Art. 66. ((Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.
Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile))
Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile))