TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sassari nella via P.ssa Maria n. 38 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo De Martini e dell'Avv. Monica Alicicco, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...]
Vespucci n.21, C.F. ; nata TZ l'1.1.1951 C.F._2 Parte_2 ed ivi residente in [...]n. 2 Scala A- Int. 1 Merate (LC), C.F.
; nata a [...] il [...] e residente a [...]in C.F._3 Parte_3
Via Giuseppe di Vittorio n. 11/B, C.F. ; nata a [...] C.F._4 Parte_4
Predabissi (MI) il 5.3.1984 e residente a [...]Y, C.F.
, anche in qualità di erede di nato a [...] il [...] e C.F._5 Persona_1 residente a [...], C.F. ; C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_5 nero– Int. 16, C.F. ; nata a [...] il C.F._7 Parte_6
10.9.1959 e ivi residente in [...]nero – scala D – Int. 3, C.F.
nato a [...] l' 11.1.1947 e residente a C.F._8 Parte_7
ER (Comune di Venezia) in Via Ammiana n.6/A Int. 5, C.F. C.F._9 Pt_8
Pag. 1 a 5 nata a [...] il [...] e residente a [...] – Int. Pt_9
2, C.F. ; nato a [...] il [...] e residente a C.F._10 CP_2
Buggerru in via Roma n. 356, C.F. ; nata a [...] il C.F._11 CP_3
01.05.1975 e residente a [...], C.F. ; C.F._12 CP_4
nato a [...] il [...] e residente a [...] – Int. 5,
[...]
C.F. C.F._13
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,“adversis reiectiis”,
1) Dichiarare la ricorrente proprietaria per intervenuta usucapione della casa posta Parte_1 in TZ (NU) in via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 distinta in Catasto al F. 5 con il mappale 1933
Categoria A/6, classe 1 di 4,5 vani.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari solo in caso di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti dei Parte_1 suddetti convenuti, deducendo:
− di essere al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni casa posta in Comune di TZ (NU) nella via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 della consistenza di 4,5 vani, Categoria
A/6, distinto in Catasto al F. 5 con il mappale 1933 (ex 619);
− che ella aveva sempre avuto in via esclusiva le chiavi dell'immobile e aveva provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
− che originariamente detta casa era di proprietà dei germani , e CP_5 Persona_2
tutti deceduti, danti causa degli attuali intestatari catastali, ossia i predetti Persona_3 convenuti;
− che, infatti, gli eredi legittimi di , coniugato con anch'essa CP_5 Persona_4 deceduta, erano , odierna ricorrente, e le sorelle Parte_1 Controparte_1
celibe deceduta ad TZ il 2.4.1990 senza Parte_2 Persona_5 lasciare testamento (di talché la sua quota era andata ad accrescere quella dei fratelli), e Pt_1
Pag. 2 a 5 deceduta in data 8.6.1914 lasciando quali eredi il marito e le figlie Per_6 Persona_1 [...]
e ; Pt_3 Parte_4
− che gli eredi legittimi di erano i figli e;
Persona_2 Parte_5 Parte_6
− che gli eredi legittimi di coniugato con anch'essa deceduta, Persona_3 Persona_7 erano i figli , deceduto a Sesto San Giovanni il 10.11.2020 Parte_7 Persona_8 senza lasciare testamento (di talché la sua quota andava ad accrescere quella dei fratelli),
[...]
, deceduta il 5.4.2001 lasciando quali eredi legittimi il coniuge e la Per_9 CP_2 figlia , nonché , deceduto il 15.5.2015 e coniugato con Per_10 Persona_11 CP_6 anch'essa deceduta, il quale aveva lasciato quali eredi legittimi i figli e
[...] CP_3
CP_4
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che la ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta confermata l'attenta ricostruzione meglio descritta nell'atto introduttivo, da ritenersi ivi richiamata, e riportata nella parte in fatto di cui sopra.
Le ispezioni ipotecarie versati in atti (anche con riferimento al mappale da cui è stato originato quello oggetto di domanda) attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, alle certificazioni storiche di famiglia depositate in ottemperanza alla richiesta di integrazione nonché ai certificati di morte degli intestatari via via deceduti, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
Pag. 3 a 5 Il teste ex vigile urbano che ha dato atto di conoscere bene sia la ricorrente che Testimone_1
l'immobile in ragione della professione da egli svolta nel medesimo paese, ha integralmente confermato l'utilizzo esclusivo della casa da oltre 25 anni da parte di;
in particolare, Parte_1 egli ha affermato di essere entrato varie volte nell'immobile e di avervi sempre visto abitare la sola ricorrente;
inoltre, il teste ha aggiunto di averla vista usare le chiavi per accedere all'immobile in totale autonomia e di averla notata fare la manutenzione sul tetto, nonché altri lavori all'interno, tra cui l'abbattimento di un muro di separazione.
Anche operaio contadino, ha rappresentato di abitare vicino alla e di aver Testimone_2 Pt_1 visto da almeno 25 anni la stessa abitare nell'immobile per cui è causa. Egli ha anche confermato quanto riferito dal primo teste circa l'utilizzo in via esclusiva delle chiavi da parte della ricorrente e lo svolgimento dei lavoretti di manutenzione della casa.
Infine, del tutto coincidenti e coerenti sono state le dichiarazioni dell'ulteriore teste , il Testimone_3 quale, peraltro, abita nella stessa via in cui è collocato l'immobile per cui è causa.
Nonostante egli fosse il cugino della ricorrente, non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità di quanto riferito, posto che le sue affermazioni hanno totalmente ricalcato quelle degli altri testimoni, anche nella parte in cui ha ricordato l'esecuzione di lavori di manutenzione del tetto da parte della
. Pt_1
In sostanza, i testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali e le loro dichiarazioni si sono rivelate precise e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che abbia sempre esercitato sull'immobile Parte_1 oggetto della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra la ricorrente e la res (“corpus”) sia la volontà della stesso di comportarsi Pt_1 come fosse proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
Il ricorso a regolari attività di manutenzione e ad opere migliorative corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il [...], Parte_1 proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'immobile sopra descritto.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle
Pag. 4 a 5 spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara la ricorrente proprietaria esclusiva, per Parte_1 intervenuta usucapione, dell'immobile sito in TZ (NU) in via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 distinta in Catasto al F. 5 con il mappale 1933 Categoria A/6, classe 1 di 4,5 vani;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sassari nella via P.ssa Maria n. 38 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo De Martini e dell'Avv. Monica Alicicco, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...]
Vespucci n.21, C.F. ; nata TZ l'1.1.1951 C.F._2 Parte_2 ed ivi residente in [...]n. 2 Scala A- Int. 1 Merate (LC), C.F.
; nata a [...] il [...] e residente a [...]in C.F._3 Parte_3
Via Giuseppe di Vittorio n. 11/B, C.F. ; nata a [...] C.F._4 Parte_4
Predabissi (MI) il 5.3.1984 e residente a [...]Y, C.F.
, anche in qualità di erede di nato a [...] il [...] e C.F._5 Persona_1 residente a [...], C.F. ; C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_5 nero– Int. 16, C.F. ; nata a [...] il C.F._7 Parte_6
10.9.1959 e ivi residente in [...]nero – scala D – Int. 3, C.F.
nato a [...] l' 11.1.1947 e residente a C.F._8 Parte_7
ER (Comune di Venezia) in Via Ammiana n.6/A Int. 5, C.F. C.F._9 Pt_8
Pag. 1 a 5 nata a [...] il [...] e residente a [...] – Int. Pt_9
2, C.F. ; nato a [...] il [...] e residente a C.F._10 CP_2
Buggerru in via Roma n. 356, C.F. ; nata a [...] il C.F._11 CP_3
01.05.1975 e residente a [...], C.F. ; C.F._12 CP_4
nato a [...] il [...] e residente a [...] – Int. 5,
[...]
C.F. C.F._13
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,“adversis reiectiis”,
1) Dichiarare la ricorrente proprietaria per intervenuta usucapione della casa posta Parte_1 in TZ (NU) in via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 distinta in Catasto al F. 5 con il mappale 1933
Categoria A/6, classe 1 di 4,5 vani.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari solo in caso di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti dei Parte_1 suddetti convenuti, deducendo:
− di essere al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni casa posta in Comune di TZ (NU) nella via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 della consistenza di 4,5 vani, Categoria
A/6, distinto in Catasto al F. 5 con il mappale 1933 (ex 619);
− che ella aveva sempre avuto in via esclusiva le chiavi dell'immobile e aveva provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
− che originariamente detta casa era di proprietà dei germani , e CP_5 Persona_2
tutti deceduti, danti causa degli attuali intestatari catastali, ossia i predetti Persona_3 convenuti;
− che, infatti, gli eredi legittimi di , coniugato con anch'essa CP_5 Persona_4 deceduta, erano , odierna ricorrente, e le sorelle Parte_1 Controparte_1
celibe deceduta ad TZ il 2.4.1990 senza Parte_2 Persona_5 lasciare testamento (di talché la sua quota era andata ad accrescere quella dei fratelli), e Pt_1
Pag. 2 a 5 deceduta in data 8.6.1914 lasciando quali eredi il marito e le figlie Per_6 Persona_1 [...]
e ; Pt_3 Parte_4
− che gli eredi legittimi di erano i figli e;
Persona_2 Parte_5 Parte_6
− che gli eredi legittimi di coniugato con anch'essa deceduta, Persona_3 Persona_7 erano i figli , deceduto a Sesto San Giovanni il 10.11.2020 Parte_7 Persona_8 senza lasciare testamento (di talché la sua quota andava ad accrescere quella dei fratelli),
[...]
, deceduta il 5.4.2001 lasciando quali eredi legittimi il coniuge e la Per_9 CP_2 figlia , nonché , deceduto il 15.5.2015 e coniugato con Per_10 Persona_11 CP_6 anch'essa deceduta, il quale aveva lasciato quali eredi legittimi i figli e
[...] CP_3
CP_4
La ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che la ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta confermata l'attenta ricostruzione meglio descritta nell'atto introduttivo, da ritenersi ivi richiamata, e riportata nella parte in fatto di cui sopra.
Le ispezioni ipotecarie versati in atti (anche con riferimento al mappale da cui è stato originato quello oggetto di domanda) attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, alle certificazioni storiche di famiglia depositate in ottemperanza alla richiesta di integrazione nonché ai certificati di morte degli intestatari via via deceduti, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
Pag. 3 a 5 Il teste ex vigile urbano che ha dato atto di conoscere bene sia la ricorrente che Testimone_1
l'immobile in ragione della professione da egli svolta nel medesimo paese, ha integralmente confermato l'utilizzo esclusivo della casa da oltre 25 anni da parte di;
in particolare, Parte_1 egli ha affermato di essere entrato varie volte nell'immobile e di avervi sempre visto abitare la sola ricorrente;
inoltre, il teste ha aggiunto di averla vista usare le chiavi per accedere all'immobile in totale autonomia e di averla notata fare la manutenzione sul tetto, nonché altri lavori all'interno, tra cui l'abbattimento di un muro di separazione.
Anche operaio contadino, ha rappresentato di abitare vicino alla e di aver Testimone_2 Pt_1 visto da almeno 25 anni la stessa abitare nell'immobile per cui è causa. Egli ha anche confermato quanto riferito dal primo teste circa l'utilizzo in via esclusiva delle chiavi da parte della ricorrente e lo svolgimento dei lavoretti di manutenzione della casa.
Infine, del tutto coincidenti e coerenti sono state le dichiarazioni dell'ulteriore teste , il Testimone_3 quale, peraltro, abita nella stessa via in cui è collocato l'immobile per cui è causa.
Nonostante egli fosse il cugino della ricorrente, non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità di quanto riferito, posto che le sue affermazioni hanno totalmente ricalcato quelle degli altri testimoni, anche nella parte in cui ha ricordato l'esecuzione di lavori di manutenzione del tetto da parte della
. Pt_1
In sostanza, i testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali e le loro dichiarazioni si sono rivelate precise e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che abbia sempre esercitato sull'immobile Parte_1 oggetto della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra la ricorrente e la res (“corpus”) sia la volontà della stesso di comportarsi Pt_1 come fosse proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
Il ricorso a regolari attività di manutenzione e ad opere migliorative corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il [...], Parte_1 proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'immobile sopra descritto.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle
Pag. 4 a 5 spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara la ricorrente proprietaria esclusiva, per Parte_1 intervenuta usucapione, dell'immobile sito in TZ (NU) in via Sant'Antioco n. 37 Piano T-1 distinta in Catasto al F. 5 con il mappale 1933 Categoria A/6, classe 1 di 4,5 vani;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 30.9.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 5 a 5