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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1612/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania - e all'ADER in data 09/05/2024 , Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria, proponendo opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 29320249010413022, notificata il 16.03.2024, e la sottesa cartella di pagamento n. 29320130026902232.
Il Ricorrente ha addotto i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella di pagamento.
2. Intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania-, costituitasi in giudizio, rilevava che l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie ed allegava il referto della notifica e rilevava l'infondatezza della eccepita prescrizione.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative del 5 febbraio 2026 il ricorrente eccepiva, in via principale e assorbente, la nullità radicale, se non l'inesistenza giuridica, della notificazione dell'atto impugnato, ovvero l'intimazione di pagamento n. 29320249010413022/000, nonché la nullità assoluta e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta, essendo stata tentata la notifica in un luogo diverso da quello in cui il ricorrente ha ed aveva la residenza. Insisteva, infine sui motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, atto prodromico dell'intimazione impugnata.
Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 293 2013
0026902232000.
A seguito di ciò il ricorrente, a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica della cartella, ha introdotto nel giudizio eccezioni di nullità degli atti di notifica (sia della cartella che della stessa intimazione di pagamento) fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che sono state formulate col deposito di memoria in data 5 febbraio 2026 e che invece andavano proposte come motivi aggiunti.
I motivi aggiunti sono disciplinati dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992 e sono uno strumento processuale che consente al ricorrente di integrare o ampliare le censure già proposte contro un atto dell'amministrazione finanziaria.
La norma consente al ricorrente di proporli quando l'amministrazione deposita documenti non conosciuti prima oppure quando emergono nuovi elementi rilevanti;
devono essere depositati entro 60 giorni dalla conoscenza dei nuovi documenti o fatti, notificati alle altre parti e depositati presso la Corte di Giustizia
Tributaria competente. E nel caso in questione , le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, formulate col deposito di memoria, in violazione dell'art. 24 cit.,
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica della cartella, introducono nel giudizio eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
Va sottolineato che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio.
Si pone conclusivamente solo il quesito relativo alla eccepita intervenuta prescrizione delle imposte, interessi e sanzioni tributarie per decorrenza del termine di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo
2021, evidenziando che i crediti IVA, IRPEF, IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di tributi erariali relativi ad IRPEF e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, alla data di notifica dell'intimazione, 16.03.2024, ritenendosi notificata la cartella di pagamento, per
IRPEF 2006, addizionale comunale e regionale all'IRPEF 2006, alla data del 31/08/2013, appare evidente
, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni ed agli interessi, alla data del 30/10/2018 ( termine questo decorrente dal 30/10/2013, data in cui la cartella di pagamento è divenuta definitiva, ovvero dal 60° giorno della sua notifica). Il credito relativo alle imposte IRPEF soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine , decorrente dalla data in cui lo stesso è divenuto definitivo (dal 60° giorno della notifica della cartella esattoriale, ovvero dal 30/10/2013), sarebbe, in astratto, scaduto il 30/10/2023, ma occorre tener conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Sul tema si osserva che l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal predetto art. 68, testualmente dispone, al primo comma, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Ciò significa che per 542 giorni (dall'8/03/2020 al 31/08/2021) il termine di prescrizione è stato sospeso e che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento il credito erariale per la riscossione dell'imposta non era prescritto.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento n. 29320249010413022 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010413022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania - e all'ADER in data 09/05/2024 , Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria, proponendo opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 29320249010413022, notificata il 16.03.2024, e la sottesa cartella di pagamento n. 29320130026902232.
Il Ricorrente ha addotto i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella di pagamento.
2. Intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania-, costituitasi in giudizio, rilevava che l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie ed allegava il referto della notifica e rilevava l'infondatezza della eccepita prescrizione.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative del 5 febbraio 2026 il ricorrente eccepiva, in via principale e assorbente, la nullità radicale, se non l'inesistenza giuridica, della notificazione dell'atto impugnato, ovvero l'intimazione di pagamento n. 29320249010413022/000, nonché la nullità assoluta e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta, essendo stata tentata la notifica in un luogo diverso da quello in cui il ricorrente ha ed aveva la residenza. Insisteva, infine sui motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento, atto prodromico dell'intimazione impugnata.
Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 293 2013
0026902232000.
A seguito di ciò il ricorrente, a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica della cartella, ha introdotto nel giudizio eccezioni di nullità degli atti di notifica (sia della cartella che della stessa intimazione di pagamento) fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che sono state formulate col deposito di memoria in data 5 febbraio 2026 e che invece andavano proposte come motivi aggiunti.
I motivi aggiunti sono disciplinati dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992 e sono uno strumento processuale che consente al ricorrente di integrare o ampliare le censure già proposte contro un atto dell'amministrazione finanziaria.
La norma consente al ricorrente di proporli quando l'amministrazione deposita documenti non conosciuti prima oppure quando emergono nuovi elementi rilevanti;
devono essere depositati entro 60 giorni dalla conoscenza dei nuovi documenti o fatti, notificati alle altre parti e depositati presso la Corte di Giustizia
Tributaria competente. E nel caso in questione , le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, formulate col deposito di memoria, in violazione dell'art. 24 cit.,
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica della cartella, introducono nel giudizio eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
Va sottolineato che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio.
Si pone conclusivamente solo il quesito relativo alla eccepita intervenuta prescrizione delle imposte, interessi e sanzioni tributarie per decorrenza del termine di prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo
2021, evidenziando che i crediti IVA, IRPEF, IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di tributi erariali relativi ad IRPEF e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, alla data di notifica dell'intimazione, 16.03.2024, ritenendosi notificata la cartella di pagamento, per
IRPEF 2006, addizionale comunale e regionale all'IRPEF 2006, alla data del 31/08/2013, appare evidente
, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni ed agli interessi, alla data del 30/10/2018 ( termine questo decorrente dal 30/10/2013, data in cui la cartella di pagamento è divenuta definitiva, ovvero dal 60° giorno della sua notifica). Il credito relativo alle imposte IRPEF soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine , decorrente dalla data in cui lo stesso è divenuto definitivo (dal 60° giorno della notifica della cartella esattoriale, ovvero dal 30/10/2013), sarebbe, in astratto, scaduto il 30/10/2023, ma occorre tener conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Sul tema si osserva che l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal predetto art. 68, testualmente dispone, al primo comma, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Ciò significa che per 542 giorni (dall'8/03/2020 al 31/08/2021) il termine di prescrizione è stato sospeso e che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento il credito erariale per la riscossione dell'imposta non era prescritto.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento n. 29320249010413022 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)