TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 21208/2023 promossa da:
• nata il [...], a [...]; Parte_1
• nato il [...] a Campinas (Brasile), in [...] ed in qualità di esercente CP_1 Pt_2 la potestà genitoriale – unitamente a (sposata ) della minore Persona_1 Pt_2
, nata il [...], a [...]; Persona_2
• (sposata , nata il [...], a [...]; Controparte_2 Per_3
• nata il [...], a [...]; Parte_3
• ata il 15.09.1983, a São Paulo (Brasile) (doc. 7) Parte_4
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Vincenzo Carosi elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso: ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano,
e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione
Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Luserna San Giovanni (TO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse e imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 Parte_5
nato il [...] a Campinas (Brasile), in [...] ed in qualità di esercente la potestà genitoriale –
[...] unitamente a – della minore , Persona_1 Persona_2 Controparte_2
, convenivano in giudizio il
[...] Parte_3 Parte_4
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di , cittadino italiano, nato l'[...] a [...] Persona_4
San Giovanni (TO) ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 8 e 9) Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia, Controparte_3
stante la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.02.2025il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente il Tribunale ritiene che la Persona_2
rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- L'avo (alias contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5 [...] da tale unione nasceva: nata in [...], il Controparte_4 Persona_6
20 giugno 1927 e (cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 22.09.1951 contraeva matrimonio con il cittadino Persona_6
brasiliano e da tale unione nascevano due figlie: Controparte_5 [...]
nata il [...] e nata in [...] il Parte_1 Parte_3
20.11.1956, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11, 6 e 1).
- Le predette davano a loro volta vita a due nuclei di discendenza:
➔ la primogenita di in data Persona_6 Parte_1
25.02.1977, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti Persona_7
n. 12); e da tale unione nascevano, due figli:, , nato in [...], il [...], Parte_6
e , nata in [...] il [...] entrambi odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti Controparte_2
2 e 5);
➔ A sua volta, il primogenito di , in data Parte_1 Parte_6
9.05.2014, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana e da tale Persona_1 unione nasceva , nata il 16.04 2017, odierna ricorrente minorenne Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 3 e 4);
➔ Invece, la secondogenita di , in data Parte_1 Controparte_2
16.06.2012, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano cfr. doc. Persona_8
in atti n.13).
▪ La secondogenita di in data Persona_6 Parte_3
8.04.1981, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano e da tale Parte_7
unione nasceva nata il [...], in [...], odierna ricorrente Parte_4
(cfr. doc. in atti n doc. 7 e 14)
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias Persona_4 Per_5
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente
[...]
trasmessa, iure sanguinis, anche alle figlie e Parte_1 Parte_3
e da queste a tutti i loro discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
[...]
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di Rio de Janeiro,, nell'evasione delle richieste di Parte_8
cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, come emerge anche dal portale del sito web del suddetto, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis Parte_9
sono, attualmente, di circa undici anni, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio. (cfr. doc. in atti n. 15) Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
(alias , cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 5), emigrava in Persona_4 Persona_5
Brasile dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (alias Persona_4 Per_5
nato in l'[...] a [...] (cfr. doc. in atti n.8), non è stato
[...] Pt_8
naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 9) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alle figlie e (cfr. doc. in atti n. 1 e 6) e da queste Parte_1 Parte_3
e da questo a tutti i discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 2,3,4,5,7).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_3
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a Rio de Janeiro poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultavano già prenotati e Parte_10
gli istanti erano invitati a controllare l'indomani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti (cfr. doc. in atti n. 12).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1
il 1.01.1953, a Campinas (Brasile); nato il [...] a [...], CP_1 CP_2 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_1
(sposata ) della minore , nata il [...], a [...] Pt_2 Persona_2
(Brasile); (sposata , nata il [...], a [...]; Controparte_2 Per_3
nata il [...], a [...]; Parte_3 [...]
nata il [...], a [...] il diritto al riconoscimento della Parte_4
cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 21208/2023 promossa da:
• nata il [...], a [...]; Parte_1
• nato il [...] a Campinas (Brasile), in [...] ed in qualità di esercente CP_1 Pt_2 la potestà genitoriale – unitamente a (sposata ) della minore Persona_1 Pt_2
, nata il [...], a [...]; Persona_2
• (sposata , nata il [...], a [...]; Controparte_2 Per_3
• nata il [...], a [...]; Parte_3
• ata il 15.09.1983, a São Paulo (Brasile) (doc. 7) Parte_4
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Vincenzo Carosi elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso: ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano,
e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione
Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Luserna San Giovanni (TO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse e imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 Parte_5
nato il [...] a Campinas (Brasile), in [...] ed in qualità di esercente la potestà genitoriale –
[...] unitamente a – della minore , Persona_1 Persona_2 Controparte_2
, convenivano in giudizio il
[...] Parte_3 Parte_4
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di , cittadino italiano, nato l'[...] a [...] Persona_4
San Giovanni (TO) ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 8 e 9) Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia, Controparte_3
stante la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.02.2025il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente il Tribunale ritiene che la Persona_2
rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- L'avo (alias contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5 [...] da tale unione nasceva: nata in [...], il Controparte_4 Persona_6
20 giugno 1927 e (cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 22.09.1951 contraeva matrimonio con il cittadino Persona_6
brasiliano e da tale unione nascevano due figlie: Controparte_5 [...]
nata il [...] e nata in [...] il Parte_1 Parte_3
20.11.1956, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11, 6 e 1).
- Le predette davano a loro volta vita a due nuclei di discendenza:
➔ la primogenita di in data Persona_6 Parte_1
25.02.1977, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti Persona_7
n. 12); e da tale unione nascevano, due figli:, , nato in [...], il [...], Parte_6
e , nata in [...] il [...] entrambi odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti Controparte_2
2 e 5);
➔ A sua volta, il primogenito di , in data Parte_1 Parte_6
9.05.2014, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana e da tale Persona_1 unione nasceva , nata il 16.04 2017, odierna ricorrente minorenne Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 3 e 4);
➔ Invece, la secondogenita di , in data Parte_1 Controparte_2
16.06.2012, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano cfr. doc. Persona_8
in atti n.13).
▪ La secondogenita di in data Persona_6 Parte_3
8.04.1981, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano e da tale Parte_7
unione nasceva nata il [...], in [...], odierna ricorrente Parte_4
(cfr. doc. in atti n doc. 7 e 14)
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias Persona_4 Per_5
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente
[...]
trasmessa, iure sanguinis, anche alle figlie e Parte_1 Parte_3
e da queste a tutti i loro discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
[...]
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di Rio de Janeiro,, nell'evasione delle richieste di Parte_8
cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, come emerge anche dal portale del sito web del suddetto, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis Parte_9
sono, attualmente, di circa undici anni, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio. (cfr. doc. in atti n. 15) Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
(alias , cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 5), emigrava in Persona_4 Persona_5
Brasile dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. (alias Persona_4 Per_5
nato in l'[...] a [...] (cfr. doc. in atti n.8), non è stato
[...] Pt_8
naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 9) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alle figlie e (cfr. doc. in atti n. 1 e 6) e da queste Parte_1 Parte_3
e da questo a tutti i discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 2,3,4,5,7).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_3
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a Rio de Janeiro poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultavano già prenotati e Parte_10
gli istanti erano invitati a controllare l'indomani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti (cfr. doc. in atti n. 12).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1
il 1.01.1953, a Campinas (Brasile); nato il [...] a [...], CP_1 CP_2 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_1
(sposata ) della minore , nata il [...], a [...] Pt_2 Persona_2
(Brasile); (sposata , nata il [...], a [...]; Controparte_2 Per_3
nata il [...], a [...]; Parte_3 [...]
nata il [...], a [...] il diritto al riconoscimento della Parte_4
cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno