Decreto cautelare 30 dicembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 26/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data 24.06.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del passaporto presentata in data 09.11.2023 (prot. -OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 08.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa BE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di aver richiesto alla Questura di Reggio Calabria, in data 9.11.2023, il rilascio del passaporto.
In data 10.01.2025, l’amministrazione lo preavvisava, ex art. 10 bis L. n. 241/90, della non assentibilità dell’istanza, a mente dell’art. 3 comma 1, lett d) L. n. 1185 del 21.11.1967, secondo cui non possono ottenere il passaporto « d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto» . In particolare, la Questura, vista l’ordinanza del 19.11.2001 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di-OMISSIS-, in applicazione della disciplina del reato continuato ed in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, condannava il ricorrente a 9 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento di £ 80.000.000 (pari a Euro 41.316,55) di multa, invitava quest’ultimo a documentare l’avvenuto pagamento della multa in questione ovvero a produrre specifico nulla osta all’espatrio da parte dell’Autorità Giudiziaria penale competente e, comunque, ad interloquire in ordine alla preannunciata vicenda ostativa.
1.2 A definizione del procedimento, in data -OMISSIS-, stante la mancata dimostrazione dell’intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria ovvero del previsto nulla-osta dell’A.G., il Questore di Reggio Calabria denegava il rilascio del passaporto, oltre a disporre il ritiro della carta di identità in possesso del ricorrente, al fine di apporre l’annotazione “ documento non valido ai fini dell’espatrio”, quale indicazione che sarebbe stata replicata su tutti gli ulteriori eventuali documenti equipollenti, nella disponibilità dell’istante.
2. Il ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento questorile, notificatogli in data 24.06.2025, formulando i motivi di gravame appresso sintetizzati.
- “ 1) SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LETT. D), L. N. 1185/1967 E SULL'ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. L'INESISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA PENA PECUNIARIA”;
Prima di rigettare l’istanza, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’attuale esigibilità della multa, il cui mancato pagamento osterebbe al rilascio del chiesto passaporto.
Se solo questa verifica fosse stata fatta, la Questura si sarebbe avveduta dell’intervenuta prescrizione del diritto dell’amministrazione giudiziaria al pagamento della multa in questione, atteso l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, il cui accertamento è stato richiesto dal ricorrente al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di-OMISSIS-, giusta istanza del 18.07.2025, in atti.
- 2) SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.). SULL'ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E MANCATA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE”;
Pur volendo ritenere la multa in contestazione ancora esigibile, il rigetto del passaporto non avrebbe potuto essere disposto quale rigida ed automatica conseguenza della stessa ovvero dei complessivi precedenti penali del ricorrente, invero assai risalenti nel tempo. L’amministrazione avrebbe, piuttosto, dovuto compiere un’analitica e complessiva valutazione circa l’attuale e concreta affidabilità dell’istante – il quale avrebbe concluso un percorso di reinserimento sociale e familiare - onde non comprometterne, senza alcuna prevalente ragione di interesse pubblico, il diritto di circolazione, costituzionalmente garantito. Il deficit di proporzionalità e l’irragionevolezza del contestato diniego risulterebbero comprovati dal pregresso rilascio, in favore del ricorrente (anno 2022), di una carta di identità valida per l’espatrio, presupponente la pregressa verifica circa la piena affidabilità dello stesso, conseguentemente già abilitato ad allontanarsi dal territorio nazionale.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura Reggio Calabria si sono costituiti con memoria di mera forma.
4. In occasione della camera di consiglio del 9 gennaio 2026, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Ciò in ragione della natura vincolata del potere di cui all’art. 3 comma 1, lett d) L. n. 1185 del 21.11.1967, secondo cui, qualora il richiedente il rilascio del passaporto debba scontare una pena restrittiva della libertà personale e/o provvedere al pagamento di una multa ovvero ammenda, la Questura non può assentire l’istanza, a meno che l'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza penale non rilasci il proprio nulla osta - “ e sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto” - circostanze queste non ricorrenti nel caso in esame.
6.1 Per come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, trattasi di una disposizione che « non riserva alcun margine di apprezzamento all’Autorità preposta, prevedendo delle ipotesi specifiche al verificarsi delle quali non è possibile rilasciare il passaporto; si tratta di un effetto preclusivo automatico che è preordinato all’esecuzione della condanna penale, avendo lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all'esecuzione della pena recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano.
Nessuna rilevanza possono assumere condizioni soggettive dell’istante, rilevando esclusivamente il dato oggettivo della mancata espiazione della pena detentiva o del mancato pagamento di quella pecuniaria.
La disposizione richiamata risponde a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che consentono di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione Europea (Tar-OMISSIS- sez. I 25 marzo 2021 n. 796; Consiglio di Stato Sez. III, 14 luglio 2015 n. 3532, che richiama Corte Europea dei Diritti Umani, n. 41199/06 del 26 aprile-26 luglio 2011)» (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5.09.2025, n. 602).
7. Tanto premesso, quanto alla natura vincolata della norma attributiva del potere ed alla ratio alla stessa sottesa, priva di pregio si appalesa la censura secondo cui la Questura di Reggio Calabria, prima di rigettare l’istanza, avrebbe dovuto accertarsi della concreta ed attuale esigibilità della multa posta a carico del ricorrente, ancora inevasa ma ritenuta ormai prescritta.
Ed invero, la Questura di Reggio Calabria non avrebbe potuto compiere alcuna autonoma valutazione circa l’eventuale prescrizione del credito vantato da un’altra amministrazione, ovvero l’Amministrazione della Giustizia, costituendo piuttosto onere del diretto interessato premunirsi di un accertamento dell’intervenuto perfezionamento di tale pretesa fattispecie estintiva.
La richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione della multa in contestazione, ai sensi dell’art. 172 c.p., risulta, tuttavia, essere stata avanzata dal ricorrente, innanzi al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di-OMISSIS-, soltanto in data 18.07.2025 (cfr. pec in atti), ovvero in epoca successiva alla notifica dell’impugnato provvedimento di diniego.
8. Inoltre, la circostanza che, nel 2022, sia stata rilasciata, in favore del ricorrente, la carta di identità valida per l’espatrio non priva di ragionevolezza e coerenza il contestato rigetto di rilascio del passaporto. Ciò se solo si considera che, in linea generale, l’annotazione “ valida per l’espatrio ” apposta sul documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, abilita il titolare a recarsi esclusivamente presso i paesi dell'Unione Europea (art. 3 T.U.L.P.S.), avuto riguardo ai quali è operativo il cd. Mandato d'Arresto Europeo (MAE), ovvero una procedura giudiziaria semplificata e accelerata, basata sul riconoscimento reciproco, che agevola l’esecuzione delle sentenze penali di condanna (cfr. L. 22 aprile 2005 n. 69).
Viceversa, il passaporto, secondo quanto previsto dall’art. 2 della l. 21 novembre 1967, n. 1185, “ è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti” , così garantendo una libertà di circolazione potenzialmente compromettente l’effettiva esecuzione delle sanzioni inflitte dall’Autorità giudiziaria penale.
A ciò si aggiunga che, ad ogni buon conto, con il provvedimento gravato, in parte qua rimasto impugnato, il Questore di Reggio Calabria ha altresì disposto il ritiro della carta di identità in possesso del ricorrente, al fine di apporre l’annotazione “ documento non valido ai fini dell’espatrio ”, quale indicazione da replicare su tutti gli ulteriori eventuali documenti equipollenti, nella disponibilità dell’istante.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 800,00, a titolo di spese di lite, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
BE LL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LL | ER NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.