Articolo 97 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 gennaio 1976
Art. 97.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976