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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6022 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella per procura generale alle liti per atto del notaio di del 1°.7.2020 (rep. n. 1353; racc. n. Persona_1 Pt_1
930), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. Parte_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di : Parte_1
in via principale, per le ragioni su esposte rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo
e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabi- lità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo per le ragioni sopra illustrate;
in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui codesta Corte do- vesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'op- ponente a favore dell' RE , accertare e/o dichiarare l'in- CP_2 CP_1 tervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del de- bitore principale società (già Parte_3 Controparte_3
) entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole
[...] scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di RE Sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo degli interessi di mora richiesti sull'importo ingiunto per le ragioni sopra illustrate ed accertare e/o dichiarare la nullità della clausola che stabiliva la misura degli interessi di mora in quanto superiore al tasso soglia fin dall'origine e comunque superiore all'attuale tasso soglia in consi- derazione dell'incidenza di tutte le voci che per costante giurisprudenza con- corrono a determinare il tasso effettivo del costo del denaro e, per l'effetto, dichiarare gli interessi comunque non dovuti;
in ogni caso, con la condanna dell'Istituto per il RE Sportivo alla restitu- zione a degli importi ad esso medio tempore corrisposti in Parte_1 forza ed in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oltre accessori di legge”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 2 a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata, rigettando al- tresì la domanda restitutoria formulata da nell'atto di appello;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi, inconcessa, in cui, in accoglimento dell'appello proposto da , dovesse essere di- Parte_1 chiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui Parte_1 tale garanzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed in- concessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità e/o l'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. o tale clausola dovesse essere annullata, accertare e dichiarare la responsabilità di , già Co- Parte_1 mune di per aver colpevolmente indotto l' Pt_1 Controparte_1
a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed ef- ficacia della detta garanzia, così da indurlo ad erogare il finanziamento alla
e, per l'effetto, condannare la me- Controparte_3 desima , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' , e Controparte_1 quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Parte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
2.873.658,40, oltre interessi al tasso dell'IRS a 15 anni, costituito dal tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello della data (1° gennaio 2015) di ingresso del mutuo in am- mortamento, maggiorato dello 0,75%, il tutto aumentato della metà, dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed in- teressi, a far data dal 20 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell' e l'eventuale credito restitutorio di , CP_1 Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la differenza, oltre accessori di legge;
c) in ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge, relativi al doppio grado e alla fase 3 monitoria e, in ragione del carattere temerario delle domande ed eccezioni dell'opponente, anche per il palese contrasto delle stesse con i pregressi atti e provvedimenti del , oggi , con la condanna CP_4 Parte_1 dell'opponente medesima al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., c.p.c., e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96,
3° co., c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 21677/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15.9.2016, e notificatole in data 19.10.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all' il RE (d'ora innanzi, la somma di € CP_1 CP_1 CP_5
2.873.658,40, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (sulla sorte ca- pitale ingiunta) e spese del procedimento monitorio a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'Amministrazione comunale nell'ambito di un con- tratto di mutuo erogato dall'Istituto ricorrente in favore della
[...]
(successivamente divenuta in attua- Controparte_6 Parte_5 zione della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_5 CP_4
19.10.2006 finalizzata alla realizzazione di una serie di strutture e infra- strutture nell'area verde di proprietà comunale sita in tra Via F. Fio- Pt_1 rentini, Autostrade Roma-L'Aquila, Via Grotta di Gregna, Via I. Giordani – Municipio V, denominata “ Qualità 5.7 Tiburtino Sud”. A fonda- Parte_6 mento dell'opposizione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_7
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto in quanto poste in violazione della Con- venzione tra l' e il la quale, facendo espresso riferi- CP_5 CP_4 mento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, e quindi l'inoperatività della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione (richiamate anche nel corpo dalla
4 Determinazione n. 373 del 13.9.2011, con la quale il Dirigente del Diparti- mento Sport del ha rilasciato la fideiussione in favore CP_4 dell' , il quale ne subordina l'efficacia al positivo accertamento dell CP_5 CP_5 della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituito nel giudizio di opposizione l' che ha concluso per il ri- CP_5 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsabilità di , già , Parte_1 CP_8 per aver colpevolmente indotto L'istituto per il RE Sportivo a riporre le- gittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i Parte_1 danni subiti e subendi.
Con sentenza n. 4345/2021 emessa l'11.3.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_7
avverso il decreto ingiuntivo n. 21677/2016 emesso in data
[...]
19.10.2016 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' il quale ha chiesto, nel CP_5 caso di accoglimento dell'appello, di “accertare e dichiarare la responsabilità di , già , per aver colpevolmente indotto l'Isti- Parte_1 CP_4 tuto per il a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella Controparte_1 esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzio- nale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla Poli- sportiva e, per l'effetto, condannare la mede- Controparte_3 sima , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' , e Controparte_1 Controparte_1 quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
2.873.658,40, oltre interessi al tasso dell'IRS a 15 anni, costituito dal tasso 5 lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello della data (1° gennaio 2015) di ingresso del mutuo in am- mortamento, maggiorato dello 0.75%, il tutto aumentato della metà, dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed in- teressi, a far tempo dal 20 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell'Istituto e l'eventuale credito restitutorio di , Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, la differenza oltre accessori di legge” concludendo per il rigetto dell'ap- pello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
ha chiesto, inoltre, “la condanna dell'Istituto per il RE Parte_1
Sportivo alla restituzione a degli importi ad esso medio tem- Parte_1 pore corrisposti in forza ed in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oltre accessori di legge”.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni, a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- Pt_1 CP_5 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Controparte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_9
2. L'Istituto appellato solleva, con la memoria conclusionale depositata in
[...] data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda Parte_1 CP_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
6 Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II,
22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall' appellato quale giudicato CP_1 in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , seppure sulla base sempre della delibe- Controparte_10 CP_11 razione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito
– viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione nella medesima delibera- CP_1 zione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del pre- sente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in 7 passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887; Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_4 CP_4 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e, al co. 3, che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché po- Parte_1 tesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria dall' “sussiste CP_5 infatti sempre e comunque la riserva al Consiglio Comunale di autorizzare con apposito atto le singole e specifiche fideiussioni”, laddove nel caso di specie la delibera consiliare menzionata dal giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006 – avrebbe carattere meramente pro- grammatico. Secondo , il giudice di prime cure “cade (…) in Parte_1 errore e contraddizione nel ritenere rispettata la riserva consiliare ex art. 207
8 tuel”, in quanto la prevista autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanziamento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante – che il contratto di mutuo e, soprattutto, la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vinco- lante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. Parte_1
148/2006 che il dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di RE Cooperativo di Roma Controparte_1
Soc. Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei Concessionari di Punti Verdi Qualità e di Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006”, è stato disposto il rilascio da parte del CP_4 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione risulta che il Consiglio comunale ha deliberato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il Parte_8
ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali
[...] al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto ne- cessario per l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'”, nonché di “auto- rizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l'accesso al credito dell' da parte di Concessionari di ' Controparte_1 Parte_9
[...
[...] nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia
[...] di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novanta- milioni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal sin- golo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_12 favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa della proposta di deliberazione. Inoltre, su tale proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale del la fun- CP_4 zione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, CP_7
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, devono far escludere la natura programmatica dell'atto e devono far ritenere che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente programmatica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del a CP_4 rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a ciascun “pro- getto (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite mas- simo previsto dalla deliberazione stessa. Ne consegue che – diversamente da quanto deduce parte appellante – nessuna ulteriore delibera fosse previ- sta per la stipula dei singoli contratti di garanzia, già autorizzati dal consiglio comunale entro l'importo massimo previsto.
