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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3007/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LA EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO DE FELICE, Parte_1
giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 7.965,90, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di un
[...] Parte_1
contratto di finanziamento (n. 4845041) stipulato con Compass S.p.A. rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 452 del
4.3.2023), , debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) di non aver mai sottoscritto il finanziamento, di cui ha disconosciuto le firme ivi apposte;
2) di non essere mai stata proprietaria o comproprietaria dell'autovettura acquistata in forza del predetto finanziamento e di non essersi mai recata presso la concessionaria tant'è che i numeri Parte_2
di telefono indicati nel contratto non sono a lei riferibili e che all'epoca della asserita sottoscrizione del contratto viveva a San Benedetto del Tronto.
Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
È intervenuta in corso di causa quale successore di Controparte_2 Controparte_1
ex art. 111 c.p.c., associandosi alle difese da questa svolte.
Concessa la provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 13.11.2023), espressamente rifiutata dall'opponente, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 13.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la pagina 2 di 7 conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della opposta, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opponente con le note conclusive depositate in data 22.9.2025, siccome tardiva: è noto infatti che il termine ultimo per la formulazione delle istanze di prova e per la produzione di documenti è quello di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
pagina 3 di 7 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Calando i suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la parte opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento contente le condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del fatto costitutivo fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
La validità della documentazione prodotta dalla società opposta non è infatti scalfita dal disconoscimento, da parte della opponente, della paternità delle firme apposte al contratto di finanziamento per cui è causa.
Invero, la tesi della effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo appare corroborata dagli elementi in atti, quali anzitutto la evidente similitudine tra le firme impresse sul documento disconosciuto e quella apposta sulla patente di guida allegata al contratto stesso (in proposito, va rammentato che il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura se può desumere la veridicità del documento attraverso altri elementi, tra cui la comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo: cfr. Cass. n. 20584/2019).
pagina 4 di 7 Giova, inoltre, evidenziare che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento deve ritenersi logicamente incompatibile con il rimborso parziale delle rate di finanziamento, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) e non specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente.
La ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone, infatti, che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente.
Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (cfr. Cass. n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n.
18748/2004).
Non va poi trascurato che, come innanzi anticipato, l'opposta ha versato in atti, in uno al contratto di finanziamento, copia della patente di guida della costituisce Parte_1
circostanza notaria che detto documento di riconoscimento sia consegnato dal soggetto richiedente il finanziamento, per cui sarebbe stato onere dell'opponente quanto meno tempestivamente dedurre che tale documento le fosse stato sottratto, o che le fossero state carpite delle copie con l'inganno, oppure ancora spiegare per quali ragioni, diverse dalla volontà di stipulare il contratto, il documento in questione sarebbe stato fornito alla società mutuante.
A ciò si aggiunga che sono documentate in atti le lettere di messa in mora inviate all'opponente e da queste ricevute (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) nonché il preavviso di segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale Rischi, parimenti regolarmente ricevuto dalla (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), mentre non vi è Parte_1
alcuna prova, né è stato in alcun modo allegato, di contestazioni ante causam da parte pagina 5 di 7 dell'opponente in ordine alla riconducibilità a sé del contratto di finanziamento: il che costituisce certamente un comportamento silente logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza, dedotta dall'opponente, che alla data di sottoscrizione del contratto risiedeva altrove, atteso che ciò non esclude di per sé la conclusione del contratto. Indimostrato è poi che il numero di telefono riportato nel contratto non sia quello dell'opponente.
È poi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente a verbale di udienza.
In proposito, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il contratto in esame prevedeva un piano di ammortamento di 48 rate costanti, a partire dal 30.6.2005.
Da tanto consegue che il 30.6.2007 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal
30.6.2007, il termine di prescrizione risulta efficacemente interrotto dalla lettera di pagina 6 di 7 messa in mora consegnata all'opponente in data 10.8.2016 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 452 del
4.3.2023;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LA EA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LA EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO DE FELICE, Parte_1
giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
opposta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA FRASCINO, giusta procura in atti;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 7.965,90, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in forza di un
[...] Parte_1
contratto di finanziamento (n. 4845041) stipulato con Compass S.p.A. rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 452 del
4.3.2023), , debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) di non aver mai sottoscritto il finanziamento, di cui ha disconosciuto le firme ivi apposte;
2) di non essere mai stata proprietaria o comproprietaria dell'autovettura acquistata in forza del predetto finanziamento e di non essersi mai recata presso la concessionaria tant'è che i numeri Parte_2
di telefono indicati nel contratto non sono a lei riferibili e che all'epoca della asserita sottoscrizione del contratto viveva a San Benedetto del Tronto.
Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
È intervenuta in corso di causa quale successore di Controparte_2 Controparte_1
ex art. 111 c.p.c., associandosi alle difese da questa svolte.
Concessa la provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 13.11.2023), espressamente rifiutata dall'opponente, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 13.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la pagina 2 di 7 conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della opposta, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opponente con le note conclusive depositate in data 22.9.2025, siccome tardiva: è noto infatti che il termine ultimo per la formulazione delle istanze di prova e per la produzione di documenti è quello di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
pagina 3 di 7 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Calando i suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi che la parte opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento contente le condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del fatto costitutivo fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
La validità della documentazione prodotta dalla società opposta non è infatti scalfita dal disconoscimento, da parte della opponente, della paternità delle firme apposte al contratto di finanziamento per cui è causa.
Invero, la tesi della effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo appare corroborata dagli elementi in atti, quali anzitutto la evidente similitudine tra le firme impresse sul documento disconosciuto e quella apposta sulla patente di guida allegata al contratto stesso (in proposito, va rammentato che il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura se può desumere la veridicità del documento attraverso altri elementi, tra cui la comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo: cfr. Cass. n. 20584/2019).
pagina 4 di 7 Giova, inoltre, evidenziare che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento deve ritenersi logicamente incompatibile con il rimborso parziale delle rate di finanziamento, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) e non specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente.
La ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone, infatti, che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente.
Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (cfr. Cass. n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n.
18748/2004).
Non va poi trascurato che, come innanzi anticipato, l'opposta ha versato in atti, in uno al contratto di finanziamento, copia della patente di guida della costituisce Parte_1
circostanza notaria che detto documento di riconoscimento sia consegnato dal soggetto richiedente il finanziamento, per cui sarebbe stato onere dell'opponente quanto meno tempestivamente dedurre che tale documento le fosse stato sottratto, o che le fossero state carpite delle copie con l'inganno, oppure ancora spiegare per quali ragioni, diverse dalla volontà di stipulare il contratto, il documento in questione sarebbe stato fornito alla società mutuante.
A ciò si aggiunga che sono documentate in atti le lettere di messa in mora inviate all'opponente e da queste ricevute (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) nonché il preavviso di segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale Rischi, parimenti regolarmente ricevuto dalla (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), mentre non vi è Parte_1
alcuna prova, né è stato in alcun modo allegato, di contestazioni ante causam da parte pagina 5 di 7 dell'opponente in ordine alla riconducibilità a sé del contratto di finanziamento: il che costituisce certamente un comportamento silente logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza, dedotta dall'opponente, che alla data di sottoscrizione del contratto risiedeva altrove, atteso che ciò non esclude di per sé la conclusione del contratto. Indimostrato è poi che il numero di telefono riportato nel contratto non sia quello dell'opponente.
È poi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente a verbale di udienza.
In proposito, mette conto rammentare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione – decennale – dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, tanto che non può essere individuato quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione la data del contratto di finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 18951/2013; 17798/2011; 10127/2005).
Fatta tale premessa, dagli atti di causa si evince che il contratto in esame prevedeva un piano di ammortamento di 48 rate costanti, a partire dal 30.6.2005.
Da tanto consegue che il 30.6.2007 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 18915/2013; 17798/2011; 12707/2002; 1110/1994).
Pertanto, posto che il dies a quo per il recupero del credito ha iniziato a decorrere dal
30.6.2007, il termine di prescrizione risulta efficacemente interrotto dalla lettera di pagina 6 di 7 messa in mora consegnata all'opponente in data 10.8.2016 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 452 del
4.3.2023;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LA EA
pagina 7 di 7