Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1516.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore puo' fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore puo' fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
Commentari • 16
- 1. Cassazione civile n. 8840/1990https://www.brocardi.it/ · 38.099857
(massima n. 1) Il compratore di cose fungibili, il quale si avvalga della facoltà di procedere alla compera in danno del venditore disciplinata dall'art. 1516 c.c., può ottenere dall'inadempiente la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, mentre, qualora non si avvalga di tale facoltà, come nel caso in cui acquisti direttamente da un terzo le cose non consegnategli, al di fuori dei modi e delle forme di cui alla citata norma, per limitare le conseguenze dell'altrui inadempimento, può esperire ordinaria azione risarcitoria, soggetta alle comuni regole operanti in materia (e quindi sottratta ai limiti di cui al terzo comma del medesimo art. 1516 c.c.).
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Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Mantova, sentenza 28/09/2022, n. 720Provvedimento: […] 9. Ciò premesso, a fronte dell'inadempimento del venditore e stante la natura fungibile della merce oggetto del negozio inadempiuto, parte attrice ha liberamente scelto di azionare lo strumento di autotutela fornito dall'art. 1516 c.c., dandone pronta notizia alla controparte negoziale come emerge dalla documentazione in atti (docc. 14, 18, 20, 23 e 27) e chiedendo in questa sede che sia accertato il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno quantificato, ai sensi dell'art. 1516 c. 2 c.c., nella differenza tra il prezzo convenuto e quello occorso per l'acquisto.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- forma scritta obbligatoria·
- vendita di cose mobili·
- contumacia·
- art. 1516 c.c.·
- interessi moratori·
- art. 62 D.L. 1/2012·
- rivalutazione monetaria·
- onere della prova·
- inadempimento contrattuale