Sentenza 20 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2020, n. 12526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12526 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN NA nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 giugno 2019, la corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Roma, con cui AN NA e SA RE erano stati condannati in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminando la pena nella misura di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2000,00 di multa per ciascuno.
2. Avverso la pronuncia della predetta Corte di appello proponeva ricorso AN NA, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Ha dedotto, con il primo motivo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per la mancata indicazione delle circostanze su cui sarebbero fondate le conclusioni finali. Non si illustrerebbe in base a quali elementi sarebbe stata desunta l'intensa attività di spaccio rilevata all'interno della casa ove viveva la ricorrente, mentre sarebbe ricostruita solo in termini di verosimiglianza la vicenda per cui la donna avrebbe ritardato l'apertura della porta per favorire il figlio nell'occultare la droga, così formulandosi, in assenza di dati reali, una motivazione sul punto apodittica. Sarebbe altresì illogica la motivazione nella parte in cui non spiega le ragioni per cui i 20 euro trovati in possesso della ricorrente sarebbero riconducibili alla attività di spaccio e non vi sarebbero elementi per sostenere la predetta tesi, anche in mancanza di collegamento con la cessione a due distinti acquirenti.
4. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 533 cod. proc. pen e 110 cod. pen. in quanto la condotta della donna, meramente passiva e priva di una portata contributiva causale rispetto al reato - atteso che peraltro in sentenza non sarebbe indicato l'effetto della presenza della ricorrente sul reato - integrerebbe solo una connivenza non punibile. Del resto i giudici avrebbero solo valorizzato la circostanza della presenza della donna in casa assieme al figlio, in uno con il rilievo per cui la donna "non poteva non sapere". Da qui l'illegittimità della sentenza in mancanza di prove idonee a superare il dubbio sulla sua effettiva partecipazione nel reato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Devono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, siccome afferiscono entrambi al profilo della ricostruzione, in motivazione, della responsabilità della ricorrente.
2. Si premette che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro é formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
2.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non svilbppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).
2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).
2.3. Alla luce dei predetti principi, emerge una motivazione complessiva lineare e coerente, che si fonda anche sulle argomentazioni di primo grado, con cui del resto erano stati sostanzialmente già affrontati i rilievi critici proposti in questa sede, che quindi devono ritenersi meramente riaffermati, seppur già chiariti in primo grado. Ed invero, i giudici di merito hanno evidenziato come il carattere radicato e continuativo, e dunque "intenso" dell'attività di spaccio, sia emerso dalla organizzazione della stessa - ricavata dalla apposizione di una tenda per celare l'identità del pusher, da modifiche strutturali - e dunque permanenti - come l'apposizione di inferriate, dalle dichiarazioni assolutamente convergenti rese dagli acquirenti - i quali hanno ammesso di essersi recati già altre volte presso l'abitazione degli imputati per acquistare droga -, dalla ripetitività del modus adquirendi della sostanza, osservato dagli agenti e confermato da tutti gli acquirenti escussi, dalla presenza di una vedetta, collocata dinnanzi all'appartamento e munita di apposito dispositivo elettronico in grado di attivare immediatamente il campanello di allarme posizionato all'interno della casa, così da segnalare la presenza delle Forze dell'Ordine; ed infine, dagli involucri di droga, già pronti per la vendita, oltre che dalla eterogeneità della sostanza, dal rinvenimento di materiale di confezionamento e di pesatura nonché dalla esistenza di una contabilità rinvenuta nell'abitazione. Il ruolo della ricorrente è stato inoltre desunto sia dalla circostanza per cui la stessa abitava stabilmente nell'appartamento assieme al figlio - laddove la tesi della presenza saltuaria sostenuta dalla donna è stata stigmatizzata in ragione della mancata dimostrazione di tale mera asserzione -, sia dalla circostanza per cui la ricorrente fu vista dagli operanti, mentre gli stessi cercavano di entrare, dietro la tenda della finestra presso cui era avvenuta poco prima la cessione, con la medesima che soprassedeva, senza apparente giustificazione, all'invito ad aprire la porta, e si aveva modo di ascoltare il rumore dello sciacquone del bagno. Sia ancora dagli ulteriori dati per cui in casa v'erano involucri di stupefacente, nonchè la collocazione, in bella vista nel salotto, del campanello di allarme, sia perché l'attività si consumava nella sua stessa casa e sia perché la donna fu trovata alfine in possesso di 20 euro, banconota corrispondente a quella che uno degli acquirenti aveva riferito di avere consegnato al pusher poco prima dell'irruzione. Tale ricostruzione dà conto in maniera lineare e scevra da vizi dei plurimi elementi indiziari a supporto delle conclusioni accusatorie, sgombrando il campo dalla tesi della mera sussistenza di una condotta di connivenza rispetto all'agire del figlio.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/02/2020. Il onsigliere estensore, Il Presid,íte sis_senrg_N