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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 564 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio e C.F._2
Renato Terenzi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Luca Maori per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 292 pubblicata in data 17.04.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Previa riapertura della fase istruttoria per integrare la C.T.U. svolta nel primo grado, si insta affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Nel merito, Accolga il gravame promosso dal IG. riformando parzialmente Parte_1
l'impugnata sentenza, limitatamente 1. al richiamato capoverso relativo all'abbattimento del portico e, per l'effetto, statuendo la non rimozione di tale manufatto edificato in appoggio alla parete finestrata di proprietà comune all'appellante ed alla IG.ra , Controparte_1 per tutte le ragioni in fatto e diritto ampiamente argoment
2. Alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite del primo grado, ponendole totalmente a carico della IG.ra ovvero, quanto Controparte_1 meno, sulla base del rigetto della quasi totalità delle domande avversaria, graduando così la quantificazione delle spese di lite in favore degli appellanti.
3. Confermi, pertanto, la decisione impugnata nelle restanti statuizioni.
E, così, piena vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Voglia il Giudice respingere ogni richiesta di cui all'atto di appello di controparte, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, sia nel merito che in rito;
voglia il Giudice, in accoglimento dell'appello incidentale, avanzato da
[...]
, condannare controparte alla demolizione, per i motivi esp CP_1 premessa, dei seguenti manufatti:
pagina 2 di 9
1. Quello costituito dalla sopraelevazione del tetto dell'accessorio dell'abitazione principale di controparte, costituita dalla realizzazione del suo innalzamento mediante falde inclinate sulla precedente struttura piana del tetto medesimo (punto 3 perizia CTU);
2. Quello costituito dall'ampliamento del vano situato tra l'accessorio e l'abitazione principale di controparte, realizzato con l'innalzamento del muro perimetrale, la nuova copertura, in modo tale da creare nuova volumetria rispetto a quella del vano preesistente (punto 4 perizia CTU);
3. Manufatto realizzato dalla controparte nella parte retrostante l'accessorio, dell'altezza di circa 1,20. Il tutto a spese di controparte ed in prefiggendo termine. In rito si chiede a codesto Giudice di ammettere la integrazione istruttoria, già chiesta al Giudice di primo grado e non ammessa, con convocazione e nomina di CTU al fine di verificare la consistenza dell'aumento di volume dell'accessorio a seguito della trasformazione del suo tetto da piano a falde, previa rimessione in istruttoria della causa. Si chiede che venga dichiarata l'inutilizzabilità nel presente procedimento della documentazione prodotta da controparte per la prima volta con l'atto di appello. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro e Controparte_1 Parte_1 al fine di sentir accertare che le opere meglio descritte in Parte_3 citazione, realizzate dai convenuti tra il 2007 ed il 2009, non avrebbero rispettato le distanze e le vedute dal proprio immobile secondo quanto previsto dal codice e dal regolamento comunale e che anzi taluni manufatti avrebbero occupato la proprietà dell'attrice o quella comune alle parti;
la ha pertanto chiesto la Pt_1 demolizione o rimozione delle opere indebitamente realizzate e la condanna delle controparti al risarcimento del conseguente danno.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, e hanno Parte_1 Parte_3 ribadito la regolarità degli interventi realizzati, hanno eccepito che la controparte non si sarebbe tempestivamente opposta ed hanno pertanto chiesto il rigetto pagina 3 di 9 della domanda attorea;
hanno poi proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la sussistenza di una servitù di scarico nel pozzetto di proprietà dell'attrice, ad ottenere l'allaccio di tale pozzetto alla fognatura pubblica e, nell'ipotesi di eventuale accoglimento della domanda di demolizione, a sentir condannare la controparte a risarcire il danno derivante dalla conseguente diminuzione di valore del compendio.
All'esito della C.T.U. e delle prove orali escusse, con sentenza in data 13.04.2023 il Tribunale di Pesaro ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando i convenuti “alla demolizione del portico al pianoterra e relativa tettoia” e dichiarando invece “cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rimozione della pergola e del vano di cui ai punti 3 e 5 della citazione”; in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha altresì accertato “la costituzione della servitù del pozzetto sito sul terreno di proprietà esclusiva della CP_1
in favore del bagno dell'appartamento principale di e
[...] Parte_1
per destinazione del padre di famiglia”, condannando “ Parte_2 [...]
ad allacciare alla rete fognaria comunale il pozzetto di scarico” ivi CP_1 meglio descritto;
stante la parziale reciproca soccombenza, ha da ultimo compensato integralmente le spese di lite, ponendo le spese di C.T.U. a carico solidale delle parti (in pari misura nei rapporti interni).
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto irrilevante che l'attrice non si sia inizialmente opposta agli interventi oggetto di causa, discutendosi di diritti reali;
ha invece rigettato la domanda per quanto riguarda i manufatti presenti sin dagli anni '80 o che comunque non siano stati successivamente modificati in modo tale da incrementarne il volume.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello lo e la Pt_1 Parte_3 contestando che la controparte abbia provato di essere titolare di un diritto di veduta e ribadendo che lo jus tollendi avrebbe dovuto essere bilanciato con l'affidamento ingenerato dalla tolleranza;
hanno altresì censurato la regolazione delle spese di lite, evidenziando la prevalente soccombenza della controparte.
Costituendosi nella presente fase, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere la pagina 4 di 9 demolizione del tetto dell'accessorio, del nuovo vano ricavato dalla modifica di tale copertura e del minore manufatto realizzato accanto a tale accessorio.
La presente causa è infine pervenuta in decisione in data 15.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo d'appello, lo e la Pt_1 Parte_3 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda attorea per quanto riguarda il portico al piano terra e la relativa tettoia;
gli appellanti eccepiscono che la controparte non avrebbe mai provato di essere titolare di una servitù di veduta;
ribadiscono altresì che il diritto ad ottenere la rimozione dei manufatti indebitamente realizzati dovrebbe essere bilanciato con l'affidamento ingenerato dalla non Pt_1 opponendosi sin dall'inizio agli interventi oggetto di causa.
Tale motivo dev'essere accolto sotto il primo profilo evidenziato.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto (…) non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
11956 del 22.05.2009, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. II, ordinanza n.33134 del 29.11.2023).
“La titolarità del diritto reale di veduta”, del resto, “costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c.” e non può ritenersi non contestata pagina 5 di 9 dalla controparte se non quando vi sia stata “una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto” (cfr. Cass.
Sez. II, ordinanza n. 21798 del 02.08.2024).
Nel caso di specie, la ha chiesto che vengano arretrate le opere Pt_1 realizzate dalle controparti senza rispettare le distanze previste dall'art. 907
c.c. dalle proprie finestre, ma non ha provato né ancor prima dedotto di essere titolare del correlato diritto di veduta;
in tale prospettiva, poco rileva il comportamento processuale sostanzialmente silente tenuto a riguardo dagli odierni appellanti nel corso del primo grado di giudizio, non potendosi ravvisare un onere di specifica contestazione ove non vi sia stata un'allegazione altrettanto specifica.
In accoglimento della prima censura sollevata nell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda proposta da dev'essere rigettata anche per quanto riguarda il portico Controparte_1 al pianoterra e la relativa tettoia, restando assorbita l'ulteriore censura mossa nell'atto d'appello con riferimento al medesimo capo.
2. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, poi, Controparte_1 censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che la modifica della copertura dell'accessorio da “tetto piano in tetto a falde” non abbia determinato un incremento della volumetria;
l'appellante ribadisce invece che tale aumento vi sarebbe stato e che quindi l'intervento dovrebbe essere qualificato come una nuova opera, necessariamente rispettosa delle norme in materia di distanze.
Tale motivo dev'essere rigettato, tenuto conto che la C.T.U. svolta su incarico del primo giudice ha escluso che la modifica della copertura abbia determinato un incremento nella volumetria (cfr. pagg. 10-11 della relazione peritale); è del resto indicativo il fatto che lo stesso consulente della , pur ipotizzando che i diversi indici e parametri previsti per le Pt_1 varie tipologie di copertura possano incidere sul calcolo della volumetria, non indica in alcun modo l'entità dell'eventuale incremento.
pagina 6 di 9 E' stato altresì chiarito che, ai fini del rispetto delle distanze dalle contigue proprietà, non costituiscono nuova opera ma “rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia" anche gli interventi che determinino “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.12751 dell'11.05.2023).
3. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale, Controparte_1
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il
“vano di cui al punto 5) dell'atto di citazione (…) creato con l'innalzamento della parete in muratura fino al cornicione di copertura”, tenuto conto che
“dal sopralluogo effettuato dal ctu è emerso che rispetto alla documentazione fotografica allegata dall'attrice in sede di citazione (doc.3 parte attrice, allegato U), la finestra è stata rimossa dai convenuti” e che il contiguo muro era già esistente prima dell'avvio dei lavori;
l'appellante contesta che la mera rimozione della finestra renda inesistente il nuovo vano, ribadendo che è stato realizzato senza rispettare la normativa in materia di distanze (oltre che di vedute); ribadisce altresì che, nell'ambito dei lavori realizzati tra il 2007 ed il 2009, il muro preesistente sarebbe stato innalzato e costituirebbe pertanto una nuova opera.
L'appello incidentale dev'essere rigettato anche sotto tale profilo, avendo il
C.T.U. accertato che ancor prima dell'avvio dei lavori da parte degli appellanti principali era “già presente un vano sottoscala con tanto di porta”
(cfr. pag. 14 della relazione peritale, che a propria volta richiama la pag.37 della relazione dello stesso consulente della ). Pt_1
Tenuto conto delle considerazioni già sopra svolte, in ogni caso, risulta irrilevante se il muro già esistente sia stato eventualmente innalzato, ove non vi sia stato un corrispondente incremento della volumetria.
4. Con il terzo motivo del proprio appello incidentale, infine, CP_1
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che il
[...]
“manufatto costruito in aderenza all'accessorio (…) per una altezza di 1,20
pagina 7 di 9 metri” sarebbe stato presente sin dalla “costruzione dell'accessorio principale e che pertanto la costruzione dello stesso è di gran lunga precedente all'acquisto della proprietà in capo alla ”; l'appellante Pt_1 contesta invece che tale manufatto fosse già presente, non essendo riportato in alcuna planimetria.
L'appello incidentale dev'essere disatteso anche sotto tale profilo, tenuto conto che proprio la documentazione fotografica allegata alle osservazioni del consulente della (ed in particolar modo la foto risalente al Pt_1 condono richiesto nel 1990) conferma la presenza di un piccolo manufatto di modesta altezza posto in aderenza al più grande accessorio (cfr. pag. 26 della relazione peritale); né rileva in senso contrario il fatto che tale modesta opera non sia stata mai riportata nelle planimetrie del compendio.
5. La regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve tener conto del fatto che taluni manufatti oggetto del presente giudizio sono stati demoliti dagli odierni appellanti dopo l'avvio del presente contenzioso;
potendosi ravvisare a riguardo una soccombenza virtuale, sussistono ragionevoli motivi per compensare le spese tra le parti limitatamente alla metà, anche in considerazione della peculiarità e controvertibilità delle questioni esaminate.
Stante la prevalente soccombenza, la residua frazione delle spese di lite dovrà restare a carico della , secondo gli importi liquidati in Pt_1 dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 292 pubblicata in data Pt_1 Parte_2
17.04.2023 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da anche per quanto riguarda il Controparte_1 portico al piano terra e la relativa tettoia.
RIGETTA l'appello incidentale
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate nell'intero in euro 6.400,00 per compenso professionale per il primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale ed euro 804,00 per esborsi per il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 564 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio e C.F._2
Renato Terenzi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Luca Maori per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 292 pubblicata in data 17.04.2023 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Previa riapertura della fase istruttoria per integrare la C.T.U. svolta nel primo grado, si insta affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Nel merito, Accolga il gravame promosso dal IG. riformando parzialmente Parte_1
l'impugnata sentenza, limitatamente 1. al richiamato capoverso relativo all'abbattimento del portico e, per l'effetto, statuendo la non rimozione di tale manufatto edificato in appoggio alla parete finestrata di proprietà comune all'appellante ed alla IG.ra , Controparte_1 per tutte le ragioni in fatto e diritto ampiamente argoment
2. Alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite del primo grado, ponendole totalmente a carico della IG.ra ovvero, quanto Controparte_1 meno, sulla base del rigetto della quasi totalità delle domande avversaria, graduando così la quantificazione delle spese di lite in favore degli appellanti.
3. Confermi, pertanto, la decisione impugnata nelle restanti statuizioni.
E, così, piena vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Voglia il Giudice respingere ogni richiesta di cui all'atto di appello di controparte, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, sia nel merito che in rito;
voglia il Giudice, in accoglimento dell'appello incidentale, avanzato da
[...]
, condannare controparte alla demolizione, per i motivi esp CP_1 premessa, dei seguenti manufatti:
pagina 2 di 9
1. Quello costituito dalla sopraelevazione del tetto dell'accessorio dell'abitazione principale di controparte, costituita dalla realizzazione del suo innalzamento mediante falde inclinate sulla precedente struttura piana del tetto medesimo (punto 3 perizia CTU);
2. Quello costituito dall'ampliamento del vano situato tra l'accessorio e l'abitazione principale di controparte, realizzato con l'innalzamento del muro perimetrale, la nuova copertura, in modo tale da creare nuova volumetria rispetto a quella del vano preesistente (punto 4 perizia CTU);
3. Manufatto realizzato dalla controparte nella parte retrostante l'accessorio, dell'altezza di circa 1,20. Il tutto a spese di controparte ed in prefiggendo termine. In rito si chiede a codesto Giudice di ammettere la integrazione istruttoria, già chiesta al Giudice di primo grado e non ammessa, con convocazione e nomina di CTU al fine di verificare la consistenza dell'aumento di volume dell'accessorio a seguito della trasformazione del suo tetto da piano a falde, previa rimessione in istruttoria della causa. Si chiede che venga dichiarata l'inutilizzabilità nel presente procedimento della documentazione prodotta da controparte per la prima volta con l'atto di appello. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro e Controparte_1 Parte_1 al fine di sentir accertare che le opere meglio descritte in Parte_3 citazione, realizzate dai convenuti tra il 2007 ed il 2009, non avrebbero rispettato le distanze e le vedute dal proprio immobile secondo quanto previsto dal codice e dal regolamento comunale e che anzi taluni manufatti avrebbero occupato la proprietà dell'attrice o quella comune alle parti;
la ha pertanto chiesto la Pt_1 demolizione o rimozione delle opere indebitamente realizzate e la condanna delle controparti al risarcimento del conseguente danno.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, e hanno Parte_1 Parte_3 ribadito la regolarità degli interventi realizzati, hanno eccepito che la controparte non si sarebbe tempestivamente opposta ed hanno pertanto chiesto il rigetto pagina 3 di 9 della domanda attorea;
hanno poi proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la sussistenza di una servitù di scarico nel pozzetto di proprietà dell'attrice, ad ottenere l'allaccio di tale pozzetto alla fognatura pubblica e, nell'ipotesi di eventuale accoglimento della domanda di demolizione, a sentir condannare la controparte a risarcire il danno derivante dalla conseguente diminuzione di valore del compendio.
All'esito della C.T.U. e delle prove orali escusse, con sentenza in data 13.04.2023 il Tribunale di Pesaro ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando i convenuti “alla demolizione del portico al pianoterra e relativa tettoia” e dichiarando invece “cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rimozione della pergola e del vano di cui ai punti 3 e 5 della citazione”; in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha altresì accertato “la costituzione della servitù del pozzetto sito sul terreno di proprietà esclusiva della CP_1
in favore del bagno dell'appartamento principale di e
[...] Parte_1
per destinazione del padre di famiglia”, condannando “ Parte_2 [...]
ad allacciare alla rete fognaria comunale il pozzetto di scarico” ivi CP_1 meglio descritto;
stante la parziale reciproca soccombenza, ha da ultimo compensato integralmente le spese di lite, ponendo le spese di C.T.U. a carico solidale delle parti (in pari misura nei rapporti interni).
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto irrilevante che l'attrice non si sia inizialmente opposta agli interventi oggetto di causa, discutendosi di diritti reali;
ha invece rigettato la domanda per quanto riguarda i manufatti presenti sin dagli anni '80 o che comunque non siano stati successivamente modificati in modo tale da incrementarne il volume.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello lo e la Pt_1 Parte_3 contestando che la controparte abbia provato di essere titolare di un diritto di veduta e ribadendo che lo jus tollendi avrebbe dovuto essere bilanciato con l'affidamento ingenerato dalla tolleranza;
hanno altresì censurato la regolazione delle spese di lite, evidenziando la prevalente soccombenza della controparte.
Costituendosi nella presente fase, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere la pagina 4 di 9 demolizione del tetto dell'accessorio, del nuovo vano ricavato dalla modifica di tale copertura e del minore manufatto realizzato accanto a tale accessorio.
La presente causa è infine pervenuta in decisione in data 15.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo d'appello, lo e la Pt_1 Parte_3 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda attorea per quanto riguarda il portico al piano terra e la relativa tettoia;
gli appellanti eccepiscono che la controparte non avrebbe mai provato di essere titolare di una servitù di veduta;
ribadiscono altresì che il diritto ad ottenere la rimozione dei manufatti indebitamente realizzati dovrebbe essere bilanciato con l'affidamento ingenerato dalla non Pt_1 opponendosi sin dall'inizio agli interventi oggetto di causa.
Tale motivo dev'essere accolto sotto il primo profilo evidenziato.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta;
ne consegue che una situazione di mero fatto (…) non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
11956 del 22.05.2009, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. II, ordinanza n.33134 del 29.11.2023).
“La titolarità del diritto reale di veduta”, del resto, “costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c.” e non può ritenersi non contestata pagina 5 di 9 dalla controparte se non quando vi sia stata “una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto” (cfr. Cass.
Sez. II, ordinanza n. 21798 del 02.08.2024).
Nel caso di specie, la ha chiesto che vengano arretrate le opere Pt_1 realizzate dalle controparti senza rispettare le distanze previste dall'art. 907
c.c. dalle proprie finestre, ma non ha provato né ancor prima dedotto di essere titolare del correlato diritto di veduta;
in tale prospettiva, poco rileva il comportamento processuale sostanzialmente silente tenuto a riguardo dagli odierni appellanti nel corso del primo grado di giudizio, non potendosi ravvisare un onere di specifica contestazione ove non vi sia stata un'allegazione altrettanto specifica.
In accoglimento della prima censura sollevata nell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, pertanto, la domanda proposta da dev'essere rigettata anche per quanto riguarda il portico Controparte_1 al pianoterra e la relativa tettoia, restando assorbita l'ulteriore censura mossa nell'atto d'appello con riferimento al medesimo capo.
2. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, poi, Controparte_1 censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che la modifica della copertura dell'accessorio da “tetto piano in tetto a falde” non abbia determinato un incremento della volumetria;
l'appellante ribadisce invece che tale aumento vi sarebbe stato e che quindi l'intervento dovrebbe essere qualificato come una nuova opera, necessariamente rispettosa delle norme in materia di distanze.
Tale motivo dev'essere rigettato, tenuto conto che la C.T.U. svolta su incarico del primo giudice ha escluso che la modifica della copertura abbia determinato un incremento nella volumetria (cfr. pagg. 10-11 della relazione peritale); è del resto indicativo il fatto che lo stesso consulente della , pur ipotizzando che i diversi indici e parametri previsti per le Pt_1 varie tipologie di copertura possano incidere sul calcolo della volumetria, non indica in alcun modo l'entità dell'eventuale incremento.
pagina 6 di 9 E' stato altresì chiarito che, ai fini del rispetto delle distanze dalle contigue proprietà, non costituiscono nuova opera ma “rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia" anche gli interventi che determinino “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.12751 dell'11.05.2023).
3. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale, Controparte_1
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il
“vano di cui al punto 5) dell'atto di citazione (…) creato con l'innalzamento della parete in muratura fino al cornicione di copertura”, tenuto conto che
“dal sopralluogo effettuato dal ctu è emerso che rispetto alla documentazione fotografica allegata dall'attrice in sede di citazione (doc.3 parte attrice, allegato U), la finestra è stata rimossa dai convenuti” e che il contiguo muro era già esistente prima dell'avvio dei lavori;
l'appellante contesta che la mera rimozione della finestra renda inesistente il nuovo vano, ribadendo che è stato realizzato senza rispettare la normativa in materia di distanze (oltre che di vedute); ribadisce altresì che, nell'ambito dei lavori realizzati tra il 2007 ed il 2009, il muro preesistente sarebbe stato innalzato e costituirebbe pertanto una nuova opera.
L'appello incidentale dev'essere rigettato anche sotto tale profilo, avendo il
C.T.U. accertato che ancor prima dell'avvio dei lavori da parte degli appellanti principali era “già presente un vano sottoscala con tanto di porta”
(cfr. pag. 14 della relazione peritale, che a propria volta richiama la pag.37 della relazione dello stesso consulente della ). Pt_1
Tenuto conto delle considerazioni già sopra svolte, in ogni caso, risulta irrilevante se il muro già esistente sia stato eventualmente innalzato, ove non vi sia stato un corrispondente incremento della volumetria.
4. Con il terzo motivo del proprio appello incidentale, infine, CP_1
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che il
[...]
“manufatto costruito in aderenza all'accessorio (…) per una altezza di 1,20
pagina 7 di 9 metri” sarebbe stato presente sin dalla “costruzione dell'accessorio principale e che pertanto la costruzione dello stesso è di gran lunga precedente all'acquisto della proprietà in capo alla ”; l'appellante Pt_1 contesta invece che tale manufatto fosse già presente, non essendo riportato in alcuna planimetria.
L'appello incidentale dev'essere disatteso anche sotto tale profilo, tenuto conto che proprio la documentazione fotografica allegata alle osservazioni del consulente della (ed in particolar modo la foto risalente al Pt_1 condono richiesto nel 1990) conferma la presenza di un piccolo manufatto di modesta altezza posto in aderenza al più grande accessorio (cfr. pag. 26 della relazione peritale); né rileva in senso contrario il fatto che tale modesta opera non sia stata mai riportata nelle planimetrie del compendio.
5. La regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve tener conto del fatto che taluni manufatti oggetto del presente giudizio sono stati demoliti dagli odierni appellanti dopo l'avvio del presente contenzioso;
potendosi ravvisare a riguardo una soccombenza virtuale, sussistono ragionevoli motivi per compensare le spese tra le parti limitatamente alla metà, anche in considerazione della peculiarità e controvertibilità delle questioni esaminate.
Stante la prevalente soccombenza, la residua frazione delle spese di lite dovrà restare a carico della , secondo gli importi liquidati in Pt_1 dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 292 pubblicata in data Pt_1 Parte_2
17.04.2023 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da anche per quanto riguarda il Controparte_1 portico al piano terra e la relativa tettoia.
RIGETTA l'appello incidentale
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate nell'intero in euro 6.400,00 per compenso professionale per il primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale ed euro 804,00 per esborsi per il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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