Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2025, n. 34279
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, art. 112, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., d.lgs. 262/2006, art. 40 e ss. D.P.R. n. 1142 del 1949

    Il motivo è inammissibile poiché l'Agenzia delle Entrate richiede una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La doppia conforme di merito non può essere sindacata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 40 e ss., d.l. n. 262 del 2006 e dell'art. 8, d.P.R. n. 1142 del 1939

    Il motivo è generico e infondato. I giudici di merito hanno correttamente valutato la natura di pubblico trasporto delle funivie, escludendo la prevalenza della componente turistica. La valutazione delle prove è una questione di merito insindacabile in Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2025, n. 34279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34279
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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