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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3949/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/03/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SCIUTO;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. VALLONE Controparte_1
DANILO, oggi sostituito dall'avv. GIUSY TOMMASELLO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da note conclusive, con le richieste ivi formulate. Discute la causa, replicando alle avverse note;
la ha rispettato le regole di comportamento e di azione, PT soprattutto sotto il profilo soggettivo;
quando ha presentato l'offerta, il prodotto fabbricato in Giappone da una multinazionale era regolarmente fabbricato;
ciò cristallizza al momento della presentazione dell'offerta la serietà della stessa, che offriva un prodotto in commercio;
la prima fornitura dimostra la regolare esecuzione;
al momento della prsentazione della seconda fornitura, si è verificato un impedimento, in quanto il fabbricatore ha deciso di chiudere la linea produttiva degli aghi;
si PT
è quindi trovata nell'impossibilità di proseguire la fornitura, senza responsabilità, in quanto il fabbricatore ha cessato la sua produzione;
nel disciplinare non è previsto alcun obbligo di scorta né
era obbligata a fare scorta dell'intera fornitura;
ha cercato nel mercato un prodotto che potesse PT soddisfare due aspetti: 1) stessi requisiti;
2) fascia di prezzo similare;
ha fornito 5.000 aghi PT di altra ditta, dal punto delle specifiche tecniche soddisfavano il capitolato;
nel teste pratico questa tipologia di ago ha evidenziato un problema, come si evince da gara successiva, dove su 6 soggetti partecipanti 3 ditte sono state escluse perché il prodotto offerto ha manifestato le stesse problematiche;
è stata provata l'impossibilità sopravvenuta, non dipendente dalla volontà. Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica dove le norme sono speciali, anche gli aspetti procedimentali assumono rilevanze sostanziali: l'art. 108 imponeva un contraddittorio tra le parti nel rispetto dei termini non rispettati Cont dall' L'avv. replica che il termine di riferimento per valutare la diligenza è novembre 2016 non luglio 2017, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica con cui si deve valutare l'offerta.
pagina 1 di 13 L'avv. di parte convenuta precisa come in atti e in particolare alle note conclusive. Discute replicando che non sussistono gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, come da documentazione depositata, difettano il profilo soggettivo (manca il requisito dell'imprevedibilità, come si evince dalla documentazione in atti, era già da tempo a conoscenza che la avrebbe cessato la PT Pt_2 produzione;
ha ammesso di saperlo nella corrispondenza;
la comunicazione ufficiale l'ha reperita solo ad agosto;
manca la diligenza anche su questo profilo) e quello oggettivo (è vero che non vi era previsione espressa di uno specifico obbligo di fare scorte, ma per far fronte ad un ordine di questa mole la diligenza imponeva questa scelta, essendo operatore del mercato da tempo;
il prodotto fornito successivamente non era idoneo, previsto per il Dipartimento di Veterinaria); dal punto di vista procedurale, il contraddittorio c'è stato ed è proseguito per circa 2 mesi ed è stata data la possibilità di deduzioni e documentazione, che è pervenuta solo dopo la risoluzione del contratto.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3949/2018 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti MAGNANO S. LIO VALENTINA Parte_1 P.IVA_1
e SCIUTO GIUSEPPE ( C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO
CONVENUTA
Conclusioni
pagina 2 di 13 Parte attrice: “precisano sin d'ora le conclusioni, chiedendo all'Ecc.mo Tribunale adito, di Volere:
- in via preliminare, ritenere, accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e/o comunque inefficacia
- previa, se del caso, disapplicazione, ai sensi dell'art. 5, L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E - della delibera del Direttore Generale dell' n.1939 del 12 luglio 2017, della nota a firma del CP_1
Commissario p.t. n.U-0003892 del 13.02.2018 di protocollo, del presupposto parere legale interno del
25.01.2018 n. 3/2018 e di tutti gli altri atti presupposti richiamati in narrativa, mediante cui l' CP_1
ha illegittimamente risolto in danno dell'attrice l rapporto d'appalto di cui in
[...] Parte_1 citazione;
- quindi, in via principale, ritenere, accertare e dichiarare risolto il contratto medesimo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., anche in tal caso previa eventuale disapplicazione ai Cont sensi dell'art. 5, L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E, degli illegittimi atti adottati dall' convenuta nei confronti dell'attrice, per come sopra identificati;
- ovvero, in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare la non imputabilità della anticipata cessazione della fornitura a carico della attrice per tutte le ragioni esposte in citazione Parte_1
e nei precedenti scritti di causa, anche in tal caso previa eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5, Cont L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E, degli illegittimi atti adottati dall convenuta nei confronti dell'attrice, per come sopra identificati;
- per l'effetto, in entrambi i casi, dichiarare illegittima l'escussione della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata il 20 dicembre 2016 dalla stessa
[...]
Controparte_2
- ovvero, in via ulteriormente subordinata, per effetto dell'accoglimento della gradata domanda di cui Cont al punto II dell'atto di citazione, ritenere, accertare e dichiarare che la convenuta possa al più escutere la predetta polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata il 20 dicembre 2016 dalla stessa
nei limiti del danno effettivamente patito e Controparte_2 confessoriamente determinato in euro 1.140,70; Cont
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta: “si insiste nelle conclusioni rassegnate in atti e che per completezza appresso si riportano:
“piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento delle eccezioni e ragioni rassegnate in atti, rigettare l'atto di citazione avversato, nonché tutte le domande in esso contenute, poiché inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre i relativi oneri accessori di legge”. pagina 3 di 13 Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (di seguito, ) conveniva in Parte_1 PT
Cont giudizio (di seguito, Controparte_1
Cont contestando la risoluzione stragiudiziale del contratto deliberato dall' con delibera del 12/7/2017, n.
1939, stipulato tra le parti in data 10/1/2017, n. 1358175, prot. 556, dopo l'aggiudicazione da parte della prima della gara indetta dalla seconda con delibera n. 2182 del 27/9/2016.
Allegava, a tal fine, che: Cont
- la gara era stata indetta dall' per l'acquisto tramite la piattaforma MEPA (RDO 1358175) d'una fornitura triennale di seicentomila (600.000) aghi sterili monouso destinati al Dipartimento Prevenzione
Veterinario, con importo complessivo a base d'asta di euro 60.000,00 (IVA esclusa);
- aveva partecipato offrendo, nel termine del bando, la fornitura del dispositivo medico PT avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'appalto, prodotto dalla Pt_2
(multinazionale ben nota nel settore ed avente sede in Giappone);
- si è aggiudicata la fornitura per l'importo complessivo triennale di euro 29.700,00 iva PT compresa, quindi per un importo annuo di poco inferiore ad euro 10.000,00;
- il contratto è stato stipulato previa costituzione di apposita cauzione definitiva ex art. 103 d.lgs. n.
50/2016 – polizza fideiussoria n. 2016/13/6346010 rilasciata il 20/12/2016 da
[...]
per il massimale assicurato di euro 13.000,00; Controparte_2
Cont
- ha adempiuto regolarmente al primo ordinativo degli aghi richiesti dall' nel gennaio PT
2017;
- ricevuta un secondo ordinativo nell'aprile 2017, ha richiesto al produttore gli PT Pt_2 ulteriori quantitativi di aghi necessari, la quale ha tuttavia ha evaso solo parzialmente l'ordine;
- chiesti chiarimenti, ha comunicato verbalmente che produzione degli aghi era Pt_2 definitivamente cessata con decorrenza 1° gennaio 2017, quindi dopo la presentazione dell'offerta, e che le scorte di magazzino inizialmente considerate dallo stesso produttore come sufficienti a far fronte ai contratti di fornitura in essere (tra i quali quello con la per la fornitura triennale di cui qui si PT discute) risultavano “esaurite”;
- si è dunque attivata cercando di rinvenire nel mercato di riferimento un prodotto similare PT per una sostituzione, riscontrando una particolare carenza, considerate le peculiari specifiche tecniche del prodotto oggetto di fornitura e il ridotto tempo a disposizione;
- era quindi riuscita a rinvenire solo l'ago ad uso veterinario prodotto dalla , altra PT CP_3 azienda leader nel settore della produzione di articoli per laboratori di analisi, peraltro, più costoso di quello;
Pt_2
pagina 4 di 13 - ha pertanto riscontrato il secondo ordinativo per il quantitativo di aghi non coperto dalla PT
, inviando proprio quelli della nel frattanto reperiti;
Pt_2 CP_3
Cont
- l' con comunicazione del 25/5/2017, rilevata la parziale difformità della fornitura, ha tuttavia diffidato la ad adempiere nei termini di contratto entro 5 giorni naturali e consecutivi, PT minacciando di addivenire alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva ed alle segnalazioni all'
[...]
, con nota del 25/5/2017, ha riscontrato la predetta missiva comunicando la sopravvenuta CP_4 oggettiva impossibilità di fornire gli aghi inizialmente offerti per l'intervenuta cessazione della produzione da parte della , esplicando così le ragioni dell'invio dei diversi ed equivalenti aghi Pt_2
a completamento dell'ordinativo del 5/4/2017; CP_3
Cont
- con pec del 29/5/2017, ha assegnato termine fino al giorno seguente per documentare l'oggettiva impossibilità sopravvenuta, producendo la documentazione comprovante la messa fuori produzione della linea TERUMO, nonché per assicurare per iscritto comunque sarebbe stata garantita la fornitura per tre anni;
- , nell'esiguo termine assegnato, non è riuscita ad ottenere dalla alcuna PT Pt_2 documentazione;
Cont
- l' a tal punto, con delibera n.1528 del 7/6/2017, ha autorizzato un acquisto urgente di 35.000 aghi ad opera del secondo classificato, con “compera in danno” di , ex art. 1516 c.c.; PT
- , con nota del 13/6/2017, ha insistito sulla piena equivalenza ed idoneità degli aghi KIMA PT reperiti sul mercato a seguito della sopravvenuta indisponibilità di quelli della , chiedendo Pt_2
Cont all' di sottoporre tale fornitura alternativa alla valutazione d'una commissione tecnica;
- accolta tale richiesta, la commissione tecnica nominata ne ha ritenuto l'inidoneità/non conformità
(rilevando come “il gommino espelle la provetta al momento dell'inserimento della stessa”); più precisamente si sarebbe riscontrato che l'ago sebbene dotato di caratteristiche tecniche e fisiche assolutamente conformi a quelli richieste dal capitolato tuttavia risultava idoneo nell'impiego solo su animali di piccola taglia mentre su quelli di grossa taglia non garantiva la stessa stabilità in quanto la maggiore pressione sanguigna determinava l'espulsione del gommino (avvolgente l'ago) dalla provetta;
Cont
- l' con nota del 3/7/2017 ricevuta il 4/7/2017, senza chiedere di sostituire alla il prodotto PT con altro equivalente, ha ritenuto di avviare il procedimento di risoluzione in danno di , PT assegnandole un brevissimo termine (tre giorni) per presentare eventuali controdeduzioni, decorso il quale senza osservazioni ha deliberato la risoluzione di diritto per inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva;
pagina 5 di 13 Cont
- l' con tale delibera ha tuttavia dato atto dell'impossibilità di disporre lo scorrimento della graduatoria di gara, in ragione dell'impossibilità nel frattanto riscontrata dalla seconda classificata di poter fornire il prodotto a suo tempo offerto alla “quotazione” originaria;
- , nel frattempo, aveva comunque dato riscontro della comunicazione del 3/7/2017 con nota PT del 19/7/2019, ribadendo l'improvvisa e non preventivabile interruzione della fornitura da parte del produttore terzo, , causa esterno e di forza maggiore non imputabile;
Pt_2
Cont
- l' con nota del 26/7/2017 ha tuttavia comunicato di aver disposto l'integrale escussione della cauzione definitiva, senza nemmeno dimostrare di aver subito un particolare danno, e di aver acquisito in danno di due ulteriori ordinativi effettuati nelle more, chiedendosi la corresponsione della PT differenza totale di euro 1.140,70;
- seguivano, infine, ulteriori comunicazioni tra le parti con cui veniva infine respinta la richiesta di autotutela di revoca della delibera n. 1939 del 12/7/2017, sostituendola con la presa d'atto dell'intervenuto scioglimento e/o estinzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli articoli 1256 e 1672 c.c., come documentato dalla dichiarazione del procuratore speciale della Pt_2
Cont medio tempore trasmessa all'
- non sussistevano, infatti, i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento, anche in virtù del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 108 d.lgs. 50/2016 (e dall'art. 14 del contratto) per le controdeduzioni e la ripresa delle prestazioni in caso di ritardo;
, inoltre, era solo un PT intermediario del bene richiesto dalla p.a., sicché eventi imprevedibili che precludono al fabbricatore la prosecuzione della produzione del dispositivo esulano dalla volontà dell'appaltatore di proseguire la fornitura assunta, costituendo un evento che rendeva la prestazione oggettivamente e definitivamente impossibile;
non aveva, infine, assegnato all'appaltatore un congruo termine per poter PT reperire altro ed equivalente prodotto sul mercato, in ossequio al principio generale di equivalenza di cui all'art. 68, co. 13, d.lgs. 50/2016 (art. 2 c.s.a.); la risoluzione presupponeva, infine, la colpa dell'appaltatore, colpa insussistente nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che la nuova gara indetta è andata deserta e solo successivamente nell'ulteriore gara il 50% degli operatori ha offerto prodotto non idonei, a dimostrazione della difficoltà a reperire un bene fungibile.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rinviava la causa all'udienza odierna per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
La domanda non è fondata. pagina 6 di 13 È documentale che:
- , con delibera n. 2939 del 15/12/2016, si sia aggiudicata, previa verifica della PT documentazione amministrativa/tecnica e della rispondenza al disciplinare (doc. 1, attore), la gara indetta Cont dall' per la somministrazione triennale di 600.000,00 aghi monouso con gommino vacutainer per prelievo multiplo sottovuoto destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario (doc. 3, attore), offrendo il seguente prodotto “ago multiplo Venoject per prelievi sottovuoto” prodotto dalla , per CP_5 un importo complessivo triennale di euro 29.700,00, oltre i.v.a. (la seconda offerta era per 34.800,00, oltre i.v.a.);
- le parti, in data 10/1/2017, hanno stipulato il contratto (doc. 4, attore), previa costituzione, da parte dell'aggiudicataria, di polizza fideiussoria ex art. 103 d.lgs. 50/2016, rilasciata a tal fine da
[...]
per il massimale di euro 13.000,00 (doc. 5, attore); Controparte_2
- che parte attrice eseguiva regolarmente la fornitura del primo ordinativo, di gennaio 2017.
È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto tempestivamente allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive nel termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., che:
- a fronte del secondo ordine, n. 4145 del 5/4/2017 (30.000,00 aghi), consegnava, in data PT
18/4/2017, solo 2.000,00 aghi;
- sollecitata telefonicamente il 3/5/2017, solo in data 16/5/2017 informava il Servizio PT
Cont Farmaceutico dell di porte fornire aghi con gauce 21 G, in sostituzione degli aghi 20G oggetto dell'appalto; Cont
- ricevuta una formale diffida dall il 25/5/2017 , quindi a distanza oltre un mese e PT
Cont mezzo dall'ordine, comunicava all che il proprio fornitore aveva cessato l'intera produzione di provette e accessori sottovuoto, dichiarando di aver unilateralmente acquistato 5.000,00 pezzi, in luogo ai 30.000,00 di cui all'ordine, di un prodotto differente ma dichiarato avente le medesime caratteristiche di quello aggiudicato, ossia aghi della marca . CP_3
Cont È documentale che l' con successiva e-mail del 29/5/2017, abbia chiesto di documentare la messa fuori produzione dell'ago offerto in sede di aggiudicazione, assegnando termine sino al giorno dopo onde evitare l'interruzione della fornitura o per assicurarla in altro modo (doc. 11, attore). Cont È documentale che in mancanza di un riscontro, con delibera del 7/6/2017, abbia autorizzato l'acquisto urgente di 35.000,00 aghi, ad opera del secondo classificato, con il proposito di addebitare il maggior costo, di euro 297,50 oltre i.v.a., in capo alla , sensi dell'art. 1516 c.c. (doc. 12 e 13, PT attore).
È documentale che, dopo aver ricevuto la pec del 13/6/2017 con cui la ha insistito sulla piena PT
Cont equivalenza degli aghi KIMA (doc. 14, attore), l' con pec del 16/6/2017, abbia comunicato di aver pagina 7 di 13 sottoposto tale prodotto alla Commissione tecnica all'uopo nominata (doc. 15, attore).
È pacifico, inoltre, che la commissione ha ritenuto tali aghi non idonei, rilevando come “il gommino espelle la provetta al momento dell'inserimento della stessa”, contrariamente al disciplinare di cui al bando di gara (doc. 1, attore, art. 1) e risultando gli stessi utilizzabili “solo su animali di piccola taglia”
(p. 4 citazione). Cont È documentale, altresì, che l con nota del 3/7/2017, ha comunicato di aver dato corso al procedimento di risoluzione in danno di , assegnando ulteriori 3 giorni per presentare PT
Cont eventuali controdeduzioni (doc. 16). Decorso tale termine, l in data 12/7/2017, ha deliberato la risoluzione del contratto e, preso atto che il secondo offerente in graduatoria aveva nelle more comunicato che il prezzo originariamente offerto non era più adeguato al mercato (euro 34.800,00, oltre i.v.a.), ha deciso l'acquisto urgente, con maggior costo a carico dell'inadempiente ex art. 1516 c.c. (637,50), presso tale secondo offerente di un numero di aghi necessario al fabbisogno sino al 31/10/2017 (75.000,00), nelle more della celebrazione di una seconda gara, determinando in 38.400,00 euro, oltre i.v.a., l'importo da porre a base della medesima (doc. 17, attore).
È documentale, infine, che il riscontro di perveniva solo in data 19/7/2017 e che con pec del PT
Cont 26/7/2017, l ha comunicato alla medesima (doc 20-22, attore) di aver richiesto l'escussione della fideiussione, la risoluzione del contratto e il pagamento di euro 1.140,70 quale maggior spesa per gli acquisti urgenti fatti a spese del venditore inadempiente.
