Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 920/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. T. Foti
appellante
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
F. Bono.
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/2/2025 le parti concludevano come nelle note depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.3.2019, il Tribunale di Palermo
Corte di Appello di Palermo
e condannava la predetta attrice al pagamento delle spese di li- CP_2
te.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
La resisteva al gravame. Controparte_2
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 6.2.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo di avere pagato ad terza trasporta- CP_2 CP_3
ta sull'auto Seat Cordoba di proprietà di ed assicurato Controparte_4
il risarcimento del danno subito dalla stessa a seguito del Parte_1
sinistro verificatosi il 17.2.2006 , oltre alle spese di lite, in forza di senten-
za del giudice di pace di Marigliano.
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.196,08, oltre interessi.
La eccepiva, in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dal di- CP_2
ritto di rivalsa e la prescrizione del diritto al rimborso;
in subordine,
l'infondatezza delle domande attrici.
Il Tribunale riteneva che l'istanza di rimborso fosse stata attivata oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art. 40 comma sesto della Convenzione
Card stipulata tra assicuratori (tra cui e in attuazione del CP_2 Pt_1
DPR n. 254/06 (secondo cui “fuori stanza di compensazione vengono ge-
stite tutte le rivalse relative a sinistri accaduti dal 1 gennaio 2006 al 31
- 2 - Corte di Appello di Palermo gennaio 2007, secondo la normativa vigente. La rivalsa deve essere in ogni caso effettuata entro il termine di mesi dodici dalla data del pagamento e pena di decadenza”) ed accoglieva, quindi, l'eccezione preliminare di de-
cadenza.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 40 della Card e ritenuto applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma.
Assume che l'art. 141, comma 4, del codice della assicurazioni stabilisce che l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150; che solo successivamen-
te veniva emanato il dpr n. 254 del 2006 e la prima convenzione veniva si-
glata nel gennaio 2007, restando precedentemente la materia disciplinata solo dal codice delle assicurazioni e dalle leggi ordinarie;
che per regolare la fase transitoria in seno alla Convenzione stessa si prevedeva che la di-
sciplina aveva effetto solo per i sinistri a decorrere dall'1.2.2007; che il si-
nistro per il quale veniva chiesto il rimborso era avvenuto il 17.2.2006, co-
sicchè non poteva trovare applicazione la convenzione conclusa nel 2007,
dovendo applicarsi, invece, l'art. 141 codice delle assicurazioni.
La censura appare fondata.
L'art. 45 della Card, rubricato “Decorrenza”, stabilisce espressamente che
“La Convenzione ha effetto per i sinistri che si verificheranno a partire dall'1 febbraio 2007.
L'inequivocabile previsione di cui sopra comporta che la decadenza previ- sta dall'art. 40 ed invocato dall'appellata non può trovare applicazione.
Ne consegue che, essendo provata la corresponsione delle somme corrispo-
- 3 - Corte di Appello di Palermo ste in dipendenza del sinistro del 17.2.2006 (v. quietanze di pagamento in atti) per complessivi € 10.198,08 (€ 5.923,00 ad € CP_3
3.644,48 a € 628,00 ad oltre inte- Persona_1 CP_3
ressi dalla domanda al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio comporta che la deve ri- Controparte_2
fondere alla le spese dei due gradi che si liquidano come in Parte_1
dispositivo (scaglione da € 5.000,00 ad € 26.000, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Palermo del
14.3.2019, appellata da nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_2
condanna la al pagamento della somma di €
[...] Controparte_2
10.196,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della
Parte_1
Condanna la al pagamento in favore dell'appellante Controparte_2
delle spese di lite dei due gradi del giudizio, liquidate in € 1.618,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo grado, ed in €
1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per questo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 15.5.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
- 4 - Corte di Appello di Palermo decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo