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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, UD
TRITTO FRANCESCA, UD
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5444/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882513124 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato la società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., patrocinato del prof. avv. Difensore_1, si è opposta all'avviso di pagamento Tari 2025 del Comune di Capaccio Paestum, prot. n. 28825/13124 del 29/07/2025, notificato in data 1/09/2025, con il quale - in relazione ai fabbricati siti in Capaccio Paestum alla via Capo di Fiume, analiticamente richiamati con i dati catastali, il suddetto Comune ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.653,00 (di cui € 16.813,00 a titolo di “TARI” ed € 840,00 a titolo di “TEFA”).
La ricorrente ha espresso doglianza avverso i criteri di determinazione dei tributi, avendo peraltro instaurato contenzioso dinanzi al TAR per l'impugnativa delle determine adottate dal Commissario straordinario e segnatamente avuto riguardo all'incremento della “quota di inesigibilità media” dei ruoli TARI degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, indicata in una percentuale per l'appunto “media” del 37,25%. Tale modalità di incremento tariffario era peraltro viziata da difetto di motivazione non trovando puntuale riscontro in criteri contabili certificati e verificabili.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo in parte qua, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio il Comune di Capaccio Paestum eccependo l'inammissibilità del ricorso, trattandosi nella specie di atto di riduzione del tributo in autotutela, nel mentre l'atto di accertamento principale era l'avviso di pagamento n. 21895 / 13219 del 29.07.2025 avente per oggetto la medesima Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025, recante l'importo complessivo di
€ 22.386,00 (di cui € 21.321,00 a titolo di TARI e € 1.065,00 a titolo di TEFA). Dunque l'atto impugnato era soltanto una riduzione dell'originario importo, non costituendo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs 546/1992.
Nel merito il Comune resistente eccepì la piena legittimità delle determine adottate al Commissario straordinario, siccome pienamente rispondenti ai criteri di legge. Dedusse altresì che l'atto impugnato ex adverso era di riduzione in autotutela del Tributo originariamente determinato con altro avviso di accertamento. Quest'ultimo, non essendo stato impugnato, rendeva inammissibile l'opposizione avverso l'atto successivo.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente il ricorso è ammissibile. Il Comune ha dedotto, ma non provato, che l'atto impugnato costituisca una riduzione in autotutela di precedente avviso di accertamento, del quale non ha dato prova di notifica al ricorrente. Né tale circostanza si evince dalla lettura dell'atto impugnato, che formalmente si atteggia in guisa di autonomo avviso di accertamento (sebbene definito “avviso di pagamento” trattasi nella sostanza di un avviso di accertamento). L'eccezione di inammissibilità appare dunque infondata o, quanto meno, non provata.
Nel merito l'opposizione è infondata. La doglianza sollevata dalla ricorrente contrasta con il tenore dell'art. 1, comma 654-bis (introdotto dall'art.7, comma 9 del D.L.19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2015, n. 125) in base al quale tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Appare impropria la sede dell'avviso di accertamento per “pretendere” le motivazioni che hanno indotto il
Commissario Straordinario a determinare la quota relativa a tale voce nella misura del 37,25%, dovendo rinvenirsi tali motivi nelle determine (a quanto parrebbe impugnate già dinanzi al TAR) da impugnarsi nei tempi e nei modi consentiti dalla giurisdizione amministrativa.
Non emergono qui profili che possano indurre il Collegio alla disapplicazione dell'atto.
Il ricorso è perciò rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della controvertibilità della questione sollevata.
Tanto premesso la C.G.T. di I grado di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5444/25 RGA,
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Salerno, li 16.2.2026
IL PRESIDENTE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, UD
TRITTO FRANCESCA, UD
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5444/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882513124 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato la società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., patrocinato del prof. avv. Difensore_1, si è opposta all'avviso di pagamento Tari 2025 del Comune di Capaccio Paestum, prot. n. 28825/13124 del 29/07/2025, notificato in data 1/09/2025, con il quale - in relazione ai fabbricati siti in Capaccio Paestum alla via Capo di Fiume, analiticamente richiamati con i dati catastali, il suddetto Comune ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.653,00 (di cui € 16.813,00 a titolo di “TARI” ed € 840,00 a titolo di “TEFA”).
La ricorrente ha espresso doglianza avverso i criteri di determinazione dei tributi, avendo peraltro instaurato contenzioso dinanzi al TAR per l'impugnativa delle determine adottate dal Commissario straordinario e segnatamente avuto riguardo all'incremento della “quota di inesigibilità media” dei ruoli TARI degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, indicata in una percentuale per l'appunto “media” del 37,25%. Tale modalità di incremento tariffario era peraltro viziata da difetto di motivazione non trovando puntuale riscontro in criteri contabili certificati e verificabili.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo in parte qua, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio il Comune di Capaccio Paestum eccependo l'inammissibilità del ricorso, trattandosi nella specie di atto di riduzione del tributo in autotutela, nel mentre l'atto di accertamento principale era l'avviso di pagamento n. 21895 / 13219 del 29.07.2025 avente per oggetto la medesima Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025, recante l'importo complessivo di
€ 22.386,00 (di cui € 21.321,00 a titolo di TARI e € 1.065,00 a titolo di TEFA). Dunque l'atto impugnato era soltanto una riduzione dell'originario importo, non costituendo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs 546/1992.
Nel merito il Comune resistente eccepì la piena legittimità delle determine adottate al Commissario straordinario, siccome pienamente rispondenti ai criteri di legge. Dedusse altresì che l'atto impugnato ex adverso era di riduzione in autotutela del Tributo originariamente determinato con altro avviso di accertamento. Quest'ultimo, non essendo stato impugnato, rendeva inammissibile l'opposizione avverso l'atto successivo.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente il ricorso è ammissibile. Il Comune ha dedotto, ma non provato, che l'atto impugnato costituisca una riduzione in autotutela di precedente avviso di accertamento, del quale non ha dato prova di notifica al ricorrente. Né tale circostanza si evince dalla lettura dell'atto impugnato, che formalmente si atteggia in guisa di autonomo avviso di accertamento (sebbene definito “avviso di pagamento” trattasi nella sostanza di un avviso di accertamento). L'eccezione di inammissibilità appare dunque infondata o, quanto meno, non provata.
Nel merito l'opposizione è infondata. La doglianza sollevata dalla ricorrente contrasta con il tenore dell'art. 1, comma 654-bis (introdotto dall'art.7, comma 9 del D.L.19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2015, n. 125) in base al quale tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Appare impropria la sede dell'avviso di accertamento per “pretendere” le motivazioni che hanno indotto il
Commissario Straordinario a determinare la quota relativa a tale voce nella misura del 37,25%, dovendo rinvenirsi tali motivi nelle determine (a quanto parrebbe impugnate già dinanzi al TAR) da impugnarsi nei tempi e nei modi consentiti dalla giurisdizione amministrativa.
Non emergono qui profili che possano indurre il Collegio alla disapplicazione dell'atto.
Il ricorso è perciò rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della controvertibilità della questione sollevata.
Tanto premesso la C.G.T. di I grado di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5444/25 RGA,
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Salerno, li 16.2.2026
IL PRESIDENTE