Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto che, anche in caso di inesistenza o nullità della notifica, l'atto è valido se ha raggiunto lo scopo, come nel caso in cui sia stato impugnato nei termini di legge, richiamando orientamenti consolidati della Suprema Corte.

  • Accolto
    Erroneità dell'avviso di accertamento e insussistenza del presupposto impositivo

    Il Comune di Tito ha rettificato l'avviso di accertamento, rideterminando l'imposta dovuta in misura inferiore, accogliendo le argomentazioni della ricorrente. La rettifica non è stata contestata dalla ricorrente.

  • Accolto
    Nullità dell'avviso per omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha implicitamente accolto le doglianze della ricorrente in merito all'avviso di accertamento, dato che il Comune ha proceduto alla rettifica dello stesso.

  • Rigettato
    Istanza di condanna per lite temeraria

    La Corte ha compensato le spese del giudizio, non accogliendo esplicitamente la richiesta di condanna per lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 10
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo