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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2343/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 2343/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Stabilito (C.F. Parte_2
, con studio legale in C.F._2
RA (CE) in piazza Falcone n. 18; appellante
E
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. Dott.
e Dott. , quale Controparte_2 Parte_3
Impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreozzi ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Aversa alla via Tribunale n.
8; appellata
E
(C.F. P.IVA CP_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, P.IVA_3 sede legale in Roma alla Via Yser n. 14; appellata non costituita
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1509/2023 del Giudice di Pace di Carinola.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 22.09.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
- 2 -
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Si deve premettere che l'appello può essere deciso statuendo direttamente nel merito, senza necessità di soffermarsi sulla regolare insta urazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
Ed invero, la mancanza della denuncia (aspetto pacifico), è elemento fondamentale per potersi dire provato che il veicolo sia rimasto sconosciuto per fatto imputabile al danneggiato.
Se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale con veicolo non identificato la previa presentazione della denuncia non è una condizione di proponibilità o di procedibilità, cionondimeno è necessario che non incida, sulla circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto (con conseguente onere economico gravante sul FGVT), la condotta non diligente della vittima.
Deve ricordarsi, infatti, che sebbene, appunto,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela
- 3 -
costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile” esso, tuttavia ha ad oggetto “la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. C. 9873/2021).
Sulla scorta di tali presupposti, dunque, non può non tenersi conto della condotta non diligente della danneggiata che, nel non presentare mai alcuna denuncia, non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
A ciò si aggiunga che l'appellante, anche dopo il fatto storico e, quindi, anche oltre l'immediatezza dei fatti, non risulta che abbia presentato alcuna denuncia - querela alle autorità. Anche, dunque, ove si voglia eventualmente ritenere che le fasi concitate abbiano impedito una pronta attivazione al momento del fatto, non può reputarsi che quella diligenza minima richiesta sia stata tenuta quantomeno una volta che dette fasi potevano dirsi superate e attraverso la presentazione di successiva apposita den uncia
(comunque in tempi ragionevoli e tali da consentire una pronta, seppur non immediata, attivazione da parte delle autorità).
Se, in altri termini, l'immediata chiamata delle forze dell'ordine potrebbe ritenersi quale condotta sorpassante la minima diligenza, non può dirsi lo stesso anche in relazione al successivo (seppure
- 4 -
necessariamente in termini consoni) onere di presentazione di denuncia, in assenza della quale (e di altre differenti prove da cui possa desumersi che, comunque, le autorità siano state messe nelle condizioni di poter identificare il responsabile) non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, invece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima.
In virtù di tutto quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria e il carattere sintetico dell'atto di appello e della discussione orale, si ritiene di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 5 -
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti della società Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, pari a € 1.278,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la od ierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 13.10.2024.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Evelina Piperno . CP_4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 2343/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Stabilito (C.F. Parte_2
, con studio legale in C.F._2
RA (CE) in piazza Falcone n. 18; appellante
E
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. Dott.
e Dott. , quale Controparte_2 Parte_3
Impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per il territorio della Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreozzi ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Aversa alla via Tribunale n.
8; appellata
E
(C.F. P.IVA CP_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, P.IVA_3 sede legale in Roma alla Via Yser n. 14; appellata non costituita
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1509/2023 del Giudice di Pace di Carinola.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 22.09.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
- 2 -
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Si deve premettere che l'appello può essere deciso statuendo direttamente nel merito, senza necessità di soffermarsi sulla regolare insta urazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragione più liquida.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
Ed invero, la mancanza della denuncia (aspetto pacifico), è elemento fondamentale per potersi dire provato che il veicolo sia rimasto sconosciuto per fatto imputabile al danneggiato.
Se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale con veicolo non identificato la previa presentazione della denuncia non è una condizione di proponibilità o di procedibilità, cionondimeno è necessario che non incida, sulla circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto (con conseguente onere economico gravante sul FGVT), la condotta non diligente della vittima.
Deve ricordarsi, infatti, che sebbene, appunto,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela
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costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile” esso, tuttavia ha ad oggetto “la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. C. 9873/2021).
Sulla scorta di tali presupposti, dunque, non può non tenersi conto della condotta non diligente della danneggiata che, nel non presentare mai alcuna denuncia, non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
A ciò si aggiunga che l'appellante, anche dopo il fatto storico e, quindi, anche oltre l'immediatezza dei fatti, non risulta che abbia presentato alcuna denuncia - querela alle autorità. Anche, dunque, ove si voglia eventualmente ritenere che le fasi concitate abbiano impedito una pronta attivazione al momento del fatto, non può reputarsi che quella diligenza minima richiesta sia stata tenuta quantomeno una volta che dette fasi potevano dirsi superate e attraverso la presentazione di successiva apposita den uncia
(comunque in tempi ragionevoli e tali da consentire una pronta, seppur non immediata, attivazione da parte delle autorità).
Se, in altri termini, l'immediata chiamata delle forze dell'ordine potrebbe ritenersi quale condotta sorpassante la minima diligenza, non può dirsi lo stesso anche in relazione al successivo (seppure
- 4 -
necessariamente in termini consoni) onere di presentazione di denuncia, in assenza della quale (e di altre differenti prove da cui possa desumersi che, comunque, le autorità siano state messe nelle condizioni di poter identificare il responsabile) non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, invece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima.
In virtù di tutto quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Vista l'assenza di attività istruttoria e il carattere sintetico dell'atto di appello e della discussione orale, si ritiene di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 5 -
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti della società Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, pari a € 1.278,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la od ierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 13.10.2024.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Evelina Piperno . CP_4
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