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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tito - Via Municipio 85025 Tito PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2231 2024 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 18/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2231/2024 del 20/11/2024 emesso dal Comune di Tito, che era asseritamente notificato a mezzo posta il 7/12/2024, relativo a tributi locali per l'importo di
€ 2708,00 comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri. Eccepiva l'inesistenza della notifica, non essendo stato l'atto notificato ed avendo la ricorrente avuto conoscenza della notificazione nel momento in cui ha effettuato accesso agli atti nell'ambito di altra ricognizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento. Nel merito eccepiva l'erroneità dell'avviso di accertamento e l'insussistenza del presupposto impositivo, non essendo state riconosciute agevolazioni e detrazioni. All'uopo depositava perizia sottoscritta da un tecnico di fiducia da cui si evinceva la non debenza dei tributi in relazione agli immobili che erano stati abbattuti. Eccepiva inoltre la nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo con il contribuente e proponeva istanza di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Tito, il quale evidenziava preliminarmente che, a seguito del ricorso, ha provveduto immediatamente a rettificare l'avviso impugnato, notificandolo in data 17/2/2025 (allegato 2) sia alla PEC del difensore che a quello della Corte di Giustizia Tributaria. In relazione all'eccezione di inesistenza della notifica ha evidenziato che anche in presenza di una nullità della notificazione essa risulta esser sanata in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo. Concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma della validità dell'avviso rettificato, allegato nella produzione di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento e la relativa insanabilità per raggiungimento dello scopo.
La difesa di parte ricorrente evidenzia come, in caso di inesistenza giuridica della notificazione, non è possibile invocare il principio ex art.156 c.p.c., che invece può essere applicato esclusivamente per le notifiche affette da nullità.
In proposito si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui tanto il vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, perché comunque impugnato nei termini di legge. Tale principio è stato ribadito dalla Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n.16610 del 7 agosto 2015.
Osserva la Corte che, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. V n. 8374 del
24/04/2015; conformi Cass. Civ. Sez. V n. 654 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. V n.2272 del 31/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 5 ord. n.21071 del 24/08/2018; Cass. Civ. Sez. III ord. n.26310 del 29/09/2021). Le richiamate numerose sentenze, emanate in diverse annualità, confermano che il principio espresso costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, secondo cui la validità dell'atto tributario dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.
Come già detto la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo” (cfr. Cass. 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).
Più precisamente nella sentenza n.5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell'atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento”.
Pertanto, in coerenza con l'approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica, sia che si tratti di nullità che di inesistenza, sono sanati dalla tempestività della relativa impugnazione.
La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (cfr. Cass. 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).
Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, la Sig.ra Ricorrente_1 ha ottenuto una copia dell'avviso di accertamento nell'ambito di una ricognizione effettuata per altri motivi. La ricezione della copia dell'avviso di accertamento, seppur non notificato, ha consentito a parte ricorrente di proporre un'impugnazione argomentata, con conseguente espletamento del pieno diritto di difesa.
Chiarito ciò, deve evidenziarsi come il Comune di Tito, in accoglimento delle argomentazioni esposte dalla ricorrente nel merito dell'imposta, le ha accolte ed ha emesso una rettifica del precedente avviso di accertamento impugnato, con cui ha rideterminato l'imposta dovuta in € 1423,00. Tale rettifica dell'imposta dovuta non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente.
La Corte ritiene che tale nuovo avviso di accertamento in rettifica (così qualificato dal Comune di Tito) possa essere inquadrato come un vero e proprio sgravio parziale del precedente avviso, in accoglimento delle censure espresse da parte ricorrente.
In virtù dell'avvenuto sostanziale sgravio, che ha pressochè dimezzato l'importo dell'accertamento impugnato, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte ritiene dovuta dalla ricorrente al Comune di Tito esclusivamente la somma di € 1423,00, così come rideterminata nell'allegato 2 prodotto dall'ente nel proprio fascicolo. Spese compensate. Potenza,
18/12/2025 Il Presidente Relatore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tito - Via Municipio 85025 Tito PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2231 2024 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 18/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2231/2024 del 20/11/2024 emesso dal Comune di Tito, che era asseritamente notificato a mezzo posta il 7/12/2024, relativo a tributi locali per l'importo di
€ 2708,00 comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri. Eccepiva l'inesistenza della notifica, non essendo stato l'atto notificato ed avendo la ricorrente avuto conoscenza della notificazione nel momento in cui ha effettuato accesso agli atti nell'ambito di altra ricognizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dichiarazione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento. Nel merito eccepiva l'erroneità dell'avviso di accertamento e l'insussistenza del presupposto impositivo, non essendo state riconosciute agevolazioni e detrazioni. All'uopo depositava perizia sottoscritta da un tecnico di fiducia da cui si evinceva la non debenza dei tributi in relazione agli immobili che erano stati abbattuti. Eccepiva inoltre la nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo con il contribuente e proponeva istanza di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Tito, il quale evidenziava preliminarmente che, a seguito del ricorso, ha provveduto immediatamente a rettificare l'avviso impugnato, notificandolo in data 17/2/2025 (allegato 2) sia alla PEC del difensore che a quello della Corte di Giustizia Tributaria. In relazione all'eccezione di inesistenza della notifica ha evidenziato che anche in presenza di una nullità della notificazione essa risulta esser sanata in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo. Concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma della validità dell'avviso rettificato, allegato nella produzione di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento e la relativa insanabilità per raggiungimento dello scopo.
La difesa di parte ricorrente evidenzia come, in caso di inesistenza giuridica della notificazione, non è possibile invocare il principio ex art.156 c.p.c., che invece può essere applicato esclusivamente per le notifiche affette da nullità.
In proposito si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui tanto il vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, perché comunque impugnato nei termini di legge. Tale principio è stato ribadito dalla Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n.16610 del 7 agosto 2015.
Osserva la Corte che, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. V n. 8374 del
24/04/2015; conformi Cass. Civ. Sez. V n. 654 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. V n.2272 del 31/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 5 ord. n.21071 del 24/08/2018; Cass. Civ. Sez. III ord. n.26310 del 29/09/2021). Le richiamate numerose sentenze, emanate in diverse annualità, confermano che il principio espresso costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, secondo cui la validità dell'atto tributario dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.
Come già detto la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo” (cfr. Cass. 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).
Più precisamente nella sentenza n.5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell'atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento”.
Pertanto, in coerenza con l'approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica, sia che si tratti di nullità che di inesistenza, sono sanati dalla tempestività della relativa impugnazione.
La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (cfr. Cass. 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).
Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, la Sig.ra Ricorrente_1 ha ottenuto una copia dell'avviso di accertamento nell'ambito di una ricognizione effettuata per altri motivi. La ricezione della copia dell'avviso di accertamento, seppur non notificato, ha consentito a parte ricorrente di proporre un'impugnazione argomentata, con conseguente espletamento del pieno diritto di difesa.
Chiarito ciò, deve evidenziarsi come il Comune di Tito, in accoglimento delle argomentazioni esposte dalla ricorrente nel merito dell'imposta, le ha accolte ed ha emesso una rettifica del precedente avviso di accertamento impugnato, con cui ha rideterminato l'imposta dovuta in € 1423,00. Tale rettifica dell'imposta dovuta non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente.
La Corte ritiene che tale nuovo avviso di accertamento in rettifica (così qualificato dal Comune di Tito) possa essere inquadrato come un vero e proprio sgravio parziale del precedente avviso, in accoglimento delle censure espresse da parte ricorrente.
In virtù dell'avvenuto sostanziale sgravio, che ha pressochè dimezzato l'importo dell'accertamento impugnato, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte ritiene dovuta dalla ricorrente al Comune di Tito esclusivamente la somma di € 1423,00, così come rideterminata nell'allegato 2 prodotto dall'ente nel proprio fascicolo. Spese compensate. Potenza,
18/12/2025 Il Presidente Relatore