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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3574/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Carmela Bonina;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-resistente-
Oggetto: Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2023, ha esposto di aver Parte_1
espletato attività lavorativa alle dipendenze della ditta negli anni 2019 e Controparte_2
2020, per 34 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020; di essere stato regolarmente iscritto nei predetti anni negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
che con note del 27.6.2022, pervenute in data successiva, l' gli ha comunicato CP_1
di avere proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici per gli anni 2019 e
1 2020 per le giornate lavorate, senza alcuna motivazione;
di aver proposto ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti, rimasti privi di riscontro;
che la cancellazione
è stata disposta dall' immotivatamente, erroneamente e illegittimamente, avendo egli CP_1
regolarmente espletato la propria attività lavorativa di bracciante agricolo negli anni 2019 e
2020 alle dipendenze della per le giornate sopra indicate, sotto la direzione Controparte_2
e il controllo del sig. , legale rappresentante della società, lavorando dalle 7,00 alle CP_3
15,00, con pausa di un'ora, solitamente dal lunedì al sabato e venendo regolarmente retribuito dal datore di lavoro;
di aver appreso che i provvedimenti di cancellazione erano conseguenza di un non meglio precisato verbale ispettivo a lui non noto.
Ciò premesso, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta negli anni 2019 e 2020, per 34 giornate lavorative Controparte_2 nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020, e che pertanto illegittimamente
e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi anagrafici per tali CP_1
anni. 2) Annullare i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare l' in persona del legale rapp.te, al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2019 e 2020, per 34 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020; 4) Condannare
l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da CP_1
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con memoria depositata in data 28.9.2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, eccependo, preliminarmente, il CP_1
decorso dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 22, co.1, d.l. n.7/1970, conv. con modifiche nella legge n.83/1970 e, nel merito, che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione è avvenuta all'esito del verbale unico di accertamento n. 2020007152/DDL del 25.3.2022 (e del successivo verbale unico di accertamento n. 2022004373/DDL del 16.6.2022, di mero completamento dell'accertamento). Parte resistente ha quindi concluso chiedendo: “- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.; - in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare
2 la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge
n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per gli anni dal 208 al 2020 da - Con il favore di spese e compensi Controparte_2 CP_4 di lite.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va rilevata, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per la riunione delle cause instaurate dai soggetti destinatari dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, in forza del verbale unico di accertamento e notificazione n.2020007152/DDL, tenuto conto della diversità delle singole posizioni oggetto dei giudizi incardinati.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 3081/2023 pubblicata in data 07/07/2023 nel proc. n. 3545/2023
R.G. – est. dott.ssa L. Renda - n. 4708/2023 del 24.11.2023 – est. dott.ssa P. Mirenda –, n.
4205/2023 del 21.10.2023 – est. dott.ssa L. Cutrona – e n. 4979/2023 del 9.12.2023 – est. dott.ssa F. Porcelli –, n. 5146/2023 dott. G. Di Benedetto) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3.1. In disparte ogni considerazione in ordine alla eccezione di decadenza dall' CP_1
formulata, ritiene il Tribunale che possa essere fatta applicazione del principio della ragione più liquida, apparendo dirimente ai fini del rigetto del ricorso il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in punto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche a fronte degli elementi e delle circostanze ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25/03/2022 (e del successivo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004373/DDL del 16/06/2022).
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
3 Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di
subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un
provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione,
questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le
risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur
sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione
valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in
4 agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano
CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav.,
02.6. 2012, n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023,
n. 3129).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d.
“sintomatici”.
5 Innanzitutto, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle numerose CP_1
incongruenze emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea,
"dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
A ciò si aggiunga che inammissibili e irrilevanti risultano le prove orali articolate in ricorso, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, i relativi capitoli di prova, oltre a tendere a fare formulare giudizi valutativi ai testi, appaiono formulati in termini generici, in quanto non contengono riferimenti sufficientemente puntuali e concreti all'attività svolta. Non sono tali l'avere riferito di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro indicate in via cumulativa negli anni in discussione;
di avere eseguito le direttive del legale rappresentante o di persone da lui delegate, comunque neppure menzionate;
di avere lavorato su terreni la cui ubicazione è stata indicata solo genericamente, di avere svolto l'attività genericamente indicata come “di raccolta” di frutti.
