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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12229/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 12229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO ES elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LO ES
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in 20144 VIA ALTINO 4presso il difensore avv. CP_1 SCALTRITI LUCA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23/10/24, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e
[...] dichiarare l'esclusiva responsabilità del in relazione all'infortunio sul Controparte_1 lavoro di cui in premessa subito dalla dipendente Signora in data Parte_1
17.04.2023; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire a favore Controparte_1 dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortuniode quo che si quantificano in €. 7.629,00, o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c. in relazione all'incidente di cui in premessa subito dalla dipendente Signora Parte_1
in data 17.04.2023;
[...]
per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire a favore Controparte_1 dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidentede quo che si quantificano in €. 7.629,00, o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo;
(…)”.
2. La ricorrente, dipendente della Amministrazione di , area sicurezza profilo Agente CP_1 di Polizia Locale, in servizio presso il Comando Zona 4 di Via Oglio n. 18, ha riferito di aver subito, in data 17 aprile 2023, un infortunio sul lavoro. In particolare, ha rappresentato che, mentre era in servizio con l'agente all'interno Testimone_1 dell'area comunale di Via Fabio Massimo n. 35/19 di proprietà del di , CP_1 CP_1 mentre tentava di chiudere un cancello elettrico ma non più funzionante, questo, sul finire, prendeva immediatamente velocità e lei non riusciva a togliere in tempo le mani, le quali restavano schiacciate. La ricorrente ha, quindi, dato atto di essere stata soccorsa dal
LL RI e da questi accompagnata al PS dell'Ospedale Maggiore Policlinico dal quale veniva dimessa con prognosi di 7 giorni e diagnosi di “lesione articolare non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano” (v. doc. 2). Il successivo 20.04.2023, la ricorrente ha riferito di essersi recata nuovamente al PS per un consulto ortopedico e di essere stata dimessa con diagnosi di “contusione delle dita della mano” e prognosi di 10 giorni (v. doc. 3).
La ricorrente ha quindi dato atto che , in data 20/6/23, ha chiuso l'infortunio con CP_2 prognosi di invalidità temporanea, senza, al contrario, riscontrare menomazione dell'integrità psico fisica (doc. 7). Il suo medico legale le ha, invece, riconosciuto un danno biologico nella misura dell'1/2%, una ITP al 70% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 20 ed una ITP al 25% di giorni 15.
3. Secondo la ricorrente, il danno deriverebbe dall'inosservanza da parte del datore di lavoro di specifiche disposizioni antinfortunistiche e, in particolare, delle norme in materia di installazione, uso e manutenzione dei cancelli automatici. In subordine, la ricorrente ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale proprietario e custode CP_1 dell'area e del cancello de quo.
4. Il si è costituito in giudizio con memoria con cui ha contestato la Controparte_1 domanda e con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ha contestato essere CP_1 custode del cancello e, di conseguenza, il proprio obbligo di manutenerlo. In secondo luogo, il Comune ha eccepito che il luogo dell'infortunio non può essere considerato un luogo di lavoro e che, in ogni caso, il danno è dipeso da imprudenza e negligenza della ricorrente.
5. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testi e ammessa CTU medico legale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
6. Il teste escusso, collega della ricorrente e presente al momento del fatto, ha dichiarato:
“Mi chiamo …. Indifferente. Ero presente il giorno Testimone_2 dell'infortunio avvenuto il 17 aprile 2023, in via Fabio Massimo 35/19, era un'area del
Comune di a seguito di fallimento del consorzio canale navigabile Milano CP_1
Cremona Po. All'interno c'erano magazzini e un ufficio con all'interno un abitante abusivo, c'era un cancello metallico, di ferro, che era evidentemente lì da tempo, era alto
2 metri e 50 e lungo circa 5 metri, all'origine era motorizzato ma non più funzionante. Di fianco al cancello ci sarebbe stata porta pedonale che però era stata saldata su ordine del geometra al momento dell'intervento del NUIR. Il cancello era stato chiuso con catena e lucchetto, noi dovevamo aprirlo, abbiamo tolto catena e lucchetto e manualmente lo abbiamo tirato per aprirlo. Effettuate le operazioni all'interno, per chiuderlo lo abbiamo spinto a fatica non essendoci appigli e all'ultima spinta, la collega aveva ancora le mani davanti, mentre spingevamo e si è fatta male alle dita di entrambe le mani per schiacciamento.
Stavamo spingendo insieme, lei era davanti e io dietro.
Il cancello non si è attivato meccanicamente da solo, ormai si muoveva a fatica solo con la spinta.
adr, nell'ultimo tratto essendo le ruote vecchie e superate le ultime ruote il cancello è avanzato un po' più velocemente”.
7. Il teste ha reso dichiarazioni scritte, sostanzialmente analoghe, anche prima del giudizio.
Solo con riguardo alla parte finale, ha reso una dichiarazione in parte diversa, che di seguito si riporta: “durante la fase terminale di chiusura il cancello acquisiva velocità in maniera improvvisa e repentina e ciò non consentiva all'ass. esp. di togliere Pt_1 per tempo le mani che rimanevano schiacciate che tantomeno era possibile allo scrivente riuscire a frenare la corsa del cancello, data l'assenza di maniglie.” (v. doc. 22 ric.).
8. Come emerso anche dall'istruttoria orale, le difese del sono infondate, nella CP_1 misura in cui non può dubitarsi che la ricorrente stesse svolgendo le proprie mansioni e che l'Area, nella disponibilità e nel possesso del Comune, configuri un “luogo di lavoro” secondo la definizione di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 81/08, pacificamente applicabile anche alla PA (v. art. 2), il quale specifica che tale è “ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.
9. Ora, va ricordato che – per pacifica giurisprudenza – la condotta imprudente del lavoratore consente l'esonero del datore di lavoro da responsabilità, solo laddove essa sconfini nell'ambito dell'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza, così inducendo a far ritenere interrotto il nesso causale tra prestazione lavorativa ed infortunio (v. fra le molte
Cass. 13.10.2000 n. 13690; Cass. 23.6.2005 n. 38850; Cass. 25.5.2006 n. 12445).
10. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento imprudente del lavoratore sia abnorme quando esso appare “assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore” (Cass. 23.6.2005, 38850).
11. Non è, infatti, possibile attribuire “alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”
(Cass. 13.9.2006 n. 19559).
12. Come ribadito dal Supremo Collegio, “in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. 12.2.2021, n. 3763; conf. Cass. 5.9.2014, n. 18786; Cass.
13.1.2017, n. 798).
13. L'applicazione dei principi appena riassunti alla fattispecie per cui è causa consente di escludere che l'infortunio occorso alla ricorrente possa ricondursi al c.d. rischio elettivo, non essendo ravvisabili nella sua condotta estremi dell'assoluta estraneità al procedimento lavorativo, richiesti dalla consolidata giurisprudenza perché il datore di lavoro possa ritenersi in radice esonerato da qualsiasi responsabilità.
14. Infatti, per condivisibile giurisprudenza, “la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili” (Cass. 8911/19).
15. Pertanto, se è vero – come affermato dalla costante giurisprudenza – che l'accertamento sulla responsabilità datoriale ex art. 2087, c.c., va condotto sulla scorta delle allegazioni svolte dal lavoratore sui “concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (così, Cass. 28516/19), allora può certamente escludersi che siano state poste in essere – nel caso di specie – istruzioni operative idonee a prevenire l'infortunio, come in concreto verificatosi.
16. Il ha, infatti, omesso di effettuare accertamenti in merito al corretto CP_1 funzionamento del cancello, e ha, altresì, omesso di informare i propri dipendenti in merito ai rischi cui andavano incontro accedendo all'area. Come prevede l'allegato 4 del d.lgs. n. 81/2008, al punto 1.6.14. “Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica”.
17. Il risultato inadempiente in merito a quest'ultima verifica, deve pertanto CP_1 risarcire il danno alla ricorrente per L'accertamento del quale è stata ammessa CTU medico legale.
18. Il CTU, con relazione immune da vizi logici, resa nel contraddittorio con i consulenti di parte, ha affermato quanto segue: “In base ai dati storico-circostanziali ed alla documentazione sanitaria in atti, nonché in considerazione della situazione clinica allo stato registrata e delle risultanze obiettive, è da ritenersi comprovato che la Signora
sia affetta da esiti di trauma da schiacciamento di entrambe le mani, a Pt_1 maggiore espressività clinica a destra, sede di documentate escoriazioni e di ematomi a carico del II-III-IV dito strumentalmente accertati.
Le lesioni sono compatibili con la dinamica riportata in atti ovvero con un trauma da schiacciamento delle mani, realizzatosi in occasione di servizio in fase di chiusura di un cancello automatico difettoso.
L'inabilità temporanea biologica che ne è derivata andrà quantificata sulla base della natura delle primitive lesioni, delle indicazioni di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico-strumentale: si ritiene pertanto che valutando tutti tali aspetti, tenuto anche conto della documentata assenza dal servizio fino al 20.6.23 compreso, avuto riguardo della persistenza di ematomi sottocutanei alla data del 19.5.23 (vedi ecografia agli atti), che si possa ragionevolmente riconoscere un periodo complessivo di 64 giorni di inabilità temporanea parziale da suddividersi “all'incirca equamente” al 75%, al 50% e al 25%: pertanto 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 24 giorni al 25%.
Relativamente ai postumi residuati, assolto l'aspetto disfunzionale a carico della mano dominante (fatta eccezione per un modesto impaccio in fase flessoria in assenza però di un concreto impatto negativo sull'uso dell'arto), si ritiene di valutare il modesto esito estetico sulla superficie dorsale della mano destra in soggetto femminile di media età (50 anni): trattasi di un danno di modesta rilevanza, ascrivibile alla classe più bassa del pregiudizio estetico, ma comunque non trascurabile essendo, come detto, comunque visibile alla consueta distanza di conversazione.
Si ritiene pertanto che tale complesso menomativo, avuto riguardo delle tabelle delle menomazioni da 1 a 9% come da DM del 3.7.03 (pregiudizio lieve <5%) ma anche dei valori di riferimento delle guide valutative di più largo uso in ambito medicolegale
(SIMLA, alla voce I classe (pregiudizio Persona_1 Per_2 lieve), configuri una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari all' 1% (uno per cento)”. (v. elaborato dell'8/12/25).
19. Sulla base delle Tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, il pregiudizio patito dalla ricorrente deve essere quantificato come segue:
Danno biologico permanente € 780,35
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08
Totale danno biologico temporaneo € 1.741,58
Il danno risarcibile ammonta quindi a € 2.521,93.
20. Alla ricorrente spetta altresì il rimborso delle spese mediche documentate per € 264,00.
21. Il danno civile risarcibile ammonta a complessivi € 2.785,93. 22. Non essendo stato riconosciuto nulla da a titolo di danno biologico, alcuna CP_2 detrazione deve essere effettuata (v. doc. 7.1.)
23. Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, la somma di € 2.785,93.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base della somma riconosciuta, in dispositivo.
25. Le spese di CTU sono poste a carico della parte resistente, risultata soccombente, e sono liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € CP_1 2.785,93, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
spese di CTU a carico della parte resistente.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12229/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 12229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO ES elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LO ES
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in 20144 VIA ALTINO 4presso il difensore avv. CP_1 SCALTRITI LUCA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23/10/24, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e
[...] dichiarare l'esclusiva responsabilità del in relazione all'infortunio sul Controparte_1 lavoro di cui in premessa subito dalla dipendente Signora in data Parte_1
17.04.2023; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire a favore Controparte_1 dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortuniode quo che si quantificano in €. 7.629,00, o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c. in relazione all'incidente di cui in premessa subito dalla dipendente Signora Parte_1
in data 17.04.2023;
[...]
per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire a favore Controparte_1 dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidentede quo che si quantificano in €. 7.629,00, o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche all'esito della espletanda fase istruttoria;
il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo;
(…)”.
2. La ricorrente, dipendente della Amministrazione di , area sicurezza profilo Agente CP_1 di Polizia Locale, in servizio presso il Comando Zona 4 di Via Oglio n. 18, ha riferito di aver subito, in data 17 aprile 2023, un infortunio sul lavoro. In particolare, ha rappresentato che, mentre era in servizio con l'agente all'interno Testimone_1 dell'area comunale di Via Fabio Massimo n. 35/19 di proprietà del di , CP_1 CP_1 mentre tentava di chiudere un cancello elettrico ma non più funzionante, questo, sul finire, prendeva immediatamente velocità e lei non riusciva a togliere in tempo le mani, le quali restavano schiacciate. La ricorrente ha, quindi, dato atto di essere stata soccorsa dal
LL RI e da questi accompagnata al PS dell'Ospedale Maggiore Policlinico dal quale veniva dimessa con prognosi di 7 giorni e diagnosi di “lesione articolare non specificata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano” (v. doc. 2). Il successivo 20.04.2023, la ricorrente ha riferito di essersi recata nuovamente al PS per un consulto ortopedico e di essere stata dimessa con diagnosi di “contusione delle dita della mano” e prognosi di 10 giorni (v. doc. 3).
La ricorrente ha quindi dato atto che , in data 20/6/23, ha chiuso l'infortunio con CP_2 prognosi di invalidità temporanea, senza, al contrario, riscontrare menomazione dell'integrità psico fisica (doc. 7). Il suo medico legale le ha, invece, riconosciuto un danno biologico nella misura dell'1/2%, una ITP al 70% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 20 ed una ITP al 25% di giorni 15.
3. Secondo la ricorrente, il danno deriverebbe dall'inosservanza da parte del datore di lavoro di specifiche disposizioni antinfortunistiche e, in particolare, delle norme in materia di installazione, uso e manutenzione dei cancelli automatici. In subordine, la ricorrente ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale proprietario e custode CP_1 dell'area e del cancello de quo.
4. Il si è costituito in giudizio con memoria con cui ha contestato la Controparte_1 domanda e con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ha contestato essere CP_1 custode del cancello e, di conseguenza, il proprio obbligo di manutenerlo. In secondo luogo, il Comune ha eccepito che il luogo dell'infortunio non può essere considerato un luogo di lavoro e che, in ogni caso, il danno è dipeso da imprudenza e negligenza della ricorrente.
5. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testi e ammessa CTU medico legale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
6. Il teste escusso, collega della ricorrente e presente al momento del fatto, ha dichiarato:
“Mi chiamo …. Indifferente. Ero presente il giorno Testimone_2 dell'infortunio avvenuto il 17 aprile 2023, in via Fabio Massimo 35/19, era un'area del
Comune di a seguito di fallimento del consorzio canale navigabile Milano CP_1
Cremona Po. All'interno c'erano magazzini e un ufficio con all'interno un abitante abusivo, c'era un cancello metallico, di ferro, che era evidentemente lì da tempo, era alto
2 metri e 50 e lungo circa 5 metri, all'origine era motorizzato ma non più funzionante. Di fianco al cancello ci sarebbe stata porta pedonale che però era stata saldata su ordine del geometra al momento dell'intervento del NUIR. Il cancello era stato chiuso con catena e lucchetto, noi dovevamo aprirlo, abbiamo tolto catena e lucchetto e manualmente lo abbiamo tirato per aprirlo. Effettuate le operazioni all'interno, per chiuderlo lo abbiamo spinto a fatica non essendoci appigli e all'ultima spinta, la collega aveva ancora le mani davanti, mentre spingevamo e si è fatta male alle dita di entrambe le mani per schiacciamento.
Stavamo spingendo insieme, lei era davanti e io dietro.
Il cancello non si è attivato meccanicamente da solo, ormai si muoveva a fatica solo con la spinta.
adr, nell'ultimo tratto essendo le ruote vecchie e superate le ultime ruote il cancello è avanzato un po' più velocemente”.
7. Il teste ha reso dichiarazioni scritte, sostanzialmente analoghe, anche prima del giudizio.
Solo con riguardo alla parte finale, ha reso una dichiarazione in parte diversa, che di seguito si riporta: “durante la fase terminale di chiusura il cancello acquisiva velocità in maniera improvvisa e repentina e ciò non consentiva all'ass. esp. di togliere Pt_1 per tempo le mani che rimanevano schiacciate che tantomeno era possibile allo scrivente riuscire a frenare la corsa del cancello, data l'assenza di maniglie.” (v. doc. 22 ric.).
8. Come emerso anche dall'istruttoria orale, le difese del sono infondate, nella CP_1 misura in cui non può dubitarsi che la ricorrente stesse svolgendo le proprie mansioni e che l'Area, nella disponibilità e nel possesso del Comune, configuri un “luogo di lavoro” secondo la definizione di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 81/08, pacificamente applicabile anche alla PA (v. art. 2), il quale specifica che tale è “ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.
9. Ora, va ricordato che – per pacifica giurisprudenza – la condotta imprudente del lavoratore consente l'esonero del datore di lavoro da responsabilità, solo laddove essa sconfini nell'ambito dell'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza, così inducendo a far ritenere interrotto il nesso causale tra prestazione lavorativa ed infortunio (v. fra le molte
Cass. 13.10.2000 n. 13690; Cass. 23.6.2005 n. 38850; Cass. 25.5.2006 n. 12445).
10. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento imprudente del lavoratore sia abnorme quando esso appare “assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore” (Cass. 23.6.2005, 38850).
11. Non è, infatti, possibile attribuire “alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”
(Cass. 13.9.2006 n. 19559).
12. Come ribadito dal Supremo Collegio, “in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. 12.2.2021, n. 3763; conf. Cass. 5.9.2014, n. 18786; Cass.
13.1.2017, n. 798).
13. L'applicazione dei principi appena riassunti alla fattispecie per cui è causa consente di escludere che l'infortunio occorso alla ricorrente possa ricondursi al c.d. rischio elettivo, non essendo ravvisabili nella sua condotta estremi dell'assoluta estraneità al procedimento lavorativo, richiesti dalla consolidata giurisprudenza perché il datore di lavoro possa ritenersi in radice esonerato da qualsiasi responsabilità.
14. Infatti, per condivisibile giurisprudenza, “la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili” (Cass. 8911/19).
15. Pertanto, se è vero – come affermato dalla costante giurisprudenza – che l'accertamento sulla responsabilità datoriale ex art. 2087, c.c., va condotto sulla scorta delle allegazioni svolte dal lavoratore sui “concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (così, Cass. 28516/19), allora può certamente escludersi che siano state poste in essere – nel caso di specie – istruzioni operative idonee a prevenire l'infortunio, come in concreto verificatosi.
16. Il ha, infatti, omesso di effettuare accertamenti in merito al corretto CP_1 funzionamento del cancello, e ha, altresì, omesso di informare i propri dipendenti in merito ai rischi cui andavano incontro accedendo all'area. Come prevede l'allegato 4 del d.lgs. n. 81/2008, al punto 1.6.14. “Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica”.
17. Il risultato inadempiente in merito a quest'ultima verifica, deve pertanto CP_1 risarcire il danno alla ricorrente per L'accertamento del quale è stata ammessa CTU medico legale.
18. Il CTU, con relazione immune da vizi logici, resa nel contraddittorio con i consulenti di parte, ha affermato quanto segue: “In base ai dati storico-circostanziali ed alla documentazione sanitaria in atti, nonché in considerazione della situazione clinica allo stato registrata e delle risultanze obiettive, è da ritenersi comprovato che la Signora
sia affetta da esiti di trauma da schiacciamento di entrambe le mani, a Pt_1 maggiore espressività clinica a destra, sede di documentate escoriazioni e di ematomi a carico del II-III-IV dito strumentalmente accertati.
Le lesioni sono compatibili con la dinamica riportata in atti ovvero con un trauma da schiacciamento delle mani, realizzatosi in occasione di servizio in fase di chiusura di un cancello automatico difettoso.
L'inabilità temporanea biologica che ne è derivata andrà quantificata sulla base della natura delle primitive lesioni, delle indicazioni di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico-strumentale: si ritiene pertanto che valutando tutti tali aspetti, tenuto anche conto della documentata assenza dal servizio fino al 20.6.23 compreso, avuto riguardo della persistenza di ematomi sottocutanei alla data del 19.5.23 (vedi ecografia agli atti), che si possa ragionevolmente riconoscere un periodo complessivo di 64 giorni di inabilità temporanea parziale da suddividersi “all'incirca equamente” al 75%, al 50% e al 25%: pertanto 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 24 giorni al 25%.
Relativamente ai postumi residuati, assolto l'aspetto disfunzionale a carico della mano dominante (fatta eccezione per un modesto impaccio in fase flessoria in assenza però di un concreto impatto negativo sull'uso dell'arto), si ritiene di valutare il modesto esito estetico sulla superficie dorsale della mano destra in soggetto femminile di media età (50 anni): trattasi di un danno di modesta rilevanza, ascrivibile alla classe più bassa del pregiudizio estetico, ma comunque non trascurabile essendo, come detto, comunque visibile alla consueta distanza di conversazione.
Si ritiene pertanto che tale complesso menomativo, avuto riguardo delle tabelle delle menomazioni da 1 a 9% come da DM del 3.7.03 (pregiudizio lieve <5%) ma anche dei valori di riferimento delle guide valutative di più largo uso in ambito medicolegale
(SIMLA, alla voce I classe (pregiudizio Persona_1 Per_2 lieve), configuri una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari all' 1% (uno per cento)”. (v. elaborato dell'8/12/25).
19. Sulla base delle Tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, il pregiudizio patito dalla ricorrente deve essere quantificato come segue:
Danno biologico permanente € 780,35
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 337,08
Totale danno biologico temporaneo € 1.741,58
Il danno risarcibile ammonta quindi a € 2.521,93.
20. Alla ricorrente spetta altresì il rimborso delle spese mediche documentate per € 264,00.
21. Il danno civile risarcibile ammonta a complessivi € 2.785,93. 22. Non essendo stato riconosciuto nulla da a titolo di danno biologico, alcuna CP_2 detrazione deve essere effettuata (v. doc. 7.1.)
23. Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 risarcimento del danno, la somma di € 2.785,93.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base della somma riconosciuta, in dispositivo.
25. Le spese di CTU sono poste a carico della parte resistente, risultata soccombente, e sono liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € CP_1 2.785,93, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
spese di CTU a carico della parte resistente.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli