Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3787/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso in proprio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Anna Controparte_1
Fasanella;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli Avv.ti Marta Odorizzi, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 31.10.2019 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199010025734000, notificata il 3.10.2019 relativamente agli avvisi di addebito n. 33420160006320140000, notificato il 18.1.2017, n.
33420170004705761000, notificato il 15.1.2018 e n. 33420180006838878000, notificato il
21.1.2019.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti per il decorso di oltre un quinquennio tra la data di maturazione degli stessi e la notifica degli atti impositivi presupposti.
Si è costituito in giudizio l' eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo CP_3
il rigetto della domanda per infondatezza.
Si è costituito anche contestando la tempestività dell'opposizione e concludendo, nel CP_4
merito, con il rigetto della stessa.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_3
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
2. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato, in ragione delle seguenti motivazioni.
A tal fine, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma
5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
È però in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
In materia di contribuzioni di previdenza il termine di prescrizione è quello quinquennale
(secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995), pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo, in caso di scadenza del termine per proporre opposizione (cfr. da ultimo
Cass. Sez. Unite n. 23397/2016).
Ciò premesso, l'opponente ha dedotto la prescrizione dei crediti in ragione del tempo trascorso tra la data di maturazione degli stessi (anni 2009, 2010 e 2011) e la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, avvenuta rispettivamente in data 17.1.2017, 15.1.2018 CP_ e 21.1.2019, come peraltro comprovato dalle relate di notifica in atti (cfr. allegati .
Data, dunque, la prova dell'avvenuta ricezione degli avvisi di addebito in epoca precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, va rilevata la tardività della
2 contestazione nel merito della pretesa creditoria, essendo trascorso il temine perentorio di quaranta giorni con conseguente irretrattabilità del credito.
Né risulta decorso il termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi di addebito posto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 3.10.2019 e, dunque, ampiamente entro il termine quinquennale.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 900,00oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
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