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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(cod,fisc,; ) con l'avv. DI SABATINO ADRIANO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro
((P.IVA: ) con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 CONCETTO MARINA e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Forlini Donatella via D. Angelini n.73 Ascoli Piceno RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 in modalità telematica e con ordinanza 26.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt.22 e seguenti l.689/1981 il Sig. in qualità di titolare legale Parte_1 rappresentante della ditta “Shake di D'Ercole Devis” si opponeva all'ordinanza-ingiunzione prot. 3829 del 16/01/2024, emessa dal dirigente ” del Parte_2 Controparte_1 (AP) per la presunta violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, chiedendone l'annullamento .
Con comparsa in data 26.4.2024 si costituiva il convenuto il quale richiedeva l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi esposti, rigettare integralmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione opposta. Vinte le spese del giudizio. “
Con ordinanza riservata alla prima udienza di comparizione parti del 26.4.2025 il Giudice “Valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, fissa l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 9.50 per discussione La data di rinvio tiene in particolare conto della natura dei diritti dedotti nella controversia, e quindi della relativa priorità, nonché della volontà di immediata definizione per mezzo della trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. autorizza il deposito telematico di sintetiche note ai fini della discussione con termine fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata. “
pagina 1 di 5 Alla udienza del 7.4.2025 che si teneva in modalità telematica le parti discutevano a mezzo note di trattazione scritta e con ordinanza del 26.4.2025 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza a verbale.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per avere dimostrato il convenuto la sussistenza della condotta violativa di cui alla sanzione comminata e le eccezioni CP_1 della ricorrente sui pretesi vizi procedurali sono inconferenti ai fini dei rilievi e degli accertamenti effettuati.
In particolare, il vizio per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7 l. 241/1990, il vizio per violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della l. 241/1990 ed il vizio di incompetenza nell'adozione dell'atto eccepito dal ricorrente nella opposizione risultano sforniti di fondamento .
Sulla prima eccezione ritiene il Giudice che alcuna comunicazione di avvio del procedimento per quanto attiene ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla l. 689/1981 in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, sia amministrativa, che civile, si stratta di procedimenti regolati da una legge speciale rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 e di carattere vincolato (si vedano ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 21/05/2014, n.2614; Consiglio di Stato sez. II, 04/06/2020, n.3548) ; per Suprema Corte Cassazione civile sez. II, 11/05/2022, n.14862 “nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla legge n. 689 del 1981, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazioni non inferiori al minimum prescritto dalla anzidetta normativa generale” .
Sulla seconda eccezione ritiene il Giudice che nel caso di specie è documentalmente provato che provvedimento impugnato è stato ritualmente emesso e notificato in data 16.01.2024 (doc.7 fascicolo di parte convenuta) e quindi ben prima della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/1981, considerato che la violazione è stata commessa il 24.08.2019 e come provato dalla relata di notifica del verbale prodotto sub doc. 3 fascicolo di parte convenuta, il termine di prescrizione è stato comunque interrotto dalla notifica del verbale di accertamento (06.09.2019) in quanto ogni atto del procedimento sanzionatorio deve essere considerato alla stregua di un atto di costituzione in mora (Corte appello Roma sez. lav., 20/07/2022, n.2626; Cassazione civile, sez. II, 13/12/2011, n. 26741; Cassazione civile sez. II, 24/08/2023, n.25226).
Quanto al terzo motivo di opposizione ritiene il Giudice che l'Ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui è causa sia il , al quale Controparte_1 correttamente gli agenti verbalizzanti hanno trasmesso il rapporto. ed in conformità alle disposizioni del T.U.E.L, nonché a quelle organizzative interne (delibera di G.C. n. 237/2023 e allegato funzionigramma prodotta sub doc.10), il competente Dirigente del Settore Area Supporto, quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 689/1981, ha sovrainteso al procedimento sanzionatorio ed ha infine emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) la disposizione innovativa di cui all'art. 107 della medesima legge ha infatti stabilito che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo D.Lgs..
Inoltre la medesima disposizione prevede che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni precedentemente emanate che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III del pagina 2 di 5 T.U.E.L. (consiglio, giunta, sindaco) l'adozione di atti di gestione e di altri provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo che per le funzioni espressamente attribuite al Sindaco dalle leggi successive e per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti.
Per cui ritiene il Giudice che i motivi di opposizione della parte ricorrente non siano fondati ritenuti perfettamente condivisibile la tesi difensiva della parte resistente, . Controparte_2
Quanto al merito della vicenda e dunque sulla legittimità della sanzione oggetto della ingiunzione di pagamento, è incontestato che l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna “Shake” e gestito dalla ditta individuale “Shake di D'Ercole Devis”, al tempo dell'accertamento di cui è causa, svolgesse l'attività ai civici 48-50 della via S.Martino di in un fabbricato ove Controparte_1 al piano terra era ubicato esclusivamente il predetto pubblico esercizio mentre, a piani superiori, erano ubicate delle unità immobiliari destinate a civile abitazione .
Il ha provato documentalmente, attraverso la produzione del verbale di accertamento (doc. 3), CP_1 della relazione tecnica richiamata (doc. 8) e delle controdeduzioni agli scritti difensivi degli agenti verbalizzanti (doc. 6), le circostanze di fatto oggetto dell'accertamento e della contestazione della violazione di cui è causa.
Da tali atti emerge inequivocabilmente che: in data 24.08.2019, a seguito di segnalazione, gli agenti e del Comando di Polizia locale del Comune di Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
si erano recati presso l'immobile di civile abitazione ubicato al piano secondo del suddetto
[...] fabbricato (numero civico 50) per effettuare delle rilevazioni strumentali di immissioni acustiche;
al momento degli accertamenti eseguiti dagli agenti verbalizzanti dalle ore 22.00 del 24.08.2019 alle ore 00.45 del 25.08.2019 presso l'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato sito in
[...]
, via S.Martino 50 il pubblico esercizio all'insegna “Shake”, gestito dalla ditta Controparte_1 individuale “Shake di D'Ercole Devis” e ubicato al piano terra del medesimo fabbricato (civici 48/50) stava svolgendo attività di intrattenimento musicale mediante impianti elettroacustici e di amplificazione sonora;
che la sorgente di rumore era posta all'interno di tale locale;
che, durante lo svolgimento dell'intrattenimento musicale da parte del gestore del locale, le misurazioni fonometriche erano state eseguite dagli agenti presso la camera da letto dell'abitazione (esposizione ovest), sia a finestre chiuse che a finestre aperte;
che il rumore ambientale era costituito principalmente dall'impianto di diffusione sonora utilizzato per l'attività di intrattenimento musicale e dal rumore antropico prodotto dagli avventori del locale, nonché dal rumore prodotto dal traffico veicolare e pedonale nelle adiacenti infrastrutture stradali;
che il rumore residuo, misurato prima dell'inizio dell'attività di intrattenimento musicale, era riconducibile al traffico veicolare e pedonale presente nelle adiacenti infrastrutture stradali e che il suo contributo era rimasto pressochè costante durante le rilevazioni;
che gli agenti avevano effettuato 4 rilevazioni strumentali di immissioni acustiche di dieci minuti ciascuna con fonometro integratore di precisione, microfono di precisione ½”, calibratore, di cui due - alle ore 21.11 e 22.23 – per misurare il rumore residuo a finestre chiuse e a finestre aperte prima dell'attività di intrattenimento musicale, e due – alle ore 00.11 e 00.25 – per misurare il rumore ambientale a finestre aperte e a finestre chiuse durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale;
che il differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo rilevato (rumore ambientale – rumore residuo) era di 6.6 db a finestre chiuse e di 7.8 db a finestre aperte, e quindi superiore al limite di 3 db fissato per il periodo notturno, sia a finestre chiuse che aperte, dalla normativa di settore;
che gli agenti avevano quindi accertato, sulla base delle rilevazioni effettuate durante il periodo di riferimento notturno, il superamento del valore limite differenziale di immissione in ambiente abitativo, nelle condizioni di finestre aperte e di finestre chiuse previsto dalla normativa vigente (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997), da parte del pubblico esercizio all'insegna “Shake”, durante l'attività di intrattenimento pagina 3 di 5 musicale condotta da quest'ultimo esercizio, come da relazione tecnica R06/2019 (doc. 8) redatta da tecnici competenti in acustica e riportata all'interno del verbale.
Come del tutto legittimamente gli agenti non avevano potuto procedere alla contestazione immediata della violazione per la natura e la tipologia della stessa in quanto necessitante di accertamenti tecnici, nonché di accertamenti presso gli uffici competenti e del tutto correttamente, pertanto, con verbale successivamente redatto pressi gli uffici del Comando di Polizia locale in data 28.08.2019 (verbale n. 08/I/19 sub doc. 3) fascicolo di parte resistente – e ritualmente notificato al trasgressore in data 06.09.2019 - era stata quindi contestata al gestore del pubblico esercizio all'insegna “Shake”, ovvero alla ditta individuale “Shake di D'Ercole Devis”, la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
L'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), con il quale lo Stato ha determinato ai sensi dell'art. 3 lett. a) della 447/1995 i valori di cui all'art. 2 della medesima legge quadro, prevede, al comma 1, che “ I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.”
L'art. 2, comma 3, lettera b) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447 chiarisce che i valori limite differenziali sono “ determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”.
La violazione dei limiti differenziali così stabiliti è sanzionata dal richiamato art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
L'art. 10, CO 2, legge 26 ottobre 1995 n. 447 prevede infatti: “
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”.
Ebbene quanto accertato dagli agenti sul piano fattuale integra senza dubbio, in diritto, una violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
Il ricorrente neppure contesta la coincidenza della situazione di fatto riscontrata dagli agenti con la fattispecie astratta delineata.
Si ritiene quindi integrato sia l'elemento oggettivo, che soggettivo dell'illecito amministrativo, quantomeno sotto il profilo della colpa.
Legittimamente quindi, in ragione del mancato pagamento in misura ridotta della sanzione e dell'infondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal trasgressore, il Dirigente dell'Area Supporto del , quale autorità competente, emetteva l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione prot. 3829 del 16.01.2024 (ritualmente notificata al trasgressore in data 16.01.2024) con la quale applicava la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.300,00 e ingiungeva al trasgressore il pagamento della somma complessiva di euro 1.309.50, di cui 1.300 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 9,50 a titolo di spese di notifica del verbale di accertamento (doc. 7 fascicolo di parte convenuta.
La sanzione, per quanto non contestata neppure nella misura, è stata irrogata con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della l. 689/1981, tenuto conto della gravità del fatto, della personalità del trasgressore e della mancanza di precedenti contestazioni.
pagina 4 di 5 Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Giudice che le stesse possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della condotta processuale della parte ricorrente che aveva partecipato al procedimento a mezzo presentazione di scritti difensivi sostenendo la fondatezza delle proprie contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa stanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA IL RICORSO in quanto infondato e CONFERMA L'ORDINANZA-INGIUNZIONE OPPOSTA prot. 3829 del 16/01/2024 emessa dal dirigente ” del Parte_2 [...]
(AP) per la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di Controparte_1
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 26.4.2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
(cod,fisc,; ) con l'avv. DI SABATINO ADRIANO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore RICORRENTE contro
((P.IVA: ) con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 CONCETTO MARINA e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Forlini Donatella via D. Angelini n.73 Ascoli Piceno RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 in modalità telematica e con ordinanza 26.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt.22 e seguenti l.689/1981 il Sig. in qualità di titolare legale Parte_1 rappresentante della ditta “Shake di D'Ercole Devis” si opponeva all'ordinanza-ingiunzione prot. 3829 del 16/01/2024, emessa dal dirigente ” del Parte_2 Controparte_1 (AP) per la presunta violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, chiedendone l'annullamento .
Con comparsa in data 26.4.2024 si costituiva il convenuto il quale richiedeva l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi esposti, rigettare integralmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione opposta. Vinte le spese del giudizio. “
Con ordinanza riservata alla prima udienza di comparizione parti del 26.4.2025 il Giudice “Valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, fissa l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 9.50 per discussione La data di rinvio tiene in particolare conto della natura dei diritti dedotti nella controversia, e quindi della relativa priorità, nonché della volontà di immediata definizione per mezzo della trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. autorizza il deposito telematico di sintetiche note ai fini della discussione con termine fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata. “
pagina 1 di 5 Alla udienza del 7.4.2025 che si teneva in modalità telematica le parti discutevano a mezzo note di trattazione scritta e con ordinanza del 26.4.2025 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza a verbale.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per avere dimostrato il convenuto la sussistenza della condotta violativa di cui alla sanzione comminata e le eccezioni CP_1 della ricorrente sui pretesi vizi procedurali sono inconferenti ai fini dei rilievi e degli accertamenti effettuati.
In particolare, il vizio per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7 l. 241/1990, il vizio per violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della l. 241/1990 ed il vizio di incompetenza nell'adozione dell'atto eccepito dal ricorrente nella opposizione risultano sforniti di fondamento .
Sulla prima eccezione ritiene il Giudice che alcuna comunicazione di avvio del procedimento per quanto attiene ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla l. 689/1981 in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, sia amministrativa, che civile, si stratta di procedimenti regolati da una legge speciale rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 e di carattere vincolato (si vedano ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 21/05/2014, n.2614; Consiglio di Stato sez. II, 04/06/2020, n.3548) ; per Suprema Corte Cassazione civile sez. II, 11/05/2022, n.14862 “nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla legge n. 689 del 1981, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazioni non inferiori al minimum prescritto dalla anzidetta normativa generale” .
Sulla seconda eccezione ritiene il Giudice che nel caso di specie è documentalmente provato che provvedimento impugnato è stato ritualmente emesso e notificato in data 16.01.2024 (doc.7 fascicolo di parte convenuta) e quindi ben prima della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/1981, considerato che la violazione è stata commessa il 24.08.2019 e come provato dalla relata di notifica del verbale prodotto sub doc. 3 fascicolo di parte convenuta, il termine di prescrizione è stato comunque interrotto dalla notifica del verbale di accertamento (06.09.2019) in quanto ogni atto del procedimento sanzionatorio deve essere considerato alla stregua di un atto di costituzione in mora (Corte appello Roma sez. lav., 20/07/2022, n.2626; Cassazione civile, sez. II, 13/12/2011, n. 26741; Cassazione civile sez. II, 24/08/2023, n.25226).
Quanto al terzo motivo di opposizione ritiene il Giudice che l'Ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui è causa sia il , al quale Controparte_1 correttamente gli agenti verbalizzanti hanno trasmesso il rapporto. ed in conformità alle disposizioni del T.U.E.L, nonché a quelle organizzative interne (delibera di G.C. n. 237/2023 e allegato funzionigramma prodotta sub doc.10), il competente Dirigente del Settore Area Supporto, quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 689/1981, ha sovrainteso al procedimento sanzionatorio ed ha infine emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) la disposizione innovativa di cui all'art. 107 della medesima legge ha infatti stabilito che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo D.Lgs..
Inoltre la medesima disposizione prevede che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni precedentemente emanate che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III del pagina 2 di 5 T.U.E.L. (consiglio, giunta, sindaco) l'adozione di atti di gestione e di altri provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo che per le funzioni espressamente attribuite al Sindaco dalle leggi successive e per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti.
Per cui ritiene il Giudice che i motivi di opposizione della parte ricorrente non siano fondati ritenuti perfettamente condivisibile la tesi difensiva della parte resistente, . Controparte_2
Quanto al merito della vicenda e dunque sulla legittimità della sanzione oggetto della ingiunzione di pagamento, è incontestato che l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna “Shake” e gestito dalla ditta individuale “Shake di D'Ercole Devis”, al tempo dell'accertamento di cui è causa, svolgesse l'attività ai civici 48-50 della via S.Martino di in un fabbricato ove Controparte_1 al piano terra era ubicato esclusivamente il predetto pubblico esercizio mentre, a piani superiori, erano ubicate delle unità immobiliari destinate a civile abitazione .
Il ha provato documentalmente, attraverso la produzione del verbale di accertamento (doc. 3), CP_1 della relazione tecnica richiamata (doc. 8) e delle controdeduzioni agli scritti difensivi degli agenti verbalizzanti (doc. 6), le circostanze di fatto oggetto dell'accertamento e della contestazione della violazione di cui è causa.
Da tali atti emerge inequivocabilmente che: in data 24.08.2019, a seguito di segnalazione, gli agenti e del Comando di Polizia locale del Comune di Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
si erano recati presso l'immobile di civile abitazione ubicato al piano secondo del suddetto
[...] fabbricato (numero civico 50) per effettuare delle rilevazioni strumentali di immissioni acustiche;
al momento degli accertamenti eseguiti dagli agenti verbalizzanti dalle ore 22.00 del 24.08.2019 alle ore 00.45 del 25.08.2019 presso l'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato sito in
[...]
, via S.Martino 50 il pubblico esercizio all'insegna “Shake”, gestito dalla ditta Controparte_1 individuale “Shake di D'Ercole Devis” e ubicato al piano terra del medesimo fabbricato (civici 48/50) stava svolgendo attività di intrattenimento musicale mediante impianti elettroacustici e di amplificazione sonora;
che la sorgente di rumore era posta all'interno di tale locale;
che, durante lo svolgimento dell'intrattenimento musicale da parte del gestore del locale, le misurazioni fonometriche erano state eseguite dagli agenti presso la camera da letto dell'abitazione (esposizione ovest), sia a finestre chiuse che a finestre aperte;
che il rumore ambientale era costituito principalmente dall'impianto di diffusione sonora utilizzato per l'attività di intrattenimento musicale e dal rumore antropico prodotto dagli avventori del locale, nonché dal rumore prodotto dal traffico veicolare e pedonale nelle adiacenti infrastrutture stradali;
che il rumore residuo, misurato prima dell'inizio dell'attività di intrattenimento musicale, era riconducibile al traffico veicolare e pedonale presente nelle adiacenti infrastrutture stradali e che il suo contributo era rimasto pressochè costante durante le rilevazioni;
che gli agenti avevano effettuato 4 rilevazioni strumentali di immissioni acustiche di dieci minuti ciascuna con fonometro integratore di precisione, microfono di precisione ½”, calibratore, di cui due - alle ore 21.11 e 22.23 – per misurare il rumore residuo a finestre chiuse e a finestre aperte prima dell'attività di intrattenimento musicale, e due – alle ore 00.11 e 00.25 – per misurare il rumore ambientale a finestre aperte e a finestre chiuse durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale;
che il differenziale tra il rumore ambientale e il rumore residuo rilevato (rumore ambientale – rumore residuo) era di 6.6 db a finestre chiuse e di 7.8 db a finestre aperte, e quindi superiore al limite di 3 db fissato per il periodo notturno, sia a finestre chiuse che aperte, dalla normativa di settore;
che gli agenti avevano quindi accertato, sulla base delle rilevazioni effettuate durante il periodo di riferimento notturno, il superamento del valore limite differenziale di immissione in ambiente abitativo, nelle condizioni di finestre aperte e di finestre chiuse previsto dalla normativa vigente (art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997), da parte del pubblico esercizio all'insegna “Shake”, durante l'attività di intrattenimento pagina 3 di 5 musicale condotta da quest'ultimo esercizio, come da relazione tecnica R06/2019 (doc. 8) redatta da tecnici competenti in acustica e riportata all'interno del verbale.
Come del tutto legittimamente gli agenti non avevano potuto procedere alla contestazione immediata della violazione per la natura e la tipologia della stessa in quanto necessitante di accertamenti tecnici, nonché di accertamenti presso gli uffici competenti e del tutto correttamente, pertanto, con verbale successivamente redatto pressi gli uffici del Comando di Polizia locale in data 28.08.2019 (verbale n. 08/I/19 sub doc. 3) fascicolo di parte resistente – e ritualmente notificato al trasgressore in data 06.09.2019 - era stata quindi contestata al gestore del pubblico esercizio all'insegna “Shake”, ovvero alla ditta individuale “Shake di D'Ercole Devis”, la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
L'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), con il quale lo Stato ha determinato ai sensi dell'art. 3 lett. a) della 447/1995 i valori di cui all'art. 2 della medesima legge quadro, prevede, al comma 1, che “ I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.”
L'art. 2, comma 3, lettera b) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447 chiarisce che i valori limite differenziali sono “ determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”.
La violazione dei limiti differenziali così stabiliti è sanzionata dal richiamato art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
L'art. 10, CO 2, legge 26 ottobre 1995 n. 447 prevede infatti: “
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro”.
Ebbene quanto accertato dagli agenti sul piano fattuale integra senza dubbio, in diritto, una violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, sanzionato dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42/17.
Il ricorrente neppure contesta la coincidenza della situazione di fatto riscontrata dagli agenti con la fattispecie astratta delineata.
Si ritiene quindi integrato sia l'elemento oggettivo, che soggettivo dell'illecito amministrativo, quantomeno sotto il profilo della colpa.
Legittimamente quindi, in ragione del mancato pagamento in misura ridotta della sanzione e dell'infondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal trasgressore, il Dirigente dell'Area Supporto del , quale autorità competente, emetteva l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione prot. 3829 del 16.01.2024 (ritualmente notificata al trasgressore in data 16.01.2024) con la quale applicava la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.300,00 e ingiungeva al trasgressore il pagamento della somma complessiva di euro 1.309.50, di cui 1.300 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 9,50 a titolo di spese di notifica del verbale di accertamento (doc. 7 fascicolo di parte convenuta.
La sanzione, per quanto non contestata neppure nella misura, è stata irrogata con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della l. 689/1981, tenuto conto della gravità del fatto, della personalità del trasgressore e della mancanza di precedenti contestazioni.
pagina 4 di 5 Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Giudice che le stesse possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della condotta processuale della parte ricorrente che aveva partecipato al procedimento a mezzo presentazione di scritti difensivi sostenendo la fondatezza delle proprie contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa stanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA IL RICORSO in quanto infondato e CONFERMA L'ORDINANZA-INGIUNZIONE OPPOSTA prot. 3829 del 16/01/2024 emessa dal dirigente ” del Parte_2 [...]
(AP) per la violazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di Controparte_1
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 26.4.2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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