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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/24 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 396/24 P.U. promosso con ricorso depositato in data 27.11.2024
da
ANTILIA S.r.l. (C.F./P.I. 03822420166), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Francesco Malcangi con sede legale in Bergamo, via Ghislandi n. 57
rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Uggetti del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Sant'Orsola n. 10/E
RICORRENTE
nei confronti di
ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 4 oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da ANTILIA S.r.l. (C.F./P.I. 03822420166), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Francesco Malcangi con sede legale in Bergamo, via Ghislandi n. 57, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 07.01.2025 la società ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. in liquidazione non ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Seriate, Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… agenzie di viaggi e turismo di qualsiasi categoria, lo svolgimento di attività turistiche e del tempo libero, la realizzazione, la gestione e la vendita di centri sportivi, ricreativi, turistici, commerciali e di camping, l'organizzazione di spettacoli musicali e teatrali,…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti della ricorrente ammontano ad euro 45.125,66, ai quali vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 7.833,94); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, come peraltro provato dalla incapacità di saldare anche il debito minimo maturato nei confronti dell'Erario; ritenuto di indicare come curatore il dott. Alberto Carrara, con Studio in Bergamo, Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12/C, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle pagina2 di 4 procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. Alberto Carrara, con Studio in Bergamo, Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12/C;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 06.05.2025, ore 11.15;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 396/24 P.U. promosso con ricorso depositato in data 27.11.2024
da
ANTILIA S.r.l. (C.F./P.I. 03822420166), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Francesco Malcangi con sede legale in Bergamo, via Ghislandi n. 57
rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Uggetti del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Sant'Orsola n. 10/E
RICORRENTE
nei confronti di
ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 4 oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da ANTILIA S.r.l. (C.F./P.I. 03822420166), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Francesco Malcangi con sede legale in Bergamo, via Ghislandi n. 57, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 07.01.2025 la società ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. in liquidazione non ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Seriate, Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… agenzie di viaggi e turismo di qualsiasi categoria, lo svolgimento di attività turistiche e del tempo libero, la realizzazione, la gestione e la vendita di centri sportivi, ricreativi, turistici, commerciali e di camping, l'organizzazione di spettacoli musicali e teatrali,…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti della ricorrente ammontano ad euro 45.125,66, ai quali vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 7.833,94); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, come peraltro provato dalla incapacità di saldare anche il debito minimo maturato nei confronti dell'Erario; ritenuto di indicare come curatore il dott. Alberto Carrara, con Studio in Bergamo, Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12/C, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle pagina2 di 4 procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società ARLECCHINO VIAGGI S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 010538660167), con sede legale in Seriate (BG), via Italia, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig. Mario Rossi;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. Alberto Carrara, con Studio in Bergamo, Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12/C;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 06.05.2025, ore 11.15;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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