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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2418/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2418 /2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SASSANO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 08/09/2001 avevano contratto matrimonio Parte_1
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 28/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni essendo gli stessi economicamente indipendenti;
per il minore il sig. Per_1 CP_1 verserà l'importo di € 200,00 mensili a far data dal giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, riportandosi per il resto a quanto stabilito dal protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara;
c) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i coniugi, dal momento che entrambi sono economicamente indipendenti;
d) il sig. potrà vedere e tenere il figlio ogni volta che lo desideri CP_1
illimitatamente, comunque dietro semplice preavviso di almeno 3 ore, il minore dovrà pernottare almeno una volta a settimana presso la casa paterna una volta trasferitosi, durante le festività trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano un anno a casa della madre e un anno a casa del padre, così come il 31 Dicembre e il primo Gennaio, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e Ferragosto. Le parti potranno derogare di comune accordo al regime di visita sopra stabilito, con precisazione che eventuali modifiche a titolo definitivo dovranno risultare sempre da atto scritto e sottoscritto da entrambe;
e) entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
f) la casa coniugale sita in Pescara alla via Caduti Per Servizio n. 33, di proprietà del
Comune di Pescara e condotta in locazione dalla famiglia , rimarrà nella CP_1
disponibilità della sig.ra che ci vivrà con il figlio impegnandosi, però, a Pt_1 Per_1
pagina 3 di 4 richiedere al Comune di valutare la possibilità di trasferire il contratto locatizio stipulato con direttamente alla ricorrente. Controparte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2418 /2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SASSANO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 08/09/2001 avevano contratto matrimonio Parte_1
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 28/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni essendo gli stessi economicamente indipendenti;
per il minore il sig. Per_1 CP_1 verserà l'importo di € 200,00 mensili a far data dal giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, riportandosi per il resto a quanto stabilito dal protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara;
c) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i coniugi, dal momento che entrambi sono economicamente indipendenti;
d) il sig. potrà vedere e tenere il figlio ogni volta che lo desideri CP_1
illimitatamente, comunque dietro semplice preavviso di almeno 3 ore, il minore dovrà pernottare almeno una volta a settimana presso la casa paterna una volta trasferitosi, durante le festività trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano un anno a casa della madre e un anno a casa del padre, così come il 31 Dicembre e il primo Gennaio, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e Ferragosto. Le parti potranno derogare di comune accordo al regime di visita sopra stabilito, con precisazione che eventuali modifiche a titolo definitivo dovranno risultare sempre da atto scritto e sottoscritto da entrambe;
e) entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
f) la casa coniugale sita in Pescara alla via Caduti Per Servizio n. 33, di proprietà del
Comune di Pescara e condotta in locazione dalla famiglia , rimarrà nella CP_1
disponibilità della sig.ra che ci vivrà con il figlio impegnandosi, però, a Pt_1 Per_1
pagina 3 di 4 richiedere al Comune di valutare la possibilità di trasferire il contratto locatizio stipulato con direttamente alla ricorrente. Controparte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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