Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1612
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate ha depositato la relata di notifica della cartella. Il ricorrente ha introdotto eccezioni di nullità della notifica della cartella e dell'intimazione solo con memoria, senza proporre motivi aggiunti come richiesto dalla normativa, incorrendo in preclusione processuale.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti azionati

    La Corte ha distinto la prescrizione delle sanzioni e interessi (quinquennale) da quella delle imposte (decennale). Ha ritenuto prescritte le sanzioni e gli interessi in quanto il termine quinquennale era scaduto. Per le imposte, ha ritenuto che la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19 (art. 68 DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) abbia prorogato il termine di prescrizione decennale, impedendone la maturazione alla data di notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione

    La Corte ha ritenuto che tali eccezioni, introdotte con memoria, costituissero motivi aggiunti non tempestivamente proposti, incorrendo in preclusione processuale. Tale preclusione è rilevabile d'ufficio e non sanabile dall'accettazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1612
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1612
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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