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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.12.2022 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe d'Ambrosio
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall' avv. Roberta Di Zazzo
-convenuto -
OGGETTO: fideiussione-ripetizione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2022 le parti concludevano come da verbali di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio deducendo di aver costituito con e Controparte_1 Controparte_2
la (P.I. ), iscritta Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_1 nel Registro delle Imprese il 6.6.2012; che in data 27.6.2012 la società stipulava un contratto di mutuo chirografario con la per la Controparte_4 somma di euro 50.000,00, da restituire con n. 120 rate mensili, con garanzia fideiussoria rilasciata da , e Parte_1 Controparte_2 CP_1
; che in data 2.10.2015 la società si scioglieva e in data 19.11.2015
[...] veniva posta in liquidazione;
che la società, non potendo far fronte al pagamento
1 del mutuo contratto, chiedeva alla banca di procedere alla sua estinzione anticipata che, al mese di dicembre 2016, ammontava ad euro 33.570,90; che in data 7.12.2016 l'odierna attrice, insieme alla socia Controparte_5 procedevano all'estinzione anticipata del mutuo pagando la somma di euro
16.783,62 ciascuna;
che sussiste il diritto alla ripetizione della somma di euro
5.595,15 nei confronti di , corrispondente alla metà dell'importo Controparte_1 dovuto dal predetto, quale fideiussore della (euro 11.190,30); che ogni CP_3 richiesta di restituzione è rimasta senza effetto.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, per i motivi di cui alla premessa- accertare e/o dichiarare la sussistenza del diritto di regresso di Parte_1 nei confronti di nascente da patto di fideiussione per Euro Controparte_1
5.595,15; - accertare e/o dichiarare obbligato a corrispondere a Controparte_1
la somma di Euro 5.595,15; - condannare a Parte_1 Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 5.595,15, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dal 7/12/2016 al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva di nella proposta Controparte_6 azione di regresso, in quanto la somma richiesta era stata versata da
[...]
; che l'estinzione anticipata del mutuo non era stata richiesta dallo CP_7 stesso unico legittimato quale liquidatore della società Controparte_1
MIMIQUE; che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la fideiussione si era estinta già dal maggio 2016.
Pertanto, concludeva chiedendo: “In via preliminare: dichiarare Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva della signora per le Parte_1 motivazioni innanzi esposte. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, accertata
l'estinzione dell'obbligazione fidejussoria del DURANTE sin dal maggio 2016, rigettare la domanda della per le motivazioni innanzi esposte. In ogni Pt_1 caso: con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
2 Onerate le parti di introdurre la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., vista la natura della causa ed il contegno delle parti, veniva disposta la mediazione demandata.
Rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione demandata per mancata adesione dell'odierno convenuto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 dicembre 2022.
2. Così ricostruito l'iter processuale, la domanda di parte attrice deve essere accolta per i seguenti motivi.
ha promosso un'azione giudiziale di regresso, ai sensi dell'art. Parte_1
1954 c.c., nei confronti del confideiussore Tale iniziativa si Controparte_1 fonda sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione di garanzia, concretizzatosi nel pagamento in favore del creditore principale, Controparte_8
dell'importo di € 16.783,62. Tale somma corrisponde al 50% del debito
[...] residuo vantato dall'istituto di credito a fronte dell'estinzione del mutuo chirografario stipulato in data 26.6.2012, per il quale , e Pt_1 CP_2 avevano congiuntamente prestato garanzia personale. CP_1
A sostegno della domanda parte attrice ha prodotto: a) contratto di mutuo chirografario n. M01/10000056433 (all. 2 alla citazione); b) atto di fideiussione
(all. 3 alla citazione); c) piano di ammortamento del mutuo (all. 5 alla citazione);
d) estratto conto del conto corrente intestato alla al 7.12.2016 (all. 6 CP_3 alla citazione); e) elenco movimenti sul conto corrente della al CP_3
7.12.2016 (all. 7 alla citazione); f) diffida ad adempiere inviata a Controparte_1
(all. 8 alla citazione); g) nota a firma di e di Parte_1 CP_2 del 25.11.2016 trasmessa alla (all. 1
[...] CP_4 Controparte_8 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.); h) nota di conferma di avvenuta estinzione del mutuo del 7.12.2016 inviata dalla Controparte_8
a e (all. 2 alla seconda memoria
[...] Parte_1 Controparte_2 ex art. 183 c.p.c.).
Da tali documenti emerge che la società garantita, in virtù dell'estinzione anticipata del mutuo, aveva maturato un debito nei confronti della
[...] per complessivi euro 33.570,90. Tale obbligazione Controparte_8 pecuniaria era garantita da fideiussione prestata da , Parte_1 CP_2
e Il totale ammontare del debito garantito risulta
[...] Controparte_1
3 essere stato integralmente estinto per effetto di due distinti pagamenti (bonifici del 7.12.2016) di pari importo (euro 16.783,62 ciascuno) (all. 7 alla citazione), effettuati dal cofideiussore e da un terzo OL Controparte_2 CP_7
nell'interesse di . L'esecuzione di tali bonifici ha
[...] Parte_1 comportato il soddisfacimento del creditore e la conseguente estinzione per adempimento dell'obbligazione derivante dal mutuo.
2.1. A fronte delle allegazioni di parte attrice, il convenuto, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , sull'assunto Parte_1 che il pagamento in questione è stato eseguito da , unico Controparte_7 soggetto legittimato a richiederne la restituzione.
Tale eccezione non coglie nel segno per le ragioni che seguono.
L'art. 1954 c.c. dispone che, se più persone hanno garantito lo stesso debito, il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del confideiussore della somma dovuta dal debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri co- fideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del OL oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Cass. n. 6532/2024).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che Controparte_7
, nell'interesse di , al fine di estinguere il debito
[...] Parte_1 derivante dal mutuo contratto dalla società Mimique, ha provveduto al versamento della somma di euro 16.783,62. Tale importo risulta eccedente rispetto alla quota di regresso interna spettante al confideiussore
[...]
, quota che, in applicazione del principio di ripartizione paritaria del Parte_1 debito tra i tre garanti (artt. 1954 e 1298), è pari ad euro 11.190,30 (ottenuta dalla divisione del debito complessivo euro, pari ad euro 33.570,90, per il numero dei co-fideiussori).
L'imputazione del pagamento all'estinzione del mutuo chirografario concesso alla società e la disposizione di pagamento eseguita dal OL nell'interesse del co-
4 fideiussore sono desumibili dalla causale della disposizione Parte_1 bancaria e, in particolare, dalla dicitura: “Ordine conto: Controparte_9
da per estinzione finanziamento” (all. 6 alla
[...] Parte_1 citazione).
Una volta accertato che l'adempimento dell'obbligazione principale da parte del terzo ex art. 1180 c.c. ha determinato la liberazione del condebitore solidale inadempiente ( ) per effetto dell'estinzione del debito principale ai Controparte_1 sensi dell'art. 1292 c.c., ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di regresso pro quota, disciplinata dall'art. 1954 c.c., risulta irrilevante la circostanza che il pagamento sia stato materialmente eseguito da un terzo OL, essendo dimostrato che l'interesse all'adempimento è riconducibile alla sfera giuridica del confideiussore che agisce in regresso ( ). Parte_1
Il presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione di regresso tra cofideiussori di cui agli artt. 1954 e 1299 c.c. è l'avvenuto adempimento pro quota dell'obbligazione di garanzia da parte del fideiussore OL, in misura eccedente la sua quota interna di debito. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali, la causale del pagamento posta in essere dal terzo OL, vale a dire colui che ha materialmente eseguito il versamento nell'interesse del condebitore solidale, è giuridicamente irrilevante ai fini della legittimazione all'azione di regresso.
Il titolo o la causale che ha indotto il terzo a effettuare il pagamento assume rilievo esclusivamente nei rapporti obbligatori interni tra il terzo OL e il co- fideiussore nel cui interesse l'adempimento è stato disposto.
Né il caso in esame è sussumibile nell'istituto della surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., destinata a operare a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo, dal momento che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso che della stessa possa giovarsi anche chi ha spontaneamente adempiuto il debito di altro soggetto (Cass., sez. un., n. 9946/2009. Sul diritto di regresso del terzo adempiente verso gli altri coobbligati, cfr. Cass. n. 21686/2017).
Conseguentemente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dal convenuto deve essere disattesa, in quanto è stata fornita la prova dell'adempimento pro quota dell'obbligazione di garanzia da parte di un terzo, nell'interesse dell'attore confideiussore, in misura eccedente la sua quota interna di debito del pagamento,
a fronte della liberazione solidale del convenuto confideiussore dal debito
5 garantito, in mancanza dei presupposti per la configurazione del fenomeno della surrogazione legale ex art. 1293, comma 1, n. 3, c.p.c., stante l'assenza di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione in capo al OL (Cass. n. 25369/2025).
2.2. Ulteriormente, si rileva che il convenuto, sul presupposto della opponibilità del confideiussore delle eccezioni relativi al rapporto di garanzia, stante il pagamento anticipato del debito rispetto alla scadenza del contratto di mutuo, ha eccepito l'invalidità della clausola contrattuale del contratto di fideiussione che di deroga all'art. 1957 c.c. La nullità deriverebbe dall'essere tale pattuizione ricompresa tra le clausole del modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), clausole che sono state dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust in quanto restrittive della concorrenza dal
Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, emesso in attuazione dell'allora vigente Legge n. 287/90.
In sintesi, sostiene che, poiché la clausola che deroga all'art. Controparte_1
1957 c.c. è nulla perché contraria alla normativa antitrust, la banca sarebbe decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori per non aver agito in tempo utile, e di conseguenza, l'azione di regresso di sarebbe illegittima o Pt_1 preclusa.
Tale eccezione non coglie nel segno.
Segnatamente, secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della integrazione della nullità parziale della fideiussione conforme allo schema ABI, occorre che dagli atti emergano le seguenti circostanze fattuali: 1)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; 2) la natura della fideiussione, posto che il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus;
3) l'epoca di stipulazione della fideiussione, atteso che il provvedimento anzidetto non costituisce idonea prova dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'accertamento operato nel
2005; 4) il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità, l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
5) gli effetti della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza (totale o parziale) del debito gravante sul fideiussore (Cass.
17.1.2025, n. 1170; Cass. 12.12.2024, n. 32198; Cass. 12.12.2024, n. 32192;
Cass.
6 11.12.2024, n. 31991; Cass. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, la fideiussione in atti è stata rilasciata nel 2012, successivamente all'accertamento operato dalla Banca d'Italia nel 2005.
Quindi, trattandosi di garanzia non rilasciata entro l'ambito temporale cui è riferibile l'accertamento della Banca d'Italia, ne consegue che il garante che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE è tenuto a provare l'elemento costitutivo dell'invocata nullità, ovvero l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme e generalizzata da parte delle banche delle clausole contestate, con l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, privando i contraenti del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e diversificati e quindi in reciproca concorrenza, non rivestendo il menzionato provvedimento “fede privilegiata” (Cass. 16.11.2025, n. 30208; Cass.
12.11.2025, n. 29805; Cass. 3.4.2025, n. 8872; Cass. 10.1.2025, n. 657; Cass.
16.10.2024, n. 26847; Cass. 2.8.2024, n. 21841).
Oltre a ciò, l'attore non ha prodotto né il Provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 né il collegato schema ABI, nonostante l'onere sullo stesso gravante, trattandosi di atto regolamentare sottratto all'operatività del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c. e non qualificabile come “fatto notorio” ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 25.11.2024, n. 30383; Cass. 10.7.2025, n. 18851; Cass.
13.1.2025, n. 863; Cass. 15.7.2024, n. 19401; Cass. 12.6.2024, n. 16289).
2.3. In ogni caso, quanto alle deduzioni difensive sollevate da , Controparte_1 relative alla presunta estinzione anticipata del contratto di mutuo contratto dalla senza l'autorizzazione o la ratifica del Controparte_10 rappresentante legale della , è dirimente la Controparte_10 circostanza che l'azione di regresso è stata esercitata da Parte_1 allorquando era ormai scaduto il termine di pagamento dell'ultima rata del mutuo in questione (24.6.2022 - cfr. contratto di mutuo in atti). A fronte di ciò, CP_1
non ha dimostrato che il debito, al momento del pagamento, non era
[...] dovuto (al contrario, dalla documentazione in atti risulta che, alla data del
25.11.2026, il mutuo presentava un residuo debito in linea capitale pari ad euro
28.066,81, oltre a n. 13 rate scadute e non pagate per ulteriori euro 5.445,70, per un debito residuo complessivo pari ad euro 33.512,51) o era dovuto in misura minore al momento della naturale scadenza del contratto. In sostanza, in assenza
7 di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di eccezioni che avrebbero potuto evitare il pagamento, il rifiuto di rimborso opposto da è Controparte_1 ingiustificato.
In proposito, occorre, altresì, precisare che è stato citato in Controparte_1 giudizio nella sua esclusiva qualità di confideiussore della Controparte_10
, e non già in veste di liquidatore della medesima, con la conseguenza
[...] che né può essere invocata la disposizione di cui all'art. 1952 c.c., relativa all'avviso del pagamento del debitore né possono essere opposte eccezioni spettanti al debitore principale.
Per le ragioni sopra svolte, la domanda di parte attrice va accolta con condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 5.595,15, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (5.000,01 - 26.000,00)
e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria), con l'applicazione dei valori medi, sono poste a carico della convenuta in omaggio al principio di soccombenza.
4. La mancata partecipazione di , senza giustificato motivo, al Controparte_1 procedimento di mediazione demandata ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 5.595,15, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
3) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte attrice che liquida in euro 269,19 per spese
8 vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa;
4) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
9
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.12.2022 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe d'Ambrosio
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall' avv. Roberta Di Zazzo
-convenuto -
OGGETTO: fideiussione-ripetizione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2022 le parti concludevano come da verbali di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio deducendo di aver costituito con e Controparte_1 Controparte_2
la (P.I. ), iscritta Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_1 nel Registro delle Imprese il 6.6.2012; che in data 27.6.2012 la società stipulava un contratto di mutuo chirografario con la per la Controparte_4 somma di euro 50.000,00, da restituire con n. 120 rate mensili, con garanzia fideiussoria rilasciata da , e Parte_1 Controparte_2 CP_1
; che in data 2.10.2015 la società si scioglieva e in data 19.11.2015
[...] veniva posta in liquidazione;
che la società, non potendo far fronte al pagamento
1 del mutuo contratto, chiedeva alla banca di procedere alla sua estinzione anticipata che, al mese di dicembre 2016, ammontava ad euro 33.570,90; che in data 7.12.2016 l'odierna attrice, insieme alla socia Controparte_5 procedevano all'estinzione anticipata del mutuo pagando la somma di euro
16.783,62 ciascuna;
che sussiste il diritto alla ripetizione della somma di euro
5.595,15 nei confronti di , corrispondente alla metà dell'importo Controparte_1 dovuto dal predetto, quale fideiussore della (euro 11.190,30); che ogni CP_3 richiesta di restituzione è rimasta senza effetto.
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, per i motivi di cui alla premessa- accertare e/o dichiarare la sussistenza del diritto di regresso di Parte_1 nei confronti di nascente da patto di fideiussione per Euro Controparte_1
5.595,15; - accertare e/o dichiarare obbligato a corrispondere a Controparte_1
la somma di Euro 5.595,15; - condannare a Parte_1 Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 5.595,15, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dal 7/12/2016 al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva di nella proposta Controparte_6 azione di regresso, in quanto la somma richiesta era stata versata da
[...]
; che l'estinzione anticipata del mutuo non era stata richiesta dallo CP_7 stesso unico legittimato quale liquidatore della società Controparte_1
MIMIQUE; che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., la fideiussione si era estinta già dal maggio 2016.
Pertanto, concludeva chiedendo: “In via preliminare: dichiarare Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva della signora per le Parte_1 motivazioni innanzi esposte. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, accertata
l'estinzione dell'obbligazione fidejussoria del DURANTE sin dal maggio 2016, rigettare la domanda della per le motivazioni innanzi esposte. In ogni Pt_1 caso: con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
2 Onerate le parti di introdurre la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., vista la natura della causa ed il contegno delle parti, veniva disposta la mediazione demandata.
Rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione demandata per mancata adesione dell'odierno convenuto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 dicembre 2022.
2. Così ricostruito l'iter processuale, la domanda di parte attrice deve essere accolta per i seguenti motivi.
ha promosso un'azione giudiziale di regresso, ai sensi dell'art. Parte_1
1954 c.c., nei confronti del confideiussore Tale iniziativa si Controparte_1 fonda sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione di garanzia, concretizzatosi nel pagamento in favore del creditore principale, Controparte_8
dell'importo di € 16.783,62. Tale somma corrisponde al 50% del debito
[...] residuo vantato dall'istituto di credito a fronte dell'estinzione del mutuo chirografario stipulato in data 26.6.2012, per il quale , e Pt_1 CP_2 avevano congiuntamente prestato garanzia personale. CP_1
A sostegno della domanda parte attrice ha prodotto: a) contratto di mutuo chirografario n. M01/10000056433 (all. 2 alla citazione); b) atto di fideiussione
(all. 3 alla citazione); c) piano di ammortamento del mutuo (all. 5 alla citazione);
d) estratto conto del conto corrente intestato alla al 7.12.2016 (all. 6 CP_3 alla citazione); e) elenco movimenti sul conto corrente della al CP_3
7.12.2016 (all. 7 alla citazione); f) diffida ad adempiere inviata a Controparte_1
(all. 8 alla citazione); g) nota a firma di e di Parte_1 CP_2 del 25.11.2016 trasmessa alla (all. 1
[...] CP_4 Controparte_8 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.); h) nota di conferma di avvenuta estinzione del mutuo del 7.12.2016 inviata dalla Controparte_8
a e (all. 2 alla seconda memoria
[...] Parte_1 Controparte_2 ex art. 183 c.p.c.).
Da tali documenti emerge che la società garantita, in virtù dell'estinzione anticipata del mutuo, aveva maturato un debito nei confronti della
[...] per complessivi euro 33.570,90. Tale obbligazione Controparte_8 pecuniaria era garantita da fideiussione prestata da , Parte_1 CP_2
e Il totale ammontare del debito garantito risulta
[...] Controparte_1
3 essere stato integralmente estinto per effetto di due distinti pagamenti (bonifici del 7.12.2016) di pari importo (euro 16.783,62 ciascuno) (all. 7 alla citazione), effettuati dal cofideiussore e da un terzo OL Controparte_2 CP_7
nell'interesse di . L'esecuzione di tali bonifici ha
[...] Parte_1 comportato il soddisfacimento del creditore e la conseguente estinzione per adempimento dell'obbligazione derivante dal mutuo.
2.1. A fronte delle allegazioni di parte attrice, il convenuto, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , sull'assunto Parte_1 che il pagamento in questione è stato eseguito da , unico Controparte_7 soggetto legittimato a richiederne la restituzione.
Tale eccezione non coglie nel segno per le ragioni che seguono.
L'art. 1954 c.c. dispone che, se più persone hanno garantito lo stesso debito, il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del confideiussore della somma dovuta dal debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri co- fideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del OL oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Cass. n. 6532/2024).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che Controparte_7
, nell'interesse di , al fine di estinguere il debito
[...] Parte_1 derivante dal mutuo contratto dalla società Mimique, ha provveduto al versamento della somma di euro 16.783,62. Tale importo risulta eccedente rispetto alla quota di regresso interna spettante al confideiussore
[...]
, quota che, in applicazione del principio di ripartizione paritaria del Parte_1 debito tra i tre garanti (artt. 1954 e 1298), è pari ad euro 11.190,30 (ottenuta dalla divisione del debito complessivo euro, pari ad euro 33.570,90, per il numero dei co-fideiussori).
L'imputazione del pagamento all'estinzione del mutuo chirografario concesso alla società e la disposizione di pagamento eseguita dal OL nell'interesse del co-
4 fideiussore sono desumibili dalla causale della disposizione Parte_1 bancaria e, in particolare, dalla dicitura: “Ordine conto: Controparte_9
da per estinzione finanziamento” (all. 6 alla
[...] Parte_1 citazione).
Una volta accertato che l'adempimento dell'obbligazione principale da parte del terzo ex art. 1180 c.c. ha determinato la liberazione del condebitore solidale inadempiente ( ) per effetto dell'estinzione del debito principale ai Controparte_1 sensi dell'art. 1292 c.c., ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di regresso pro quota, disciplinata dall'art. 1954 c.c., risulta irrilevante la circostanza che il pagamento sia stato materialmente eseguito da un terzo OL, essendo dimostrato che l'interesse all'adempimento è riconducibile alla sfera giuridica del confideiussore che agisce in regresso ( ). Parte_1
Il presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione di regresso tra cofideiussori di cui agli artt. 1954 e 1299 c.c. è l'avvenuto adempimento pro quota dell'obbligazione di garanzia da parte del fideiussore OL, in misura eccedente la sua quota interna di debito. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali, la causale del pagamento posta in essere dal terzo OL, vale a dire colui che ha materialmente eseguito il versamento nell'interesse del condebitore solidale, è giuridicamente irrilevante ai fini della legittimazione all'azione di regresso.
Il titolo o la causale che ha indotto il terzo a effettuare il pagamento assume rilievo esclusivamente nei rapporti obbligatori interni tra il terzo OL e il co- fideiussore nel cui interesse l'adempimento è stato disposto.
Né il caso in esame è sussumibile nell'istituto della surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., destinata a operare a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo, dal momento che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso che della stessa possa giovarsi anche chi ha spontaneamente adempiuto il debito di altro soggetto (Cass., sez. un., n. 9946/2009. Sul diritto di regresso del terzo adempiente verso gli altri coobbligati, cfr. Cass. n. 21686/2017).
Conseguentemente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dal convenuto deve essere disattesa, in quanto è stata fornita la prova dell'adempimento pro quota dell'obbligazione di garanzia da parte di un terzo, nell'interesse dell'attore confideiussore, in misura eccedente la sua quota interna di debito del pagamento,
a fronte della liberazione solidale del convenuto confideiussore dal debito
5 garantito, in mancanza dei presupposti per la configurazione del fenomeno della surrogazione legale ex art. 1293, comma 1, n. 3, c.p.c., stante l'assenza di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione in capo al OL (Cass. n. 25369/2025).
2.2. Ulteriormente, si rileva che il convenuto, sul presupposto della opponibilità del confideiussore delle eccezioni relativi al rapporto di garanzia, stante il pagamento anticipato del debito rispetto alla scadenza del contratto di mutuo, ha eccepito l'invalidità della clausola contrattuale del contratto di fideiussione che di deroga all'art. 1957 c.c. La nullità deriverebbe dall'essere tale pattuizione ricompresa tra le clausole del modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), clausole che sono state dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust in quanto restrittive della concorrenza dal
Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, emesso in attuazione dell'allora vigente Legge n. 287/90.
In sintesi, sostiene che, poiché la clausola che deroga all'art. Controparte_1
1957 c.c. è nulla perché contraria alla normativa antitrust, la banca sarebbe decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori per non aver agito in tempo utile, e di conseguenza, l'azione di regresso di sarebbe illegittima o Pt_1 preclusa.
Tale eccezione non coglie nel segno.
Segnatamente, secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della integrazione della nullità parziale della fideiussione conforme allo schema ABI, occorre che dagli atti emergano le seguenti circostanze fattuali: 1)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; 2) la natura della fideiussione, posto che il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus;
3) l'epoca di stipulazione della fideiussione, atteso che il provvedimento anzidetto non costituisce idonea prova dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'accertamento operato nel
2005; 4) il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità, l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
5) gli effetti della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza (totale o parziale) del debito gravante sul fideiussore (Cass.
17.1.2025, n. 1170; Cass. 12.12.2024, n. 32198; Cass. 12.12.2024, n. 32192;
Cass.
6 11.12.2024, n. 31991; Cass. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, la fideiussione in atti è stata rilasciata nel 2012, successivamente all'accertamento operato dalla Banca d'Italia nel 2005.
Quindi, trattandosi di garanzia non rilasciata entro l'ambito temporale cui è riferibile l'accertamento della Banca d'Italia, ne consegue che il garante che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE è tenuto a provare l'elemento costitutivo dell'invocata nullità, ovvero l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme e generalizzata da parte delle banche delle clausole contestate, con l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, privando i contraenti del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e diversificati e quindi in reciproca concorrenza, non rivestendo il menzionato provvedimento “fede privilegiata” (Cass. 16.11.2025, n. 30208; Cass.
12.11.2025, n. 29805; Cass. 3.4.2025, n. 8872; Cass. 10.1.2025, n. 657; Cass.
16.10.2024, n. 26847; Cass. 2.8.2024, n. 21841).
Oltre a ciò, l'attore non ha prodotto né il Provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 né il collegato schema ABI, nonostante l'onere sullo stesso gravante, trattandosi di atto regolamentare sottratto all'operatività del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c. e non qualificabile come “fatto notorio” ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 25.11.2024, n. 30383; Cass. 10.7.2025, n. 18851; Cass.
13.1.2025, n. 863; Cass. 15.7.2024, n. 19401; Cass. 12.6.2024, n. 16289).
2.3. In ogni caso, quanto alle deduzioni difensive sollevate da , Controparte_1 relative alla presunta estinzione anticipata del contratto di mutuo contratto dalla senza l'autorizzazione o la ratifica del Controparte_10 rappresentante legale della , è dirimente la Controparte_10 circostanza che l'azione di regresso è stata esercitata da Parte_1 allorquando era ormai scaduto il termine di pagamento dell'ultima rata del mutuo in questione (24.6.2022 - cfr. contratto di mutuo in atti). A fronte di ciò, CP_1
non ha dimostrato che il debito, al momento del pagamento, non era
[...] dovuto (al contrario, dalla documentazione in atti risulta che, alla data del
25.11.2026, il mutuo presentava un residuo debito in linea capitale pari ad euro
28.066,81, oltre a n. 13 rate scadute e non pagate per ulteriori euro 5.445,70, per un debito residuo complessivo pari ad euro 33.512,51) o era dovuto in misura minore al momento della naturale scadenza del contratto. In sostanza, in assenza
7 di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di eccezioni che avrebbero potuto evitare il pagamento, il rifiuto di rimborso opposto da è Controparte_1 ingiustificato.
In proposito, occorre, altresì, precisare che è stato citato in Controparte_1 giudizio nella sua esclusiva qualità di confideiussore della Controparte_10
, e non già in veste di liquidatore della medesima, con la conseguenza
[...] che né può essere invocata la disposizione di cui all'art. 1952 c.c., relativa all'avviso del pagamento del debitore né possono essere opposte eccezioni spettanti al debitore principale.
Per le ragioni sopra svolte, la domanda di parte attrice va accolta con condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 5.595,15, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (5.000,01 - 26.000,00)
e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria), con l'applicazione dei valori medi, sono poste a carico della convenuta in omaggio al principio di soccombenza.
4. La mancata partecipazione di , senza giustificato motivo, al Controparte_1 procedimento di mediazione demandata ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 5.595,15, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
3) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte attrice che liquida in euro 269,19 per spese
8 vive e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa;
4) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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