Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.

    La richiesta di sospensione è stata respinta in quanto non rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 per il processo tributario.

  • Rigettato
    Assenza prova distribuzione utili

    La Corte di Cassazione ha statuito la legittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base sociale, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado. La ristrettezza della base sociale (un solo socio) è considerata sufficiente per presumere la distribuzione degli utili.

  • Accolto
    Ricalcolo pretesa tributaria

    La pretesa tributaria nei confronti del ricorrente è stata quantificata in € 4.666,00, oltre sanzioni rideterminate in € 5.706,40, a fronte della riduzione del reddito d'impresa accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 20
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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