nel dettaglio: a) € 60.000,00 vengono corrisposti a titolo di finanza terza da sorella Persona_2
del sovraindebitato (e cointestataria chirografaria del debito oggetto della proposta ristrutturativa), a mezzo assegno circolare intestato alla procedura, da consegnare a mani del Gestore entro 5 giorni dall'omologa del piano;
b) € 2.300,00 quale giacenza del conto corrente del debitore, al netto degli acconti del compenso corrisposti ad OC (vedi doc. 23 e doc. allegati a istanza Gestore), detta somma verrà consegnata a mezzo assegno circolare intestato alla procedura al Gestore della Crisi entro 5 giorni dall'omologa; c) € 130.000,00 costituiti da una parte del reddito mensile futuro del debitore e di quello dei familiari conviventi per un periodo di anni 8 e 3 mesi pari a n. 100 rate mensili da € 1.300,00 cad.
(€ 1.300,00x100= € 130.000,00) da versarsi: quanto ad € 750,00 da parte di (coniuge), Persona_3
quanto ad € 350,00 da parte di (suocera; tale ultima obbligazione risulta garantita, Controparte_3
per il caso del decesso dell'obbligata, da parte di vd, doc. 33) e quanto ad € 200,00 Persona_2
da parte di a partire dal mese successivo alla data dell'omologa. Parte_1
Il piano dei pagamenti prevede in particolare, a favore di la soddisfazione integrale entro 5 gg. CP_1
dall'omologazione del credito per spese di giustizia e il pagamento di parte del credito ipotecario per l'importo di € 25.395,77; la quota residua del credito ipotecario per capitale e interessi sarà versata in n. 100 rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo all'omologa.
Il piano, come da ultimo aggiornato, può illustrarsi come segue:
3 3.
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 70 CCII ha fatto pervenire osservazioni e, in CP_1
ragione di ciò, si è provveduto alla fissazione dell'udienza del 2.10.2025 alla quale, però, il predetto creditore non ha partecipato.
Le criticità contenute nelle osservazioni riguardano due profili:
- La capacità reddituale e patrimoniale di la quale, data l'età della Sig.ra Persona_2
si è dichiarata disponibile ad accollarsi la quota parte della predetta nell'ipotesi di CP_3
decesso nelle more dell'esecuzione del piano;
- La non convenienza della proposta in ragione dell'ampio arco temporale di durata del piano di risanamento (8 anni e 3 mesi), tenuto conto della procedura esecutiva n. RGE 63/2024 già avviata che consentirebbe una soddisfazione del credito certa ed in tempi più rapidi.
In merito al primo profilo, nella Relazione di cui all'art. 70 co. 6 l'OC, producendo documentazione trasmessa dal debitore, ha evidenziato che dal 2024, ha in essere un rapporto di Persona_2
lavoro dipendente a tempo indeterminato, per il quale percepisce un compenso netto mensile di €
1.600,00 circa, per 14 mensilità, e quindi un reddito netto annuo di € 22.500,00 circa, pari a € 1.800,00 mensili netti, ed è proprietaria dell'immobile ove risiede, che è libero da qualsiasi gravame, così come risulta dalle visure allegate. Pertanto la capacità reddituale e patrimoniale della stessa appare congrua a far fronte all'impegno assunto in riferimento alla liquidità apportata dalla suocera Controparte_3
(pari, lo si ricorda, ad € 350,00 mensili per tutta la durata del piano).
Quanto al secondo profilo, l'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, prescrive che “la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento
e sono dovuti gli interessi legali”.
In risposta ai rilievi indicati nel decreto del 09/05/2025, sono stati indicati gli interessi legali a scalare dall'inizio della rateizzazione fino al pagamento del saldo, per un ammontare pari ad € 11.242,17.
Rispetto alla moratoria, si richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 9549/2025 dell'11/4/2025, la quale, nel riferirsi al co 4 dell'art. 8 della L.3 del 2012 - del tutto sovrapponibile alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 67 CCII – ha stabilito che “il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito, assoggettandola ad un termine che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione”; pertanto il termine, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore
è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
4 Il piano è coerente con tale previsione perché, non prevedendo la liquidazione dell'immobile ipotecato, indica il pagamento, entro 5 gg. dall'omologazione, del credito per spese di giustizia ed il pagamento di parte del credito ipotecario (per l'importo di € 25.395,77), mentre la quota residua del credito ipotecario per capitale e interessi sarà versata in n. 100 rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo all'omologa.
Il creditore ipotecario non verrà soddisfatto integralmente ma nella misura del 91.66%. Sussiste a tal proposito l'attestazione di cui all'art. 67 co. 4 CCII primo periodo, riformulata (a seguito dei rilievi indicati nel decreto del 09/05/2025) indicando il valore di liquidazione, alla cui stregua deve essere assicurato il soddisfacimento minimo del creditore privilegiato, secondo il valore di presumibile realizzo così come calcolato dallo stimatore in sede esecutiva (€ 165.000,00), al netto delle spese di procedura
(stimate in € 14.000,00), così per € 151.000,00. L'importo di € 155.395,77 indicato nella proposta
“migliorativa”, risulta quindi superiore al valore di liquidazione.
Quanto alla convenienza, ciascun creditore può contestarla e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 7 CCII).
Nel caso in esame, il raffronto (positivo) fra la liquidazione controllata e le risorse messe a disposizione nel Piano è il seguente:
In merito alla notevole durata del Piano, contestata dal creditore sotto il profilo della convenienza, può richiamarsi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544, che ha ritenuto ammissibile
(per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, oggi piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII e ss.) una durata superiore al quinquennio, sul presupposto che non si possa escludere a priori che gli interessi del creditore siano maggiormente tutelati con un piano del
5 consumatore la cui durata vada oltre quella convenzionalmente prevista piuttosto che attraverso la vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Tipico è il caso in cui il piano prevede il pagamento integrale del debito mentre il patrimonio del debitore, aggredibile mediante esecuzione forzata, non è il grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore poiché il suo valore è pari o inferiore all' ammontare totale di debiti. Tale soluzione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie nonché di concedere una seconda opportunità al sovraindebitato meritevole che non ha causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, valorizzando il principio ispiratore delle suddette procedure, il cd. second chance.
Nel caso di specie, la durata del piano, pur se apprezzabile, appare ragionevole e parametrata alle possibilità economiche del debitore (e dei suoi familiari) e alla sostenibilità effettiva dell'impegno assunto. Il piano, nella sua semplicità, appare certamente fattibile, dovendo il debitore (e i di lui familiari) destinare quota parte dei loro redditi futuri, in una percentuale sostenibile rispetto ai bisogni familiari, a soddisfazione dei creditori;
sicché può affermarsi, con il conforto del favorevole parere espresso dal Gestore, che le assunzioni su cui esso si fonda (i.e.: il mantenimento delle condizioni reddituali attuali nel periodo di riferimento) siano razionali e credibili.
4.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore debba essere omologato, ex art. 70 c. 7 CCII.
Nulla sulle spese in assenza di formali opposizioni.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F.: ;
[...] C.F._1
Dispone che il consumatore dia esatta esecuzione al piano sotto la vigilanza dell'OC, al quale è demandato di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità;
Dispone che l'OC provveda al deposito di relazione informativa semestrale sullo stato dell'esecuzione del piano;
Riserva la liquidazione del compenso dell'OC al deposito della relazione finale ai sensi dell'art. 71 c.
4 CCII;
A cura dell'OC la sentenza sia comunicata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
A cura dell'OC, si pubblichi entro 48 ore sul sito internet del Tribunale ai sensi dell'art. 70 c. 1 e 8
CCII.
Ravenna, 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Elisa Romagnoli 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore nel procedimento ex artt. 66 e 67 e ss. CCII promosso da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
FA (RA), via Casadio n. 1, con il patrocinio dell'avv. Chiara Mazzoni
Con l'ausilio del Professionista dell'OC rag. Persona_1
*****
Il Tribunale, vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza;
Osserva
1.
