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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA presso il cui studio in Pesaro (PU), Via Decio Raggi n.25 elegge domicilio
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta relative all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti all'Intestato Parte_1
Tribunale, il Sig. chiedendo di accertarne l'inadempimento alle obbligazioni assunte con la CP_1
scrittura privata del 05.11.2015, trasfuse nella sentenza n. 494/2017, pubblicata il 04.07.2017 ed emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi e di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento della comunione sussistente tra la Sig.ra e il Sig. in ordine agli Pt_1 CP_1
immobili in comproprietà pro indiviso tra loro, come scaturiti dalla divisione materiale già avvenuta della casa coniugale, nonché, infine, di assegnare ai coniugi i rispettivi immobili divisi.
All'udienza del 10.07.2024 nessuno compariva né si costituiva per il convenuto che rimaneva contumace.
In corso di causa, parte attrice comunicava di essere riuscita a procedere alla divisione della casa coniugale come da sentenza n. 494 del 4.7.2017, pronunciata nel giudizio di separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi e chiedeva di voler porre la causa in decisione, con conseguente condanna del Sig. al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
La causa veniva così posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
19.2.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va in primo luogo dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa.
Invero, stante la contumacia del convenuto, non è possibile giungere ad una pronuncia di cessazione del contendere, atteso che laddove l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
È infatti principio consolidato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Qualora, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21757/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, parte attrice in data 23.1.2025 ha dato atto dell'avvenuta divisione della casa coniugale come da sentenza n. 494 del 4.7.2017 pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi.
È indubbio che la divisione della casa coniugale, alla quale si è proceduto solo a seguito alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio determina, se pur implicitamente, un riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore.
Quanto alle spese di lite, merita accoglimento la richiesta attorea di vittoria in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo si tiene conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, rivelatosi poi fondato.
pagina 2 di 3 Si evidenzia, infatti, come anche dimostrato dai documenti in atti, che il Sig. non ha mai CP_1
adempiuto agli impegni stabiliti con sentenza di separazione procrastinando continuamente i tempi, non fornendo la documentazione necessaria per il notaio ai fini dell'atto di divisione, non consentendo l'accesso nel proprio immobile ai tecnici per gli incombenti necessari. Inoltre, i solleciti rivolti dalla
Sig.ra al Sig. sono sempre rimasti senza esito alcuno, come risulta dalle raccomandate Pt_1 CP_1
del 02.10.2020 e del 20.5.2021 (cfr. doc. n.12-13-14 fascicolo parte attrice).
Non solo, nel presente giudizio il Sig. non è mai comparso né si è costituito, omettendo così CP_1 di contestare l'avversa pretesa.
Ciò detto il Sig. va condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in aderenza CP_1
al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato al d.m. 37\2018, nei valori minimi per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della limitata complessità della questione e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.36\2024 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la carenza di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento in corso di causa della sua pretesa;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di e per essa CP_1 Parte_1 all'Erario, che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI Parte_1 C.F._1
ROBERTA presso il cui studio in Pesaro (PU), Via Decio Raggi n.25 elegge domicilio
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da note di trattazione scritta relative all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti all'Intestato Parte_1
Tribunale, il Sig. chiedendo di accertarne l'inadempimento alle obbligazioni assunte con la CP_1
scrittura privata del 05.11.2015, trasfuse nella sentenza n. 494/2017, pubblicata il 04.07.2017 ed emessa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi e di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento della comunione sussistente tra la Sig.ra e il Sig. in ordine agli Pt_1 CP_1
immobili in comproprietà pro indiviso tra loro, come scaturiti dalla divisione materiale già avvenuta della casa coniugale, nonché, infine, di assegnare ai coniugi i rispettivi immobili divisi.
All'udienza del 10.07.2024 nessuno compariva né si costituiva per il convenuto che rimaneva contumace.
In corso di causa, parte attrice comunicava di essere riuscita a procedere alla divisione della casa coniugale come da sentenza n. 494 del 4.7.2017, pronunciata nel giudizio di separazione personale dei pagina 1 di 3 coniugi e chiedeva di voler porre la causa in decisione, con conseguente condanna del Sig. al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
La causa veniva così posta in decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
19.2.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va in primo luogo dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa.
Invero, stante la contumacia del convenuto, non è possibile giungere ad una pronuncia di cessazione del contendere, atteso che laddove l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
È infatti principio consolidato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Qualora, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21757/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, parte attrice in data 23.1.2025 ha dato atto dell'avvenuta divisione della casa coniugale come da sentenza n. 494 del 4.7.2017 pronunciata nel giudizio di separazione dei coniugi.
È indubbio che la divisione della casa coniugale, alla quale si è proceduto solo a seguito alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio determina, se pur implicitamente, un riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore.
Quanto alle spese di lite, merita accoglimento la richiesta attorea di vittoria in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo si tiene conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, rivelatosi poi fondato.
pagina 2 di 3 Si evidenzia, infatti, come anche dimostrato dai documenti in atti, che il Sig. non ha mai CP_1
adempiuto agli impegni stabiliti con sentenza di separazione procrastinando continuamente i tempi, non fornendo la documentazione necessaria per il notaio ai fini dell'atto di divisione, non consentendo l'accesso nel proprio immobile ai tecnici per gli incombenti necessari. Inoltre, i solleciti rivolti dalla
Sig.ra al Sig. sono sempre rimasti senza esito alcuno, come risulta dalle raccomandate Pt_1 CP_1
del 02.10.2020 e del 20.5.2021 (cfr. doc. n.12-13-14 fascicolo parte attrice).
Non solo, nel presente giudizio il Sig. non è mai comparso né si è costituito, omettendo così CP_1 di contestare l'avversa pretesa.
Ciò detto il Sig. va condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in aderenza CP_1
al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato al d.m. 37\2018, nei valori minimi per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della limitata complessità della questione e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.36\2024 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la carenza di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento in corso di causa della sua pretesa;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di e per essa CP_1 Parte_1 all'Erario, che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
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