Così riassunti i fatti di causa, è opportuno soffermarsi in diritto sui profili a base della domanda attorea:
1. Sull'asserita impossibilità sopravvenuta.
Una volta aggiudicato un appalto pubblico e stipulato il contratto tra amministrazione committente e appaltatore, l'esecuzione del rapporto, salvo specifiche ed eccezionali previsioni di leggi speciali, è assoggettata alla disciplina di diritto privato.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice pagina 8 di 13 l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
In particolare, con riferimento all'intensità dell'onere probatorio relativo all'impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c., quale evento impeditivo e/o estintivo dell'obbligazione (a seconda, ovviamente, della natura definitiva o meno dell'evento sopravvenuto), la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per
l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione
(se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev'essere, in effetti, obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso,
a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. n. 6594 del 2012, in motiv.; pagina 9 di 13 Cass. n. 13142 del 2017; in precedenza, Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 9645 del 2004; Cass. n. 8294 del 1990; Cass. n. 5653 del 1990), a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova (nella specie, invece, mancata) che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 06/10/2022, n. 29057).
Nel caso di specie, non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti declinati dalla PT giurisprudenza ed anzi, dagli atti di causa, risulta che: Cont
- l ha, infatti, aggiudicato, all'esito di due gare (allegazione comparsa di costituzione, p. 6, per un prezzo di euro 41.724,00, i.v.a. compresa, non contestato da controparte, che invece valorizza che tre imprese su sei abbiano fornito aghi non idonei), la medesima fornitura ad altro soggetto, dimostrando la presenza sul mercato di aghi equivalenti e, quindi, offrendo elementi contrari all'asserita penuria di tale prodotto;
- con comunicazione del 25/5/2017 (doc. 10, attore), è la stessa a dichiarare che “dal 1 PT
Gennaio 2017” il suo forniture ha dismesso la produzione dell'intera gamma di prodotti, tra cui quello offerto in sede di gara da parte attrice, circostanza “da noi conosciuta anzitempo, ma per la quale avevamo ricevuto assicurazione della regolare fornitura per gli impegni di gara assunti”: la prevedibilità dell'evento, soprattutto da un'impresa intermediaria da tempo sul mercato e che partecipa a gare per appalti pubblici, è incompatibile con l'asserita non imputabilità dell'impossibilità o, meglio, difficoltà all'esecuzione della prestazione oggetto di obbligazione.
In conclusione, non ricorrono i presupposti per l'impossibilità impeditiva dell'inadempimento e liberatoria dell'obbligazione.
2. Sull'asserita illegittimità della risoluzione.
Il contratto concluso tra le parti prevedeva espressamente che “[s]i prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.”.
Inoltre, è previsto che:
In particolare, l'art. 9 del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara accettato con l'offerta stabiliva, pagina 10 di 13 all'art. 9, che:
La disciplina contrattuale, pertanto, a prescindere dal potere di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, consentiva all'amministrazione committente di risolvere unilateralmente il contratto, a fronte dell'ormai grave ritardo da parte della . PT
Infatti, la comunicazione con cui informava che si avrebbe provveduto ad una delibera di risoluzione è del 3/7/2017, addirittura in epoca successiva, ai fini dell'esame del contegno secondo buona fede, del vaglio del succedaneo offerto, in misura peraltro inferiore all'ordinativo del 5/4/2017 (5.000,00 aghi a fronte di una richiesta di 30.000,00), da parte di . PT
La gravità dell'inadempimento è, inoltre, corroborata dai plurimi acquisti, fuori bando, effettuati con Cont urgenza dall' in attesa che la dimostrasse l'impossibilità ad adempiere o offrisse un PT prodotto parimenti idoneo, con maggior prezzo da addebitarsi a carico dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1516 c.c.; inoltre, è ulteriormente confermato dalla celerità con cui sono state indette e celebrate le successive gare.
Inoltre, anche a voler applicare la disciplina di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, quindi secondo la tesi di parte attrice, è sufficiente osservare, anche in virtù del principio generale del raggiungimento dello scopo, ossia dell'integrazione del contraddittorio con la , che tra la data PT della prima formale diffida (25/5/2017), con contestazione del ritardo ed invito a formulare osservazioni e la risoluzione (comunicazione del 3/7/2017, con delibera del 12/7/2017) sono decorsi oltre quindici giorni, la stazione appaltante ha concesso ulteriori termini intermedi (nota del 29/5/2017; nota del
16/6/2017), ha addirittura verificato il prodotto alternativo offerto e ha sempre dato riscontro delle osservazioni ricevute. Di conseguenza, in disparte i singoli termini assegnati con le comunicazioni, non Cont applicati nemmeno dall in danno della (attendendo, appunto, oltre 2 mesi di PT
pagina 11 di 13 interlocuzioni e indagini di carattere tecnico), deve ritenersi rispettato l'onere procedimentale altrimenti Cont incombente sull in virtù del terzo comma di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016.
In conclusione, il contratto è stato correttamente risolto di diritto.
3. Sull'asserita illegittimità dell'escussione della fideiussione. Cont È pacifico che l abbia escusso la polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata, il 20/12/2016, da nella misura e con le modalità di Controparte_2 cui all'art. 103, d.lgs. 50/2016, per il massimale garantito di euro 13.000,00.
L'art. 103, co. 1, 5° per., d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, prevedeva che “[l]a cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore”. Il successivo comma 2, inoltre, stabiliva che “[l]e stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto”. Cont Nel caso di specie, è documentato che il danno sofferto dall derivante dall'inadempimento di lungi da esser limitato alla maggior spesa sostenuta nelle more delle interlocuzioni Parte_1 con l'affidataria per l'acquisto urgente e fuori bando di aghi (1.1.40,70, il cui rimborso da parte della non è nemmeno stato allegato), comprende sia il danno emergente costituito dalle Parte_1 spese e dal personale impiegato per l'indizione e celebrazione di ulteriori due gare d'appalto, sia il maggior prezzo riconosciuto all'aggiudicatario dell'ultima gara (41.724,00) rispetto a quello convenuto con (euro 29.700,00), sicché l'unica doglianza evocabile da quest'ultima, ma priva di PT riscontro quanto all'eventuale impatto economico subito (in ogni caso la fideiussione non poteva esser Cont svincolata), può tutt'al più esser costituita dal non aver l atteso l'esito dei bandi di gara prima di verificare l'esatta entità del risarcimento del danno, il quale comunque ha poi superato la misura della pagina 12 di 13 garanzia pendente.
