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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2548 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 05.06.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/03/1977 e residente a [...]
e
( ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Stilo in Treviso, Via Giuseppe
e Luigi Olivi n. 2/E (pec: , la quale li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.07.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il sig. , al quale viene assegnata, con i beni ivi Parte_2
contenuti, la casa coniugale sita in Ceggia, via Dante Alighieri n. 84 ovvero, in ogni caso, il diritto esclusivo di abitarci, si farà carico di qualsivoglia onere ad essa relativa, ivi compreso quello relativo al mutuo gravante sull'immobile;
3. la sig.ra si impegna e si obbliga ad Parte_1
abbandonare la casa coniugale entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di deposito del presente ricorso;
4. il figlio maggiorenne non autosufficiente, sarà prevalentemente Persona_1
collocato presso il padre, ma sarà libero di scegliere il suo domicilio;
5. il sig. si Parte_2
farà carico esclusivo e integrale del mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , Per_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6. il sig. e la sig.ra Parte_2
, che dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti, Parte_1
provvederanno in maniera autonoma al loro mantenimento, di talché reciprocamente rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
7. il sig. e la sig.ra Parte_2
hanno già provveduto, prima del deposito del presente ricorso, alla divisione dei Parte_1
beni mobili in comproprietà nonché a elencare i beni di proprietà esclusiva che, al momento dell'abbandono della casa coniugale, la sig.ra porterà con sé;
8. dare atto che il Parte_1
sig. e la sig.ra , allo scopo di dirimere la crisi coniugale, Parte_2 Parte_1
nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, hanno assunto le seguenti determinazioni: a) la sig.ra si impegna e si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, Parte_1 Parte_2
la propria quota di comproprietà pari al 50% della piena proprietà della casa coniugale costituita dall'abitazione facente parte del piccolo fabbricato sito in Ceggia Via Dante Alighieri n. 84 (ex 18) denominato “Casa Alice” cosi censita al catasto: Comune di : Ceggia Foglio 1 Mappale n. 891 sub
8, via Dante Alighieri, piano terra, cat. A/2, cl. 3, vani 6.5; Mappale n. 891 sub. 7, via Dante
Alighieri, piano terra, cat. C/6, cl. 8, mq 15; Mappale n, 891 sub. 4 – scoperto. b) il sig.
[...]
si impegna e si obbliga a corrispondere, in una unica soluzione, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, che accetta, a fronte del trasferimento della propria quota di comproprietà, pari al 50%
[...] dell'immobile sito in Comune di Ceggia, Via Dante Alighieri n. 84 (ex 18) la somma di euro
40.000,00 (quarantamila) al momento del rogito notarile di cui alla successiva lett. d); c) le parti convengono che il Sig. , a fronte del trasferimento a suo favore della quota di Parte_2
comproprietà, pari al 50% dell'immobile sito in Comune di Ceggia, Via Dante Alighieri n. 84, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la banca mutuataria per un mutuo di surrogazione di originari euro 130.877,38 di cui al contratto del 09.02.2017 a rogito del
Notaio di Portogruaro (VE) rep. n. 882 – raccolta n. 792 – garantito da ipoteca Persona_2
volontaria iscritta ai n 31295 / 6156 presso l'Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di Venezia, che verrà cancellata, a suo tempo, a cura e spese del Sig. , una volta estinto il mutuo Parte_2
d) i coniugi si impegnano a riprodurre il presente accordo, limitatamente al trasferimento della quota di proprietà di cui sopra e ai soli fini di consentire la verifica circa la correttezza dei dati catastali dell'immobile o della effettiva titolarità del bene trasferito o dell'esistenza di oneri e vincoli, nella forma dell'atto notarile, presso il Notaio dal Sig. , entro 90 Per_3 Parte_2
(novanta) giorni dall'omologa della presente separazione;
e) i coniugi convengono che le relative spese notarili, di registro, ipotecarie e catastali e ogni altra tassa e/o imposta consequenziale inerente al suddetto trasferimento della quota di proprietà saranno a carico del Sig.
[...]
