Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3899/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/11/2023, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 23/A 22031 ALBAVILLA ITALIA con l'Avv. PELLEGRINO LAURA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 13010 VILLATA ITALIA con l'Avv. LA PENNA FRANCESCA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in JAPPOLO, in data 21/08/2005,
(anno 2005, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con decreto di omologa del 10/11/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di
Novara
- nata a [...] il [...], Per_2
- ata a Novara il 26.07.2012 Per_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/11/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_2
in data 21.8.2005 a JO (VV), regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_1
Civile del Comune di JO nel registro degli atti di matrimonio Anno 2005 - Parte II Serie A,
n. 1;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Comune di JO di procedere a tutte le necessarie
annotazioni dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze;
c) disporre la perdita del cognome da parte della signora Pt_2 Pt_1
d) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che rinunciano reciprocamente
alla richiesta di assegni per il loro mantenimento;
e) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione e residenza anagrafica di entrambe presso la madre;
f) disporre, con riguardo al diritto di visita del padre, che lo stesso possa vedere e tenere con sé le
figlie a fine settimana alterni;
la madre condurrà una volta al mese le figlie dal padre e le andrà
a riprendere e il padre farà altrettanto nell'altro fine settimana di sua competenza.
Per quanto riguarda il periodo natalizio, i genitori staranno con le figlie alternandosi nelle
settimane tra il termine della scuola e il 30 dicembre o tra il 31 dicembre e il 7 gennaio, di anno
in anno. Con riferimento alle vacanze pasquali i genitori suddivideranno i giorni di vacanza
scolastica tra di loro, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua.
Quanto al periodo estivo i genitori si comunicheranno, entro il 30 di aprile di ogni anno, i 15
giorni anche non consecutivi da trascorrere con le figlie. Entro il 30 ottobre di ogni anno saranno concordati anche i ponti scolastici, da suddividersi fra i genitori;
in caso di disaccordi, negli anni
pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
g) dato atto dell'alta conflittualità attualmente esistente tra i genitori, tutte le comunicazioni relative
alla gestione delle due figlie dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica
ordinaria o via whatsapp e non telefonicamente, sino ad eventuale nuovo accordo tra i genitori;
h) disporre un contributo al mantenimento da versarsi in favore delle figlie a carico del padre pari
a 300 euro mensili, con l'aggiunta dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla
madre, con spese straordinarie al 50% e con applicazione del protocollo in essere presso il
Tribunale di Como;
i) disporre che i genitori proseguano il percorso psicologico per con richiesta di Per_2
disponibilità alla ASL competente ed eventualmente, previo accordo, tramite un professionista
psicologo privato esperto sul campo, con impegno di entrambi i genitori a provvedere al
pagamento delle relative spese nella misura del 50% ciascuno;
j) disporre che i genitori proseguano il percorso di supporto genitoriale rivolgendosi a strutture
territoriali pubbliche, come ad es. i consultori, previa assicurazione che si possa procedere
online, vista la distanza di residenza tra le parti con fissazione di incontri mensili fino alla fine
del 2025, con impegno di entrambi i genitori a provvedere al pagamento delle relative spese nella
misura del 50% ciascuno, nel caso in cui decidano di rivolgersi a professionisti privati.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 21/08/2005, in JAPPOLO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di JAPPOLO
(anno 2005, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JAPPOLO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao