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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13621 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13621/2022 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, operaio edile - piastrellista sin dal 2003, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 03.05.2021 per il riconoscimento CP_1 di malattia professionale (“discopatie con ernie lombari”), ma la domanda veniva rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto a titolo di indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
*
Il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, l'istruttoria orale espletata nel presente giudizio ha confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio edile - piastrellista dedotte in ricorso, nonché l'esecuzione delle operazioni ivi menzionate (v. dichiarazioni rese all'udienza del 05.07.2023 dal teste sig. ). Testimone_1
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che il ricorrente “è affetto da ernia discale ad estrinsecazione centrale a larga base di impianto a livello di
L5-S1 e discopatia a livello di L4-L5 con sofferenza muscolare neurogena cronica nei miomeri esaminati a livello di L4-L5-S1 più evidente a destra in paziente operato in data 25 marzo 2013 di
2 posizionamento di distrattori interspinosi L4 L5 e L5 S1, in data 27 ottobre 2019 a rimozione dei dispositivi interspinosi e in data 10 maggio 2020 di artrodesi vertebrale lombare. Il quadro clinico attuale risulta quindi connotato da un rachide lombare con appianamento della fisiologica lordosi, diffusa spinalgia nei metameri inferiori, movimenti ridotti di 1/3 ad eccezione della anteroflessione limitata di ½ e Lasègue positivo a destra a 60°”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “utilizzando il D.M. del 12.7.2000, dovrà attribuirsi l'origine tecnopatica con conseguente danno biologico dell'8(OTTO)% avendo a mente sia il quadro anatomo-funzionale che la documentata sofferenza neurogena”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M determina un danno biologico pari all'8%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione –come sopra dal CTU valutata- di grado pari all'8%, con decorrenza dal 03.05.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 14.12.2022, così CP_1 provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari all'8% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 03.05.2021, con condanna dell' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per CP_1 legge. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in € CP_1
2.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13621/2022 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.12.2022, l'istante in epigrafe indicato, operaio edile - piastrellista sin dal 2003, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 03.05.2021 per il riconoscimento CP_1 di malattia professionale (“discopatie con ernie lombari”), ma la domanda veniva rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto a titolo di indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
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Il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, l'istruttoria orale espletata nel presente giudizio ha confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio edile - piastrellista dedotte in ricorso, nonché l'esecuzione delle operazioni ivi menzionate (v. dichiarazioni rese all'udienza del 05.07.2023 dal teste sig. ). Testimone_1
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che il ricorrente “è affetto da ernia discale ad estrinsecazione centrale a larga base di impianto a livello di
L5-S1 e discopatia a livello di L4-L5 con sofferenza muscolare neurogena cronica nei miomeri esaminati a livello di L4-L5-S1 più evidente a destra in paziente operato in data 25 marzo 2013 di
2 posizionamento di distrattori interspinosi L4 L5 e L5 S1, in data 27 ottobre 2019 a rimozione dei dispositivi interspinosi e in data 10 maggio 2020 di artrodesi vertebrale lombare. Il quadro clinico attuale risulta quindi connotato da un rachide lombare con appianamento della fisiologica lordosi, diffusa spinalgia nei metameri inferiori, movimenti ridotti di 1/3 ad eccezione della anteroflessione limitata di ½ e Lasègue positivo a destra a 60°”.
Il CTU ha, dunque, concluso che: “utilizzando il D.M. del 12.7.2000, dovrà attribuirsi l'origine tecnopatica con conseguente danno biologico dell'8(OTTO)% avendo a mente sia il quadro anatomo-funzionale che la documentata sofferenza neurogena”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M determina un danno biologico pari all'8%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione –come sopra dal CTU valutata- di grado pari all'8%, con decorrenza dal 03.05.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 14.12.2022, così CP_1 provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari all'8% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 03.05.2021, con condanna dell' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per CP_1 legge. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in € CP_1
2.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
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