3.3. La delibera n. 148 del 14.9.2006 non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'attuale e immediata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facilitarne
l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del
10 finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decorrenza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa massima am- missibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del e CP_4 quelle poste a carico del concessionario. Del resto, con la deliberazione in questione il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio di garanzie per un ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in conformità all'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla rego- larità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione non preveda la partecipazione del Di- rigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finan- CP_5 ziato non determina alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pub- blico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l' , pure CP_1 funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 20.10.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la CP_5 Controparte_13 tiva, è intervenuto per il il Dirigente del Servizio Risorse CP_4
Finanziarie della IX Unità Organizzativa Servizio Giardini – Dipartimento X, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Convenzione “Co- CP_14 mune di Roma – I.C.S.” del 19.10.2006. In particolare, il dirigente sopra in- dicato è intervenuto al rogito in data 20.10.2008 in ragione dei poteri di rappresentanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Con- siliare n. 148 del 14.9.2006, e quindi della determinazione dirigenziale n.
801 del 9.9.2008, come peraltro viene indicato nel suddetto atto pubblico.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
11 finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti am- ministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che ciò “è reso palese anche dal fatto che, diversamente opinando, si avrebbe una ga- ranzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art.
207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del Comune da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento e secondo gli indirizzi program- matici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt.
42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione è stata as- sunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il
12 12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap, con cui si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett.i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha competenza li- mitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impegnino i bi- lanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un contratto di interest rate swap, e nel caso di specie l'assunzione dell'obbligazione di garanzia, non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adotta- bile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza del Parte_1 primo giudice per vizio di ultra petizione avendo qualificato la garanzia rila- sciata dal Comune quale contratto autonomo di garanzia sebbene l' “si CP_5
è limitato a sostenere che la clausola a prima richiesta non snaturerebbe l'es- senza della fideiussione, essendo la rinuncia al beneficio della previa escus- sione del debitore conciliabile con il contratto tipico di fideiussione”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare oltre la do- manda (ultra petita) né su cosa non è stato chiesto (extra petita), ma può e deve qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio secondo quanto disposto dall'art. 113 c.p.c. In particolare, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rap- porti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, po- tendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art.
112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (così Cass. civ., Sez. L, 3.3.2021, n. 5832).
13 Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio, che costituiscono la causa pe- tendi (più nello specifico: il contratto di mutuo, l'obbligazione di garanzia, la richiesta di pagamento e l'inadempimento) sono rimasti immutati.
4.2. Neanche merita censura la qualificazione della garanzia assunta da con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 20.10.2008 Parte_1 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 6 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il GARANTE rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto”: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni negoziali, la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 6 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 6, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 6, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 6, punto 5, dispone che “il garante
14 rimane obbligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all , a semplice richiesta scritta, Controparte_15 quanto da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giu- risprudenza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto in- compatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_4 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori previsioni CP_5 contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emergendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
5. Nell'ambito del primo motivo di appello deduce anche la Parte_1 violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferimento esclusivamente alla fi- deiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
15 In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'in- debitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la so- stenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autonomie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente, non riguardando la disciplina delle garanzie prestate dagli enti territoriali e l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1,
T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che legittimi la fi- deiussione, poiché è questa che fa sorgere in capo all'ente territoriale un obbligo di garanzia, che espone l'ente, in caso di inadempimento del garan- tito, a un onere patrimoniale. Non è certo cogente la disposizione in ordine al contenuto dell'obbligazione o al suo modo d'operare, che ha un ruolo sotto questo profilo, ma l'esposizione patrimoniale dell'ente.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale assunta di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Di- fatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia personale sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il ri- spetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
16 Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_16
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per avere rigettato le eccezioni proposte da nel primo Parte_1 grado di giudizio, in primo luogo, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro i sei mesi dall'inadempimento. Più nello specifico, rispetto alla prima eccezione parte appellante deduce che il Tribunale di Roma avrebbe reso una motivazione errata nella parte in cui: i) ha confuso “l'istituto di cui all'art. 1957 c.c. con il contenuto della clausola contrattuale che invece pattiziamente prevede l'esclusione della preventiva escussione del debitore principale”.; ii) non ha ritenuto risolta la garanzia fideiussoria sebbene alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiun- tivo ”nel dicembre 2016”, già fosse maturato il termine dei sei mesi di cui all'art.1957 c.c..
La censura non è fondata.
Secondo l'art. 6 del contratto di mutuo del 20.10.20008 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le con- testazioni spettanti alla PARTE , sino all'integrale soddisfaci- Parte_10 mento delle pretese creditizie dell' obbligandosi, quindi, ad ef- Parte_11 fettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di oppo- sizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pen- denti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU- TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
17 Inoltre, secondo l'art. 6, Punto 8 “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell' Parte_12 non sia stata interamente estinta rinunciano comunque, espressamente
[...] esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'
[...]
e ciò in deroga all'art.1955 C.C.” Controparte_17
Il ha quindi acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla CP_4 deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibil- mente il Tribunale di Roma ha ritenuto che “Dunque nessun contrasto o pre- giudizio è ravvisabile, essendo la stessa amministrazione comunale ad avere inserito queste clausole nello schema di mutuo, clausole poi riprese dall'art. 6) del contratto di finanziamento. Da quanto esposto consegue anche che non può configurarsi alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., norma, appunto, derogata dalle parti.”.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia os- servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il terzo motivo di appello censura la decisione assunta Parte_1 dal giudice di primo grado, in secondo luogo, per avere rigettato l'eccezione di inadempimento, e segnatamente laddove si è dedotto che l non ha CP_1 rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 8 e 9 della Convenzione, i quali pre- vedono l'espletamento di un accertamento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno 10% del proprio capitale e circa la rego- larità finanziaria, economica e contabile del concessionario. In particolare, si deduce l'erroneità della motivazione del primo giudice nella parte in cui
18 “afferma apoditticamente circostanze sconfessate dalle stesse evidenze do- cumentali da esso richiamate”. In particolare, si deduce che l' non CP_1 avrebbe fornito la prova di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 della Convenzione, e quindi di avere condotto un'istruttoria e una valuta- zione professionale del concessionario, la quale non potrebbe essere dimo- strata da una semplice collazione di documenti relativi allo stato patrimoniale e ai bilanci della società.
Anche con riguardo a tale censura il motivo non merita accoglimento.
7.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata direttamente all' Controparte_1
, dovrà essere corredata, oltre che della documentazione richiesta
[...] dall'istituto, del progetto esecutivo debitamente approvato dagli organi co- munali competenti, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità erano state ac- Controparte_6 certate dallo stesso che ha istituito a tale fine apposita CP_4
Commissione di vigilanza, incardinata con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 31.8.2001, la quale ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 5.9.2008 e del 28.5.2009 (v. docc. nn. 38 e 46 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
7.2 L'art. 9 della citata Convenzione, poi, prevede che “L'Istituto delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla conces- sione o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art. 8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddi- sfino i seguenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'in- vestimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e
19 contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti
o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici
o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
È vero allora che - come deduce parte appellante - l'Istituto era chiamato a compiere una valutazione dei presupposti del merito credizio e, con riguardo alla documentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del CP_4
Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta
[...] dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Ammi- nistrazione.
7.3. Nello svolgere il motivo di appello in esame deduce, in Parte_1 particolare, che nessuno dei documenti prodotti da dimostri Parte_1 che vi sia stata un'approfondita e rigorosa istruttoria in merito da parte di
“poiché non vi è alcun verbale di commissione interna ovvero alcuna CP_5 relazione sottoscritta dalla Banca anteriore alla concessione del finanzia- mento che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del PEF.”.
In particolare, parte appellante deduce che il documento n. 22 del fascicolo di parte appellata del primo grado di giudizio prova che, in base alla Con- venzione stipulata con il al soggetto mutuante spettasse CP_4 una rigorosa istruttoria del piano economico finanziario (P.E.F.) della mutua- taria prima di erogare il mutuo: infatti, dal documento si evince che ai con- cessionari veniva richiesto, al fine di avvalersi della Convenzione, di redigere un P.E.F. secondo uno schema accettato dall' i cui elementi economici CP_5 dovevano essere valutati dall'istituto per garantirsi il rientro del capitale che
20 avrebbe erogato, oltre al pagamento degli interessi. E che, di contro, “L' ha erogato ben tre mutui all'evidenza senza aver operato alcun tipo di esame critico e valutazione, essendosi limitata a collazionare una serie di documenti senza alcuna ponderazione e valutazione degli stessi”.
La documentazione prodotta dall'originaria parte opposta – costituita dai bilanci della società appellata in riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008, unitamente ai prospetti rappresentativi dei flussi finanziari, della reddittività dei prodotti e dei flussi di cassa (v. docc. nn. 32, 33, 34 e 35 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) – è sufficiente a provare il posi- tivo accertamento dell' della regolare situazione finanziaria, economica CP_5
e contabile del concessionario, e quindi del merito creditizio della finanziata.
In particolare, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007 evidenzia sì pas- sività per € 693.305,00, ma evidenzia ricavi per € 1.564.800,00 (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e quindi una capacità della società finanziata di generare flussi di cassa ben maggiori delle passività pure sussistenti.
Né parte appellante può dedurre che non sia stato prodotto alcun verbale di commissione interna ovvero alcuna relazione sottoscritta dall'I.C.S. anteriore alla concessione del finanziamento che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del P.E.F. L'istituto di credito non ha l'onere di produrre la do- cumentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione.
In particolare, la delibera di concessione del mutuo costituisce un atto in- terno dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito, che esclude un interesse del mutuata- rio, ma anche del suo garante, a conseguire copia dello stesso o a richiederne l'esibizione in giudizio. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto con- tenente la valutazione interna all'istituto mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione
21 da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma ri- chiesta, avuto riguardo anche della garanzia prestata.
7.4. “Ad ulteriore riprova del gravissimo inadempimento in cui è incorsa la banca”, l'appellante rileva che il documento n. 35 del fascicolo di parte dell' riguardante il “Piano di fattibilità-economico-finanziario-gestio- CP_5 nale” ad essa trasmesso dall'aspirante mutuatario, risulta sottoscritto e re- datto dal presidente della società richiedente il mutuo anziché essere il pro- dotto di un soggetto terzo, esperto in materia, che avrebbe dovuto asseve- rarlo così come richiesto per il piano concordatario dalla normativa di settore (oggi dall'art. 87 c.c.i.i.).
Non è però previsto dalla Convenzione l'obbligo di far redigere il P.E.F. a un professionista, incaricato dalla mutuataria, tanto meno è prevista l'assevera- zione di un professionista indipendente. Questo è invece un requisito fonda- mentale per un piano concordatario, attestando questo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e garantendo trasparenza ai creditori e permettendo al tribunale di valutare il piano in modo informato. Ciò si spiega in ragione delle diverse conseguenze dei due piani, quello concordatario potendo incidere, qualora omologato, sul diritto dei creditori concordatari.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento (…) non risulta alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, la violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione del 19.10.2006”.
8. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento dell a quanto sta- CP_5 bilito dall'5 della Convenzione, pure sollevata da nel proporre Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, e “avuto riguardo al capitale di rischio, ai fini della concessione del mutuo, era obbligatoriamente richiesto sussistere, dal sopra indicato art. 9 della Convenzione, che il valore dell'investimento, relativo alle opere anche in variante approvate alla data della concessione del mutuo oggetto dell'opposta ingiunzione, ammontava ad euro
23.337.333,11 e pertanto, al fine di soddisfare il prerequisito di cui all'art. 9 era necessario che la avesse un capitale sociale delibe- Controparte_6 rato e versato pari ad almeno euro 2.333.733,31 circostanza quest'ultima
22 che non risulta sia stata verificata dall'Istituto di RE Sportivo preliminar- mente alla concessione del mutuo oggetto del presente giudizio”.
Il motivo è privo di ogni pregio.
8.1. L'art. 9 della Convenzione stipulata in data 19.10.2006 prevede, alla lett. a) del primo capoverso, che requisito della domanda di finanziamento, perché possa essere ammessa alla garanzia prestata dall'Amministrazione comunale, fosse – tra l'altro – l' “investimento da parte del Concessionario di capitale di rischio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico ge- nerale approvato dal (v doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – CP_4 primo grado di giudizio).
Il “capitale di rischio” a cui fa riferimento la previsione in questione non è il capitale sociale della mutuataria, bensì quanto necessario per la realizza- zione dell'opera finanziata “quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune”, la provvista stimata come necessaria per la realiz- zazione di tale opera: infatti, si prevede che il soggetto finanziato debba concorrere in misura “non inferiore al 10% del valore complessivo dell'inve- stimento, IVA compresa”. Questo trova conferma nel secondo capoverso della lett. a) di tale disposizione, in cui si prevede che “nel caso di suddivisione dell'opera in più lotti funzionali, approvati dall'Amministrazione cui corrispon- dano distinti mutui, l'investimento di capitale di rischio da parte del Conces- sionario dovrà essere commisurata, volta per volta – sempre nella misura per- centuale di cui sopra – al valore del singolo lotto funzionale, così come risul- tante dallo specifico quadro economico e dal piano economico-finanziario”.
In caso di suddivisione dell'opera in più lotti e di erogazione di distinti mutui per la realizzazione della medesima opera, come è accaduto nel caso in esame, di volta in volta è richiesto al soggetto finanziato un investimento in misura del 10% del valore del singolo lotto, come previsto dal quadro eco- nomico generale approvato dal CP_4
Il terzo capoverso della lett. a) dispone, poi, che “Tale capitale dovrà essere reperito mediante investimento di capitale proprio o, nel caso di società, me- diante aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integralmente sottoscritto alla data della presentazione della domanda di finanziamento”. È allora facoltà del mutuatario, anziché finanziare per il 10%
23 l'opera da realizzare o ciascun lotto della stessa, procedere a un “aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integral- mente sottoscritto alla data della presentazione della domanda di finanzia- mento”.
Non è allora possibile ritenere – come fa parte appellante – che che, “al fine di soddisfare il prerequisito di cui all'art. 9 era necessario che la CP_6 avesse un capitale sociale deliberato e versato pari ad almeno euro
[...]
2.333.733,31 [meglio, 233.373,33]”. Piuttosto, si deve ritenere che era fa- coltà della società mutuataria procedere a un aumento di capitale comples- sivo per tale importo, con le modalità indicate, anziché concorrere nella prov- vista necessaria al finanziamento dell'opera in tale misura.
8.2. Il limite del finanziamento, parametrato al 90% del quadro economico approvato dal ai sensi dell'art. 5 della Convenzione (v. doc. n. 6 del CP_4 fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), è stato puntualmente rispettato.
Il mutuo era infatti finalizzato a finanziare parzialmente la realizzazione della perizia di variante del 2008, che ha comportato una variazione del quadro economico, di competenza dell'Istituto, che è divenuto di complessivi € 18.559.437,88, come da determinazione dirigenziale n. 522/2008 (v. doc.
n. 20 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Di tale somma l' aveva già erogato la somma complessiva di € CP_1
13.760.890,00, di cui € 10.329.130,00 con contratto a rogito del notaio di in data 18.9.2003 (rep. n. 4272; racc. n. 3009) Persona_3 Pt_1
(v. doc. n. 36 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) ed € 3.431.760,00 con contratto a rogito dello stesso notaio in data 19.10.2005 (rep. n. 6647; racc. n. 4730) (v. doc. n. 37 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). L'importo concesso con il mutuo per cui è causa, pari ad € 2.942.604,00, unitamente alle precedenti somme mutuate, porta il finanziamento complessivo a € 16.703.494,00, pari esattamente al 90% del quadro economico (€ 18.559.437,88).
Contrariamente a quanto assume , quindi, è stato rispettato il Parte_1 limite in questione, nonché vi è prova che la Controparte_6 investì proprio capitale nell'operazione, nella percentuale del 10%, come previsto dall'art. 9, lett. a), della Convenzione: infatti la stessa Commissione
24 di vigilanza, autorizzando lo svincolo delle somme da erogarsi (v. docc. nn. 38 e 46 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), ha verifi- cato l'entità e l'effettività dell'apporto di capitale proprio nella misura previ- sta e secondo le modalità consentite dalla Convenzione stessa (art. 9, ult. co.).
9. Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - formulata in via subordinata da - di anatocismo e usura degli interessi per Parte_1 come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c. e per il quale è stata emesso il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto sia l'illegitti- Parte_1 mità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo ingiunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli inte- ressi di mora in misura “verosimilmente superiore al tasso soglia fin dall'ori- gine”
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, non ha indicato quale sia il tasso Parte_1 soglia applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale sarebbe invece quello in concreto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi domanda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie prospettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto appli- cato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così
Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Ed è opportuno osservare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che pre- vedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la
25 pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n. 350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846), tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, poi, dall'esame del prospetto contabile prodotto in giudizio dall'Isti- tuto emerge che, con riguardo al periodo fino al 20.6.2016 (data da cui decorrono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo 21677/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15.9.2016), gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in conformità alle previsioni negoziali e alle disposizioni di legge vigenti, con- correndo dunque a determinare l'importo di € 2.873.658,40, senza che ve- nissero calcolati gli interessi di mora su interessi di mora dovuti per il pe- riodo precedente.
Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 20.6.2016, il de- creto ingiuntivo n. 21677/2016 del 15.9.2016 reca la condanna al paga- mento dell'importo di € 2.873.658,40 e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 2.9.2016 l' ha domandato la CP_5 condanna di a pagare la suddetta somma, “oltre interessi di Parte_1 mora convenzionali (…), dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo”.
Quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documen- tazione allegata, nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 20.6.2016 vadano computati sul capitale residuo, come risultante dal pro- spetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n. 4 del fasci- colo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di €
26 2.578.404,41, e non sulla somma complessiva di € 2.873.658,40 ingiunta e che – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato
– include anche gli interessi moratori fino al 20.6.2016. In altri termini, l'im- porto base su cui effettuare il calcolo degli interessi deve ritenersi costituito unicamente dal capitale netto residuo, con esclusione di ogni componente riferibile ad interessi.
10. , nel proporre l'impugnazione in esame, “reitera infine l'ec- Parte_1 cezione di prescrizione il cui termine deve essere fatto decorre dalle singole scadenze dei ratei e non anche dalla data di risoluzione finale del mutuo così come invece lascia intendere il giudice di prime cure a pag. 5 della sentenza appellata”.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dall'odierna appellante nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21677/2016 del 15.9.2016 è stata espressamente e motivatamente disattesa dal giudice di primo grado, come peraltro rileva la stessa . In particolare, nella sentenza Parte_1 appellata si legge che, “Per l'eccezione di prescrizione, la stessa trattandosi di azione contrattuale di garanzia, non è quinquennale, bensì decennale con decorrenza dall'inadempienza, vale a dire dal 20.6.2016, data di risoluzione del contratto di mutuo;
dunque, mai decorsa essendo il presente giudizio in- trodotto nello stesso anno, e lo stesso sarebbe da dirsi comunque anche in caso di prescrizione quinquennale”.
In ragione dell'espressa statuizione, e non trattandosi dunque di questione assorbita dalla pronuncia di primo grado, parte appellante avrebbe dovuto proporre impugnazione anche avverso tale statuizione, e non limitarsi a ri- proporre la stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere quella in esame come un ulteriore motivo di appello, come è peraltro possibile avendo censurato quanto ritenuto dal giu- Parte_1 dice di prime cure, questo non merita accoglimento.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
27 10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che la prescrizione dell'obbligazione di garanzia assunta da ha iniziato a decorrere dalla scadenza Parte_1 dell'ultima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 30.5.2016 con cui l'Istituto ha dichiarato la
[...]
(subentrata alla decaduta dal Parte_3 Controparte_6 beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., peraltro a decorrere dal successivo 20.6.2016 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
11. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda proposta da parte ap- pellata di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsa- bilità per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino ele- menti atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
28 Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
12. Neanche sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass.
8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n. 21570). Proprio per tale ragione, ai fini di tale condanna, non assuma rile- vanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ciò nondimeno non è possibile ritenere che , nel proporre Parte_1
l'impugnazione in esame, abbia svolto un'iniziativa giudiziaria avventata, o comunque che non abbia impiegato la doverosa diligenza e accuratezza nel formulare le proprie censure nel secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.2.2022, n. 4430; Cass. civ., Sez. VI-1, 4.9.2020, n. 18512; Cass. civ., Sez.
I, ord. 15.11.2018, n. 29462; Cass. civ., Sez. III, 14.10.2016, n. 20732).
13. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4345/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data l'11.3.2021 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228. 29
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4345/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l'11.3.2021; condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON DE Thellung de Courtelary
30
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Via del Tem- Pt_1 pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella per procura generale alle liti per atto del notaio di del 1°.7.2020 (rep. n. 1353; racc. n. Persona_1 Pt_1
930), in atti;
-appellante- e
(cod. Controparte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliato in Piazza Giuseppe Mazzini n. Parte_2 Pt_1
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Parte_1 sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di : Parte_1
in via principale, per le ragioni su esposte rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo
e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabi- lità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia di a favore dell'Istituto di Cre- Parte_1 dito Sportivo per le ragioni sopra illustrate;
in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui codesta Corte do- vesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria dell'op- ponente a favore dell' RE , accertare e/o dichiarare l'in- CP_2 CP_1 tervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del de- bitore principale società (già Parte_3 Controparte_3
) entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole
[...] scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto di RE Sportivo per aver negligentemente erogato il finanzia- mento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo degli interessi di mora richiesti sull'importo ingiunto per le ragioni sopra illustrate ed accertare e/o dichiarare la nullità della clausola che stabiliva la misura degli interessi di mora in quanto superiore al tasso soglia fin dall'origine e comunque superiore all'attuale tasso soglia in consi- derazione dell'incidenza di tutte le voci che per costante giurisprudenza con- corrono a determinare il tasso effettivo del costo del denaro e, per l'effetto, dichiarare gli interessi comunque non dovuti;
in ogni caso, con la condanna dell'Istituto per il RE Sportivo alla restitu- zione a degli importi ad esso medio tempore corrisposti in Parte_1 forza ed in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oltre accessori di legge”; per “voglia la ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 2 a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata, rigettando al- tresì la domanda restitutoria formulata da nell'atto di appello;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi, inconcessa, in cui, in accoglimento dell'appello proposto da , dovesse essere di- Parte_1 chiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui Parte_1 tale garanzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed in- concessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità e/o l'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. o tale clausola dovesse essere annullata, accertare e dichiarare la responsabilità di , già Co- Parte_1 mune di per aver colpevolmente indotto l' Pt_1 Controparte_1
a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed ef- ficacia della detta garanzia, così da indurlo ad erogare il finanziamento alla
e, per l'effetto, condannare la me- Controparte_3 desima , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' , e Controparte_1 quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Parte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
2.873.658,40, oltre interessi al tasso dell'IRS a 15 anni, costituito dal tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello della data (1° gennaio 2015) di ingresso del mutuo in am- mortamento, maggiorato dello 0,75%, il tutto aumentato della metà, dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed in- teressi, a far data dal 20 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell' e l'eventuale credito restitutorio di , CP_1 Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la differenza, oltre accessori di legge;
c) in ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri di legge, relativi al doppio grado e alla fase 3 monitoria e, in ragione del carattere temerario delle domande ed eccezioni dell'opponente, anche per il palese contrasto delle stesse con i pregressi atti e provvedimenti del , oggi , con la condanna CP_4 Parte_1 dell'opponente medesima al risarcimento del danno ex art. 96, 1° co., c.p.c., e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96,
3° co., c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 21677/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15.9.2016, e notificatole in data 19.10.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all' il RE (d'ora innanzi, la somma di € CP_1 CP_1 CP_5
2.873.658,40, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (sulla sorte ca- pitale ingiunta) e spese del procedimento monitorio a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'Amministrazione comunale nell'ambito di un con- tratto di mutuo erogato dall'Istituto ricorrente in favore della
[...]
