Sentenza 16 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2018, n. 47064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47064 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RL LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sciatile le conclusioni del PG ? t--L9 ci-Le (-‹ c-- o cf2A
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 14.9.2017, il Tribunale di NE in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da DE RL RD in relazione ai reati giudicati con le sentenze elencate nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 358/2017 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NE il 26.6.2017. Premesso che non poteva considerarsi vincolato da precedente ordinanza con la quale, in sede esecutiva, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati giudicati con due delle sentenze incluse nel citato provvedimento di cumulo, il giudice di NE osservava, a ragione della decisione, che l'analogia delle modalità operative caratterizzante la sequela di truffe addebitate al DE RL - costituite, per lo più, dall'effettuazione di acquisti di beni tramite assegni provento di furto e/o di falsificazione - non era sufficiente per affermare che l'imputato, sin dal primo reato commesso, avesse concepito a grandi linee di realizzare la serie specifica di truffe poi concretamente susseguitesi. La provenienza, almeno per alcuni degli assegni, da diversi istituti di credito contraddiceva, semmai, l'ipotesi che il DE RL si fosse messo in viaggio nel 2009 per raggiungere diversi luoghi della penisola per ivi perpetrare le truffe, avendo già pianificato, almeno nelle linee essenziali, i vari reati poi commessi nel corso del 2010 e del 2011, e avendo già i mezzi per consumare le truffe mediante la spendita di assegni rubati e/o contraffatti. L'utilizzo di assegni rubati induceva, piuttosto, a ritenere che egli avesse agito man mano che si fosse reso possibile operare e, quindi, che fosse venuto in possesso del mezzo con cui perpetrare le truffe, con carattere di occasionalità. L'omogeneità dei reati posti in essere come la contiguità temporale di alcuni di essi (commessi, però, in luoghi tra loro distanti) costituivano elementi indiziari insufficienti a dimostrare una unitaria ideazione e deliberazione criminosa concepita sin dal primo dei reati stessi;
al contrario, dalle loro caratteristiche, siccome emergenti dalle sentenze esaminate, detti reati risultavano essere espressione di distinte deliberazioni criminose riconducibili ad una radicata abitudine di vita.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso DE RL RD, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.. I reati per i quali si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione si inserivano temporalmente tra i fatti per i quali detto vincolo era già stato riconosciuto dal Tribunale di Milano (gli uni, commessi a Brunico il 23.2.2010 e giudicati con sentenza del e Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano in data 5.7.2010; gli altri, commessi a Milano il 29.9.2009 e giudicati con sentenza del Tribunale ambrosiano in data 13.2.2012). Il Tribunale di NE aveva negato l'applicabilità della disciplina della continuazione con ragionamento illogico che aveva svilito gli indicatori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso come stabiliti dalla Suprema Corte.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, condividendo appieno la motivazione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dev'essere rigettato, in quanto infondato.
2. Va premesso che appartiene al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale l'unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della continuazione fra più reati anche quando l'applicazione dell'istituto - come nella specie - sia invocata in sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita, nel senso che l'autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Resta, comunque, escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del "disegno" criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 18340 dell11/2/2011, Scarda, Rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833). A tal fine, l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che, tanto maggiore è il novero degli elementi indicativi, tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione.
3. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il Tribunale di NE, con motivazione adeguata ed esente da manifeste illogicità, abbia fatto buon governo delle norme e dei principi enunciati, considerando, correttamente, ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dal DE RL gli elementi sintetizzati nella superiore esposizione in fatto, qui da intendersi integralmente richiamati. La motivazione non è scalfita dalle censure difensive, che, da un lato, vorrebbero accreditare una improponibile, automatica vincolatività della decisione del giudice adìto rispetto al precedente provvedimento, favorevole all'interessato, emesso da altro giudice dell'esecuzione tra alcuni dei fatti ricompresi nel medesimo provvedimento di cumulo contenente quelli oggi in discussione;
dall'altro, non si misurano concretamente con l'ordito motivazionale logicamente tracciato dal Tribunale friulano, denunciandone in modo affatto apodittico l'illogicità, senza, al contempo, esplicitare le ragioni di tale sommario e lapidario giudizio.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorren