CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15396 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ER LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR ES OY, che ha chiesto annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per una nuova valutazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato RC OG AZ colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159. Secondo la conforme valutazione dei giudici del merito, AZ aveva violato le prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicatagli con provvedimento del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15396 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2023 16 maggio 2017 del Tribunale di Milano, notificato con verbale di sottoposizione il 4 marzo 2019. Per l'effetto, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. 2. Avverso la sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'iniputato ideducendo un unico motivo per erronea applicazione della legge penale. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, una volta accertata l'emissione del decreto con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. in un periodo in cui il proposto si trovava in stato di detenzione per espiazione della pena - cominciato il 20 dicembre 2016 e cessato il 29 febbraio 2019 - doveva tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione della disciplina prevista dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Poiché, a mente di tale disposizione, l'esecuzione della misura di prevenzione personale è rimasta sospesa durante l'espiazione della pena detentiva superiore a due anni e, dopo la cessazione dello stato di detenzione protrattosi per tale durata, non era stata disposta da parte del giudice della prevenzione la necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, la sorveglianza speciale non aveva ripreso automaticamente efficacia con lai sua rimessione in libertà. Ne segue che il fatto contestato non sussiste perché commesso in violazione delle prescrizioni imposte da un provvedimento divenuto inefficace a seguito dell'omessa necessaria rivalutazione della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo dedotto è infondato. 1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che - nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto - l'organo giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione. Dopo avere ricordato che costituisce 'diritto vivente", da una parte, l'applicabilità delle misure di prevenzione personali a soggetti in stato di 2 detenzione per titolo definitivo "giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma", e, dall'altra, l'incompatibilità tra misura di prevenzione personale e stato di detenzione in rapporto alla l'ase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare, la Consulta ha considerato tale sistema non rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza nel raffronto con quello relativo alle misure di sicurezza, anche esse fondate sulla pericolosità sociale. Al riguardo, ha rilevato che tra il modello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla, è preferibile il primo che tiene conto del dato pacifico che "il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile" specie se l'interessato è persona, come il detenuto in espiazione pena definitiva, che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Non può trovare ingresso una presunzione, pure solo iuris tantum, di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell'interessato. Ciò che rileva, infatti, anche nel settore delle misure di prevenzione è che la pericolosità sociale sia comunque attuale anche nel momento in cui la misura viene eseguita, "giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione". Ciò non toglie, conclude, il Giudice delle lecigi che resti rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterata verifica della pericolosità sociale possa essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione. 2. Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica 3 Il della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione peniitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). 3. Tenuto conto della" ratio4 della riforma, che è quella di attualizzare periodicamente la valutazione di pericolosità sociale già effettuata in sede di applicazione della misura, in stretta correlazione all'immutata possibilità di disporla, in presenza presupposti, anche nei confronti dei proposti detenuti, il comma 2-ter deve essere interpretato nel senso di imporre la rivalutazione della pericolosità, ai fini dell'efficacia della misura, ogni qual volta il periodo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, a causa dello stato di detenzione per espiazione pena, abbia superato i due anni. In favore di tale opzione ermeneutica depone il tenore letterale della disposizione che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la rivalutazione della pericolosità del proposto costituisce condizione di efficacia della misura nonquando la sorveglianza speciale debba essere eseguita nei confronti di un soggetto rimasto detenuto per più di due anni, a prescindere dall'epoca in cui è stato emesso il decreto che l'ha disposta, ma solo se sia decorso un biennio tra la data in cui è stato emesso tale provvedimento e la sua messa in esecuzione. 4 Nel caso in esame, pertanto, come già rilevato dal Tribunale, non si è verificata la perdita di efficacia della misura della sorveglianza speciale applicata a AZ. Tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione personale, emesso il 16 maggio 2017, e l'inizio dell'esecuzione, cori la notifica del decreto ed il verbale dio sottoposizione agli obblighi il 4 marzo 2019, è decorso un periodo inferiore a due anni, a nulla rilevando che AZ abbia patito un periodo detentivo più IN (dal 25 novembre 2016 al 2 marzo 2019). 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 17 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR ES OY, che ha chiesto annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per una nuova valutazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato RC OG AZ colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159. Secondo la conforme valutazione dei giudici del merito, AZ aveva violato le prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicatagli con provvedimento del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15396 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2023 16 maggio 2017 del Tribunale di Milano, notificato con verbale di sottoposizione il 4 marzo 2019. Per l'effetto, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. 2. Avverso la sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'iniputato ideducendo un unico motivo per erronea applicazione della legge penale. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, una volta accertata l'emissione del decreto con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. in un periodo in cui il proposto si trovava in stato di detenzione per espiazione della pena - cominciato il 20 dicembre 2016 e cessato il 29 febbraio 2019 - doveva tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione della disciplina prevista dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Poiché, a mente di tale disposizione, l'esecuzione della misura di prevenzione personale è rimasta sospesa durante l'espiazione della pena detentiva superiore a due anni e, dopo la cessazione dello stato di detenzione protrattosi per tale durata, non era stata disposta da parte del giudice della prevenzione la necessaria verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, la sorveglianza speciale non aveva ripreso automaticamente efficacia con lai sua rimessione in libertà. Ne segue che il fatto contestato non sussiste perché commesso in violazione delle prescrizioni imposte da un provvedimento divenuto inefficace a seguito dell'omessa necessaria rivalutazione della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo dedotto è infondato. 1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che - nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto - l'organo giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione. Dopo avere ricordato che costituisce 'diritto vivente", da una parte, l'applicabilità delle misure di prevenzione personali a soggetti in stato di 2 detenzione per titolo definitivo "giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma", e, dall'altra, l'incompatibilità tra misura di prevenzione personale e stato di detenzione in rapporto alla l'ase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare, la Consulta ha considerato tale sistema non rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza nel raffronto con quello relativo alle misure di sicurezza, anche esse fondate sulla pericolosità sociale. Al riguardo, ha rilevato che tra il modello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla, è preferibile il primo che tiene conto del dato pacifico che "il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile" specie se l'interessato è persona, come il detenuto in espiazione pena definitiva, che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Non può trovare ingresso una presunzione, pure solo iuris tantum, di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell'interessato. Ciò che rileva, infatti, anche nel settore delle misure di prevenzione è che la pericolosità sociale sia comunque attuale anche nel momento in cui la misura viene eseguita, "giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione". Ciò non toglie, conclude, il Giudice delle lecigi che resti rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterata verifica della pericolosità sociale possa essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione. 2. Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica 3 Il della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione peniitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). 3. Tenuto conto della" ratio4 della riforma, che è quella di attualizzare periodicamente la valutazione di pericolosità sociale già effettuata in sede di applicazione della misura, in stretta correlazione all'immutata possibilità di disporla, in presenza presupposti, anche nei confronti dei proposti detenuti, il comma 2-ter deve essere interpretato nel senso di imporre la rivalutazione della pericolosità, ai fini dell'efficacia della misura, ogni qual volta il periodo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, a causa dello stato di detenzione per espiazione pena, abbia superato i due anni. In favore di tale opzione ermeneutica depone il tenore letterale della disposizione che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la rivalutazione della pericolosità del proposto costituisce condizione di efficacia della misura nonquando la sorveglianza speciale debba essere eseguita nei confronti di un soggetto rimasto detenuto per più di due anni, a prescindere dall'epoca in cui è stato emesso il decreto che l'ha disposta, ma solo se sia decorso un biennio tra la data in cui è stato emesso tale provvedimento e la sua messa in esecuzione. 4 Nel caso in esame, pertanto, come già rilevato dal Tribunale, non si è verificata la perdita di efficacia della misura della sorveglianza speciale applicata a AZ. Tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione personale, emesso il 16 maggio 2017, e l'inizio dell'esecuzione, cori la notifica del decreto ed il verbale dio sottoposizione agli obblighi il 4 marzo 2019, è decorso un periodo inferiore a due anni, a nulla rilevando che AZ abbia patito un periodo detentivo più IN (dal 25 novembre 2016 al 2 marzo 2019). 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 17 gennaio 2023.