; f) il trasferimento di cui sopra è soggetto ai benefici fiscali, ai sensi della Legge speciale Parte_2
06.03.1987 n. 74 art. 19, Corte Cost. n. 154 10.05.1999 ed in conformità alla Circolari Ministeriali
n. 49/ E del 16.03.2000, n. 27/ E del 21.06.2012, n. 18 del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014; 9. i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Ceggia in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ceggia al n. 6, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio in data 21.11.2006 è nato il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia . Per_4
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
30.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nel Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ceggia al n. 6, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2548 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 05.06.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/03/1977 e residente a [...]
e
( ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Stilo in Treviso, Via Giuseppe
e Luigi Olivi n. 2/E (pec: , la quale li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.07.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il sig. , al quale viene assegnata, con i beni ivi Parte_2
contenuti, la casa coniugale sita in Ceggia, via Dante Alighieri n. 84 ovvero, in ogni caso, il diritto esclusivo di abitarci, si farà carico di qualsivoglia onere ad essa relativa, ivi compreso quello relativo al mutuo gravante sull'immobile;
3. la sig.ra si impegna e si obbliga ad Parte_1
abbandonare la casa coniugale entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di deposito del presente ricorso;
4. il figlio maggiorenne non autosufficiente, sarà prevalentemente Persona_1
collocato presso il padre, ma sarà libero di scegliere il suo domicilio;
5. il sig. si Parte_2
farà carico esclusivo e integrale del mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , Per_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6. il sig. e la sig.ra Parte_2
, che dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti, Parte_1
provvederanno in maniera autonoma al loro mantenimento, di talché reciprocamente rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
7. il sig. e la sig.ra Parte_2
hanno già provveduto, prima del deposito del presente ricorso, alla divisione dei Parte_1
beni mobili in comproprietà nonché a elencare i beni di proprietà esclusiva che, al momento dell'abbandono della casa coniugale, la sig.ra porterà con sé;
8. dare atto che il Parte_1
sig. e la sig.ra , allo scopo di dirimere la crisi coniugale, Parte_2 Parte_1
nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, hanno assunto le seguenti determinazioni: a) la sig.ra si impegna e si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, Parte_1 Parte_2
la propria quota di comproprietà pari al 50% della piena proprietà della casa coniugale costituita dall'abitazione facente parte del piccolo fabbricato sito in Ceggia Via Dante Alighieri n. 84 (ex 18) denominato “Casa Alice” cosi censita al catasto: Comune di : Ceggia Foglio 1 Mappale n. 891 sub
8, via Dante Alighieri, piano terra, cat. A/2, cl. 3, vani 6.5; Mappale n. 891 sub. 7, via Dante
Alighieri, piano terra, cat. C/6, cl. 8, mq 15; Mappale n, 891 sub. 4 – scoperto. b) il sig.
[...]
si impegna e si obbliga a corrispondere, in una unica soluzione, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, che accetta, a fronte del trasferimento della propria quota di comproprietà, pari al 50%
[...] dell'immobile sito in Comune di Ceggia, Via Dante Alighieri n. 84 (ex 18) la somma di euro
40.000,00 (quarantamila) al momento del rogito notarile di cui alla successiva lett. d); c) le parti convengono che il Sig. , a fronte del trasferimento a suo favore della quota di Parte_2
comproprietà, pari al 50% dell'immobile sito in Comune di Ceggia, Via Dante Alighieri n. 84, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la banca mutuataria per un mutuo di surrogazione di originari euro 130.877,38 di cui al contratto del 09.02.2017 a rogito del
Notaio di Portogruaro (VE) rep. n. 882 – raccolta n. 792 – garantito da ipoteca Persona_2
volontaria iscritta ai n 31295 / 6156 presso l'Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di Venezia, che verrà cancellata, a suo tempo, a cura e spese del Sig. , una volta estinto il mutuo Parte_2
d) i coniugi si impegnano a riprodurre il presente accordo, limitatamente al trasferimento della quota di proprietà di cui sopra e ai soli fini di consentire la verifica circa la correttezza dei dati catastali dell'immobile o della effettiva titolarità del bene trasferito o dell'esistenza di oneri e vincoli, nella forma dell'atto notarile, presso il Notaio dal Sig. , entro 90 Per_3 Parte_2
(novanta) giorni dall'omologa della presente separazione;
e) i coniugi convengono che le relative spese notarili, di registro, ipotecarie e catastali e ogni altra tassa e/o imposta consequenziale inerente al suddetto trasferimento della quota di proprietà saranno a carico del Sig.
[...]
; f) il trasferimento di cui sopra è soggetto ai benefici fiscali, ai sensi della Legge speciale Parte_2
06.03.1987 n. 74 art. 19, Corte Cost. n. 154 10.05.1999 ed in conformità alla Circolari Ministeriali
n. 49/ E del 16.03.2000, n. 27/ E del 21.06.2012, n. 18 del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014; 9. i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Ceggia in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ceggia al n. 6, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio in data 21.11.2006 è nato il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia . Per_4
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
30.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nel Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ceggia al n. 6, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore