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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 04/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1336 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Esseneto n. 76, presso lo studio dell'avv. Nicolò
Vella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
VI AR giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 29 aprile 2022, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 12 luglio 2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso “il provvedimento emesso dall' il 23 gennaio 2021 e notificato il CP_1
27.2.2022, avente ad oggetto la «rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07067711», già impugnato con ricorso amministrativo del 12.5.2021, nonché avverso la delibera del Comitato
1 Provinciale dell' n. 218428 del 19.10.2021, notificata il 17.11.2021, con cui è stato rigettato CP_1 il ricorso amministrativo presentato avverso il primo provvedimento”.
Premettendo di avere ottenuto il “riconoscimento dell'assegno di invalidità civile … con provvedimento del 17.5.2018 … con decorrenza 1° luglio 2016” e che con il provvedimento impugnato l' , a causa di un “asserito superamento, nell'anno 2018, del limite reddituale”, CP_1 gli aveva comunicato “di aver "rideterminato" (rectius disconosciuto) il diritto a godere della prestazione a far data dal 1° gennaio anno 2019, intimando altresì al sig. la Parte_1 restituzione degli importi già erogati nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021”, deduceva l'illegittimità del detto provvedimento per i seguenti motivi: “I. Infondatezza nel merito dei provvedimenti impugnati;
II. Inesigibilità/irripetibilità delle somme”.
Rappresentava, poi, che “con provvedimento del 30.8.2021, in risposta alla domanda di ricostituzione presentata, l' ha comunicato al sig. di aver riliquidato «la CP_1 Parte_1 prestazione n. 07067711 Cat. INVCIV, decorrenza 1° luglio 2016», senza tuttavia riconoscere il diritto agli importi spettanti per l'anno 2019, sull'assunto errato che nell'anno 2018 fossero, comunque, venuti meno i requisiti reddituali. Con il medesimo provvedimento l' in ragione CP_1 della nuova liquidazione, ha accertato un credito in favore del sig. pari ad €. 3.732,17, Parte_1 relativo all'anno 2020, che, tuttavia, ha compensato con le somme che l' ritiene di aver CP_1 indebitamente erogato al ricorrente nel corso dell'anno 2019”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “1. … accertare che il sig. nulla deve all' in Parte_1 CP_1 ordine alle pretese economiche vantate dall'istituto con la raccomandata del 61807037319-9 del
23.1.2021, per la somma di 3.732,17, dichiarando con qualsivoglia motivazione illegittimi ed infondati i provvedimenti impugnati, con il conseguente riconoscimento delle domande attoree;
2. accertare e dichiarare, con qualsiasi provvedimento, la non ripetibilità e dunque l'inesigibilità delle somme;
… condannare l' al pagamento delle spese di lite”. CP_1
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 ottobre 2022 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con cui contestava quanto dedotto dal ricorrente, evidenziando la legittimità del recupero stante che “il ricorrente ha dichiarato nel 2018 redditi da lavoro autonomo per euro 4227,00” che sommati “per effetto della Legge 122 del 2010 … ai redditi dell'anno successivo … 2019” nel quale “ha dichiarato euro 2416,00” si ottiene l'importo di
“euro 6643, ossia superiore al limite di reddito per il godimento dell'assegno mensile anno 2018 che ammonta a euro 4.853,29”. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando i provvedimenti adottati dall' . CP_1
2 Il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione del 28 marzo
2023, depositate il 27.03.2023, contestava quanto argomentato e dedotto dall' , rilevando CP_1
l'erroneità della sommatoria ai redditi del 2018 di quelli del 2019 operata dall'ente resistente poiché i secondi non erano “redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati” ma redditi di lavoro autonomo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso è fondato e va accolto.
E' evidente che l'indebito in questione, per la parte in contestazione, è relativo all'anno
2019 e che esso è stato ritenuto dall' sul rilievo del superamento del limite reddituale in CP_1 forza della sommatoria, per effetto della Legge 122 del 2010, tra il reddito imponibile dell'anno
2018 (€ 4.227,00) con i redditi (€ 2.416,00) dell'anno successivo (2019).
Infatti, sommando i due valori appena indicati effettivamente si supera limite reddituale di
€ 4.853,29 fissato dalla legge per l'accesso alla prestazione dell'assegno di invalidità civile per l'anno 2018.
Tuttavia, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 35, comma VIII, D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009 (come risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
Da ciò consegue che l'anno da prendere in considerazione (salva l'ipotesi di “prima liquidazione” disciplinata dal successivo comma 9, che tuttavia non rileva nel caso di specie), è
l'anno in corso per i redditi derivanti da prestazioni previdenziali/assistenziali (per i quali
“sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388”); mentre per i redditi conseguiti a titolo
3 diverso (ad esempio, reddito da lavoro, da locazione, o una pensione conseguita all'estero per la quale non sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati), l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente (sul punto v. anche Cass. 01.03.2017 n.
5271).
La ratio di tale diversa disciplina è conseguenza del fatto che solo i redditi presenti nel
Casellario dei pensionati sono immediatamente conosciuti o conoscibili dall'Ente previdenziale, mentre i redditi di altra natura sono soggetti ad un accertamento diverso e differito nel tempo e, comunque, subordinati alla dichiarazione fiscale dell'interessato.
Sull'interpretazione della normativa citata si registra un univoco orientamento di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.
6-L, ordinanza n. 16592 del 2018, che richiama, tra le altre, la sentenza n. 5271 del 2017, arresti tutti riferiti a prestazioni assistenziali).
D'altra parte, “costituisce "ius receptum" che, … nella vigenza della disciplina di cui al nuovo testo dell'articolo 35, comma 8 D.L. 207/2008 - come modificato ed integrato dall'articolo
13, comma 6 D.L. 78/2010 - i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale devono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché, nella sede giudiziaria,
l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente. Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto, infatti, ai fini della liquidazione amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo. Ciò trova conferma nel testo del suddetto articolo 35, comma 8, D.L. 207/2008, che limita l'applicazione del criterio dell'anno anteriore «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni»” (cfr., tra le altre, Corte d'Appello di Roma 15.11.2024 n. 3869).
In altre parole, il criterio di computo adoperato dall'Istituto in sede amministrativa per ragioni eminentemente pratiche non può automaticamente trovare ingresso e avallo in sede giurisdizionale ove, come nel caso di specie, il dato reddituale d'interesse emerge ictu oculi dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi presentate, nel tempo, dal . Parte_1
Ciò posto, nel caso in esame, non si configura il superamento della soglia reddituale prevista ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, in quanto il reddito di €
2.416,00 conseguito nell'anno 2019 dal ricorrente rientra, come risulta dalla documentazione in atti (v. in particolare il Modello TE08 depositato dall ) tra i “redditi da lavoro autonomo” e CP_1 non tra quelli risultanti dal detto Casellario e, anche per questo motivo, non doveva essere sommato al reddito percepito nell'anno 2018 (pari ad € 4.227,00) che, singolarmente considerato,
4 è inferiore al limite reddituale di € 4.853,29 previsto nel 2018 per ottenere la prestazione assistenziale.
Accertato il mancato superamento del limite reddituale, resta esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte, relativamente all'anno 2019, invece richieste con il provvedimento impugnato.
Va dichiarata, quindi, l'illegittimità della richiesta dell' , a mezzo della raccomandata CP_1
n. 61807037319-9 del 23.01.2021, di restituzione della somma di euro 3.713,58 per l'anno 2019, stante il mancato superamento della soglia reddituale prevista ex lege.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi superati o, comunque, assorbiti.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 3.713,58), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1336/2022, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di Euro 3.713,58 per l'anno 2019, richiesto in ripetizione dall' con la raccomandata n. 61807037319-9 del 23.01.2021; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 886,00 CP_1 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 04/11/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ES
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 04/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1336 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Esseneto n. 76, presso lo studio dell'avv. Nicolò
Vella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
VI AR giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 29 aprile 2022, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 12 luglio 2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso “il provvedimento emesso dall' il 23 gennaio 2021 e notificato il CP_1
27.2.2022, avente ad oggetto la «rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07067711», già impugnato con ricorso amministrativo del 12.5.2021, nonché avverso la delibera del Comitato
1 Provinciale dell' n. 218428 del 19.10.2021, notificata il 17.11.2021, con cui è stato rigettato CP_1 il ricorso amministrativo presentato avverso il primo provvedimento”.
Premettendo di avere ottenuto il “riconoscimento dell'assegno di invalidità civile … con provvedimento del 17.5.2018 … con decorrenza 1° luglio 2016” e che con il provvedimento impugnato l' , a causa di un “asserito superamento, nell'anno 2018, del limite reddituale”, CP_1 gli aveva comunicato “di aver "rideterminato" (rectius disconosciuto) il diritto a godere della prestazione a far data dal 1° gennaio anno 2019, intimando altresì al sig. la Parte_1 restituzione degli importi già erogati nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021”, deduceva l'illegittimità del detto provvedimento per i seguenti motivi: “I. Infondatezza nel merito dei provvedimenti impugnati;
II. Inesigibilità/irripetibilità delle somme”.
Rappresentava, poi, che “con provvedimento del 30.8.2021, in risposta alla domanda di ricostituzione presentata, l' ha comunicato al sig. di aver riliquidato «la CP_1 Parte_1 prestazione n. 07067711 Cat. INVCIV, decorrenza 1° luglio 2016», senza tuttavia riconoscere il diritto agli importi spettanti per l'anno 2019, sull'assunto errato che nell'anno 2018 fossero, comunque, venuti meno i requisiti reddituali. Con il medesimo provvedimento l' in ragione CP_1 della nuova liquidazione, ha accertato un credito in favore del sig. pari ad €. 3.732,17, Parte_1 relativo all'anno 2020, che, tuttavia, ha compensato con le somme che l' ritiene di aver CP_1 indebitamente erogato al ricorrente nel corso dell'anno 2019”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “1. … accertare che il sig. nulla deve all' in Parte_1 CP_1 ordine alle pretese economiche vantate dall'istituto con la raccomandata del 61807037319-9 del
23.1.2021, per la somma di 3.732,17, dichiarando con qualsivoglia motivazione illegittimi ed infondati i provvedimenti impugnati, con il conseguente riconoscimento delle domande attoree;
2. accertare e dichiarare, con qualsiasi provvedimento, la non ripetibilità e dunque l'inesigibilità delle somme;
… condannare l' al pagamento delle spese di lite”. CP_1
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 ottobre 2022 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con cui contestava quanto dedotto dal ricorrente, evidenziando la legittimità del recupero stante che “il ricorrente ha dichiarato nel 2018 redditi da lavoro autonomo per euro 4227,00” che sommati “per effetto della Legge 122 del 2010 … ai redditi dell'anno successivo … 2019” nel quale “ha dichiarato euro 2416,00” si ottiene l'importo di
“euro 6643, ossia superiore al limite di reddito per il godimento dell'assegno mensile anno 2018 che ammonta a euro 4.853,29”. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando i provvedimenti adottati dall' . CP_1
2 Il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione del 28 marzo
2023, depositate il 27.03.2023, contestava quanto argomentato e dedotto dall' , rilevando CP_1
l'erroneità della sommatoria ai redditi del 2018 di quelli del 2019 operata dall'ente resistente poiché i secondi non erano “redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati” ma redditi di lavoro autonomo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso è fondato e va accolto.
E' evidente che l'indebito in questione, per la parte in contestazione, è relativo all'anno
2019 e che esso è stato ritenuto dall' sul rilievo del superamento del limite reddituale in CP_1 forza della sommatoria, per effetto della Legge 122 del 2010, tra il reddito imponibile dell'anno
2018 (€ 4.227,00) con i redditi (€ 2.416,00) dell'anno successivo (2019).
Infatti, sommando i due valori appena indicati effettivamente si supera limite reddituale di
€ 4.853,29 fissato dalla legge per l'accesso alla prestazione dell'assegno di invalidità civile per l'anno 2018.
Tuttavia, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 35, comma VIII, D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009 (come risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni”.
Da ciò consegue che l'anno da prendere in considerazione (salva l'ipotesi di “prima liquidazione” disciplinata dal successivo comma 9, che tuttavia non rileva nel caso di specie), è
l'anno in corso per i redditi derivanti da prestazioni previdenziali/assistenziali (per i quali
“sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388”); mentre per i redditi conseguiti a titolo
3 diverso (ad esempio, reddito da lavoro, da locazione, o una pensione conseguita all'estero per la quale non sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati), l'anno da prendere in considerazione è quello solare precedente (sul punto v. anche Cass. 01.03.2017 n.
5271).
La ratio di tale diversa disciplina è conseguenza del fatto che solo i redditi presenti nel
Casellario dei pensionati sono immediatamente conosciuti o conoscibili dall'Ente previdenziale, mentre i redditi di altra natura sono soggetti ad un accertamento diverso e differito nel tempo e, comunque, subordinati alla dichiarazione fiscale dell'interessato.
Sull'interpretazione della normativa citata si registra un univoco orientamento di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.
6-L, ordinanza n. 16592 del 2018, che richiama, tra le altre, la sentenza n. 5271 del 2017, arresti tutti riferiti a prestazioni assistenziali).
D'altra parte, “costituisce "ius receptum" che, … nella vigenza della disciplina di cui al nuovo testo dell'articolo 35, comma 8 D.L. 207/2008 - come modificato ed integrato dall'articolo
13, comma 6 D.L. 78/2010 - i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale devono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché, nella sede giudiziaria,
l'accertamento va operato con riferimento all'anno nel quale matura la prestazione e non con riferimento all'anno precedente. Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è previsto, infatti, ai fini della liquidazione amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo. Ciò trova conferma nel testo del suddetto articolo 35, comma 8, D.L. 207/2008, che limita l'applicazione del criterio dell'anno anteriore «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni»” (cfr., tra le altre, Corte d'Appello di Roma 15.11.2024 n. 3869).
In altre parole, il criterio di computo adoperato dall'Istituto in sede amministrativa per ragioni eminentemente pratiche non può automaticamente trovare ingresso e avallo in sede giurisdizionale ove, come nel caso di specie, il dato reddituale d'interesse emerge ictu oculi dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi presentate, nel tempo, dal . Parte_1
Ciò posto, nel caso in esame, non si configura il superamento della soglia reddituale prevista ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, in quanto il reddito di €
2.416,00 conseguito nell'anno 2019 dal ricorrente rientra, come risulta dalla documentazione in atti (v. in particolare il Modello TE08 depositato dall ) tra i “redditi da lavoro autonomo” e CP_1 non tra quelli risultanti dal detto Casellario e, anche per questo motivo, non doveva essere sommato al reddito percepito nell'anno 2018 (pari ad € 4.227,00) che, singolarmente considerato,
4 è inferiore al limite reddituale di € 4.853,29 previsto nel 2018 per ottenere la prestazione assistenziale.
Accertato il mancato superamento del limite reddituale, resta esclusa la ripetibilità delle somme precedentemente corrisposte, relativamente all'anno 2019, invece richieste con il provvedimento impugnato.
Va dichiarata, quindi, l'illegittimità della richiesta dell' , a mezzo della raccomandata CP_1
n. 61807037319-9 del 23.01.2021, di restituzione della somma di euro 3.713,58 per l'anno 2019, stante il mancato superamento della soglia reddituale prevista ex lege.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi superati o, comunque, assorbiti.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 3.713,58), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1336/2022, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di Euro 3.713,58 per l'anno 2019, richiesto in ripetizione dall' con la raccomandata n. 61807037319-9 del 23.01.2021; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 886,00 CP_1 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 04/11/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ES
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