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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7010/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati lo studio dell'avv. BARDIN ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in Sauze d'Oulx (TO) il 19/05/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sauze d'Oulx (TO) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/11/2004 e il 2/11/2004. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/06/2023.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OULX di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le figlie e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti in Per_1 Per_2 quanto studentesse universitarie, manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ove continueranno ad abitare.
DISPONE che la casa famigliare, sita in Almese, Via Caselette 25/8, divenuta di esclusiva proprietà della signora , rimane definitivamente assegnata alla medesima, con gli arredi e le Parte_2 suppellettili ivi contenuti.
DISPONE che il mantenimento delle figlie sarà a carico della madre e ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese sanitarie, universitarie, parauniversitarie e di studio (rette, libri, tasse universitarie, iscrizioni a corsi, cancelleria, materiale didattico, stages, dottorati, specializzazioni, ecc), sportive e ricreative delle figlie, con richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese straordinarie. Dette spese dovranno essere previamente concordate, se non necessitate da urgenza e successivamente documentate. I conteggi verranno effettuati con cadenza mensile ed il rimborso in favore del genitore che ha effettuato il pagamento delle dette spese accessorie dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo. Per ogni capitolo di spesa superiore a € 500,00 ogni genitore avrà facoltà di indicare all'altro la necessità della stessa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
DÀ ATTO che i Signori e dichiarano di avere definito, anche in Parte_1 Parte_2 via transattiva, ogni pregresso loro reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere oggi retro, l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo o ragione;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno divorzile a titolo personale essendo entrambi economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7010/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati lo studio dell'avv. BARDIN ENRICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in Sauze d'Oulx (TO) il 19/05/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sauze d'Oulx (TO) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/11/2004 e il 2/11/2004. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/06/2023.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OULX di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le figlie e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti in Per_1 Per_2 quanto studentesse universitarie, manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ove continueranno ad abitare.
DISPONE che la casa famigliare, sita in Almese, Via Caselette 25/8, divenuta di esclusiva proprietà della signora , rimane definitivamente assegnata alla medesima, con gli arredi e le Parte_2 suppellettili ivi contenuti.
DISPONE che il mantenimento delle figlie sarà a carico della madre e ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese sanitarie, universitarie, parauniversitarie e di studio (rette, libri, tasse universitarie, iscrizioni a corsi, cancelleria, materiale didattico, stages, dottorati, specializzazioni, ecc), sportive e ricreative delle figlie, con richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino sulle spese straordinarie. Dette spese dovranno essere previamente concordate, se non necessitate da urgenza e successivamente documentate. I conteggi verranno effettuati con cadenza mensile ed il rimborso in favore del genitore che ha effettuato il pagamento delle dette spese accessorie dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo. Per ogni capitolo di spesa superiore a € 500,00 ogni genitore avrà facoltà di indicare all'altro la necessità della stessa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
DÀ ATTO che i Signori e dichiarano di avere definito, anche in Parte_1 Parte_2 via transattiva, ogni pregresso loro reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere oggi retro, l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo o ragione;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno divorzile a titolo personale essendo entrambi economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.