(successivamente divenuta in attua- Controparte_6 Parte_5 zione della Convenzione stipulata tra l' e il in data CP_5 CP_4
19.10.2006 finalizzata alla realizzazione di una serie di strutture e infra- strutture nell'area verde di proprietà comunale sita in tra Via F. Fio- Pt_1 rentini, Autostrade Roma-L'Aquila, Via Grotta di Gregna, Via I. Giordani – Municipio V, denominata “ Qualità 5.7 Tiburtino Sud”. A fonda- Parte_6 mento dell'opposizione ha dedotto, in sintesi: Parte_1
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica deli- berazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_7
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto in quanto poste in violazione della Con- venzione tra l' e il la quale, facendo espresso riferi- CP_5 CP_4 mento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell'Istituto, e quindi l'inoperatività della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione (richiamate anche nel corpo dalla
4 Determinazione n. 373 del 13.9.2011, con la quale il Dirigente del Diparti- mento Sport del ha rilasciato la fideiussione in favore CP_4 dell' , il quale ne subordina l'efficacia al positivo accertamento dell CP_5 CP_5 della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituito nel giudizio di opposizione l' che ha concluso per il ri- CP_5 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsabilità di , già , Parte_1 CP_8 per aver colpevolmente indotto L'istituto per il RE Sportivo a riporre le- gittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i Parte_1 danni subiti e subendi.
Con sentenza n. 4345/2021 emessa l'11.3.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_7
avverso il decreto ingiuntivo n. 21677/2016 emesso in data
[...]
19.10.2016 e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite all'I.C.S. op- posto.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso, come in Pt_1 epigrafe, per la riforma della decisione di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' il quale ha chiesto, nel CP_5 caso di accoglimento dell'appello, di “accertare e dichiarare la responsabilità di , già , per aver colpevolmente indotto l'Isti- Parte_1 CP_4 tuto per il a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella Controparte_1 esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga convenzio- nale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla Poli- sportiva e, per l'effetto, condannare la mede- Controparte_3 sima , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall' , e Controparte_1 Controparte_1 quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
2.873.658,40, oltre interessi al tasso dell'IRS a 15 anni, costituito dal tasso 5 lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello della data (1° gennaio 2015) di ingresso del mutuo in am- mortamento, maggiorato dello 0.75%, il tutto aumentato della metà, dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed in- teressi, a far tempo dal 20 giugno 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarando e/o disponendo altresì la compensazione fra il cre- dito risarcitorio dell'Istituto e l'eventuale credito restitutorio di , Parte_1 che dovesse conseguire all'accoglimento dell'appello, con condanna di quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare all' , in persona del suo rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, la differenza oltre accessori di legge” concludendo per il rigetto dell'ap- pello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
ha chiesto, inoltre, “la condanna dell'Istituto per il RE Parte_1
Sportivo alla restituzione a degli importi ad esso medio tem- Parte_1 pore corrisposti in forza ed in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto oltre accessori di legge”.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni, a rogito del notaio di in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_2 Pt_1
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- Pt_1 CP_5 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Controparte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_9
2. L'Istituto appellato solleva, con la memoria conclusionale depositata in
[...] data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda Parte_1 CP_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
6 Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II,
22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall' appellato quale giudicato CP_1 in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di Parte_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , seppure sulla base sempre della delibe- Controparte_10 CP_11 razione n. 164/2003 del 1°.8.2003, la stessa che – come si dirà di seguito
– viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione nella medesima delibera- CP_1 zione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del pre- sente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in 7 passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887; Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse deroga- bile e che, pertanto, il potesse concludere, a seguito di CP_4 CP_4 delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l' odierno appellato CP_1 contratti autonomi di garanzia, e non necessariamente fideiussioni ricondu- cibili nel tipo previsto e disciplinato dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e, al co. 3, che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché po- Parte_1 tesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria dall' “sussiste CP_5 infatti sempre e comunque la riserva al Consiglio Comunale di autorizzare con apposito atto le singole e specifiche fideiussioni”, laddove nel caso di specie la delibera consiliare menzionata dal giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006 – avrebbe carattere meramente pro- grammatico. Secondo , il giudice di prime cure “cade (…) in Parte_1 errore e contraddizione nel ritenere rispettata la riserva consiliare ex art. 207
8 tuel”, in quanto la prevista autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi delibera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanziamento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante – che il contratto di mutuo e, soprattutto, la fideiussione non produrrebbero alcun effetto vinco- lante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. Parte_1
148/2006 che il dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di RE Cooperativo di Roma Controparte_1
Soc. Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei Concessionari di Punti Verdi Qualità e di Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006”, è stato disposto il rilascio da parte del CP_4 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione risulta che il Consiglio comunale ha deliberato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il Parte_8
ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali
[...] al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto ne- cessario per l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'”, nonché di “auto- rizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l'accesso al credito dell' da parte di Concessionari di ' Controparte_1 Parte_9
[...
[...] nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia
[...] di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novanta- milioni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal sin- golo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_12 favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa della proposta di deliberazione. Inoltre, su tale proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale del la fun- CP_4 zione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, CP_7
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, devono far escludere la natura programmatica dell'atto e devono far ritenere che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente programmatica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del a CP_4 rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a ciascun “pro- getto (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite mas- simo previsto dalla deliberazione stessa. Ne consegue che – diversamente da quanto deduce parte appellante – nessuna ulteriore delibera fosse previ- sta per la stipula dei singoli contratti di garanzia, già autorizzati dal consiglio comunale entro l'importo massimo previsto.
3.3. La delibera n. 148 del 14.9.2006 non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'attuale e immediata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facilitarne
l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del
10 finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decorrenza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa massima am- missibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del e CP_4 quelle poste a carico del concessionario. Del resto, con la deliberazione in questione il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio di garanzie per un ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in conformità all'art. 204 T.U.E.L., richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla rego- larità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
La circostanza che tale deliberazione non preveda la partecipazione del Di- rigente comunale al rogito con cui l' concede il mutuo al soggetto finan- CP_5 ziato non determina alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rilasciata nell'ambito dello stesso atto pub- blico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Amministrazione comunale e l' , pure CP_1 funzionalmente collegato a quello di mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
3.4. Ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 20.10.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob- bligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la CP_5 Controparte_13 tiva, è intervenuto per il il Dirigente del Servizio Risorse CP_4
Finanziarie della IX Unità Organizzativa Servizio Giardini – Dipartimento X, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Convenzione “Co- CP_14 mune di Roma – I.C.S.” del 19.10.2006. In particolare, il dirigente sopra in- dicato è intervenuto al rogito in data 20.10.2008 in ragione dei poteri di rappresentanza dell'ente allo stesso attribuiti con la suddetta Delibera Con- siliare n. 148 del 14.9.2006, e quindi della determinazione dirigenziale n.
801 del 9.9.2008, come peraltro viene indicato nel suddetto atto pubblico.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministra- tivo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
11 finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti am- ministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e con- trollo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettiva- mente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone Parte_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
3.5. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- Parte_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che ciò “è reso palese anche dal fatto che, diversamente opinando, si avrebbe una ga- ranzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art.
207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del Comune da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento e secondo gli indirizzi program- matici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt.
42 e 203 T.U.E.L. Peraltro, nel caso in esame tale deliberazione è stata as- sunta – come si è detto – dal Consiglio Comunale.
Non è allora conferente il richiamo, operato da parte appellante, alla sen- tenza n. 8770/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il
12 12.5.2020, riguardante la stipula di contratti di interest rate swap, con cui si è statuito che, “ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett.i) TUEL di cui al D. Lgs. N. 267 del 2000 laddove stabilisce che «il consiglio ha competenza li- mitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) – spese che impegnino i bi- lanci per esercizi successivi (…)»”, la stipula di un contratto di interest rate swap, e nel caso di specie l'assunzione dell'obbligazione di garanzia, non si può “assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adotta- bile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenze gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza del Parte_1 primo giudice per vizio di ultra petizione avendo qualificato la garanzia rila- sciata dal Comune quale contratto autonomo di garanzia sebbene l' “si CP_5
è limitato a sostenere che la clausola a prima richiesta non snaturerebbe l'es- senza della fideiussione, essendo la rinuncia al beneficio della previa escus- sione del debitore conciliabile con il contratto tipico di fideiussione”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciare oltre la do- manda (ultra petita) né su cosa non è stato chiesto (extra petita), ma può e deve qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio secondo quanto disposto dall'art. 113 c.p.c. In particolare, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rap- porti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, po- tendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art.
112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (così Cass. civ., Sez. L, 3.3.2021, n. 5832).
13 Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio, che costituiscono la causa pe- tendi (più nello specifico: il contratto di mutuo, l'obbligazione di garanzia, la richiesta di pagamento e l'inadempimento) sono rimasti immutati.
4.2. Neanche merita censura la qualificazione della garanzia assunta da con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 20.10.2008 Parte_1 come contratto autonomo di garanzia.
L'art. 6 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il GARANTE rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto”: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni negoziali, la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 6 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 6, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 6, punto 8).
Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 6, punto 5, dispone che “il garante
14 rimane obbligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all , a semplice richiesta scritta, Controparte_15 quanto da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giu- risprudenza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto in- compatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_4 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori previsioni CP_5 contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emergendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
5. Nell'ambito del primo motivo di appello deduce anche la Parte_1 violazione dell'art. 207 T.U.E.L., che fa riferimento esclusivamente alla fi- deiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
15 In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'in- debitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la so- stenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autonomie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente, non riguardando la disciplina delle garanzie prestate dagli enti territoriali e l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1,
T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che legittimi la fi- deiussione, poiché è questa che fa sorgere in capo all'ente territoriale un obbligo di garanzia, che espone l'ente, in caso di inadempimento del garan- tito, a un onere patrimoniale. Non è certo cogente la disposizione in ordine al contenuto dell'obbligazione o al suo modo d'operare, che ha un ruolo sotto questo profilo, ma l'esposizione patrimoniale dell'ente.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale assunta di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Di- fatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia personale sono il vincolo teleologico delle finalità dell'ente e il ri- spetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
16 Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà co- munale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di
, ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al sod- Parte_1 disfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_16
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per avere rigettato le eccezioni proposte da nel primo Parte_1 grado di giudizio, in primo luogo, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore dimostrato di avere avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro i sei mesi dall'inadempimento. Più nello specifico, rispetto alla prima eccezione parte appellante deduce che il Tribunale di Roma avrebbe reso una motivazione errata nella parte in cui: i) ha confuso “l'istituto di cui all'art. 1957 c.c. con il contenuto della clausola contrattuale che invece pattiziamente prevede l'esclusione della preventiva escussione del debitore principale”.; ii) non ha ritenuto risolta la garanzia fideiussoria sebbene alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiun- tivo ”nel dicembre 2016”, già fosse maturato il termine dei sei mesi di cui all'art.1957 c.c..
La censura non è fondata.
Secondo l'art. 6 del contratto di mutuo del 20.10.20008 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le con- testazioni spettanti alla PARTE , sino all'integrale soddisfaci- Parte_10 mento delle pretese creditizie dell' obbligandosi, quindi, ad ef- Parte_11 fettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di oppo- sizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pen- denti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito”. Al punto 7 prosegue disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU- TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
17 Inoltre, secondo l'art. 6, Punto 8 “IL GARANTE non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell' Parte_12 non sia stata interamente estinta rinunciano comunque, espressamente
[...] esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'
[...]
e ciò in deroga all'art.1955 C.C.” Controparte_17
Il ha quindi acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla CP_4 deroga dell'art. 1955 c.c. ed a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibil- mente il Tribunale di Roma ha ritenuto che “Dunque nessun contrasto o pre- giudizio è ravvisabile, essendo la stessa amministrazione comunale ad avere inserito queste clausole nello schema di mutuo, clausole poi riprese dall'art. 6) del contratto di finanziamento. Da quanto esposto consegue anche che non può configurarsi alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., norma, appunto, derogata dalle parti.”.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia os- servato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il terzo motivo di appello censura la decisione assunta Parte_1 dal giudice di primo grado, in secondo luogo, per avere rigettato l'eccezione di inadempimento, e segnatamente laddove si è dedotto che l non ha CP_1 rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 8 e 9 della Convenzione, i quali pre- vedono l'espletamento di un accertamento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno 10% del proprio capitale e circa la rego- larità finanziaria, economica e contabile del concessionario. In particolare, si deduce l'erroneità della motivazione del primo giudice nella parte in cui
18 “afferma apoditticamente circostanze sconfessate dalle stesse evidenze do- cumentali da esso richiamate”. In particolare, si deduce che l' non CP_1 avrebbe fornito la prova di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 della Convenzione, e quindi di avere condotto un'istruttoria e una valuta- zione professionale del concessionario, la quale non potrebbe essere dimo- strata da una semplice collazione di documenti relativi allo stato patrimoniale e ai bilanci della società.
Anche con riguardo a tale censura il motivo non merita accoglimento.
7.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata direttamente all' Controparte_1
, dovrà essere corredata, oltre che della documentazione richiesta
[...] dall'istituto, del progetto esecutivo debitamente approvato dagli organi co- munali competenti, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, con- cessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità erano state ac- Controparte_6 certate dallo stesso che ha istituito a tale fine apposita CP_4
Commissione di vigilanza, incardinata con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 31.8.2001, la quale ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell'opera nella seduta del 5.9.2008 e del 28.5.2009 (v. docc. nn. 38 e 46 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
7.2 L'art. 9 della citata Convenzione, poi, prevede che “L'Istituto delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla conces- sione o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art. 8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddi- sfino i seguenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'in- vestimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e
19 contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti
o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici
o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
È vero allora che - come deduce parte appellante - l'Istituto era chiamato a compiere una valutazione dei presupposti del merito credizio e, con riguardo alla documentazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizzazione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del CP_4
Circostanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta
[...] dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Ammi- nistrazione.
7.3. Nello svolgere il motivo di appello in esame deduce, in Parte_1 particolare, che nessuno dei documenti prodotti da dimostri Parte_1 che vi sia stata un'approfondita e rigorosa istruttoria in merito da parte di
“poiché non vi è alcun verbale di commissione interna ovvero alcuna CP_5 relazione sottoscritta dalla Banca anteriore alla concessione del finanzia- mento che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del PEF.”.
In particolare, parte appellante deduce che il documento n. 22 del fascicolo di parte appellata del primo grado di giudizio prova che, in base alla Con- venzione stipulata con il al soggetto mutuante spettasse CP_4 una rigorosa istruttoria del piano economico finanziario (P.E.F.) della mutua- taria prima di erogare il mutuo: infatti, dal documento si evince che ai con- cessionari veniva richiesto, al fine di avvalersi della Convenzione, di redigere un P.E.F. secondo uno schema accettato dall' i cui elementi economici CP_5 dovevano essere valutati dall'istituto per garantirsi il rientro del capitale che
20 avrebbe erogato, oltre al pagamento degli interessi. E che, di contro, “L' ha erogato ben tre mutui all'evidenza senza aver operato alcun tipo di esame critico e valutazione, essendosi limitata a collazionare una serie di documenti senza alcuna ponderazione e valutazione degli stessi”.
La documentazione prodotta dall'originaria parte opposta – costituita dai bilanci della società appellata in riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008, unitamente ai prospetti rappresentativi dei flussi finanziari, della reddittività dei prodotti e dei flussi di cassa (v. docc. nn. 32, 33, 34 e 35 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) – è sufficiente a provare il posi- tivo accertamento dell' della regolare situazione finanziaria, economica CP_5
e contabile del concessionario, e quindi del merito creditizio della finanziata.
In particolare, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007 evidenzia sì pas- sività per € 693.305,00, ma evidenzia ricavi per € 1.564.800,00 (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e quindi una capacità della società finanziata di generare flussi di cassa ben maggiori delle passività pure sussistenti.
Né parte appellante può dedurre che non sia stato prodotto alcun verbale di commissione interna ovvero alcuna relazione sottoscritta dall'I.C.S. anteriore alla concessione del finanziamento che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del beneficiario e la redditività del progetto, con una valutazione professionale del P.E.F. L'istituto di credito non ha l'onere di produrre la do- cumentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione.
In particolare, la delibera di concessione del mutuo costituisce un atto in- terno dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito, che esclude un interesse del mutuata- rio, ma anche del suo garante, a conseguire copia dello stesso o a richiederne l'esibizione in giudizio. Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto con- tenente la valutazione interna all'istituto mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione
21 da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma ri- chiesta, avuto riguardo anche della garanzia prestata.
7.4. “Ad ulteriore riprova del gravissimo inadempimento in cui è incorsa la banca”, l'appellante rileva che il documento n. 35 del fascicolo di parte dell' riguardante il “Piano di fattibilità-economico-finanziario-gestio- CP_5 nale” ad essa trasmesso dall'aspirante mutuatario, risulta sottoscritto e re- datto dal presidente della società richiedente il mutuo anziché essere il pro- dotto di un soggetto terzo, esperto in materia, che avrebbe dovuto asseve- rarlo così come richiesto per il piano concordatario dalla normativa di settore (oggi dall'art. 87 c.c.i.i.).
Non è però previsto dalla Convenzione l'obbligo di far redigere il P.E.F. a un professionista, incaricato dalla mutuataria, tanto meno è prevista l'assevera- zione di un professionista indipendente. Questo è invece un requisito fonda- mentale per un piano concordatario, attestando questo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e garantendo trasparenza ai creditori e permettendo al tribunale di valutare il piano in modo informato. Ciò si spiega in ragione delle diverse conseguenze dei due piani, quello concordatario potendo incidere, qualora omologato, sul diritto dei creditori concordatari.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento (…) non risulta alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, la violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione del 19.10.2006”.
8. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento dell a quanto sta- CP_5 bilito dall'5 della Convenzione, pure sollevata da nel proporre Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, e “avuto riguardo al capitale di rischio, ai fini della concessione del mutuo, era obbligatoriamente richiesto sussistere, dal sopra indicato art. 9 della Convenzione, che il valore dell'investimento, relativo alle opere anche in variante approvate alla data della concessione del mutuo oggetto dell'opposta ingiunzione, ammontava ad euro
23.337.333,11 e pertanto, al fine di soddisfare il prerequisito di cui all'art. 9 era necessario che la avesse un capitale sociale delibe- Controparte_6 rato e versato pari ad almeno euro 2.333.733,31 circostanza quest'ultima
22 che non risulta sia stata verificata dall'Istituto di RE Sportivo preliminar- mente alla concessione del mutuo oggetto del presente giudizio”.
Il motivo è privo di ogni pregio.
8.1. L'art. 9 della Convenzione stipulata in data 19.10.2006 prevede, alla lett. a) del primo capoverso, che requisito della domanda di finanziamento, perché possa essere ammessa alla garanzia prestata dall'Amministrazione comunale, fosse – tra l'altro – l' “investimento da parte del Concessionario di capitale di rischio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico ge- nerale approvato dal (v doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – CP_4 primo grado di giudizio).
Il “capitale di rischio” a cui fa riferimento la previsione in questione non è il capitale sociale della mutuataria, bensì quanto necessario per la realizza- zione dell'opera finanziata “quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune”, la provvista stimata come necessaria per la realiz- zazione di tale opera: infatti, si prevede che il soggetto finanziato debba concorrere in misura “non inferiore al 10% del valore complessivo dell'inve- stimento, IVA compresa”. Questo trova conferma nel secondo capoverso della lett. a) di tale disposizione, in cui si prevede che “nel caso di suddivisione dell'opera in più lotti funzionali, approvati dall'Amministrazione cui corrispon- dano distinti mutui, l'investimento di capitale di rischio da parte del Conces- sionario dovrà essere commisurata, volta per volta – sempre nella misura per- centuale di cui sopra – al valore del singolo lotto funzionale, così come risul- tante dallo specifico quadro economico e dal piano economico-finanziario”.
In caso di suddivisione dell'opera in più lotti e di erogazione di distinti mutui per la realizzazione della medesima opera, come è accaduto nel caso in esame, di volta in volta è richiesto al soggetto finanziato un investimento in misura del 10% del valore del singolo lotto, come previsto dal quadro eco- nomico generale approvato dal CP_4
Il terzo capoverso della lett. a) dispone, poi, che “Tale capitale dovrà essere reperito mediante investimento di capitale proprio o, nel caso di società, me- diante aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integralmente sottoscritto alla data della presentazione della domanda di finanziamento”. È allora facoltà del mutuatario, anziché finanziare per il 10%
23 l'opera da realizzare o ciascun lotto della stessa, procedere a un “aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integral- mente sottoscritto alla data della presentazione della domanda di finanzia- mento”.
Non è allora possibile ritenere – come fa parte appellante – che che, “al fine di soddisfare il prerequisito di cui all'art. 9 era necessario che la CP_6 avesse un capitale sociale deliberato e versato pari ad almeno euro
[...]
2.333.733,31 [meglio, 233.373,33]”. Piuttosto, si deve ritenere che era fa- coltà della società mutuataria procedere a un aumento di capitale comples- sivo per tale importo, con le modalità indicate, anziché concorrere nella prov- vista necessaria al finanziamento dell'opera in tale misura.
8.2. Il limite del finanziamento, parametrato al 90% del quadro economico approvato dal ai sensi dell'art. 5 della Convenzione (v. doc. n. 6 del CP_4 fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), è stato puntualmente rispettato.
Il mutuo era infatti finalizzato a finanziare parzialmente la realizzazione della perizia di variante del 2008, che ha comportato una variazione del quadro economico, di competenza dell'Istituto, che è divenuto di complessivi € 18.559.437,88, come da determinazione dirigenziale n. 522/2008 (v. doc.
n. 20 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Di tale somma l' aveva già erogato la somma complessiva di € CP_1
13.760.890,00, di cui € 10.329.130,00 con contratto a rogito del notaio di in data 18.9.2003 (rep. n. 4272; racc. n. 3009) Persona_3 Pt_1
(v. doc. n. 36 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) ed € 3.431.760,00 con contratto a rogito dello stesso notaio in data 19.10.2005 (rep. n. 6647; racc. n. 4730) (v. doc. n. 37 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). L'importo concesso con il mutuo per cui è causa, pari ad € 2.942.604,00, unitamente alle precedenti somme mutuate, porta il finanziamento complessivo a € 16.703.494,00, pari esattamente al 90% del quadro economico (€ 18.559.437,88).
Contrariamente a quanto assume , quindi, è stato rispettato il Parte_1 limite in questione, nonché vi è prova che la Controparte_6 investì proprio capitale nell'operazione, nella percentuale del 10%, come previsto dall'art. 9, lett. a), della Convenzione: infatti la stessa Commissione
24 di vigilanza, autorizzando lo svincolo delle somme da erogarsi (v. docc. nn. 38 e 46 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), ha verifi- cato l'entità e l'effettività dell'apporto di capitale proprio nella misura previ- sta e secondo le modalità consentite dalla Convenzione stessa (art. 9, ult. co.).
9. Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - formulata in via subordinata da - di anatocismo e usura degli interessi per Parte_1 come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c. e per il quale è stata emesso il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel pro- porre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto sia l'illegitti- Parte_1 mità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo ingiunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli inte- ressi di mora in misura “verosimilmente superiore al tasso soglia fin dall'ori- gine”
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, non ha indicato quale sia il tasso Parte_1 soglia applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale sarebbe invece quello in concreto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi domanda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie prospettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto appli- cato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così
Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Ed è opportuno osservare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che pre- vedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la
25 pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n. 350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846), tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, poi, dall'esame del prospetto contabile prodotto in giudizio dall'Isti- tuto emerge che, con riguardo al periodo fino al 20.6.2016 (data da cui decorrono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo 21677/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15.9.2016), gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in conformità alle previsioni negoziali e alle disposizioni di legge vigenti, con- correndo dunque a determinare l'importo di € 2.873.658,40, senza che ve- nissero calcolati gli interessi di mora su interessi di mora dovuti per il pe- riodo precedente.
Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 20.6.2016, il de- creto ingiuntivo n. 21677/2016 del 15.9.2016 reca la condanna al paga- mento dell'importo di € 2.873.658,40 e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 2.9.2016 l' ha domandato la CP_5 condanna di a pagare la suddetta somma, “oltre interessi di Parte_1 mora convenzionali (…), dal 20 giugno 2016 sino al soddisfo”.
Quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documen- tazione allegata, nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 20.6.2016 vadano computati sul capitale residuo, come risultante dal pro- spetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n. 4 del fasci- colo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di €
26 2.578.404,41, e non sulla somma complessiva di € 2.873.658,40 ingiunta e che – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato
– include anche gli interessi moratori fino al 20.6.2016. In altri termini, l'im- porto base su cui effettuare il calcolo degli interessi deve ritenersi costituito unicamente dal capitale netto residuo, con esclusione di ogni componente riferibile ad interessi.
10. , nel proporre l'impugnazione in esame, “reitera infine l'ec- Parte_1 cezione di prescrizione il cui termine deve essere fatto decorre dalle singole scadenze dei ratei e non anche dalla data di risoluzione finale del mutuo così come invece lascia intendere il giudice di prime cure a pag. 5 della sentenza appellata”.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dall'odierna appellante nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21677/2016 del 15.9.2016 è stata espressamente e motivatamente disattesa dal giudice di primo grado, come peraltro rileva la stessa . In particolare, nella sentenza Parte_1 appellata si legge che, “Per l'eccezione di prescrizione, la stessa trattandosi di azione contrattuale di garanzia, non è quinquennale, bensì decennale con decorrenza dall'inadempienza, vale a dire dal 20.6.2016, data di risoluzione del contratto di mutuo;
dunque, mai decorsa essendo il presente giudizio in- trodotto nello stesso anno, e lo stesso sarebbe da dirsi comunque anche in caso di prescrizione quinquennale”.
In ragione dell'espressa statuizione, e non trattandosi dunque di questione assorbita dalla pronuncia di primo grado, parte appellante avrebbe dovuto proporre impugnazione anche avverso tale statuizione, e non limitarsi a ri- proporre la stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere quella in esame come un ulteriore motivo di appello, come è peraltro possibile avendo censurato quanto ritenuto dal giu- Parte_1 dice di prime cure, questo non merita accoglimento.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
27 10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che la prescrizione dell'obbligazione di garanzia assunta da ha iniziato a decorrere dalla scadenza Parte_1 dell'ultima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 30.5.2016 con cui l'Istituto ha dichiarato la
[...]
(subentrata alla decaduta dal Parte_3 Controparte_6 beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., peraltro a decorrere dal successivo 20.6.2016 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
11. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda proposta da parte ap- pellata di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsa- bilità per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21798; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi della suddetta disposizione, infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino ele- menti atti a identificarne concretamente l'esistenza. È questo il caso in esame.
Non osta, peraltro, all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). La previsione da parte dell'art. 96, co. 1, c.p.c. per cui la liquidazione del danno in questione può avvenire «an- che d'ufficio» attiene dunque esclusivamente alla misura del risarcimento, e quindi alla possibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, la quale non può prescindere, però, da un'allegazione dello stesso.
28 Peraltro, tale conclusione si impone – ad avviso di questo giudicante – in quanto, secondo la tesi dominante in dottrina e condivisa dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.5.2017, n. 12029), la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo.
12. Neanche sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass.
8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n. 21570). Proprio per tale ragione, ai fini di tale condanna, non assuma rile- vanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ciò nondimeno non è possibile ritenere che , nel proporre Parte_1
l'impugnazione in esame, abbia svolto un'iniziativa giudiziaria avventata, o comunque che non abbia impiegato la doverosa diligenza e accuratezza nel formulare le proprie censure nel secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 11.2.2022, n. 4430; Cass. civ., Sez. VI-1, 4.9.2020, n. 18512; Cass. civ., Sez.
I, ord. 15.11.2018, n. 29462; Cass. civ., Sez. III, 14.10.2016, n. 20732).
13. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4345/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data l'11.3.2021 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228. 29
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4345/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l'11.3.2021; condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
40.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON DE Thellung de Courtelary
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