In conclusione, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto P.IVA_1 di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta le domande di (c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (c.f. a rimborsare ad Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 P.IVA_2 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/03/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SCIUTO;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. VALLONE Controparte_1
DANILO, oggi sostituito dall'avv. GIUSY TOMMASELLO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da note conclusive, con le richieste ivi formulate. Discute la causa, replicando alle avverse note;
la ha rispettato le regole di comportamento e di azione, PT soprattutto sotto il profilo soggettivo;
quando ha presentato l'offerta, il prodotto fabbricato in Giappone da una multinazionale era regolarmente fabbricato;
ciò cristallizza al momento della presentazione dell'offerta la serietà della stessa, che offriva un prodotto in commercio;
la prima fornitura dimostra la regolare esecuzione;
al momento della prsentazione della seconda fornitura, si è verificato un impedimento, in quanto il fabbricatore ha deciso di chiudere la linea produttiva degli aghi;
si PT
è quindi trovata nell'impossibilità di proseguire la fornitura, senza responsabilità, in quanto il fabbricatore ha cessato la sua produzione;
nel disciplinare non è previsto alcun obbligo di scorta né
era obbligata a fare scorta dell'intera fornitura;
ha cercato nel mercato un prodotto che potesse PT soddisfare due aspetti: 1) stessi requisiti;
2) fascia di prezzo similare;
ha fornito 5.000 aghi PT di altra ditta, dal punto delle specifiche tecniche soddisfavano il capitolato;
nel teste pratico questa tipologia di ago ha evidenziato un problema, come si evince da gara successiva, dove su 6 soggetti partecipanti 3 ditte sono state escluse perché il prodotto offerto ha manifestato le stesse problematiche;
è stata provata l'impossibilità sopravvenuta, non dipendente dalla volontà. Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica dove le norme sono speciali, anche gli aspetti procedimentali assumono rilevanze sostanziali: l'art. 108 imponeva un contraddittorio tra le parti nel rispetto dei termini non rispettati Cont dall' L'avv. replica che il termine di riferimento per valutare la diligenza è novembre 2016 non luglio 2017, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica con cui si deve valutare l'offerta.
pagina 1 di 13 L'avv. di parte convenuta precisa come in atti e in particolare alle note conclusive. Discute replicando che non sussistono gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, come da documentazione depositata, difettano il profilo soggettivo (manca il requisito dell'imprevedibilità, come si evince dalla documentazione in atti, era già da tempo a conoscenza che la avrebbe cessato la PT Pt_2 produzione;
ha ammesso di saperlo nella corrispondenza;
la comunicazione ufficiale l'ha reperita solo ad agosto;
manca la diligenza anche su questo profilo) e quello oggettivo (è vero che non vi era previsione espressa di uno specifico obbligo di fare scorte, ma per far fronte ad un ordine di questa mole la diligenza imponeva questa scelta, essendo operatore del mercato da tempo;
il prodotto fornito successivamente non era idoneo, previsto per il Dipartimento di Veterinaria); dal punto di vista procedurale, il contraddittorio c'è stato ed è proseguito per circa 2 mesi ed è stata data la possibilità di deduzioni e documentazione, che è pervenuta solo dopo la risoluzione del contratto.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3949/2018 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti MAGNANO S. LIO VALENTINA Parte_1 P.IVA_1
e SCIUTO GIUSEPPE ( C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO
CONVENUTA
Conclusioni
pagina 2 di 13 Parte attrice: “precisano sin d'ora le conclusioni, chiedendo all'Ecc.mo Tribunale adito, di Volere:
- in via preliminare, ritenere, accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e/o comunque inefficacia
- previa, se del caso, disapplicazione, ai sensi dell'art. 5, L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E - della delibera del Direttore Generale dell' n.1939 del 12 luglio 2017, della nota a firma del CP_1
Commissario p.t. n.U-0003892 del 13.02.2018 di protocollo, del presupposto parere legale interno del
25.01.2018 n. 3/2018 e di tutti gli altri atti presupposti richiamati in narrativa, mediante cui l' CP_1
ha illegittimamente risolto in danno dell'attrice l rapporto d'appalto di cui in
[...] Parte_1 citazione;
- quindi, in via principale, ritenere, accertare e dichiarare risolto il contratto medesimo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., anche in tal caso previa eventuale disapplicazione ai Cont sensi dell'art. 5, L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E, degli illegittimi atti adottati dall' convenuta nei confronti dell'attrice, per come sopra identificati;
- ovvero, in via subordinata, ritenere, accertare e dichiarare la non imputabilità della anticipata cessazione della fornitura a carico della attrice per tutte le ragioni esposte in citazione Parte_1
e nei precedenti scritti di causa, anche in tal caso previa eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5, Cont L.A.C. - L. n. 2248/1865, Allegato E, degli illegittimi atti adottati dall convenuta nei confronti dell'attrice, per come sopra identificati;
- per l'effetto, in entrambi i casi, dichiarare illegittima l'escussione della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata il 20 dicembre 2016 dalla stessa
[...]
Controparte_2
- ovvero, in via ulteriormente subordinata, per effetto dell'accoglimento della gradata domanda di cui Cont al punto II dell'atto di citazione, ritenere, accertare e dichiarare che la convenuta possa al più escutere la predetta polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata il 20 dicembre 2016 dalla stessa
nei limiti del danno effettivamente patito e Controparte_2 confessoriamente determinato in euro 1.140,70; Cont
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta: “si insiste nelle conclusioni rassegnate in atti e che per completezza appresso si riportano:
“piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento delle eccezioni e ragioni rassegnate in atti, rigettare l'atto di citazione avversato, nonché tutte le domande in esso contenute, poiché inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre i relativi oneri accessori di legge”. pagina 3 di 13 Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (di seguito, ) conveniva in Parte_1 PT
Cont giudizio (di seguito, Controparte_1
Cont contestando la risoluzione stragiudiziale del contratto deliberato dall' con delibera del 12/7/2017, n.
1939, stipulato tra le parti in data 10/1/2017, n. 1358175, prot. 556, dopo l'aggiudicazione da parte della prima della gara indetta dalla seconda con delibera n. 2182 del 27/9/2016.
Allegava, a tal fine, che: Cont
- la gara era stata indetta dall' per l'acquisto tramite la piattaforma MEPA (RDO 1358175) d'una fornitura triennale di seicentomila (600.000) aghi sterili monouso destinati al Dipartimento Prevenzione
Veterinario, con importo complessivo a base d'asta di euro 60.000,00 (IVA esclusa);
- aveva partecipato offrendo, nel termine del bando, la fornitura del dispositivo medico PT avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'appalto, prodotto dalla Pt_2
(multinazionale ben nota nel settore ed avente sede in Giappone);
- si è aggiudicata la fornitura per l'importo complessivo triennale di euro 29.700,00 iva PT compresa, quindi per un importo annuo di poco inferiore ad euro 10.000,00;
- il contratto è stato stipulato previa costituzione di apposita cauzione definitiva ex art. 103 d.lgs. n.
50/2016 – polizza fideiussoria n. 2016/13/6346010 rilasciata il 20/12/2016 da
[...]
per il massimale assicurato di euro 13.000,00; Controparte_2
Cont
- ha adempiuto regolarmente al primo ordinativo degli aghi richiesti dall' nel gennaio PT
2017;
- ricevuta un secondo ordinativo nell'aprile 2017, ha richiesto al produttore gli PT Pt_2 ulteriori quantitativi di aghi necessari, la quale ha tuttavia ha evaso solo parzialmente l'ordine;
- chiesti chiarimenti, ha comunicato verbalmente che produzione degli aghi era Pt_2 definitivamente cessata con decorrenza 1° gennaio 2017, quindi dopo la presentazione dell'offerta, e che le scorte di magazzino inizialmente considerate dallo stesso produttore come sufficienti a far fronte ai contratti di fornitura in essere (tra i quali quello con la per la fornitura triennale di cui qui si PT discute) risultavano “esaurite”;
- si è dunque attivata cercando di rinvenire nel mercato di riferimento un prodotto similare PT per una sostituzione, riscontrando una particolare carenza, considerate le peculiari specifiche tecniche del prodotto oggetto di fornitura e il ridotto tempo a disposizione;
- era quindi riuscita a rinvenire solo l'ago ad uso veterinario prodotto dalla , altra PT CP_3 azienda leader nel settore della produzione di articoli per laboratori di analisi, peraltro, più costoso di quello;
Pt_2
pagina 4 di 13 - ha pertanto riscontrato il secondo ordinativo per il quantitativo di aghi non coperto dalla PT
, inviando proprio quelli della nel frattanto reperiti;
Pt_2 CP_3
Cont
- l' con comunicazione del 25/5/2017, rilevata la parziale difformità della fornitura, ha tuttavia diffidato la ad adempiere nei termini di contratto entro 5 giorni naturali e consecutivi, PT minacciando di addivenire alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva ed alle segnalazioni all'
[...]
, con nota del 25/5/2017, ha riscontrato la predetta missiva comunicando la sopravvenuta CP_4 oggettiva impossibilità di fornire gli aghi inizialmente offerti per l'intervenuta cessazione della produzione da parte della , esplicando così le ragioni dell'invio dei diversi ed equivalenti aghi Pt_2
a completamento dell'ordinativo del 5/4/2017; CP_3
Cont
- con pec del 29/5/2017, ha assegnato termine fino al giorno seguente per documentare l'oggettiva impossibilità sopravvenuta, producendo la documentazione comprovante la messa fuori produzione della linea TERUMO, nonché per assicurare per iscritto comunque sarebbe stata garantita la fornitura per tre anni;
- , nell'esiguo termine assegnato, non è riuscita ad ottenere dalla alcuna PT Pt_2 documentazione;
Cont
- l' a tal punto, con delibera n.1528 del 7/6/2017, ha autorizzato un acquisto urgente di 35.000 aghi ad opera del secondo classificato, con “compera in danno” di , ex art. 1516 c.c.; PT
- , con nota del 13/6/2017, ha insistito sulla piena equivalenza ed idoneità degli aghi KIMA PT reperiti sul mercato a seguito della sopravvenuta indisponibilità di quelli della , chiedendo Pt_2
Cont all' di sottoporre tale fornitura alternativa alla valutazione d'una commissione tecnica;
- accolta tale richiesta, la commissione tecnica nominata ne ha ritenuto l'inidoneità/non conformità
(rilevando come “il gommino espelle la provetta al momento dell'inserimento della stessa”); più precisamente si sarebbe riscontrato che l'ago sebbene dotato di caratteristiche tecniche e fisiche assolutamente conformi a quelli richieste dal capitolato tuttavia risultava idoneo nell'impiego solo su animali di piccola taglia mentre su quelli di grossa taglia non garantiva la stessa stabilità in quanto la maggiore pressione sanguigna determinava l'espulsione del gommino (avvolgente l'ago) dalla provetta;
Cont
- l' con nota del 3/7/2017 ricevuta il 4/7/2017, senza chiedere di sostituire alla il prodotto PT con altro equivalente, ha ritenuto di avviare il procedimento di risoluzione in danno di , PT assegnandole un brevissimo termine (tre giorni) per presentare eventuali controdeduzioni, decorso il quale senza osservazioni ha deliberato la risoluzione di diritto per inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva;
pagina 5 di 13 Cont
- l' con tale delibera ha tuttavia dato atto dell'impossibilità di disporre lo scorrimento della graduatoria di gara, in ragione dell'impossibilità nel frattanto riscontrata dalla seconda classificata di poter fornire il prodotto a suo tempo offerto alla “quotazione” originaria;
- , nel frattempo, aveva comunque dato riscontro della comunicazione del 3/7/2017 con nota PT del 19/7/2019, ribadendo l'improvvisa e non preventivabile interruzione della fornitura da parte del produttore terzo, , causa esterno e di forza maggiore non imputabile;
Pt_2
Cont
- l' con nota del 26/7/2017 ha tuttavia comunicato di aver disposto l'integrale escussione della cauzione definitiva, senza nemmeno dimostrare di aver subito un particolare danno, e di aver acquisito in danno di due ulteriori ordinativi effettuati nelle more, chiedendosi la corresponsione della PT differenza totale di euro 1.140,70;
- seguivano, infine, ulteriori comunicazioni tra le parti con cui veniva infine respinta la richiesta di autotutela di revoca della delibera n. 1939 del 12/7/2017, sostituendola con la presa d'atto dell'intervenuto scioglimento e/o estinzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli articoli 1256 e 1672 c.c., come documentato dalla dichiarazione del procuratore speciale della Pt_2
Cont medio tempore trasmessa all'
- non sussistevano, infatti, i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento, anche in virtù del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 108 d.lgs. 50/2016 (e dall'art. 14 del contratto) per le controdeduzioni e la ripresa delle prestazioni in caso di ritardo;
, inoltre, era solo un PT intermediario del bene richiesto dalla p.a., sicché eventi imprevedibili che precludono al fabbricatore la prosecuzione della produzione del dispositivo esulano dalla volontà dell'appaltatore di proseguire la fornitura assunta, costituendo un evento che rendeva la prestazione oggettivamente e definitivamente impossibile;
non aveva, infine, assegnato all'appaltatore un congruo termine per poter PT reperire altro ed equivalente prodotto sul mercato, in ossequio al principio generale di equivalenza di cui all'art. 68, co. 13, d.lgs. 50/2016 (art. 2 c.s.a.); la risoluzione presupponeva, infine, la colpa dell'appaltatore, colpa insussistente nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che la nuova gara indetta è andata deserta e solo successivamente nell'ulteriore gara il 50% degli operatori ha offerto prodotto non idonei, a dimostrazione della difficoltà a reperire un bene fungibile.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rinviava la causa all'udienza odierna per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
La domanda non è fondata. pagina 6 di 13 È documentale che:
- , con delibera n. 2939 del 15/12/2016, si sia aggiudicata, previa verifica della PT documentazione amministrativa/tecnica e della rispondenza al disciplinare (doc. 1, attore), la gara indetta Cont dall' per la somministrazione triennale di 600.000,00 aghi monouso con gommino vacutainer per prelievo multiplo sottovuoto destinati al Dipartimento Prevenzione Veterinario (doc. 3, attore), offrendo il seguente prodotto “ago multiplo Venoject per prelievi sottovuoto” prodotto dalla , per CP_5 un importo complessivo triennale di euro 29.700,00, oltre i.v.a. (la seconda offerta era per 34.800,00, oltre i.v.a.);
- le parti, in data 10/1/2017, hanno stipulato il contratto (doc. 4, attore), previa costituzione, da parte dell'aggiudicataria, di polizza fideiussoria ex art. 103 d.lgs. 50/2016, rilasciata a tal fine da
[...]
per il massimale di euro 13.000,00 (doc. 5, attore); Controparte_2
- che parte attrice eseguiva regolarmente la fornitura del primo ordinativo, di gennaio 2017.
È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto tempestivamente allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive nel termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., che:
- a fronte del secondo ordine, n. 4145 del 5/4/2017 (30.000,00 aghi), consegnava, in data PT
18/4/2017, solo 2.000,00 aghi;
- sollecitata telefonicamente il 3/5/2017, solo in data 16/5/2017 informava il Servizio PT
Cont Farmaceutico dell di porte fornire aghi con gauce 21 G, in sostituzione degli aghi 20G oggetto dell'appalto; Cont
- ricevuta una formale diffida dall il 25/5/2017 , quindi a distanza oltre un mese e PT
Cont mezzo dall'ordine, comunicava all che il proprio fornitore aveva cessato l'intera produzione di provette e accessori sottovuoto, dichiarando di aver unilateralmente acquistato 5.000,00 pezzi, in luogo ai 30.000,00 di cui all'ordine, di un prodotto differente ma dichiarato avente le medesime caratteristiche di quello aggiudicato, ossia aghi della marca . CP_3
Cont È documentale che l' con successiva e-mail del 29/5/2017, abbia chiesto di documentare la messa fuori produzione dell'ago offerto in sede di aggiudicazione, assegnando termine sino al giorno dopo onde evitare l'interruzione della fornitura o per assicurarla in altro modo (doc. 11, attore). Cont È documentale che in mancanza di un riscontro, con delibera del 7/6/2017, abbia autorizzato l'acquisto urgente di 35.000,00 aghi, ad opera del secondo classificato, con il proposito di addebitare il maggior costo, di euro 297,50 oltre i.v.a., in capo alla , sensi dell'art. 1516 c.c. (doc. 12 e 13, PT attore).
È documentale che, dopo aver ricevuto la pec del 13/6/2017 con cui la ha insistito sulla piena PT
Cont equivalenza degli aghi KIMA (doc. 14, attore), l' con pec del 16/6/2017, abbia comunicato di aver pagina 7 di 13 sottoposto tale prodotto alla Commissione tecnica all'uopo nominata (doc. 15, attore).
È pacifico, inoltre, che la commissione ha ritenuto tali aghi non idonei, rilevando come “il gommino espelle la provetta al momento dell'inserimento della stessa”, contrariamente al disciplinare di cui al bando di gara (doc. 1, attore, art. 1) e risultando gli stessi utilizzabili “solo su animali di piccola taglia”
(p. 4 citazione). Cont È documentale, altresì, che l con nota del 3/7/2017, ha comunicato di aver dato corso al procedimento di risoluzione in danno di , assegnando ulteriori 3 giorni per presentare PT
Cont eventuali controdeduzioni (doc. 16). Decorso tale termine, l in data 12/7/2017, ha deliberato la risoluzione del contratto e, preso atto che il secondo offerente in graduatoria aveva nelle more comunicato che il prezzo originariamente offerto non era più adeguato al mercato (euro 34.800,00, oltre i.v.a.), ha deciso l'acquisto urgente, con maggior costo a carico dell'inadempiente ex art. 1516 c.c. (637,50), presso tale secondo offerente di un numero di aghi necessario al fabbisogno sino al 31/10/2017 (75.000,00), nelle more della celebrazione di una seconda gara, determinando in 38.400,00 euro, oltre i.v.a., l'importo da porre a base della medesima (doc. 17, attore).
È documentale, infine, che il riscontro di perveniva solo in data 19/7/2017 e che con pec del PT
Cont 26/7/2017, l ha comunicato alla medesima (doc 20-22, attore) di aver richiesto l'escussione della fideiussione, la risoluzione del contratto e il pagamento di euro 1.140,70 quale maggior spesa per gli acquisti urgenti fatti a spese del venditore inadempiente.
Così riassunti i fatti di causa, è opportuno soffermarsi in diritto sui profili a base della domanda attorea:
1. Sull'asserita impossibilità sopravvenuta.
Una volta aggiudicato un appalto pubblico e stipulato il contratto tra amministrazione committente e appaltatore, l'esecuzione del rapporto, salvo specifiche ed eccezionali previsioni di leggi speciali, è assoggettata alla disciplina di diritto privato.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice pagina 8 di 13 l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
In particolare, con riferimento all'intensità dell'onere probatorio relativo all'impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c., quale evento impeditivo e/o estintivo dell'obbligazione (a seconda, ovviamente, della natura definitiva o meno dell'evento sopravvenuto), la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per
l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione
(se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev'essere, in effetti, obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso,
a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. n. 6594 del 2012, in motiv.; pagina 9 di 13 Cass. n. 13142 del 2017; in precedenza, Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 9645 del 2004; Cass. n. 8294 del 1990; Cass. n. 5653 del 1990), a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova (nella specie, invece, mancata) che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 06/10/2022, n. 29057).
Nel caso di specie, non ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti declinati dalla PT giurisprudenza ed anzi, dagli atti di causa, risulta che: Cont
- l ha, infatti, aggiudicato, all'esito di due gare (allegazione comparsa di costituzione, p. 6, per un prezzo di euro 41.724,00, i.v.a. compresa, non contestato da controparte, che invece valorizza che tre imprese su sei abbiano fornito aghi non idonei), la medesima fornitura ad altro soggetto, dimostrando la presenza sul mercato di aghi equivalenti e, quindi, offrendo elementi contrari all'asserita penuria di tale prodotto;
- con comunicazione del 25/5/2017 (doc. 10, attore), è la stessa a dichiarare che “dal 1 PT
Gennaio 2017” il suo forniture ha dismesso la produzione dell'intera gamma di prodotti, tra cui quello offerto in sede di gara da parte attrice, circostanza “da noi conosciuta anzitempo, ma per la quale avevamo ricevuto assicurazione della regolare fornitura per gli impegni di gara assunti”: la prevedibilità dell'evento, soprattutto da un'impresa intermediaria da tempo sul mercato e che partecipa a gare per appalti pubblici, è incompatibile con l'asserita non imputabilità dell'impossibilità o, meglio, difficoltà all'esecuzione della prestazione oggetto di obbligazione.
In conclusione, non ricorrono i presupposti per l'impossibilità impeditiva dell'inadempimento e liberatoria dell'obbligazione.
2. Sull'asserita illegittimità della risoluzione.
Il contratto concluso tra le parti prevedeva espressamente che “[s]i prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.”.
Inoltre, è previsto che:
In particolare, l'art. 9 del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara accettato con l'offerta stabiliva, pagina 10 di 13 all'art. 9, che:
La disciplina contrattuale, pertanto, a prescindere dal potere di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, consentiva all'amministrazione committente di risolvere unilateralmente il contratto, a fronte dell'ormai grave ritardo da parte della . PT
Infatti, la comunicazione con cui informava che si avrebbe provveduto ad una delibera di risoluzione è del 3/7/2017, addirittura in epoca successiva, ai fini dell'esame del contegno secondo buona fede, del vaglio del succedaneo offerto, in misura peraltro inferiore all'ordinativo del 5/4/2017 (5.000,00 aghi a fronte di una richiesta di 30.000,00), da parte di . PT
La gravità dell'inadempimento è, inoltre, corroborata dai plurimi acquisti, fuori bando, effettuati con Cont urgenza dall' in attesa che la dimostrasse l'impossibilità ad adempiere o offrisse un PT prodotto parimenti idoneo, con maggior prezzo da addebitarsi a carico dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1516 c.c.; inoltre, è ulteriormente confermato dalla celerità con cui sono state indette e celebrate le successive gare.
Inoltre, anche a voler applicare la disciplina di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016, ratione temporis vigente, quindi secondo la tesi di parte attrice, è sufficiente osservare, anche in virtù del principio generale del raggiungimento dello scopo, ossia dell'integrazione del contraddittorio con la , che tra la data PT della prima formale diffida (25/5/2017), con contestazione del ritardo ed invito a formulare osservazioni e la risoluzione (comunicazione del 3/7/2017, con delibera del 12/7/2017) sono decorsi oltre quindici giorni, la stazione appaltante ha concesso ulteriori termini intermedi (nota del 29/5/2017; nota del
16/6/2017), ha addirittura verificato il prodotto alternativo offerto e ha sempre dato riscontro delle osservazioni ricevute. Di conseguenza, in disparte i singoli termini assegnati con le comunicazioni, non Cont applicati nemmeno dall in danno della (attendendo, appunto, oltre 2 mesi di PT
pagina 11 di 13 interlocuzioni e indagini di carattere tecnico), deve ritenersi rispettato l'onere procedimentale altrimenti Cont incombente sull in virtù del terzo comma di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016.
In conclusione, il contratto è stato correttamente risolto di diritto.
3. Sull'asserita illegittimità dell'escussione della fideiussione. Cont È pacifico che l abbia escusso la polizza fideiussoria n.2016/13/6346010 rilasciata, il 20/12/2016, da nella misura e con le modalità di Controparte_2 cui all'art. 103, d.lgs. 50/2016, per il massimale garantito di euro 13.000,00.
L'art. 103, co. 1, 5° per., d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, prevedeva che “[l]a cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore”. Il successivo comma 2, inoltre, stabiliva che “[l]e stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto”. Cont Nel caso di specie, è documentato che il danno sofferto dall derivante dall'inadempimento di lungi da esser limitato alla maggior spesa sostenuta nelle more delle interlocuzioni Parte_1 con l'affidataria per l'acquisto urgente e fuori bando di aghi (1.1.40,70, il cui rimborso da parte della non è nemmeno stato allegato), comprende sia il danno emergente costituito dalle Parte_1 spese e dal personale impiegato per l'indizione e celebrazione di ulteriori due gare d'appalto, sia il maggior prezzo riconosciuto all'aggiudicatario dell'ultima gara (41.724,00) rispetto a quello convenuto con (euro 29.700,00), sicché l'unica doglianza evocabile da quest'ultima, ma priva di PT riscontro quanto all'eventuale impatto economico subito (in ogni caso la fideiussione non poteva esser Cont svincolata), può tutt'al più esser costituita dal non aver l atteso l'esito dei bandi di gara prima di verificare l'esatta entità del risarcimento del danno, il quale comunque ha poi superato la misura della pagina 12 di 13 garanzia pendente.
In conclusione, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto P.IVA_1 di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta le domande di (c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (c.f. a rimborsare ad Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 P.IVA_2 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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