In primo luogo, richiamandosi quanto già oggetto di delibazione in sede di apertura, deve ribadirsi la sussistenza della condizione soggettiva di “consumatore”, dato che tutta l'esposizione debitoria risulta riconducibile ad attività di tipo non professionale/imprenditoriale; e la sussistenza, pure, una condizione di sovraindebitamento, confermata dal pignoramento immobiliare promosso dal creditore e dall'attuale pendenza del processo esecutivo nr. 63/2024. CP_1
Deve ulteriormente ribadirsi, inoltre, sotto il profilo specifico delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII (che ricalca la previsione dell'art. 12 bis della l. 3/2012 così come modificato dalla legge di conversione del D.L. c.d. Ristori L. n. 176/2020 entrata in vigore il 25/12/2020) che non pare che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come rilevato dal gestore nella valutazione ex art. 68 co. 2 lett. a).
Più specificamente, il gestore nominato dall'OC ha confermato quanto già rilevato dall'advisor legale, ovvero che le cause del sovraindebitamento sono correlate ad un'unica ingente posizione debitoria,
1 relativa al mutuo fondiario stipulato con OP Carire s.p.a. nel 2006 per l'acquisto della casa di abitazione oggi sottoposta a procedura esecutiva. Quando il ricorrente stipulò il mutuo svolgeva (già dal
1993) attività di collaboratore esterno presso lo studio di amministrazioni condominiali Savini s.n.c. di
FA (dall'anno 2002 anche in qualità di socio al 4% della società, divenuta s.r.l. in data 01/02/1991),
e poteva disporre di un reddito netto annuo di circa € 24.000,00, pari a € 2.000,00 circa netti mensili, compatibili con l'importo della rata del mutuo (€ 1.228,57 mensili), tenuto conto dell'apporto della moglie, che percepiva anch'essa un reddito da lavoro dipendente.
Negli anni successivi per lo iniziò un periodo di crisi che si manifestò palesemente CP_2
nell'anno 2015, quando in data 03/07/2015 fu dichiarato il fallimento della società; già nel 2012 subì una forte riduzione dei suoi compensi (netti € 1.100.00 circa mensili); dal 2014 non Parte_1
percepì alcun compenso dallo Studio Savini e negli anni successivi intraprese l'attività di consulenza condominiale in proprio, percependo redditi molto bassi e riuscendo a far fronte al pagamento del mutuo grazie all'aiuto della madre pensionata e della moglie;
dal 2019, il decesso della madre prima ed il licenziamento (2020) della moglie poi, hanno definitivamente compromesso la capacità del ricorrente di onorare le rate del mutuo: l'ultima rata pagata, prima che il debito passasse a sofferenza, risultava essere quella in scadenza il 31/03/2020, il cui pagamento veniva effettuato in data 14/10/2021.
A fronte di tali dati deve pertanto ribadirsi l'insussistenza delle condizioni soggettive preclusive ex art. 69 CCII, la cui verifica, lungi dal risolversi in una generica disamina a largo spettro sulla meritevolezza, personale e professionale, del ricorrente, secondo un parametro di generica e sfuggente “moralità”, deve invero riguardare l'accertamento di circostanze specifiche e determinate, qui non rilevate o dedotte.
2.
Ciò chiarito, nel merito la proposta avanzata dal ricorrente, come da ultimo aggiornata e modificata, prevede, in un arco di piano di 8 anni e 3 mesi, oltre al pagamento integrale delle spese e degli oneri prededuttivi e il pagamento integrale della quota residua del 25% del credito professionale del legale della procedura:
a) il pagamento integrale del credito per spese di giustizia ex art. 2770 c.c. maturato e maturando dal creditore procedente nel processo esecutivo attualmente pendente (stimato in € 11.000,00, comprese le spese da precisarsi relative ai compensi degli ausiliari);
b) il pagamento in misura di circa il 91,66% del credito ipotecario del medesimo creditore, al lordo degli interessi maturati e maturandi (a scalare), pari a € 155.395,77. Null'altro è previsto per la quota incapiente degradata a chirografo.
La provvista concordataria è costituita come segue:
2 Nel dettaglio: a) € 60.000,00 vengono corrisposti a titolo di finanza terza da sorella Persona_2
del sovraindebitato (e cointestataria chirografaria del debito oggetto della proposta ristrutturativa), a mezzo assegno circolare intestato alla procedura, da consegnare a mani del Gestore entro 5 giorni dall'omologa del piano;
b) € 2.300,00 quale giacenza del conto corrente del debitore, al netto degli acconti del compenso corrisposti ad OC (vedi doc. 23 e doc. allegati a istanza Gestore), detta somma verrà consegnata a mezzo assegno circolare intestato alla procedura al Gestore della Crisi entro 5 giorni dall'omologa; c) € 130.000,00 costituiti da una parte del reddito mensile futuro del debitore e di quello dei familiari conviventi per un periodo di anni 8 e 3 mesi pari a n. 100 rate mensili da € 1.300,00 cad.
(€ 1.300,00x100= € 130.000,00) da versarsi: quanto ad € 750,00 da parte di (coniuge), Persona_3
quanto ad € 350,00 da parte di (suocera; tale ultima obbligazione risulta garantita, Controparte_3
per il caso del decesso dell'obbligata, da parte di vd, doc. 33) e quanto ad € 200,00 Persona_2
da parte di a partire dal mese successivo alla data dell'omologa. Parte_1
Il piano dei pagamenti prevede in particolare, a favore di la soddisfazione integrale entro 5 gg. CP_1
dall'omologazione del credito per spese di giustizia e il pagamento di parte del credito ipotecario per l'importo di € 25.395,77; la quota residua del credito ipotecario per capitale e interessi sarà versata in n. 100 rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo all'omologa.
Il piano, come da ultimo aggiornato, può illustrarsi come segue:
3 3.
A seguito dell'emissione del decreto ex art. 70 CCII ha fatto pervenire osservazioni e, in CP_1
ragione di ciò, si è provveduto alla fissazione dell'udienza del 2.10.2025 alla quale, però, il predetto creditore non ha partecipato.
Le criticità contenute nelle osservazioni riguardano due profili:
- La capacità reddituale e patrimoniale di la quale, data l'età della Sig.ra Persona_2
si è dichiarata disponibile ad accollarsi la quota parte della predetta nell'ipotesi di CP_3
decesso nelle more dell'esecuzione del piano;
- La non convenienza della proposta in ragione dell'ampio arco temporale di durata del piano di risanamento (8 anni e 3 mesi), tenuto conto della procedura esecutiva n. RGE 63/2024 già avviata che consentirebbe una soddisfazione del credito certa ed in tempi più rapidi.
In merito al primo profilo, nella Relazione di cui all'art. 70 co. 6 l'OC, producendo documentazione trasmessa dal debitore, ha evidenziato che dal 2024, ha in essere un rapporto di Persona_2
lavoro dipendente a tempo indeterminato, per il quale percepisce un compenso netto mensile di €
1.600,00 circa, per 14 mensilità, e quindi un reddito netto annuo di € 22.500,00 circa, pari a € 1.800,00 mensili netti, ed è proprietaria dell'immobile ove risiede, che è libero da qualsiasi gravame, così come risulta dalle visure allegate. Pertanto la capacità reddituale e patrimoniale della stessa appare congrua a far fronte all'impegno assunto in riferimento alla liquidità apportata dalla suocera Controparte_3
(pari, lo si ricorda, ad € 350,00 mensili per tutta la durata del piano).
Quanto al secondo profilo, l'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, prescrive che “la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento
e sono dovuti gli interessi legali”.
In risposta ai rilievi indicati nel decreto del 09/05/2025, sono stati indicati gli interessi legali a scalare dall'inizio della rateizzazione fino al pagamento del saldo, per un ammontare pari ad € 11.242,17.
Rispetto alla moratoria, si richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 9549/2025 dell'11/4/2025, la quale, nel riferirsi al co 4 dell'art. 8 della L.3 del 2012 - del tutto sovrapponibile alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 67 CCII – ha stabilito che “il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito, assoggettandola ad un termine che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione”; pertanto il termine, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore
è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
4 Il piano è coerente con tale previsione perché, non prevedendo la liquidazione dell'immobile ipotecato, indica il pagamento, entro 5 gg. dall'omologazione, del credito per spese di giustizia ed il pagamento di parte del credito ipotecario (per l'importo di € 25.395,77), mentre la quota residua del credito ipotecario per capitale e interessi sarà versata in n. 100 rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo all'omologa.
Il creditore ipotecario non verrà soddisfatto integralmente ma nella misura del 91.66%. Sussiste a tal proposito l'attestazione di cui all'art. 67 co. 4 CCII primo periodo, riformulata (a seguito dei rilievi indicati nel decreto del 09/05/2025) indicando il valore di liquidazione, alla cui stregua deve essere assicurato il soddisfacimento minimo del creditore privilegiato, secondo il valore di presumibile realizzo così come calcolato dallo stimatore in sede esecutiva (€ 165.000,00), al netto delle spese di procedura
(stimate in € 14.000,00), così per € 151.000,00. L'importo di € 155.395,77 indicato nella proposta
“migliorativa”, risulta quindi superiore al valore di liquidazione.
Quanto alla convenienza, ciascun creditore può contestarla e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 7 CCII).
Nel caso in esame, il raffronto (positivo) fra la liquidazione controllata e le risorse messe a disposizione nel Piano è il seguente:
In merito alla notevole durata del Piano, contestata dal creditore sotto il profilo della convenienza, può richiamarsi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544, che ha ritenuto ammissibile
(per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, oggi piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII e ss.) una durata superiore al quinquennio, sul presupposto che non si possa escludere a priori che gli interessi del creditore siano maggiormente tutelati con un piano del
5 consumatore la cui durata vada oltre quella convenzionalmente prevista piuttosto che attraverso la vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Tipico è il caso in cui il piano prevede il pagamento integrale del debito mentre il patrimonio del debitore, aggredibile mediante esecuzione forzata, non è il grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore poiché il suo valore è pari o inferiore all' ammontare totale di debiti. Tale soluzione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie nonché di concedere una seconda opportunità al sovraindebitato meritevole che non ha causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, valorizzando il principio ispiratore delle suddette procedure, il cd. second chance.
Nel caso di specie, la durata del piano, pur se apprezzabile, appare ragionevole e parametrata alle possibilità economiche del debitore (e dei suoi familiari) e alla sostenibilità effettiva dell'impegno assunto. Il piano, nella sua semplicità, appare certamente fattibile, dovendo il debitore (e i di lui familiari) destinare quota parte dei loro redditi futuri, in una percentuale sostenibile rispetto ai bisogni familiari, a soddisfazione dei creditori;
sicché può affermarsi, con il conforto del favorevole parere espresso dal Gestore, che le assunzioni su cui esso si fonda (i.e.: il mantenimento delle condizioni reddituali attuali nel periodo di riferimento) siano razionali e credibili.
4.
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore debba essere omologato, ex art. 70 c. 7 CCII.
Nulla sulle spese in assenza di formali opposizioni.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F.: ;
[...] C.F._1
Dispone che il consumatore dia esatta esecuzione al piano sotto la vigilanza dell'OC, al quale è demandato di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità;
Dispone che l'OC provveda al deposito di relazione informativa semestrale sullo stato dell'esecuzione del piano;
Riserva la liquidazione del compenso dell'OC al deposito della relazione finale ai sensi dell'art. 71 c.
4 CCII;
A cura dell'OC la sentenza sia comunicata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
A cura dell'OC, si pubblichi entro 48 ore sul sito internet del Tribunale ai sensi dell'art. 70 c. 1 e 8
CCII.
Ravenna, 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Elisa Romagnoli 6