Art. 50.
Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.
Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati con previsti dalla presente legge.
Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell' art. 487 del Codice di procedura penale , relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.
Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati con previsti dalla presente legge.
Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell' art. 487 del Codice di procedura penale , relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.