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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N . 4 2 / 2 0 1 8 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018 e vertente
TRA
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cervantes n° 55/5
OPPONENTE in riconvenzionale
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rino Napolitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (SA), alla via Carlo Alberto n.25
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato l'8.01.2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 481/2017 del 16.11.2017, Parte_1
notificato il 27.11.2017, reso su istanza della dal Tribunale di Controparte_1
Lagonegro nell'ambito del procedimento con n. 1551/2017 di r.g., con il quale le veniva ingiunto di pagare € 15.620,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale e spese forfettarie, IVA e Cpa, a causa del mancato pagamento dell'I.V.A. relativa alle fatture nn. 1/F; 2/F; 3/F; 4/F e 5/F emesse nell'anno 2017, in relazione al canone di locazione di cui al contratto di affitto di azienda stipulato a rogito del notaio del 7.4.2017 tra e Per_1 Parte_1 Controparte_1
In particolare, l'opponente esponeva che il suddetto contratto dalla durata biennale
(13.04.2017-13.04.2019) aveva ad oggetto la locazione del Villaggio turistico con annesso stabilimento balneare di proprietà della sito in Ispani (SA), alla Controparte_1 frazione Capitello e prevedeva per l'affittuaria il pagamento del canone pari a € 71.000,00 mediante il rilascio di titoli con scadenza 12.04.2017, 15.06.2017, 15.07.2017, 15.08.2017 e
15.09.2017, tutti recanti somme da intendersi al netto di IVA. A garanzia del predetto pagamento, la società affittuaria si obbligava alla stipula di una polizza fideiussoria per l'importo di euro 40.000,00 da far pervenire in copia alla società locatrice entro la data del
15.06.2017.
L'opponente sollevava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rappresentando che nonostante nel contratto di fitto di ramo di azienda la concedente avesse dichiarato (art. 5 e art, 12) di essere titolare di tutte le concessioni, contratti di forniture ed autorizzazioni valide ed efficaci per l'esercizio dell'attività concessa in locazione, tale circostanza si era rivelata del tutto falsa atteso che, in conseguenza del mancato pagamento da parte della Controparte_1 della Tari per l'anno 2016, il Comune di Ispani non aveva concesso alla
[...] Parte_1
il subingresso nella concessione demaniale n. 1972008 intimandole la sospensione
[...] dell'attività del lido balneare fino a tutto il giorno 09.08.2017, allorquando quest'ultima è stata costretta a versare la somma di euro 492,00 a nome della per Controparte_1 regolarizzare la sua posizione relativa all'anno 2016; che in conseguenza del mancato rilascio della predetta concessione, la società ha potuto iniziare l'attività balneare Parte_1
solo dopo la prima decade del mese di Agosto 2017, con un comprensibile gravissimo danno economico determinato dai mancati introiti derivanti dalla predetta attività nei mesi di maggio, giugno e luglio, per non parlare dell'obbligo alla restituzione di parte del prezzo versato dagli ospiti del villaggio che avevano prenotato anche il servizio spiaggia;
che inoltre la concedente aveva omesso di consegnarle, in violazione del contratto, una cospicua parte dell'attrezzatura relativa al lido balneare, circostanza questa che l'aveva costretta ad acquistare ex novo detta attrezzatura, affrontando una spesa complessiva di euro 6.157,84; che inoltre, contrariamente a quanto dichiarato nel contratto di fitto di azienda, da un sopralluogo effettuato dagli ispettori dell'ASL competente, i locali bagno non erano stati ritenuti a norma, per cui si è resa necessaria l'ulteriore spesa di euro 280,00 per la realizzazione di numero 2 porte a soffietto al fine di regolarizzare la posizione di detti locali;
che lo stabilimento balneare era inoltre risultato sprovvisto di un regolare contratto per la fornitura di acqua potabile, motivo per il quale era costretta a stipulare un nuovo contratto con la Consac
che infine la approfittando della chiusura Controparte_2 Controparte_1
autunnale del villaggio turistico gestito dalla aveva illegittimamente Parte_1 occupato con la forza l'intero complesso, chiudendo il cancello di ingresso con una grossa catena e dei lucchetti, e impedendo così non solo l'accesso al personale della società conduttrice alla struttura, ma addirittura andando ad occupare gli uffici ed i locali deposito della predetta società in cui erano custodite le derrate alimentari dell'azienda, nonché tutti i documenti contabili, i computers ed ogni altra strumentazione relativa alla predetta attività, impedendo a detto personale di utilizzare le predette apparecchiature;
che inoltre, da informazioni assunte presso la società fornitrice dell'energia elettrica del complesso turistico, lo stesso sig. aveva provveduto a volturare in favore della il Pt_2 Controparte_1
contratto di energia elettrica, precedentemente intestato alla Ciò Parte_1 premesso, l'opponente eccepiva in via riconvenzionale la compensazione con il credito per i danni subiti a causa degli inadempimenti sopra indicati e così quantificati: - euro 492,00 versati dalla società opponente al Comune di Ispani al fine di ottenere la voltura della concessione demaniale per l'esercizio dello stabilimento balneare per l'anno 2017, concessione precedentemente rifiutata in conseguenza del mancato pagamento del tributo
TARI relativo all'anno 2016; - euro 6.157,84 quale costo sostenuto dalla società opponente per il completamento dell'attrezzatura necessaria per la gestione dello stabilimento balneare non fornita dalla società locatrice benchè obbligata contrattualmente;
- quanto ad euro 280,00 per la realizzazione di due porte a soffietto necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo ispettori ASL competente;
- euro 30.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà determinare, anche decidendo secondo equità, per i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento osservato dalla società opposta nella gestione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ed in particolare per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino a tutto il giorno 09.08.2017. Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente, e subordinatamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettare la stessa in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e comunque non di facile soluzione;
2) nel merito dichiarare la pretesa creditoria della società spinta nei confronti della Controparte_1 [...] infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n° 481/201 7 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in data 16/11/2017; 3) sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, e per l'effetto, accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Controparte_1
condannare la stessa società, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore
[...]
della società Euros s.r.l. della somma di euro 36.929,84 a titolo di risarcimento integrale di tutti i danni da quest'ultima sofferti, o a quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà accertare in corso di causa, anche decidendo secondo equità; 4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga di dover accogliere
l'ingiunzione di pagamento notificata, previo accertamento della fondatezza delle domande riconvenzionali spiegate, accogliere l'eccezione di compensazione e per effetto dell'art. 1243,
2° comma, c.c., dichiarare compensate tra le parti le rispettive pretese creditorie ovvero, nell'ipotesi in cui le stesse fossero quantificate in misura differente, condannare chi di ragione al pagamento di quella somma di denaro eccedente l'operata compensazione;
5) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
che contestando tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, faceva presente Controparte_1 che dinanzi all'adito Tribunale era già pendente un giudizio fra le stesse parti (R.G. n.
39/2018), promosso da per l'accertamento della risoluzione del Controparte_1 contratto di affitto ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c. e dell'art. 7 del contratto di affitto.
Chiedeva, dunque, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente, in quanto infondate ed in via riconvenzionale la condanna della Parte_1 al pagamento dei danni arrecati alla struttura villaggio turistico nel
[...] Controparte_1
periodo di gestione, quantificati in € 26.000 o in una somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.
Alla prima udienza, tenutasi il 26.04.2018, le parti comparivano regolarmente e si riportavano ai propri atti introduttivi, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 24.5.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza per promuovere la domanda di mediazione, pena l'improcedibilità dell'azione.
Le parti esperivano la procedura di mediazione, la quale si concludeva con esito negativo, come da verbale depositato telematicamente in data 5.03.2019. Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente.
Dopo una serie di rinvii dettati da esigenze di carico del ruolo, veniva fissata udienza per il
25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Prima di analizzare le singole contestazioni sollevate dall'opponente appare opportuno evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n. 7448/93; Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit (Cass. n. 2124/94).
Spetta, dunque, alla parte opposta dimostrare l'esistenza del credito, nonché il suo ammontare mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative ed estintive del credito In tal sede trovano infatti applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà
l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in punto di diritto va premesso che in base alla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci (come nel caso di specie), proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (Cass. nn. 1077/95 e 3002/04; del tutto analogamente, v. anche, fra le tante, Cass. nn. 987/10, 26943/06, 11374/06 e 2992/04).
Va considerato, altresì, che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede (cfr. art. 1460 co.2 c.c.), cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge.
3. Ciò posto in termini generali il Tribunale osserva che il credito della Controparte_1 per il pagamento dell'IVA relative alle fatture nn. 1/F; 2/F; 3/F; 4/F e 5/F emesse in
[...]
relazione al canone del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti a rogito del notaio del 7.04.2017 non è stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente e risulta Per_1
ad ogni modo provato in forza del contratto di fitto di ramo di azienda stipulato tra le parti e dalle fatture prodotte in giudizio (all.ti nn.
3-5 prod. opposta). La ha Parte_1 tuttavia eccepito l'inadempimento ex art 1460 c.c. della società opposta ad una serie di obblighi contrattuali. In particolare ha eccepito che, in contrasto con quanto dichiarato nel contratto di fitto di ramo di azienda in relazione alla titolarità delle concessioni, dei contratti di fornitura e a delle autorizzazioni, valide ed efficaci per l'esercizio dell'attività oggetto di cessione, a causa del mancato pagamento della TARI per l'anno 2016 da parte della società concedente, il Comune di Ispani non aveva concesso alla il subingresso Parte_1
nella concessione demaniale n. 1972008 e le aveva intimato la sospensione dell'attività di lido balneare fino a tutto il 9.08.2017. Inoltre, l'opponente ha eccepito la mancata consegna di una cospicua parte dell'attrezzatura del lido, la presenza di bagni non conformi alla normativa, l'assenza di un regolare contratto di fornitura di acqua potabile e, infine,
l'illegittima occupazione del lido da parte dell'opposta nel periodo autunnale.
Ebbene il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opposta sia meritevole di accoglimento e per la gravità degli inadempimenti allegati sia senz'altro di portata tale da ritenere giustificato il mancato pagamento da parte dell'opposta dell'IVA dovuta sulle fatture indicate nel ricorso monitorio. Ed invero, innanzitutto, il Tribunale osserva che l'inadempimento dell'opponente per l'omesso versamento Parte_1 dell'IVA non incide su una obbligazione primaria ed essenziale del contratto mentre gli inadempimenti allegati da parte opponente con riferimento alle obbligazioni contrattuali assunte dalla attengono a prestazioni principali ed essenziali in quanto Controparte_1 strettamente connesse all'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare oggetto di cessione.
Tanto precisato il Tribunale osserva che è provato per tabulas che nel contratto di fitto di ramo d'azienda del 7.04.2017 la società locatrice aveva assunto l'obbligo del montaggio e dello smontaggio dello stabilimento balneare da effettuarsi rispettivamente entro il
10.06.2017 ed entro il 10.09.2017 (art. 8 contratto), che l'azienda locata era comprensiva delle attrezzature nonché delle autorizzazioni che il locatore dichiara essere complete, valide ed efficaci ad ogni forma e conseguenza di legge (art. 5 contratto) e che la parte concedente aveva dichiarato di essere titolare di tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni relative all'azienda (art. 12 contratto). Parimenti è provato per tabulas che il Comune di Ispani il
4.07.2017 aveva comunicati all'odierna opponente il diniego di subingresso nella concessione demaniale a causa del mancato pagamento da parte della società cedente TARI 2016 e le aveva intimato la sospensione dell'attività (all. Parte_3
n. 1 prod. opponente). Inoltre, non è stato contestato in modo specifico che tale sospensione sia durata fino al 9.08.2017 (art. 115 c.p.c.). A nulla rileva quanto dedotto dalla
[...]
secondo cui avrebbe provveduto al pagamento della TARI il 21.07.2017, nel Controparte_1
termine di trenta giorni di cui alla comunicazione trasmessale dal Comune di Ispani il
15.07.2017 (all. n. 13 prod. opposta), dal momento che proprio tale comunicazione ha ad oggetto l'avvio del procedimento concernente la revoca dell'autorizzazione/licenza commerciale intestata alla per l'omesso pagamento del tributo TARI Controparte_1
riferito agli anni 2016 e 2017 (rate già scadute). Ne consegue che deve ritenersi provato che l'opposta abbia omesso di pagare la TARI per le annualità indicate e che a causa di tale omissione il Comune di Ispani non ha concesso il subingresso nella concessione demaniale alla e le ha intimato il 4.07.2017 la sospensione dell'attività, sospensione Parte_1
durata sino al 9.08.2017, come dedotto da parte opponente e non contestato in modo specifico dall'opposta. Del resto su tale profilo si è già pronunciato in maniera del tutto condivisibile il Tribunale di Lagonegro con la sentenza n. 57/2021 del 25.01.2021 che ha statuito nei seguenti termini: “All'esito dell'istruttoria è poi emerso, compiutamente, che la
non ha pagato il canone Tari per l'anno 2016, con conseguente Controparte_1
diniego di subingresso nella concessione demaniale dello stabilimento da parte del Comune di Ispani, salva chiusura positiva della pratica a seguito del pagamento di tale tributo da
(docc. 3 e 4 fasc. conv.), ed ha consegnato l'azienda priva di allaccio alla Parte_1 rete idrica (doc. 10 fasc. conv.) con conseguente violazione dell'art. 10 (“l'affittuario subentra alla parte concedente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda nonché nei contratti di utenza relativi all'azienda, luce, gas, telefonia, acqua, spazzatura”) e 11 del contratto (“tutti i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto rimarranno rispettivamente a favore e a carico della parte concedente”); b) non ha consegnato gran parte dell'attrezzatura necessaria per la messa in esercizio dello stabilimento balneare in tempo utile per l'inizio della stagione (cfr. dichiarazioni testimoniali di , udienza del 1.4.2019) obbligando pertanto l'affittuaria a sostenere la Testimone_1 relativa spesa per l'acquisto (cfr. fatture sub docc. 5, 6, 7, 8, 9). A fronte di tali – rilevanti – profili di inadempimento, i danni lamentati da su alcuni elementi del Controparte_1
plesso ricettivo (cfr. dichiarazioni testimoniali di , udienza del 4.3.2019) non Testimone_2 sono risultati causalmente riconducibili a profili di negligenza e/o incuria dell'affittuaria.
Conseguentemente, l'inadempimento di alle pattuizioni contrattuali è Controparte_1
emerso essere, in corso di causa, ben più grave e rilevante di quello addebitato a
[...] (che si risolve, essenzialmente, nella stipula della polizza fideiussoria con un Parte_1
lieve ritardo rispetto al termine previsto in contratto e nell'omesso pagamento dell'i.v.a. sulle prime due tranches di canone di affitto versato: inadempimento, come si è visto, assolutamente innocuo per le ragioni di controparte)” (cfr note scritte di parte opponente dep. il 14.04.2021).
In definitiva, in considerazione della natura stagionale dell'attività ceduta, la sospensione dell'attività per il periodo che va dal 4.07.2017 al 9.08.2017 appare senz'altro un inadempimento grave e molto più rilevante rispetto a quello allegato da parte opposta a fondamento del ricorso monitorio e comunque di portata tale da potersi ritenere causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma contrattuale. Risultano assorbite le ulteriori questioni.
L'opposizione deve pertanto ritenersi fondata e il decreto ingiuntivo opposto n. 481/2017 del
16.11.2017 va revocato.
4. La domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da parte opponente è infondata e va rigettata.
La società opponente ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni: € 492,00 versati dalla società opponente al Comune di Ispani al fine di regolarizzare ed ottenere la voltura della concessione demaniale per l'esercizio dell'attività balneare per l'anno 2017; € 6.157,84 quale costo sostenuto dalla società opponente per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per la gestione dello stabilimento balneare non fornita dalla società locatrice benchè obbligata contrattualmente;
€ 280,00 per la realizzazione di due porte a soffietto necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo dell'ASL competente;
€
30.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non determinati dall'illegittimo comportamento tenuto dalla società opposta nella gestione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in particolare per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino a tutto il giorno
09.08.2017.
A sostegno della propria domanda risarcitoria parte opponente ha allegato: “ricevuta di pagamento TARI anno 2016 per conto di (all. 2); fatture emessa da Controparte_1 [...]
n. 03/A del 01.07.2017 e n. 04/A del 07.07.2017 (all. 3 e 4); fattura emessa Controparte_3
da n. 3/099 del 23.06.2017 (all.5); fattura emessa da Ideamare S.p..A. n. Controparte_4
002904 del 21.06.2017 (all.6) e fattura emessa da Vetroplast del 21.07.2017 (all.7).
Ebbene il Tribunale ritiene innanzitutto, con riferimento all'acquisto dell'attrezzatura indicata nelle fatture prodotte in giudizio, che non vi è prova che tali acquisti siano stati posti in essere quale conseguenza della mancata consegna da parte della Controparte_1 dell'attrezzatura relativa allo stabilimento balneare ceduto.
Inoltre, le fatture, essendo documenti di formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende giovarsene, non possono costituire piena prova in favore della stessa.
La giurisprudenza è, infatti, granitica nell'affermare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n.
299).
Per quanto attiene il pagamento della TARI per l'anno 2016 il Tribunale osserva che sebbene l'opponente qualifichi come “ricevuta di pagamento” l'allegato n. 2 tale documento consiste soltanto in una presa in carico del bonifico del 26.07.2017.
È pacifico che la presa in carico del bonifico da parte della banca ovvero il documento attestante la mera disposizione di bonifico non appare documento valido ai fini probatori, a fronte peraltro della contestazione della parte opposta.
Secondo la Suprema Corte la semplice disposizione di bonifico o l'attestazione di presa in carico dello stesso non costituisce prova del pagamento. Il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro dovuta entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto. Al contrario non si perfeziona con il mero ordine inoltrato alla propria banca di dare corso al pagamento, anche perché la disposizione di pagamento impartita può essere revocata o è suscettibile di storno (v. Cass. n. 8046/2023 che richiama precedenti conformi: Cass.
10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019; Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass.
11629/99; Cass. 3232/98).
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro, invero, postula il trasferimento materiale della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del soggetto obbligato a pagare a quella del soggetto creditore o comunque avente titolo a ricevere. Per questa ragione, il conseguimento effettivo della somma di denaro non si integra, neppure in via presuntiva, per effetto del mero ordine di bonifico. Occorre, infatti, avere dimostrazione che le somme per cui si è dato ordine di pagamento alla banca risultino effettivamente incamerate dal creditore. Nel caso di specie, non risultano prodotte le attestazioni di eseguito pagamento, né viene prodotto alcun estratto conto, unici documenti che consentirebbero di evincere la prova dei pagamenti. Inoltre, il Tribunale osserva che la ha provato di aver corrisposto al Controparte_1
Comune di Ispani l'importo di euro 492,00 dovuto per la TARI 2016 (all. n. 14 prod. opposta) in data 21.07.2017 e quindi ben prima della presa in carico del bonifico del 26.07.2017 che parte opponente sostiene di aver eseguito per la medesima causale.
Non può essere inoltre riconosciuto il danno per le spese sostenute per le due porte a soffietto realizzate nei bagni dello stabilimento non essendovi prova né del pagamento né della necessarietà di tale spesa per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo dell'ASL.
Infine, in relazione al presunto danno sopportato per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino al 9.08.2017, il Tribunale osserva che parte opponente non ha fornito elementi nemmeno di tipo presuntivo per consentire un'eventuale liquidazione in via equitativa del danno. Non vi è prova del danno in questione. La domanda in parte qua appare del tutto generica. Ne consegue il rigetto integrale della domanda di risarcimento danni proposta dalla Parte_1
5. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
il Tribunale osserva che contrariamente da quanto eccepito dalla tale
[...] Parte_1
domanda non è stata proposta nel giudizio iscritto al n. 39/2018 del Tribunale di Lagonegro definito con la sentenza n. 57/2021. Tanto si evince dalla semplice lettura della sentenza in questione prodotta proprio da parte opponente e dall'atto introduttivo e dalla memoria ex art
183 co. VI n. 1 c.p.c. della nel suddetto giudizio. Nella memoria ex art Controparte_1
183 co VI n. 1 c.p.c. l'odierna parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si chiede che il Tribunale accerti e dichiari in relazione alle doglianze indicate e dedotte ai punti 1-2-
3-3-4 e 5 della presente memoria di precisazione della domanda la risoluzione del contratto di fitto di azienda (villaggio turistico e stabilimento balneare) stipulato innanzi il notaio Dr.
da Vallo della Lucania il giorno 07.04.2017 , registrato all'ufficio del Persona_2
Registro di vallo della Lucania al n. 815 tra la (Società locatrice) e la Controparte_1
Società (conduttrice) per il periodo dal 13/04/2017 al 13/04/2019. Parte_1
Condanna alle spese del giudizio”.
Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda in esame per violazione del ne bis in idem.
La domanda è ad ogni modo infondata per la genericità della sua formulazione (“danni arrecati alle strutture del villaggio” e “danni arrecati alle piante ed alle siepi”) nonché per assoluta carenza di prova dei fatti costitutivi. La a sostegno dei propri Controparte_1
assunti ha prodotto in giudizio solo una perizia giurata alla quale sono allegate alcune foto (all. n. 14 prod. opposta). La perizia in questione è stata tuttavia redatta a febbraio 2018, quattro mesi dopo l'occupazione dello stabilimento da parte della stessa Controparte_1
Ne consegue che non essendo stato redatto un verbale di rilascio contestualmente
[...] all'occupazione dello stabilimento da parte della istante non può ritenersi provato che i danni in questione siano stati causati dalla Parte_1
La domanda va quindi integralmente rigettata.
6. Infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente che non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr Cass. n. 21798 del 27/10/2015). Nel caso di specie l'opponente non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito né allegato i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
7. In ragione del rigetto delle reciproche domande di risarcimento del danno sussiste un'ipotesi di soccombenze reciproca che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite. Il restante 50% segue la soccombenza e si liquida in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 481/2017 del 16.01.2017;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
5) compensa per il 50% le spese di lite tra le parti;
6) condanna la al pagamento del restante 50% delle spese di lite in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.538,50 per compensi ed euro 272,50 per esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lagonegro in data 7.03.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018 e vertente
TRA
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cervantes n° 55/5
OPPONENTE in riconvenzionale
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rino Napolitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (SA), alla via Carlo Alberto n.25
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, notificato l'8.01.2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 481/2017 del 16.11.2017, Parte_1
notificato il 27.11.2017, reso su istanza della dal Tribunale di Controparte_1
Lagonegro nell'ambito del procedimento con n. 1551/2017 di r.g., con il quale le veniva ingiunto di pagare € 15.620,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del presente decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale e spese forfettarie, IVA e Cpa, a causa del mancato pagamento dell'I.V.A. relativa alle fatture nn. 1/F; 2/F; 3/F; 4/F e 5/F emesse nell'anno 2017, in relazione al canone di locazione di cui al contratto di affitto di azienda stipulato a rogito del notaio del 7.4.2017 tra e Per_1 Parte_1 Controparte_1
In particolare, l'opponente esponeva che il suddetto contratto dalla durata biennale
(13.04.2017-13.04.2019) aveva ad oggetto la locazione del Villaggio turistico con annesso stabilimento balneare di proprietà della sito in Ispani (SA), alla Controparte_1 frazione Capitello e prevedeva per l'affittuaria il pagamento del canone pari a € 71.000,00 mediante il rilascio di titoli con scadenza 12.04.2017, 15.06.2017, 15.07.2017, 15.08.2017 e
15.09.2017, tutti recanti somme da intendersi al netto di IVA. A garanzia del predetto pagamento, la società affittuaria si obbligava alla stipula di una polizza fideiussoria per l'importo di euro 40.000,00 da far pervenire in copia alla società locatrice entro la data del
15.06.2017.
L'opponente sollevava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rappresentando che nonostante nel contratto di fitto di ramo di azienda la concedente avesse dichiarato (art. 5 e art, 12) di essere titolare di tutte le concessioni, contratti di forniture ed autorizzazioni valide ed efficaci per l'esercizio dell'attività concessa in locazione, tale circostanza si era rivelata del tutto falsa atteso che, in conseguenza del mancato pagamento da parte della Controparte_1 della Tari per l'anno 2016, il Comune di Ispani non aveva concesso alla
[...] Parte_1
il subingresso nella concessione demaniale n. 1972008 intimandole la sospensione
[...] dell'attività del lido balneare fino a tutto il giorno 09.08.2017, allorquando quest'ultima è stata costretta a versare la somma di euro 492,00 a nome della per Controparte_1 regolarizzare la sua posizione relativa all'anno 2016; che in conseguenza del mancato rilascio della predetta concessione, la società ha potuto iniziare l'attività balneare Parte_1
solo dopo la prima decade del mese di Agosto 2017, con un comprensibile gravissimo danno economico determinato dai mancati introiti derivanti dalla predetta attività nei mesi di maggio, giugno e luglio, per non parlare dell'obbligo alla restituzione di parte del prezzo versato dagli ospiti del villaggio che avevano prenotato anche il servizio spiaggia;
che inoltre la concedente aveva omesso di consegnarle, in violazione del contratto, una cospicua parte dell'attrezzatura relativa al lido balneare, circostanza questa che l'aveva costretta ad acquistare ex novo detta attrezzatura, affrontando una spesa complessiva di euro 6.157,84; che inoltre, contrariamente a quanto dichiarato nel contratto di fitto di azienda, da un sopralluogo effettuato dagli ispettori dell'ASL competente, i locali bagno non erano stati ritenuti a norma, per cui si è resa necessaria l'ulteriore spesa di euro 280,00 per la realizzazione di numero 2 porte a soffietto al fine di regolarizzare la posizione di detti locali;
che lo stabilimento balneare era inoltre risultato sprovvisto di un regolare contratto per la fornitura di acqua potabile, motivo per il quale era costretta a stipulare un nuovo contratto con la Consac
che infine la approfittando della chiusura Controparte_2 Controparte_1
autunnale del villaggio turistico gestito dalla aveva illegittimamente Parte_1 occupato con la forza l'intero complesso, chiudendo il cancello di ingresso con una grossa catena e dei lucchetti, e impedendo così non solo l'accesso al personale della società conduttrice alla struttura, ma addirittura andando ad occupare gli uffici ed i locali deposito della predetta società in cui erano custodite le derrate alimentari dell'azienda, nonché tutti i documenti contabili, i computers ed ogni altra strumentazione relativa alla predetta attività, impedendo a detto personale di utilizzare le predette apparecchiature;
che inoltre, da informazioni assunte presso la società fornitrice dell'energia elettrica del complesso turistico, lo stesso sig. aveva provveduto a volturare in favore della il Pt_2 Controparte_1
contratto di energia elettrica, precedentemente intestato alla Ciò Parte_1 premesso, l'opponente eccepiva in via riconvenzionale la compensazione con il credito per i danni subiti a causa degli inadempimenti sopra indicati e così quantificati: - euro 492,00 versati dalla società opponente al Comune di Ispani al fine di ottenere la voltura della concessione demaniale per l'esercizio dello stabilimento balneare per l'anno 2017, concessione precedentemente rifiutata in conseguenza del mancato pagamento del tributo
TARI relativo all'anno 2016; - euro 6.157,84 quale costo sostenuto dalla società opponente per il completamento dell'attrezzatura necessaria per la gestione dello stabilimento balneare non fornita dalla società locatrice benchè obbligata contrattualmente;
- quanto ad euro 280,00 per la realizzazione di due porte a soffietto necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo ispettori ASL competente;
- euro 30.000,00, o quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà determinare, anche decidendo secondo equità, per i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento osservato dalla società opposta nella gestione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ed in particolare per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino a tutto il giorno 09.08.2017. Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente, e subordinatamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rigettare la stessa in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e comunque non di facile soluzione;
2) nel merito dichiarare la pretesa creditoria della società spinta nei confronti della Controparte_1 [...] infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n° 481/201 7 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in data 16/11/2017; 3) sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, e per l'effetto, accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società Controparte_1
condannare la stessa società, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore
[...]
della società Euros s.r.l. della somma di euro 36.929,84 a titolo di risarcimento integrale di tutti i danni da quest'ultima sofferti, o a quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà accertare in corso di causa, anche decidendo secondo equità; 4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga di dover accogliere
l'ingiunzione di pagamento notificata, previo accertamento della fondatezza delle domande riconvenzionali spiegate, accogliere l'eccezione di compensazione e per effetto dell'art. 1243,
2° comma, c.c., dichiarare compensate tra le parti le rispettive pretese creditorie ovvero, nell'ipotesi in cui le stesse fossero quantificate in misura differente, condannare chi di ragione al pagamento di quella somma di denaro eccedente l'operata compensazione;
5) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
che contestando tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, faceva presente Controparte_1 che dinanzi all'adito Tribunale era già pendente un giudizio fra le stesse parti (R.G. n.
39/2018), promosso da per l'accertamento della risoluzione del Controparte_1 contratto di affitto ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c. e dell'art. 7 del contratto di affitto.
Chiedeva, dunque, in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente, in quanto infondate ed in via riconvenzionale la condanna della Parte_1 al pagamento dei danni arrecati alla struttura villaggio turistico nel
[...] Controparte_1
periodo di gestione, quantificati in € 26.000 o in una somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.
Alla prima udienza, tenutasi il 26.04.2018, le parti comparivano regolarmente e si riportavano ai propri atti introduttivi, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 24.5.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza per promuovere la domanda di mediazione, pena l'improcedibilità dell'azione.
Le parti esperivano la procedura di mediazione, la quale si concludeva con esito negativo, come da verbale depositato telematicamente in data 5.03.2019. Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente.
Dopo una serie di rinvii dettati da esigenze di carico del ruolo, veniva fissata udienza per il
25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Prima di analizzare le singole contestazioni sollevate dall'opponente appare opportuno evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n. 7448/93; Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit (Cass. n. 2124/94).
Spetta, dunque, alla parte opposta dimostrare l'esistenza del credito, nonché il suo ammontare mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative ed estintive del credito In tal sede trovano infatti applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà
l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Sempre in punto di diritto va premesso che in base alla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci (come nel caso di specie), proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (Cass. nn. 1077/95 e 3002/04; del tutto analogamente, v. anche, fra le tante, Cass. nn. 987/10, 26943/06, 11374/06 e 2992/04).
Va considerato, altresì, che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede (cfr. art. 1460 co.2 c.c.), cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge.
3. Ciò posto in termini generali il Tribunale osserva che il credito della Controparte_1 per il pagamento dell'IVA relative alle fatture nn. 1/F; 2/F; 3/F; 4/F e 5/F emesse in
[...]
relazione al canone del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti a rogito del notaio del 7.04.2017 non è stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente e risulta Per_1
ad ogni modo provato in forza del contratto di fitto di ramo di azienda stipulato tra le parti e dalle fatture prodotte in giudizio (all.ti nn.
3-5 prod. opposta). La ha Parte_1 tuttavia eccepito l'inadempimento ex art 1460 c.c. della società opposta ad una serie di obblighi contrattuali. In particolare ha eccepito che, in contrasto con quanto dichiarato nel contratto di fitto di ramo di azienda in relazione alla titolarità delle concessioni, dei contratti di fornitura e a delle autorizzazioni, valide ed efficaci per l'esercizio dell'attività oggetto di cessione, a causa del mancato pagamento della TARI per l'anno 2016 da parte della società concedente, il Comune di Ispani non aveva concesso alla il subingresso Parte_1
nella concessione demaniale n. 1972008 e le aveva intimato la sospensione dell'attività di lido balneare fino a tutto il 9.08.2017. Inoltre, l'opponente ha eccepito la mancata consegna di una cospicua parte dell'attrezzatura del lido, la presenza di bagni non conformi alla normativa, l'assenza di un regolare contratto di fornitura di acqua potabile e, infine,
l'illegittima occupazione del lido da parte dell'opposta nel periodo autunnale.
Ebbene il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opposta sia meritevole di accoglimento e per la gravità degli inadempimenti allegati sia senz'altro di portata tale da ritenere giustificato il mancato pagamento da parte dell'opposta dell'IVA dovuta sulle fatture indicate nel ricorso monitorio. Ed invero, innanzitutto, il Tribunale osserva che l'inadempimento dell'opponente per l'omesso versamento Parte_1 dell'IVA non incide su una obbligazione primaria ed essenziale del contratto mentre gli inadempimenti allegati da parte opponente con riferimento alle obbligazioni contrattuali assunte dalla attengono a prestazioni principali ed essenziali in quanto Controparte_1 strettamente connesse all'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare oggetto di cessione.
Tanto precisato il Tribunale osserva che è provato per tabulas che nel contratto di fitto di ramo d'azienda del 7.04.2017 la società locatrice aveva assunto l'obbligo del montaggio e dello smontaggio dello stabilimento balneare da effettuarsi rispettivamente entro il
10.06.2017 ed entro il 10.09.2017 (art. 8 contratto), che l'azienda locata era comprensiva delle attrezzature nonché delle autorizzazioni che il locatore dichiara essere complete, valide ed efficaci ad ogni forma e conseguenza di legge (art. 5 contratto) e che la parte concedente aveva dichiarato di essere titolare di tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni relative all'azienda (art. 12 contratto). Parimenti è provato per tabulas che il Comune di Ispani il
4.07.2017 aveva comunicati all'odierna opponente il diniego di subingresso nella concessione demaniale a causa del mancato pagamento da parte della società cedente TARI 2016 e le aveva intimato la sospensione dell'attività (all. Parte_3
n. 1 prod. opponente). Inoltre, non è stato contestato in modo specifico che tale sospensione sia durata fino al 9.08.2017 (art. 115 c.p.c.). A nulla rileva quanto dedotto dalla
[...]
secondo cui avrebbe provveduto al pagamento della TARI il 21.07.2017, nel Controparte_1
termine di trenta giorni di cui alla comunicazione trasmessale dal Comune di Ispani il
15.07.2017 (all. n. 13 prod. opposta), dal momento che proprio tale comunicazione ha ad oggetto l'avvio del procedimento concernente la revoca dell'autorizzazione/licenza commerciale intestata alla per l'omesso pagamento del tributo TARI Controparte_1
riferito agli anni 2016 e 2017 (rate già scadute). Ne consegue che deve ritenersi provato che l'opposta abbia omesso di pagare la TARI per le annualità indicate e che a causa di tale omissione il Comune di Ispani non ha concesso il subingresso nella concessione demaniale alla e le ha intimato il 4.07.2017 la sospensione dell'attività, sospensione Parte_1
durata sino al 9.08.2017, come dedotto da parte opponente e non contestato in modo specifico dall'opposta. Del resto su tale profilo si è già pronunciato in maniera del tutto condivisibile il Tribunale di Lagonegro con la sentenza n. 57/2021 del 25.01.2021 che ha statuito nei seguenti termini: “All'esito dell'istruttoria è poi emerso, compiutamente, che la
non ha pagato il canone Tari per l'anno 2016, con conseguente Controparte_1
diniego di subingresso nella concessione demaniale dello stabilimento da parte del Comune di Ispani, salva chiusura positiva della pratica a seguito del pagamento di tale tributo da
(docc. 3 e 4 fasc. conv.), ed ha consegnato l'azienda priva di allaccio alla Parte_1 rete idrica (doc. 10 fasc. conv.) con conseguente violazione dell'art. 10 (“l'affittuario subentra alla parte concedente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda nonché nei contratti di utenza relativi all'azienda, luce, gas, telefonia, acqua, spazzatura”) e 11 del contratto (“tutti i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto rimarranno rispettivamente a favore e a carico della parte concedente”); b) non ha consegnato gran parte dell'attrezzatura necessaria per la messa in esercizio dello stabilimento balneare in tempo utile per l'inizio della stagione (cfr. dichiarazioni testimoniali di , udienza del 1.4.2019) obbligando pertanto l'affittuaria a sostenere la Testimone_1 relativa spesa per l'acquisto (cfr. fatture sub docc. 5, 6, 7, 8, 9). A fronte di tali – rilevanti – profili di inadempimento, i danni lamentati da su alcuni elementi del Controparte_1
plesso ricettivo (cfr. dichiarazioni testimoniali di , udienza del 4.3.2019) non Testimone_2 sono risultati causalmente riconducibili a profili di negligenza e/o incuria dell'affittuaria.
Conseguentemente, l'inadempimento di alle pattuizioni contrattuali è Controparte_1
emerso essere, in corso di causa, ben più grave e rilevante di quello addebitato a
[...] (che si risolve, essenzialmente, nella stipula della polizza fideiussoria con un Parte_1
lieve ritardo rispetto al termine previsto in contratto e nell'omesso pagamento dell'i.v.a. sulle prime due tranches di canone di affitto versato: inadempimento, come si è visto, assolutamente innocuo per le ragioni di controparte)” (cfr note scritte di parte opponente dep. il 14.04.2021).
In definitiva, in considerazione della natura stagionale dell'attività ceduta, la sospensione dell'attività per il periodo che va dal 4.07.2017 al 9.08.2017 appare senz'altro un inadempimento grave e molto più rilevante rispetto a quello allegato da parte opposta a fondamento del ricorso monitorio e comunque di portata tale da potersi ritenere causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma contrattuale. Risultano assorbite le ulteriori questioni.
L'opposizione deve pertanto ritenersi fondata e il decreto ingiuntivo opposto n. 481/2017 del
16.11.2017 va revocato.
4. La domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da parte opponente è infondata e va rigettata.
La società opponente ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni: € 492,00 versati dalla società opponente al Comune di Ispani al fine di regolarizzare ed ottenere la voltura della concessione demaniale per l'esercizio dell'attività balneare per l'anno 2017; € 6.157,84 quale costo sostenuto dalla società opponente per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per la gestione dello stabilimento balneare non fornita dalla società locatrice benchè obbligata contrattualmente;
€ 280,00 per la realizzazione di due porte a soffietto necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo dell'ASL competente;
€
30.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non determinati dall'illegittimo comportamento tenuto dalla società opposta nella gestione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in particolare per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino a tutto il giorno
09.08.2017.
A sostegno della propria domanda risarcitoria parte opponente ha allegato: “ricevuta di pagamento TARI anno 2016 per conto di (all. 2); fatture emessa da Controparte_1 [...]
n. 03/A del 01.07.2017 e n. 04/A del 07.07.2017 (all. 3 e 4); fattura emessa Controparte_3
da n. 3/099 del 23.06.2017 (all.5); fattura emessa da Ideamare S.p..A. n. Controparte_4
002904 del 21.06.2017 (all.6) e fattura emessa da Vetroplast del 21.07.2017 (all.7).
Ebbene il Tribunale ritiene innanzitutto, con riferimento all'acquisto dell'attrezzatura indicata nelle fatture prodotte in giudizio, che non vi è prova che tali acquisti siano stati posti in essere quale conseguenza della mancata consegna da parte della Controparte_1 dell'attrezzatura relativa allo stabilimento balneare ceduto.
Inoltre, le fatture, essendo documenti di formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende giovarsene, non possono costituire piena prova in favore della stessa.
La giurisprudenza è, infatti, granitica nell'affermare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n.
299).
Per quanto attiene il pagamento della TARI per l'anno 2016 il Tribunale osserva che sebbene l'opponente qualifichi come “ricevuta di pagamento” l'allegato n. 2 tale documento consiste soltanto in una presa in carico del bonifico del 26.07.2017.
È pacifico che la presa in carico del bonifico da parte della banca ovvero il documento attestante la mera disposizione di bonifico non appare documento valido ai fini probatori, a fronte peraltro della contestazione della parte opposta.
Secondo la Suprema Corte la semplice disposizione di bonifico o l'attestazione di presa in carico dello stesso non costituisce prova del pagamento. Il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro dovuta entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto. Al contrario non si perfeziona con il mero ordine inoltrato alla propria banca di dare corso al pagamento, anche perché la disposizione di pagamento impartita può essere revocata o è suscettibile di storno (v. Cass. n. 8046/2023 che richiama precedenti conformi: Cass.
10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019; Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass.
11629/99; Cass. 3232/98).
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro, invero, postula il trasferimento materiale della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del soggetto obbligato a pagare a quella del soggetto creditore o comunque avente titolo a ricevere. Per questa ragione, il conseguimento effettivo della somma di denaro non si integra, neppure in via presuntiva, per effetto del mero ordine di bonifico. Occorre, infatti, avere dimostrazione che le somme per cui si è dato ordine di pagamento alla banca risultino effettivamente incamerate dal creditore. Nel caso di specie, non risultano prodotte le attestazioni di eseguito pagamento, né viene prodotto alcun estratto conto, unici documenti che consentirebbero di evincere la prova dei pagamenti. Inoltre, il Tribunale osserva che la ha provato di aver corrisposto al Controparte_1
Comune di Ispani l'importo di euro 492,00 dovuto per la TARI 2016 (all. n. 14 prod. opposta) in data 21.07.2017 e quindi ben prima della presa in carico del bonifico del 26.07.2017 che parte opponente sostiene di aver eseguito per la medesima causale.
Non può essere inoltre riconosciuto il danno per le spese sostenute per le due porte a soffietto realizzate nei bagni dello stabilimento non essendovi prova né del pagamento né della necessarietà di tale spesa per l'adeguamento alla normativa vigente a seguito di sopralluogo dell'ASL.
Infine, in relazione al presunto danno sopportato per il forzato mancato utilizzo dello stabilimento balneare fino al 9.08.2017, il Tribunale osserva che parte opponente non ha fornito elementi nemmeno di tipo presuntivo per consentire un'eventuale liquidazione in via equitativa del danno. Non vi è prova del danno in questione. La domanda in parte qua appare del tutto generica. Ne consegue il rigetto integrale della domanda di risarcimento danni proposta dalla Parte_1
5. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
il Tribunale osserva che contrariamente da quanto eccepito dalla tale
[...] Parte_1
domanda non è stata proposta nel giudizio iscritto al n. 39/2018 del Tribunale di Lagonegro definito con la sentenza n. 57/2021. Tanto si evince dalla semplice lettura della sentenza in questione prodotta proprio da parte opponente e dall'atto introduttivo e dalla memoria ex art
183 co. VI n. 1 c.p.c. della nel suddetto giudizio. Nella memoria ex art Controparte_1
183 co VI n. 1 c.p.c. l'odierna parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si chiede che il Tribunale accerti e dichiari in relazione alle doglianze indicate e dedotte ai punti 1-2-
3-3-4 e 5 della presente memoria di precisazione della domanda la risoluzione del contratto di fitto di azienda (villaggio turistico e stabilimento balneare) stipulato innanzi il notaio Dr.
da Vallo della Lucania il giorno 07.04.2017 , registrato all'ufficio del Persona_2
Registro di vallo della Lucania al n. 815 tra la (Società locatrice) e la Controparte_1
Società (conduttrice) per il periodo dal 13/04/2017 al 13/04/2019. Parte_1
Condanna alle spese del giudizio”.
Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda in esame per violazione del ne bis in idem.
La domanda è ad ogni modo infondata per la genericità della sua formulazione (“danni arrecati alle strutture del villaggio” e “danni arrecati alle piante ed alle siepi”) nonché per assoluta carenza di prova dei fatti costitutivi. La a sostegno dei propri Controparte_1
assunti ha prodotto in giudizio solo una perizia giurata alla quale sono allegate alcune foto (all. n. 14 prod. opposta). La perizia in questione è stata tuttavia redatta a febbraio 2018, quattro mesi dopo l'occupazione dello stabilimento da parte della stessa Controparte_1
Ne consegue che non essendo stato redatto un verbale di rilascio contestualmente
[...] all'occupazione dello stabilimento da parte della istante non può ritenersi provato che i danni in questione siano stati causati dalla Parte_1
La domanda va quindi integralmente rigettata.
6. Infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente che non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr Cass. n. 21798 del 27/10/2015). Nel caso di specie l'opponente non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito né allegato i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
7. In ragione del rigetto delle reciproche domande di risarcimento del danno sussiste un'ipotesi di soccombenze reciproca che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite. Il restante 50% segue la soccombenza e si liquida in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 481/2017 del 16.01.2017;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
5) compensa per il 50% le spese di lite tra le parti;
6) condanna la al pagamento del restante 50% delle spese di lite in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.538,50 per compensi ed euro 272,50 per esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, se dovuti.
Così deciso in Lagonegro in data 7.03.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara