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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, al corso Umberto Parte_1
I, n. 29, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto di appello, dagli avv.ti Domenicantonio D'Alessandro ed Annalisa
Santomauro ed elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla via A. Rubino, n.
64, presso lo studio del primo;
appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Battipaglia, alla via Gonzaga, n. 103/C, cod. fisc. , rappresentato C.F._2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
Luigi Rossini e Raffaele Carrano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 455/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n. 455/2024 del
22.04.024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania … e pubblicata in data 23.04.2024, notificata dal nuovo procuratore avv.to Luigi Rossini in data 04.07.2024, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame:
1. in via preliminare, revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza istruttoria nella parte in cui è stato chiesto al CTU di effettuare una comparazione tra le firme in verifica a nome e quella di girata Parte_1
a nome;
2. nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per Parte_2 violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale non si è limitato a prendere atto delle risultanze della CTU pervenendo aliunde al coinvolgimento di 3. Parte_1 in ogni caso, riformare ed annullare nel merito la sentenza di primo grado, che non si è allineata alle risultanze della CTU, dichiarando 'comunque riconducibili' a Parte_1 le firme in verifica in assenza del benché minimo elemento di prova in tal senso, con motivazione omessa e/o inadeguata;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e di spese di CTU”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 455/2024 del 22 aprile 2024, pubblicata il successivo 23 aprile del Tribunale di Vallo della Lucania. … Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 455/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020, così
[...] provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dal avverso l'atto di precetto Pt_1 notificatogli dall'Intagliatore il 26 febbraio 2020 per ottenere il pagamento della somma di euro 63.098,07 in forza di trentacinque vaglia cambiari, ritenendo che le disconosciute firme di emissione di tali titoli di credito, ancorché ritenute apocrife dal consulente tecnico d'ufficio e corrispondenti alla grafia del figlio dell'attore, fossero comunque riconducibili a quest'ultimo; 2) compensava tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 26 luglio 2024, assumendo che: 1) la decisione di primo grado era nulla sia per l'illogicità della motivazione in ordine all'asserita riconducibilità dei vaglia cambiari all'opponente, essendo tale circostanza stata contraddetta dalle risultanze probatorie, sia 2 per il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale di Vallo della Lucania;
in particolare, il giudice di primo grado aveva conferito al consulente tecnico d'ufficio non solo l'incarico di accertare l'eventuale autenticità delle firme apparentemente apposte dell'opponente sui titoli di credito sottesi al precetto, ma anche quello di effettuarne la comparazione con la sottoscrizione del figlio , nonostante costui fosse Parte_2 completamente estraneo al giudizio;
parimenti, il giudice di prime cure, pur avendo rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva l'escluso con certezza l'autenticità delle firme contestate dall'opponente, lo aveva comunque ritenuto obbligato al soddisfacimento del credito precettato, senza considerare che l'opposto non ne aveva mai prospettato la responsabilità indiretta per l'operato del figlio;
inoltre, il Tribunale di Vallo della Lucania non aveva illustrato le ragioni per le quali le sottoscrizioni dei vaglia cambiari sarebbero state comunque riconducibili all'opponente, non essendo a tal fine sufficiente il mero rapporto di filiazione con;
del resto, l'opposto non aveva neanche indicato Parte_2 quale fosse il rapporto giuridico sottostante all'emissione dei titoli di credito e, dunque,
l'obbligazione effettivamente contratta dall'opponente; 2) il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva violato l'art. 112 c.p.c. anche per ulteriori ragioni, avendo, da un lato, statuito su un'eccezione di nullità dell'atto di citazione non sollevata dall'opposto e, dall'altro, omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale l'opponente aveva contestato la legittimazione attiva del creditore in relazione ai vaglia cambiari identificati con i numeri da 5 a 21, giacché privi dell'indicazione del beneficiario.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2024,
l' contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, era riservata per la decisione all'udienza del 10 luglio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, acquisendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale di Vallo della Lucania ha Parte_1 rigettato l'opposizione a precetto sull'assunto che le disconosciute sottoscrizioni di emissione dei trentacinque vaglia cambiari azionati da nei suoi Controparte_1 confronti, ancorché ritenute apocrife dal consulente tecnico d'ufficio e conformi alla firma del figlio , gli fossero comunque riconducibili. Parte_2
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, nell'evadere l'originario incarico conferitogli dal giudice di primo grado con ordinanza del 21 marzo 2022 al fine di verificare “se le firme apposte sulle cambiali rilasciate da ad ” fossero Parte_1 Controparte_1
3 o meno apocrife, evidenziava che “i trentacinque titoli in esame presentavano, nella firma in calce, i medesimi connotati tipo e tratti tipici individuali, la medesima impronta grafica
e gesti-tipo, tanto da potersi ricondurre tutte ad una medesima mano scrivente”, e che l'esame comparato dei tracciati in verifica con il panorama autografo dell'opponente aveva “fatto emergere un quadro di divergenze significativo per numero e qualità delle diversità emerse, tanto da far inscrivere le firme a confronto in due patrimoni espressivi dissimili”, sicché concludeva, “con certezza, a favore della non autenticità delle num. 35 firme a nome poste in calce ai titoli in verifica”, asseverando, dunque, che Parte_1
“le firme in esame sono risultate apocrife”.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio, nel riscontrare il quesito integrativo con il quale il giudice di primo grado, con decreto del 7 novembre 2022, gli aveva chiesto di accertare
“se le firme apposte sulle cambiali rilasciate da ad ” Parte_1 Controparte_1 fossero o meno “riconducibili a ”, attestava che la comparazione tra i titoli Parte_2 in verifica e la firma di girata apposta da sul vaglia cambiario emesso Parte_2 dall'opponente a beneficio dell'opposto il 3 giugno 2015 ed avente scadenza al 25 luglio
2015 era stata “tale da non lasciar dubbio alcuno circa la comune provenienza delle firme
a confronto”, nel senso che “le 35 firme in verifica a nome sono opera della Parte_1 medesima mano che ha apposto la firma di girata a nome ”. Parte_2
A fronte di tali risultanze peritali, peraltro corrispondenti alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico dell'Intagliatore, che, “nelle note preliminari alla bozza” della relazione redatta dall'ausiliario, aveva dichiarato che “le sottoscrizioni in verifica sono certamente riconducibili alle mani del sig. ”, in tal modo Parte_2 escludendone la riferibilità a il Tribunale di Vallo della Lucania, in Parte_1 accoglimento della domanda, avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad espropriazione forzata, per non avere l'opponente emesso i trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto notificatogli il 26 febbraio 2020 e, quindi, assunto le relative obbligazioni cartolari.
Di contro, il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto, alla luce degli incontestati ed inequivoci esiti della consulenza tecnico d'ufficio, che le sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari di cui trattasi non erano autentiche, ha rigettato l'opposizione a precetto sulla base dell'erroneo ed immotivato convincimento che, appartenendo quelle firme al figlio , fosse comunque responsabile dell'emissione dei titoli Parte_2 Parte_1 di credito e, come tale, tenuto all'adempimento delle obbligazioni cartolari azionate nei suoi confronti dall'Intagliatore.
4 In realtà, il Tribunale di Vallo della Lucania, una volta verificata l'apocrificità delle firme apparentemente rilasciate da sui trentacinque vaglia cambiari posti a base Parte_1 del precetto, avrebbe potuto ritenerlo debitore dell'Intagliatore soltanto qualora costui avesse spiegato, condizionandola all'accertamento dell'eccepita falsità di quelle sottoscrizioni e, quindi, all'accoglimento dell'opposizione, una domanda riconvenzionale diretta ad ottenerne la condanna al pagamento del dovuto in forza del rapporto giuridico sottostante all'emissione dei titoli di credito in contestazione, vale a dire dell'obbligazione contratta in via negoziale unitamente al figlio . Parte_2
Ed infatti, l'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione e, segnatamente, un giudizio di accertamento negativo della pretesa esecutiva azionata dal creditore precettante o procedente (cfr., ex plurimis, Cass. 13 settembre 1997, n. 9081;
Cass. 25 maggio 2007, n. 12239; Cass. 24 aprile 2008, n. 10676), nel quale, in assenza di limiti stabiliti dalla legge, è consentito a quest'ultimo, che assume la veste sostanziale e processuale di convenuto, di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore per una diversa causa petendi, proponendo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo o ad esso si sostituisce, allorquando sia dichiarato invalido, per intraprendere un'esecuzione diversa da quella minacciata o iniziata (cfr., ex plurimis, Cass. 29 marzo 2006, n. 7225; Cass. 20 aprile 2007,
n. 9494; Cass. 10 marzo 2011, n. 5708; Cass. ord. 13 febbraio 2020, n. 3697).
Tuttavia, l'Intagliatore, nel costituirsi in giudizio, si è limitato a contestare la fondatezza dell'opposizione spiegata dal non proponendo alcuna domanda riconvenzionale Pt_1 per precostituirsi, sulla base del rapporto contrattuale eventualmente intercorso con quest'ultimo e il figlio, un nuovo titolo esecutivo, id est una sentenza di condanna al pagamento della somma precettata, per l'ipotesi in cui le disconosciute sottoscrizioni degli effetti cambiari azionati non fossero state ritenute autentiche e, dunque, fosse stata dichiarata l'inesistenza del suo diritto di preannunciare l'esercizio dell'azione espropriativa in virtù delle obbligazioni cartolari.
Peraltro, l'Intagliatore, benché il avesse non solo disconosciuto le firme apposte a Pt_1 suo nome sui vaglia cambiari sottesi al precetto, ma anche espressamente dichiarato di non averlo mai conosciuto e di non aver “avuto alcun rapporto commerciale o di altra natura” che potesse “giustificare il credito inopinatamente vantato”, affermando “in altre parole che non sussiste alcun rapporto sottostante alle cambiali”, non contestava tale assunto difensivo, né, tanto meno, indicava e comprovava quale fosse il negozio
5 giuridico in forza del quale l'opponente aveva contratto, unitamente al figlio,
l'obbligazione di pagamento cristallizzata nei titoli azionati, sicché non forniva alcun elemento valutativo che potesse avvalorare l'autenticità di quelle sottoscrizioni ed infirmare la fondatezza della domanda volta a negarne il diritto di agire in executivis.
Non avendo l'Intagliatore chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1 pagamento della somma di euro 63.098,07 sulla base del rapporto causale sottostante all'emissione dei trentacinque vaglia cambiari nell'ipotesi in cui il Tribunale di Vallo della
Lucania avesse ritenuto apocrife le loro sottoscrizioni e, quindi, accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. in ragione dell'inesistenza delle obbligazioni cartolari, il giuramento decisorio deferito all'opponente in sede di appello, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza istruttoria del 10/28 aprile 2025, con la quale ne veniva rigettata l'istanza di ammissione, era privo di qualsiasi rilevanza ai fini della risoluzione della controversia.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che, quand'anche il avesse confermato, come Pt_1 da formula di giuramento, che i “35 effetti cambiari di cui al precetto di pagamento che le è stato notificato dal sig. il 26.02.2020 furono da lei e da suo figlio Controparte_1
consegnati materialmente precompilati, al sig. Parte_2 Parte_3 nell'anno 2017, in Battipaglia (SA), SS. 19, nel pressi del bar ' a saldo di Parte_4 quanto dovuto per forniture già eseguite di prodotti ittici”, l' non avrebbe CP_1 comunque potuto ottenere una decisione favorevole, atteso che l'eventuale prova della sussistenza di un rapporto causale tra parti e dell'obbligazione assunta dall'opponente non avrebbe in alcun modo potuto sanare l'invalidità dei titoli di credito in contestazione per la falsità delle relative sottoscrizioni e, dunque, legittimare l'opposto l'esercizio della minacciata azione espropriativa, né, in ogni caso, consentire una pronuncia di condanna del debitore alla corresponsione della somma di euro 63.098,07, proprio in ragione della mancata proposizione, da parte del creditore, della relativa domanda riconvenzionale.
Peraltro, il richiamato giuramento decisorio, ancor prima che irrilevante, era inammissibile, vertendo su circostanze non dedotte in primo grado dall' , che, CP_1 dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucana, non aveva prospettato che il e il figlio, Pt_1 nell'anno 2017, gli avevano consegnato i trentacinque effetti cambiari precompilati a titolo di corrispettivo di una fornitura di merce già ricevuta, giacché l'introduzione di un quid novum nella fase di appello viola il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (cfr., ex ceteris, Cass. 1 luglio 1982, n. 3946;
Cass. 27 febbraio 1995, n. 2250; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21073).
6 La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando la declaratoria dell'inesistenza del diritto dell'Intagliatore di procedere ad esecuzione forzata in danno del in virtù dei trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto notificatogli Pt_1 il 26 febbraio 2020, assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e della conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, sicché rende ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale l'opponente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale di Vallo della Lucania statuito sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposto in ordine ai titoli di credito contrassegnati con i numeri da 5 a 21, giacché privi dell'indicazione del beneficiario.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto dell'Intagliatore di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del in virtù dei trentacinque vaglia cambiari in Pt_1 contestazione, devono gravare sull'opposto e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro
8.886,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.100,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.850,00 per la fase istruttoria ed euro 2.250,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell' , quale parte soccombente, le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Vallo della Lucania,
7 con decreto del 19 dicembre 2022, in euro 2.581,73, di cui euro 130,20 per esborsi ed euro
2.451,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania con Parte_1 atto di citazione notificato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 di in virtù dei trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 26 febbraio 2020;
2. condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 8.886,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.100,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.850,00 per la fase istruttoria ed euro 2.250,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso difensivo
(euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Vallo della Lucania, con decreto del 19 dicembre
2022, in euro 2.581,73, di cui euro 130,20 per esborsi ed euro 2.451,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, al corso Umberto Parte_1
I, n. 29, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in C.F._1 calce all'atto di appello, dagli avv.ti Domenicantonio D'Alessandro ed Annalisa
Santomauro ed elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla via A. Rubino, n.
64, presso lo studio del primo;
appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Battipaglia, alla via Gonzaga, n. 103/C, cod. fisc. , rappresentato C.F._2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
Luigi Rossini e Raffaele Carrano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Battipaglia, alla via R. Jemma, n. 2; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 455/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n. 455/2024 del
22.04.024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania … e pubblicata in data 23.04.2024, notificata dal nuovo procuratore avv.to Luigi Rossini in data 04.07.2024, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame:
1. in via preliminare, revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza istruttoria nella parte in cui è stato chiesto al CTU di effettuare una comparazione tra le firme in verifica a nome e quella di girata Parte_1
a nome;
2. nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per Parte_2 violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale non si è limitato a prendere atto delle risultanze della CTU pervenendo aliunde al coinvolgimento di 3. Parte_1 in ogni caso, riformare ed annullare nel merito la sentenza di primo grado, che non si è allineata alle risultanze della CTU, dichiarando 'comunque riconducibili' a Parte_1 le firme in verifica in assenza del benché minimo elemento di prova in tal senso, con motivazione omessa e/o inadeguata;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e di spese di CTU”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 455/2024 del 22 aprile 2024, pubblicata il successivo 23 aprile del Tribunale di Vallo della Lucania. … Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 455/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020, così
[...] provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dal avverso l'atto di precetto Pt_1 notificatogli dall'Intagliatore il 26 febbraio 2020 per ottenere il pagamento della somma di euro 63.098,07 in forza di trentacinque vaglia cambiari, ritenendo che le disconosciute firme di emissione di tali titoli di credito, ancorché ritenute apocrife dal consulente tecnico d'ufficio e corrispondenti alla grafia del figlio dell'attore, fossero comunque riconducibili a quest'ultimo; 2) compensava tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 26 luglio 2024, assumendo che: 1) la decisione di primo grado era nulla sia per l'illogicità della motivazione in ordine all'asserita riconducibilità dei vaglia cambiari all'opponente, essendo tale circostanza stata contraddetta dalle risultanze probatorie, sia 2 per il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale di Vallo della Lucania;
in particolare, il giudice di primo grado aveva conferito al consulente tecnico d'ufficio non solo l'incarico di accertare l'eventuale autenticità delle firme apparentemente apposte dell'opponente sui titoli di credito sottesi al precetto, ma anche quello di effettuarne la comparazione con la sottoscrizione del figlio , nonostante costui fosse Parte_2 completamente estraneo al giudizio;
parimenti, il giudice di prime cure, pur avendo rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva l'escluso con certezza l'autenticità delle firme contestate dall'opponente, lo aveva comunque ritenuto obbligato al soddisfacimento del credito precettato, senza considerare che l'opposto non ne aveva mai prospettato la responsabilità indiretta per l'operato del figlio;
inoltre, il Tribunale di Vallo della Lucania non aveva illustrato le ragioni per le quali le sottoscrizioni dei vaglia cambiari sarebbero state comunque riconducibili all'opponente, non essendo a tal fine sufficiente il mero rapporto di filiazione con;
del resto, l'opposto non aveva neanche indicato Parte_2 quale fosse il rapporto giuridico sottostante all'emissione dei titoli di credito e, dunque,
l'obbligazione effettivamente contratta dall'opponente; 2) il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva violato l'art. 112 c.p.c. anche per ulteriori ragioni, avendo, da un lato, statuito su un'eccezione di nullità dell'atto di citazione non sollevata dall'opposto e, dall'altro, omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale l'opponente aveva contestato la legittimazione attiva del creditore in relazione ai vaglia cambiari identificati con i numeri da 5 a 21, giacché privi dell'indicazione del beneficiario.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2024,
l' contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la CP_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, era riservata per la decisione all'udienza del 10 luglio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, acquisendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale lamenta che il Tribunale di Vallo della Lucania ha Parte_1 rigettato l'opposizione a precetto sull'assunto che le disconosciute sottoscrizioni di emissione dei trentacinque vaglia cambiari azionati da nei suoi Controparte_1 confronti, ancorché ritenute apocrife dal consulente tecnico d'ufficio e conformi alla firma del figlio , gli fossero comunque riconducibili. Parte_2
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, nell'evadere l'originario incarico conferitogli dal giudice di primo grado con ordinanza del 21 marzo 2022 al fine di verificare “se le firme apposte sulle cambiali rilasciate da ad ” fossero Parte_1 Controparte_1
3 o meno apocrife, evidenziava che “i trentacinque titoli in esame presentavano, nella firma in calce, i medesimi connotati tipo e tratti tipici individuali, la medesima impronta grafica
e gesti-tipo, tanto da potersi ricondurre tutte ad una medesima mano scrivente”, e che l'esame comparato dei tracciati in verifica con il panorama autografo dell'opponente aveva “fatto emergere un quadro di divergenze significativo per numero e qualità delle diversità emerse, tanto da far inscrivere le firme a confronto in due patrimoni espressivi dissimili”, sicché concludeva, “con certezza, a favore della non autenticità delle num. 35 firme a nome poste in calce ai titoli in verifica”, asseverando, dunque, che Parte_1
“le firme in esame sono risultate apocrife”.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio, nel riscontrare il quesito integrativo con il quale il giudice di primo grado, con decreto del 7 novembre 2022, gli aveva chiesto di accertare
“se le firme apposte sulle cambiali rilasciate da ad ” Parte_1 Controparte_1 fossero o meno “riconducibili a ”, attestava che la comparazione tra i titoli Parte_2 in verifica e la firma di girata apposta da sul vaglia cambiario emesso Parte_2 dall'opponente a beneficio dell'opposto il 3 giugno 2015 ed avente scadenza al 25 luglio
2015 era stata “tale da non lasciar dubbio alcuno circa la comune provenienza delle firme
a confronto”, nel senso che “le 35 firme in verifica a nome sono opera della Parte_1 medesima mano che ha apposto la firma di girata a nome ”. Parte_2
A fronte di tali risultanze peritali, peraltro corrispondenti alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico dell'Intagliatore, che, “nelle note preliminari alla bozza” della relazione redatta dall'ausiliario, aveva dichiarato che “le sottoscrizioni in verifica sono certamente riconducibili alle mani del sig. ”, in tal modo Parte_2 escludendone la riferibilità a il Tribunale di Vallo della Lucania, in Parte_1 accoglimento della domanda, avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad espropriazione forzata, per non avere l'opponente emesso i trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto notificatogli il 26 febbraio 2020 e, quindi, assunto le relative obbligazioni cartolari.
Di contro, il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto, alla luce degli incontestati ed inequivoci esiti della consulenza tecnico d'ufficio, che le sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari di cui trattasi non erano autentiche, ha rigettato l'opposizione a precetto sulla base dell'erroneo ed immotivato convincimento che, appartenendo quelle firme al figlio , fosse comunque responsabile dell'emissione dei titoli Parte_2 Parte_1 di credito e, come tale, tenuto all'adempimento delle obbligazioni cartolari azionate nei suoi confronti dall'Intagliatore.
4 In realtà, il Tribunale di Vallo della Lucania, una volta verificata l'apocrificità delle firme apparentemente rilasciate da sui trentacinque vaglia cambiari posti a base Parte_1 del precetto, avrebbe potuto ritenerlo debitore dell'Intagliatore soltanto qualora costui avesse spiegato, condizionandola all'accertamento dell'eccepita falsità di quelle sottoscrizioni e, quindi, all'accoglimento dell'opposizione, una domanda riconvenzionale diretta ad ottenerne la condanna al pagamento del dovuto in forza del rapporto giuridico sottostante all'emissione dei titoli di credito in contestazione, vale a dire dell'obbligazione contratta in via negoziale unitamente al figlio . Parte_2
Ed infatti, l'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione e, segnatamente, un giudizio di accertamento negativo della pretesa esecutiva azionata dal creditore precettante o procedente (cfr., ex plurimis, Cass. 13 settembre 1997, n. 9081;
Cass. 25 maggio 2007, n. 12239; Cass. 24 aprile 2008, n. 10676), nel quale, in assenza di limiti stabiliti dalla legge, è consentito a quest'ultimo, che assume la veste sostanziale e processuale di convenuto, di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore per una diversa causa petendi, proponendo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo o ad esso si sostituisce, allorquando sia dichiarato invalido, per intraprendere un'esecuzione diversa da quella minacciata o iniziata (cfr., ex plurimis, Cass. 29 marzo 2006, n. 7225; Cass. 20 aprile 2007,
n. 9494; Cass. 10 marzo 2011, n. 5708; Cass. ord. 13 febbraio 2020, n. 3697).
Tuttavia, l'Intagliatore, nel costituirsi in giudizio, si è limitato a contestare la fondatezza dell'opposizione spiegata dal non proponendo alcuna domanda riconvenzionale Pt_1 per precostituirsi, sulla base del rapporto contrattuale eventualmente intercorso con quest'ultimo e il figlio, un nuovo titolo esecutivo, id est una sentenza di condanna al pagamento della somma precettata, per l'ipotesi in cui le disconosciute sottoscrizioni degli effetti cambiari azionati non fossero state ritenute autentiche e, dunque, fosse stata dichiarata l'inesistenza del suo diritto di preannunciare l'esercizio dell'azione espropriativa in virtù delle obbligazioni cartolari.
Peraltro, l'Intagliatore, benché il avesse non solo disconosciuto le firme apposte a Pt_1 suo nome sui vaglia cambiari sottesi al precetto, ma anche espressamente dichiarato di non averlo mai conosciuto e di non aver “avuto alcun rapporto commerciale o di altra natura” che potesse “giustificare il credito inopinatamente vantato”, affermando “in altre parole che non sussiste alcun rapporto sottostante alle cambiali”, non contestava tale assunto difensivo, né, tanto meno, indicava e comprovava quale fosse il negozio
5 giuridico in forza del quale l'opponente aveva contratto, unitamente al figlio,
l'obbligazione di pagamento cristallizzata nei titoli azionati, sicché non forniva alcun elemento valutativo che potesse avvalorare l'autenticità di quelle sottoscrizioni ed infirmare la fondatezza della domanda volta a negarne il diritto di agire in executivis.
Non avendo l'Intagliatore chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1 pagamento della somma di euro 63.098,07 sulla base del rapporto causale sottostante all'emissione dei trentacinque vaglia cambiari nell'ipotesi in cui il Tribunale di Vallo della
Lucania avesse ritenuto apocrife le loro sottoscrizioni e, quindi, accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. in ragione dell'inesistenza delle obbligazioni cartolari, il giuramento decisorio deferito all'opponente in sede di appello, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza istruttoria del 10/28 aprile 2025, con la quale ne veniva rigettata l'istanza di ammissione, era privo di qualsiasi rilevanza ai fini della risoluzione della controversia.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che, quand'anche il avesse confermato, come Pt_1 da formula di giuramento, che i “35 effetti cambiari di cui al precetto di pagamento che le è stato notificato dal sig. il 26.02.2020 furono da lei e da suo figlio Controparte_1
consegnati materialmente precompilati, al sig. Parte_2 Parte_3 nell'anno 2017, in Battipaglia (SA), SS. 19, nel pressi del bar ' a saldo di Parte_4 quanto dovuto per forniture già eseguite di prodotti ittici”, l' non avrebbe CP_1 comunque potuto ottenere una decisione favorevole, atteso che l'eventuale prova della sussistenza di un rapporto causale tra parti e dell'obbligazione assunta dall'opponente non avrebbe in alcun modo potuto sanare l'invalidità dei titoli di credito in contestazione per la falsità delle relative sottoscrizioni e, dunque, legittimare l'opposto l'esercizio della minacciata azione espropriativa, né, in ogni caso, consentire una pronuncia di condanna del debitore alla corresponsione della somma di euro 63.098,07, proprio in ragione della mancata proposizione, da parte del creditore, della relativa domanda riconvenzionale.
Peraltro, il richiamato giuramento decisorio, ancor prima che irrilevante, era inammissibile, vertendo su circostanze non dedotte in primo grado dall' , che, CP_1 dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucana, non aveva prospettato che il e il figlio, Pt_1 nell'anno 2017, gli avevano consegnato i trentacinque effetti cambiari precompilati a titolo di corrispettivo di una fornitura di merce già ricevuta, giacché l'introduzione di un quid novum nella fase di appello viola il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (cfr., ex ceteris, Cass. 1 luglio 1982, n. 3946;
Cass. 27 febbraio 1995, n. 2250; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21073).
6 La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando la declaratoria dell'inesistenza del diritto dell'Intagliatore di procedere ad esecuzione forzata in danno del in virtù dei trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto notificatogli Pt_1 il 26 febbraio 2020, assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e della conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, sicché rende ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale l'opponente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale di Vallo della Lucania statuito sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposto in ordine ai titoli di credito contrassegnati con i numeri da 5 a 21, giacché privi dell'indicazione del beneficiario.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto dell'Intagliatore di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del in virtù dei trentacinque vaglia cambiari in Pt_1 contestazione, devono gravare sull'opposto e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro
8.886,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.100,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.850,00 per la fase istruttoria ed euro 2.250,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere a carico dell' , quale parte soccombente, le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Vallo della Lucania,
7 con decreto del 19 dicembre 2022, in euro 2.581,73, di cui euro 130,20 per esborsi ed euro
2.451,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania con Parte_1 atto di citazione notificato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 di in virtù dei trentacinque vaglia cambiari sottesi all'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 26 febbraio 2020;
2. condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 8.886,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 8.100,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.850,00 per la fase istruttoria ed euro 2.250,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
7.665,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso difensivo
(euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Vallo della Lucania, con decreto del 19 dicembre
2022, in euro 2.581,73, di cui euro 130,20 per esborsi ed euro 2.451,53 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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