CASS
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2025, n. 34279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34279 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18325/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, rappresentata e difesa dall’Avv. NO IA IA ([...]) unitamente agli avvocati SA DI ([...]), IA IO ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 34279 Anno 2025 Presidente: TA IA IA Relatore: OC EL TT Data pubblicazione: 27/12/2025 2 di 5 nonchè contro FUNIVIE MONTE BIANCO SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. NO IA IA ([...]) agli avvocati SA DI ([...]), IA IO ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VALLE D’AOSTA n. 43/2017 depositata il 07/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere EL TT OC. FATTI DI CAUSA 1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate e quello incidentale dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi alla categoria catastale delle funivie della VALLE D’AOSTA, di cui agli avvisi impugnati, in D/8, invece che E/1, proposta dai contribuenti;
2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso;
3. resistono con controricorso sia la Regione autonoma della VALLE D’AOSTA sia le Funivie NT s.p.a. (che deposita anche memoria di discussione) che chiedono il rigetto del ricorso, inammissibile il primo motivo di ricorso;
4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna Maria DI, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di rigetto del ricorso;
5. le parti presenti in udienza si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso. … 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Non si dispone il raddoppio del contributo unificato essendo la parte ricorrente l’Agenzia delle entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito. 2. Con il ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, e delle prove, non consentita: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01). I giudici di merito, in doppia conforme, hanno accertato in fatto, valutando le prove, che le funivie in considerazione sono da considerare servizi di trasporto pubblico strategico, come emerge dalla intesa quadro del 9 luglio 2010 tra il Governo e la Regione VALLE D’AOSTA, la funivia non collega impianti da sci, la funzione di trasporto è oggettiva e rientra nelle strategie di collegamento internazionale Italia – Francia (Courmayeur/Chamonix). L’uso anche ricreativo turistico non incide, quindi, sulla qualificazione dei collegamenti in funzione di trasporto strategico. 4 di 5 La ricostruzione operata, in fatto, dalle due decisioni di merito non può ritenersi in violazione di legge, in quanto: «In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come "mezzi pubblici di trasporto", con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività» (Cass. Sez. 5, 21/02/2019, n. 5070, Rv. 652952 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6555, Rv. 657542 – 01, che richiede il servizio esclusivo per le piste da sci, per la categoria D). 3. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., art. 36 e 61, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 132 cod. proc. civ. e 118, disp. Att. Cod. proc. civ., d. lgs. 262 del 2006, art. 40 e ss. D.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile in quanto l’Agenzia delle entrate richiede un nuovo giudizio sulle prove e sul fatto (in particolare sulla prevalenza o no della componente commerciale turistica rispetto alla componente trasporto). Il giudizio espresso con doppia conforme di merito non può sindacarsi in sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 40 e ss., d. l. n. 262 del 2006 e dell’art. 8, d.P.R. n. 1142 del 1939, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo risulta generico e, comunque, infondato. I fabbricati inclusi nella categoria catastale E sono definibili stazioni per servizi di trasporto in quanto adibiti a pubblico servizio di trasporto. Solo se le funivie o simili fossero adibiti in via esclusiva al trasporto per piste da sci o turistico ricreativo sarebbero classificabili nella categoria D (fruibili per svolgere attività sportiva ludica). La questione è stata analizzata dalle decisioni di merito e hanno ritenuto prevalente, in 5 di 5 fatto, la natura di pubblico trasporto. In questa sede non è consentita una rivalutazione delle prove, tipica del giudizio di merito. Infatti, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: «In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01). …
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per la Regione Valle d’Aosta ed € 5.000,00 Per Funivie NT s.p.a., per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EL TT OC IA IA TA
2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso;
3. resistono con controricorso sia la Regione autonoma della VALLE D’AOSTA sia le Funivie NT s.p.a. (che deposita anche memoria di discussione) che chiedono il rigetto del ricorso, inammissibile il primo motivo di ricorso;
4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna Maria DI, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di rigetto del ricorso;
5. le parti presenti in udienza si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso. … 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Non si dispone il raddoppio del contributo unificato essendo la parte ricorrente l’Agenzia delle entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito. 2. Con il ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, e delle prove, non consentita: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)», Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01). I giudici di merito, in doppia conforme, hanno accertato in fatto, valutando le prove, che le funivie in considerazione sono da considerare servizi di trasporto pubblico strategico, come emerge dalla intesa quadro del 9 luglio 2010 tra il Governo e la Regione VALLE D’AOSTA, la funivia non collega impianti da sci, la funzione di trasporto è oggettiva e rientra nelle strategie di collegamento internazionale Italia – Francia (Courmayeur/Chamonix). L’uso anche ricreativo turistico non incide, quindi, sulla qualificazione dei collegamenti in funzione di trasporto strategico. 4 di 5 La ricostruzione operata, in fatto, dalle due decisioni di merito non può ritenersi in violazione di legge, in quanto: «In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come "mezzi pubblici di trasporto", con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività» (Cass. Sez. 5, 21/02/2019, n. 5070, Rv. 652952 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6555, Rv. 657542 – 01, che richiede il servizio esclusivo per le piste da sci, per la categoria D). 3. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., art. 36 e 61, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 132 cod. proc. civ. e 118, disp. Att. Cod. proc. civ., d. lgs. 262 del 2006, art. 40 e ss. D.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile in quanto l’Agenzia delle entrate richiede un nuovo giudizio sulle prove e sul fatto (in particolare sulla prevalenza o no della componente commerciale turistica rispetto alla componente trasporto). Il giudizio espresso con doppia conforme di merito non può sindacarsi in sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 40 e ss., d. l. n. 262 del 2006 e dell’art. 8, d.P.R. n. 1142 del 1939, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo risulta generico e, comunque, infondato. I fabbricati inclusi nella categoria catastale E sono definibili stazioni per servizi di trasporto in quanto adibiti a pubblico servizio di trasporto. Solo se le funivie o simili fossero adibiti in via esclusiva al trasporto per piste da sci o turistico ricreativo sarebbero classificabili nella categoria D (fruibili per svolgere attività sportiva ludica). La questione è stata analizzata dalle decisioni di merito e hanno ritenuto prevalente, in 5 di 5 fatto, la natura di pubblico trasporto. In questa sede non è consentita una rivalutazione delle prove, tipica del giudizio di merito. Infatti, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: «In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01). …
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per la Regione Valle d’Aosta ed € 5.000,00 Per Funivie NT s.p.a., per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EL TT OC IA IA TA