Articolo 4 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 dicembre 1988
Art. 4. 1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988