Art. 38.
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.