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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2434/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2434/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Fonte Venezia, n. 10 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Considerando che i figli stanno con il padre e la madre per periodi analoghi, i genitori si occuperanno del mantenimento dei figli in maniera diretta, sostenendo ogni spesa ordinaria che li riguardi, vestiario compreso, nei rispettivi periodi di permanenza con gli stessi, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, da versare alla madre, quale genitore collocatario.
2. La residenza del figlio rimarrà presso il padre e quella della figlia dalla Per_1 Per_2 madre. Ogni genitore provvederà a fornire ai figli un guardaroba completo (almeno due paia di scarpe all'anno, o altri indumenti di cui necessiteranno), al fine di evitare spostamenti con le valigie da un'abitazione all'altra.
3. I genitori concordano che l'importo mensile percepito a titolo di l'assegno unico per i figli verrà versato sul conto corrente (o, a loro preferenza, carta prepagata o altre forme di deposito) intestato ad entrambi e che la somma depositata dovrà essere utilizzata da ambo i genitori solo ed esclusivamente per far fronte alle spese straordinarie per i figli, che rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come meglio stabilito al successivo punto 4.
4. Le spese straordinarie necessarie ed occorrenti per i figli continueranno ad essere a carico di ciascuno di essi in ragione del 50%. In particolare, precisano di considerare tali: le mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le scolastiche (tasse scolastiche, libri scolastici, trasporto, gite istituite dalla scuola), le ricreative-sportive-educative (corsi, materiali, strumenti, indumenti) e ogni altra spesa straordinaria prevista dal protocollo della prassi nei procedimenti di separazione e divorzio adottato dal Tribunale di Arezzo e che esse spese, salvo (i) le spese determinate dall'urgenza per la salute dei figli;
(ii) le spese per una attività extrascolastica per ciascuno figlio, in quanto lo svolgimento di una attività sportiva- ricreativa è riconosciuta fondamentale per la loro sana crescita, per essere rimborsate nella misura sopra determinata, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori. Naturalmente, ai fini del rimborso, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante le specifiche ed il complessivo dell'importo, così come dovrà essere data opportuna informazione all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio consenso, prima che la relativa spesa venga affrontata - e addebitata, se capiente, nel conto comune di cui al precedente punto 3 - salvi i casi di eccezionale urgenza o ingiustificato diniego. Ogni iniziativa riguardante i figli, come colloqui con insegnanti, scelte importanti relative allo studio et similia, dovrà essere condivisa tra i genitori.
5. Per quanto non sopra espressamente modificato continueranno a valere le condizioni del divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Arezzo, n. 943/2021 pubblicata il 12/11/2021. 6. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2434/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Fonte Venezia, n. 10 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Considerando che i figli stanno con il padre e la madre per periodi analoghi, i genitori si occuperanno del mantenimento dei figli in maniera diretta, sostenendo ogni spesa ordinaria che li riguardi, vestiario compreso, nei rispettivi periodi di permanenza con gli stessi, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, da versare alla madre, quale genitore collocatario.
2. La residenza del figlio rimarrà presso il padre e quella della figlia dalla Per_1 Per_2 madre. Ogni genitore provvederà a fornire ai figli un guardaroba completo (almeno due paia di scarpe all'anno, o altri indumenti di cui necessiteranno), al fine di evitare spostamenti con le valigie da un'abitazione all'altra.
3. I genitori concordano che l'importo mensile percepito a titolo di l'assegno unico per i figli verrà versato sul conto corrente (o, a loro preferenza, carta prepagata o altre forme di deposito) intestato ad entrambi e che la somma depositata dovrà essere utilizzata da ambo i genitori solo ed esclusivamente per far fronte alle spese straordinarie per i figli, che rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come meglio stabilito al successivo punto 4.
4. Le spese straordinarie necessarie ed occorrenti per i figli continueranno ad essere a carico di ciascuno di essi in ragione del 50%. In particolare, precisano di considerare tali: le mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le scolastiche (tasse scolastiche, libri scolastici, trasporto, gite istituite dalla scuola), le ricreative-sportive-educative (corsi, materiali, strumenti, indumenti) e ogni altra spesa straordinaria prevista dal protocollo della prassi nei procedimenti di separazione e divorzio adottato dal Tribunale di Arezzo e che esse spese, salvo (i) le spese determinate dall'urgenza per la salute dei figli;
(ii) le spese per una attività extrascolastica per ciascuno figlio, in quanto lo svolgimento di una attività sportiva- ricreativa è riconosciuta fondamentale per la loro sana crescita, per essere rimborsate nella misura sopra determinata, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori. Naturalmente, ai fini del rimborso, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante le specifiche ed il complessivo dell'importo, così come dovrà essere data opportuna informazione all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio consenso, prima che la relativa spesa venga affrontata - e addebitata, se capiente, nel conto comune di cui al precedente punto 3 - salvi i casi di eccezionale urgenza o ingiustificato diniego. Ogni iniziativa riguardante i figli, come colloqui con insegnanti, scelte importanti relative allo studio et similia, dovrà essere condivisa tra i genitori.
5. Per quanto non sopra espressamente modificato continueranno a valere le condizioni del divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Arezzo, n. 943/2021 pubblicata il 12/11/2021. 6. Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni