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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2024, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 01-10-2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2340 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/05/2022 ed iscritto al n 2340 - 2022 RG , vertente tra
- C.F rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Michele Malavenda (C.F ) e C.F._2
Francesco Marino (C.F ), congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda, sito in Motta San Giovanni RC alla via Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014,costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante protempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
1 37590- Raccolta n. 7131, nonché dal difensore successivamente costituitito avv. Ettore Triolo (c.f. ); C.F._4
- , (già Controparte_3 CP_4
), C.F. , in persona del Legale Rappresentante in carica,
[...] P.IVA_3 con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar,14, ente pubblico economico successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_4 Controparte_5
, ai sensi dell'art. 1 del D.L 193/2016, convertito con
[...] modificazioni dal L.n. 225/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Vincenzo Cizza, ( C.F ) del fori di Crotone, con C.F._5 studio legale in Crotone alla Via Firenze n. 52, domiciliata come in atti, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Contenzioso Calabria, , all'uopo delegato alla firma in virtù Persona_3 di procura speciale a ministero del Dott. Notaio in Roma, Persona_4
Rep. n. 117893, Racc. n. 11776 del 28.04.2022;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.5.2022, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n.09420219003408000000, notificata in data 28.03.2022 dall , limitando l'impugnazione alle Controparte_6 sottese cartelle di pagamento:
- n. 0942005001164890000, asseritamente notificata il 11.05.2005, per contributi IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per l'anno di riferimento 2002, per l'importo di € 20.648,33;
- n. 09420060038166728000, asseritamente notificata il 30.01.2007, per contributi IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni di riferimento 2003-2004, per l'importo di € 68.309,23. Eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione estintiva quinquennale maturata anche successivamente la notificazione delle cartelle di pagamento
(asseritamente avvenute il 11.05.2005 e 30.01.2007), per mancanza di successivi atti interruttivi, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 28.03.2022).
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe indicato, che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
2 La difesa congiunta di e , precisa che “in relazione alla CP_1 CP_2 cartella n. 09420060038166728000 “- periodi 2-3-4/2003, 1-2-3-4/2004” si tratta di un credito non ceduto. I restanti crediti in cartella risultano stralciati”. In ogni caso sussiste la legittimazione passiva della in quanto per CP_2 la cartella di pagamento n. 0942005001164890000 trattasi di credito ceduto.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Il primo motivo di opposizione, relativo alla presunta illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle sottese, è inammissibile perché trattasi di vizio formale per il quale l'impugnazione andava proposta entro il termine perentorio di venti giorni. In ogni caso, per come nel prosieguo specificato, risulta in atti che le cartelle sono state regolarmente notificate.
§ 3.2. Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito), va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del
17.11.2016:"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". (cfr. successive conformi Cass.
31352/2018; Cass.11335/2019; Cass.33797/2019; Cass. 1826/2020).
§ 3.3. L'eccezione di prescrizione risulta fondata.
ha allegato e provato la rituale notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento nn:
- n. 0942005001164890000, notificata il 11.05.2005;
3 - n. 09420060038166728000, notificata il 30.01.2007.
La difesa del concessionario allegato quale atti interruttivi della prescrizione:
- Intimazione di pagamento n. 09420189006465933000, notificata in data
15.12.2018, personalmente al ricorrente con racc. A/R;
- Intimazione di pagamento n. 09420219003408000000, oggetto del presente giudizio, notificata in data 28.03.2022. Rileva il giudicante che l'intimazione di pagamento notificata il 15.12.2018 non può avere effetti interruttivi in quanto la prescrizione era già ampiamente maturata in data 11.5.2010 e 30.01.2012 ovvero nei cinque anni successivi alla notifica delle cartelle in questione.
In conclusione, i contributi di cui alle cartelle di pagamento oggetto di causa risultano tutti prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e delle complessive ragioni della decisione.
p.q.m.
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalle cartelle di pagamento nr. 09420050011648910000, 09420060038166728000 e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n.09420219003408000000;
- condanna in solido i convenuti , Controparte_3 CP_1 ed in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle CP_2 spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, in euro 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Malavenda e Francesco
Marino dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 21/10/2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 01-10-2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2340 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/05/2022 ed iscritto al n 2340 - 2022 RG , vertente tra
- C.F rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Michele Malavenda (C.F ) e C.F._2
Francesco Marino (C.F ), congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda, sito in Motta San Giovanni RC alla via Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio P.IVA_2
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014,costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante protempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
1 37590- Raccolta n. 7131, nonché dal difensore successivamente costituitito avv. Ettore Triolo (c.f. ); C.F._4
- , (già Controparte_3 CP_4
), C.F. , in persona del Legale Rappresentante in carica,
[...] P.IVA_3 con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar,14, ente pubblico economico successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_4 Controparte_5
, ai sensi dell'art. 1 del D.L 193/2016, convertito con
[...] modificazioni dal L.n. 225/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Vincenzo Cizza, ( C.F ) del fori di Crotone, con C.F._5 studio legale in Crotone alla Via Firenze n. 52, domiciliata come in atti, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Contenzioso Calabria, , all'uopo delegato alla firma in virtù Persona_3 di procura speciale a ministero del Dott. Notaio in Roma, Persona_4
Rep. n. 117893, Racc. n. 11776 del 28.04.2022;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.5.2022, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n.09420219003408000000, notificata in data 28.03.2022 dall , limitando l'impugnazione alle Controparte_6 sottese cartelle di pagamento:
- n. 0942005001164890000, asseritamente notificata il 11.05.2005, per contributi IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per l'anno di riferimento 2002, per l'importo di € 20.648,33;
- n. 09420060038166728000, asseritamente notificata il 30.01.2007, per contributi IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni di riferimento 2003-2004, per l'importo di € 68.309,23. Eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione estintiva quinquennale maturata anche successivamente la notificazione delle cartelle di pagamento
(asseritamente avvenute il 11.05.2005 e 30.01.2007), per mancanza di successivi atti interruttivi, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 28.03.2022).
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe indicato, che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
2 La difesa congiunta di e , precisa che “in relazione alla CP_1 CP_2 cartella n. 09420060038166728000 “- periodi 2-3-4/2003, 1-2-3-4/2004” si tratta di un credito non ceduto. I restanti crediti in cartella risultano stralciati”. In ogni caso sussiste la legittimazione passiva della in quanto per CP_2 la cartella di pagamento n. 0942005001164890000 trattasi di credito ceduto.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Il primo motivo di opposizione, relativo alla presunta illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle sottese, è inammissibile perché trattasi di vizio formale per il quale l'impugnazione andava proposta entro il termine perentorio di venti giorni. In ogni caso, per come nel prosieguo specificato, risulta in atti che le cartelle sono state regolarmente notificate.
§ 3.2. Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito), va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del
17.11.2016:"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". (cfr. successive conformi Cass.
31352/2018; Cass.11335/2019; Cass.33797/2019; Cass. 1826/2020).
§ 3.3. L'eccezione di prescrizione risulta fondata.
ha allegato e provato la rituale notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento nn:
- n. 0942005001164890000, notificata il 11.05.2005;
3 - n. 09420060038166728000, notificata il 30.01.2007.
La difesa del concessionario allegato quale atti interruttivi della prescrizione:
- Intimazione di pagamento n. 09420189006465933000, notificata in data
15.12.2018, personalmente al ricorrente con racc. A/R;
- Intimazione di pagamento n. 09420219003408000000, oggetto del presente giudizio, notificata in data 28.03.2022. Rileva il giudicante che l'intimazione di pagamento notificata il 15.12.2018 non può avere effetti interruttivi in quanto la prescrizione era già ampiamente maturata in data 11.5.2010 e 30.01.2012 ovvero nei cinque anni successivi alla notifica delle cartelle in questione.
In conclusione, i contributi di cui alle cartelle di pagamento oggetto di causa risultano tutti prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e delle complessive ragioni della decisione.
p.q.m.
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dalle cartelle di pagamento nr. 09420050011648910000, 09420060038166728000 e dichiara l'inefficacia in parte qua dell'intimazione di pagamento n.09420219003408000000;
- condanna in solido i convenuti , Controparte_3 CP_1 ed in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle CP_2 spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, in euro 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Malavenda e Francesco
Marino dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 21/10/2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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