Ordinanza cautelare 14 luglio 2023
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 02432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Principe Eugenio 30;
contro
Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento
- del decreto P.-MI/L/N/2020/-OMISSIS-(doc.1) dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano datato il 11 febbraio 2022 e notificato il 02.03.2022, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di emersione presentata in favore del Sig. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro “emersione 2020”, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) -OMISSIS- ha presentato, in data 5 giugno 2020 e per il tramite del datore di lavoro, un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 103 D.L. 34/2020, respinta dall’amministrazione con provvedimento in data 11 febbraio 2022 – oggetto dell’impugnazione - stante la condanna del ricorrente per un reato che rientra tra le ipotesi ostative ex art. 103, comma 10, lettera c), D.L. 34/2020.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in termini di difetto di motivazione, eccesso di potere, carenza di attività istruttoria e violazione di legge.
Le censure non possono essere condivise.
Il ricorrente stesso, nella narrazione contenuta nell’atto di impugnazione, evidenzia che in data 25 giugno 2010 è stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all’articolo 73, comma 1 e 1 bis DPR 309/90, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p..
L’articolo 103 D.L. 34/2020, al comma 10, lett. c) ha espressamente escluso dalla procedura tutti i cittadini stranieri che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall’articolo 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti.
Da tale norma si ricava che la condanna per i reati concernenti gli stupefacenti – per la fattispecie cui fanno riferimento il ricorrente con l’atto di impugnazione e l’amministrazione con il provvedimento impugnato - costituisce una causa ostativa all’emersione da lavoro irregolare.
Il legislatore considera una condanna in materia di stupefacenti in sé espressiva di pericolosità sociale, determinando l’automatico rigetto della istanza di emersione, senza attribuire alla Amministrazione alcuna ulteriore valutazione discrezionale in merito al profilo di pericolosità sociale del ricorrente.
Ne deriva l’infondatezza delle censure dedotte sul punto.
Il ricorrente lamenta anche la violazione dell’articolo 103 del D.L. 34/2020, evidenziando che l’estinzione del reato rimuoverebbe l’effetto ostativo della condanna subita dallo straniero.
Anche tale censura è infondata, in quanto neppure l’estinzione del reato o della pena fa venir meno il fatto ostativo della condanna subita dal cittadino straniero, né determina alcun automatico beneficio in sede di valutazione amministrativa del fatto e della condanna, se non espressamente presa in considerazione dal legislatore sul diverso piano delle conseguenze ed effetti di tipo amministrativo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, 2022 n. 1910; TAR Lombardia, sez. III, 30/03/2022, n.716; id., 4/05/2022, n. 1004; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 10/01/2022, n. 18, TAR Lombardia, sez. III, 14/03/2023, n. 650).
Pertanto, il fatto storico determina ex se la preclusione al rilascio del permesso di soggiorno, non avendo, l’estinzione del reato, alcuna influenza sull’esito dei procedimenti disciplinati dall’articolo 103 D.L. 34/2020.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione e delle condizioni di vita personali e sociali del ricorrente consentono di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.