3.3. Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Come già evidenziato da questo Ufficio nella citata sentenza numero 3081/2023 resa il
7.7.2023 (come pure nelle sentenze nn. 3082/2023, 3083/2023, 3084/2023 e 3085/2023 emesse in pari data) in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame “risultano dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente Controparte_2
confutati dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del
07/02/2018; che il Presidente del Consiglio di amministrazione era tale nato a [...]
CA (CT) il 19/07/1964, mentre Vice Presidente, nato a [...]_5
il 01/07/1997 e Consigliere nato a [...] il [...], figli del Controparte_6
6 primo e altresì soci che risultano aver versato ciascuno n° 5 quote del valore di € 100,00 per un capitale iniziale sottoscritto e versato di soli € 1.500,00.
I fondi agricoli oggetto dell'attività di coltivazione dichiarata in data 28/03/2018 risultano essere stati dati in concessione da , moglie del , che sentito CP_7 CP_3
in sede ispettiva ha dichiarato che la predetta non era sua parente.
A decorrere dal 1° trimestre 2018 ha comunicato l'assunzione di 102 operai a CP_2 tempo determinato per l'anno 2018 per l'espletamento di 10.824 giornate verso una retribuzione di € 759.730; per l'anno 2019 di 141 OTD per 13.210 giornate e € 940.995 di retribuzione e per l'anno 2020 di 183 OTP per 18.802 giornate e € 1.328.072 di retribuzioni.
Non risultano presentate dichiarazioni fiscali ad accezione dei modd. 770 anno
2019/2020, né versati i contributi, omessi al 100% per un totale di euro 279.188,18. A fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali dovuti per un importo rispettivamente di € 3.028.997,00 e di € 634.264,13 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Vi è difformità del fabbisogno stimato rispetto a quanto si ricava dai modelli DMAG.
Per comodità di lettura e comprensione del dato si allega la scheda di comparazione:
Confronto Giornate
Anno Giornate dal DMAG Fabbisogno Rapporto GG
(Retrib. Ordinaria) Giornate dalla D.A. DMAG / GG D.A.
2018 10.824 110 98,40
2019 13.210 110 120,09
2020 18.802 110 170,93
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Non è stata data alcuna prova certa di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dei presunti operai agricoli essendo state esibite buste paga firmate (nonostante nella dichiarazione rilasciata in data 17/02/2021 il sig. abbia dichiarato “…tutti gli CP_3
operai sono stati sino ad ora pagati e tutti con bonifico bancario, preciso che sino al 2019 ho pagato con assegni e dal 2020 con bonifico. Ci sono comunque assegni e bonifici in tutti gli anni.”), né esibito copia del conto aziendale relativo ai periodi oggetto di accertamento” (così in verbale). Pur facendo parte ricorrente riferimento ai suddetti bonifici ed assegni nulla risulta
7 allegato al ricorso e versato in atti” (cfr. sentenza n. 3081/2023 del Tribunale di Catania, est. dott.ssa L. Renda, cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque disconosciuti.
Come parimenti evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria” (cfr. sentenza n. 4078/2023 del 24.11.2023, cit.).
3.4. Stante quanto sopra, ad avviso di questo giudicante, non può dunque dirsi raggiunta né raggiungibile la prova in merito alla sussistenza – ed esatta consistenza anche temporale – del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società cooperativa Sicilfruit.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006
n. 21028 in motivazione).
Infine, con riferimento a quanto dedotto da parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta del 17.11.2023, si osserva che il relativo capitolo di prova è inammissibile in quanto tardivo, poiché afferisce a circostanze di fatto che avrebbero dovute essere dedotte e provate in ricorso. Peraltro, la circostanza dell'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento n.
2020007152/DDL del 25.3.2022 non incide sugli esiti delle valutazioni effettuate nella presente
8 controversia, vertente esclusivamente sul disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura.
4. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi rilevare che non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.:
Va infatti evidenziato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell'
[...]
a provvedere a detta reiscrizione. Si richiama a riguardo il consolidato CP_8
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cass. n. 16676/2020; Cass. n. 37973/2022), aggiungendosi che, come di recente precisato dalla Suprema Corte “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3574/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3574/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Carmela Bonina;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-resistente-
Oggetto: Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2023, ha esposto di aver Parte_1
espletato attività lavorativa alle dipendenze della ditta negli anni 2019 e Controparte_2
2020, per 34 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020; di essere stato regolarmente iscritto nei predetti anni negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
che con note del 27.6.2022, pervenute in data successiva, l' gli ha comunicato CP_1
di avere proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici per gli anni 2019 e
1 2020 per le giornate lavorate, senza alcuna motivazione;
di aver proposto ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti, rimasti privi di riscontro;
che la cancellazione
è stata disposta dall' immotivatamente, erroneamente e illegittimamente, avendo egli CP_1
regolarmente espletato la propria attività lavorativa di bracciante agricolo negli anni 2019 e
2020 alle dipendenze della per le giornate sopra indicate, sotto la direzione Controparte_2
e il controllo del sig. , legale rappresentante della società, lavorando dalle 7,00 alle CP_3
15,00, con pausa di un'ora, solitamente dal lunedì al sabato e venendo regolarmente retribuito dal datore di lavoro;
di aver appreso che i provvedimenti di cancellazione erano conseguenza di un non meglio precisato verbale ispettivo a lui non noto.
Ciò premesso, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta negli anni 2019 e 2020, per 34 giornate lavorative Controparte_2 nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020, e che pertanto illegittimamente
e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi anagrafici per tali CP_1
anni. 2) Annullare i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare l' in persona del legale rapp.te, al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2019 e 2020, per 34 giornate lavorative nell'anno 2019 e per 60 giornate lavorative nell'anno 2020; 4) Condannare
l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da CP_1
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con memoria depositata in data 28.9.2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso, eccependo, preliminarmente, il CP_1
decorso dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 22, co.1, d.l. n.7/1970, conv. con modifiche nella legge n.83/1970 e, nel merito, che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione è avvenuta all'esito del verbale unico di accertamento n. 2020007152/DDL del 25.3.2022 (e del successivo verbale unico di accertamento n. 2022004373/DDL del 16.6.2022, di mero completamento dell'accertamento). Parte resistente ha quindi concluso chiedendo: “- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.; - in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare
2 la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge
n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per gli anni dal 208 al 2020 da - Con il favore di spese e compensi Controparte_2 CP_4 di lite.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va rilevata, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per la riunione delle cause instaurate dai soggetti destinatari dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, in forza del verbale unico di accertamento e notificazione n.2020007152/DDL, tenuto conto della diversità delle singole posizioni oggetto dei giudizi incardinati.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 3081/2023 pubblicata in data 07/07/2023 nel proc. n. 3545/2023
R.G. – est. dott.ssa L. Renda - n. 4708/2023 del 24.11.2023 – est. dott.ssa P. Mirenda –, n.
4205/2023 del 21.10.2023 – est. dott.ssa L. Cutrona – e n. 4979/2023 del 9.12.2023 – est. dott.ssa F. Porcelli –, n. 5146/2023 dott. G. Di Benedetto) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3.1. In disparte ogni considerazione in ordine alla eccezione di decadenza dall' CP_1
formulata, ritiene il Tribunale che possa essere fatta applicazione del principio della ragione più liquida, apparendo dirimente ai fini del rigetto del ricorso il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in punto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche a fronte degli elementi e delle circostanze ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25/03/2022 (e del successivo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004373/DDL del 16/06/2022).
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
3 Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di
subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un
provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione,
questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le
risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur
sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione
valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in
4 agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano
CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav.,
02.6. 2012, n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023,
n. 3129).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d.
“sintomatici”.
5 Innanzitutto, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle numerose CP_1
incongruenze emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea,
"dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
A ciò si aggiunga che inammissibili e irrilevanti risultano le prove orali articolate in ricorso, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, i relativi capitoli di prova, oltre a tendere a fare formulare giudizi valutativi ai testi, appaiono formulati in termini generici, in quanto non contengono riferimenti sufficientemente puntuali e concreti all'attività svolta. Non sono tali l'avere riferito di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro indicate in via cumulativa negli anni in discussione;
di avere eseguito le direttive del legale rappresentante o di persone da lui delegate, comunque neppure menzionate;
di avere lavorato su terreni la cui ubicazione è stata indicata solo genericamente, di avere svolto l'attività genericamente indicata come “di raccolta” di frutti.
3.3. Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Come già evidenziato da questo Ufficio nella citata sentenza numero 3081/2023 resa il
7.7.2023 (come pure nelle sentenze nn. 3082/2023, 3083/2023, 3084/2023 e 3085/2023 emesse in pari data) in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame “risultano dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente Controparte_2
confutati dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del
07/02/2018; che il Presidente del Consiglio di amministrazione era tale nato a [...]
CA (CT) il 19/07/1964, mentre Vice Presidente, nato a [...]_5
il 01/07/1997 e Consigliere nato a [...] il [...], figli del Controparte_6
6 primo e altresì soci che risultano aver versato ciascuno n° 5 quote del valore di € 100,00 per un capitale iniziale sottoscritto e versato di soli € 1.500,00.
I fondi agricoli oggetto dell'attività di coltivazione dichiarata in data 28/03/2018 risultano essere stati dati in concessione da , moglie del , che sentito CP_7 CP_3
in sede ispettiva ha dichiarato che la predetta non era sua parente.
A decorrere dal 1° trimestre 2018 ha comunicato l'assunzione di 102 operai a CP_2 tempo determinato per l'anno 2018 per l'espletamento di 10.824 giornate verso una retribuzione di € 759.730; per l'anno 2019 di 141 OTD per 13.210 giornate e € 940.995 di retribuzione e per l'anno 2020 di 183 OTP per 18.802 giornate e € 1.328.072 di retribuzioni.
Non risultano presentate dichiarazioni fiscali ad accezione dei modd. 770 anno
2019/2020, né versati i contributi, omessi al 100% per un totale di euro 279.188,18. A fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali dovuti per un importo rispettivamente di € 3.028.997,00 e di € 634.264,13 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Vi è difformità del fabbisogno stimato rispetto a quanto si ricava dai modelli DMAG.
Per comodità di lettura e comprensione del dato si allega la scheda di comparazione:
Confronto Giornate
Anno Giornate dal DMAG Fabbisogno Rapporto GG
(Retrib. Ordinaria) Giornate dalla D.A. DMAG / GG D.A.
2018 10.824 110 98,40
2019 13.210 110 120,09
2020 18.802 110 170,93
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Non è stata data alcuna prova certa di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dei presunti operai agricoli essendo state esibite buste paga firmate (nonostante nella dichiarazione rilasciata in data 17/02/2021 il sig. abbia dichiarato “…tutti gli CP_3
operai sono stati sino ad ora pagati e tutti con bonifico bancario, preciso che sino al 2019 ho pagato con assegni e dal 2020 con bonifico. Ci sono comunque assegni e bonifici in tutti gli anni.”), né esibito copia del conto aziendale relativo ai periodi oggetto di accertamento” (così in verbale). Pur facendo parte ricorrente riferimento ai suddetti bonifici ed assegni nulla risulta
7 allegato al ricorso e versato in atti” (cfr. sentenza n. 3081/2023 del Tribunale di Catania, est. dott.ssa L. Renda, cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque disconosciuti.
Come parimenti evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria” (cfr. sentenza n. 4078/2023 del 24.11.2023, cit.).
3.4. Stante quanto sopra, ad avviso di questo giudicante, non può dunque dirsi raggiunta né raggiungibile la prova in merito alla sussistenza – ed esatta consistenza anche temporale – del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società cooperativa Sicilfruit.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006
n. 21028 in motivazione).
Infine, con riferimento a quanto dedotto da parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta del 17.11.2023, si osserva che il relativo capitolo di prova è inammissibile in quanto tardivo, poiché afferisce a circostanze di fatto che avrebbero dovute essere dedotte e provate in ricorso. Peraltro, la circostanza dell'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento n.
2020007152/DDL del 25.3.2022 non incide sugli esiti delle valutazioni effettuate nella presente
8 controversia, vertente esclusivamente sul disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura.
4. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi rilevare che non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.:
Va infatti evidenziato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell'
[...]
a provvedere a detta reiscrizione. Si richiama a riguardo il consolidato CP_8
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cass. n. 16676/2020; Cass. n. 37973/2022), aggiungendosi che, come di recente precisato dalla Suprema Corte “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3574/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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