TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 271
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere, contraddittorietà, violazione della direttiva 123/2006/CE, travisamento, carenza della motivazione e disparità di trattamento

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non avesse interesse ad impugnare la determina n. 1167/2021 che prorogava la concessione solo fino al 31 dicembre 2023, e che la procedura comparativa fosse una conseguenza necessaria.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il Tribunale ritiene che non sussistesse un affidamento a conservare l'originaria perimetrazione della precedente concessione, e che l'assegnazione del lotto 2 con durata fino al 2040 sia più favorevole.

  • Inammissibile
    Violazione del D. Lgs. 36/2023

    Il Tribunale non entra nel merito di questo punto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione della direttiva n. 123/2006/CE, dell’articolo 4, comma 8 del d.lgs. 4/2012 e dell’articolo 19 ter della Legge reg. NA 66/2005 ed eccesso di potere

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo superate le censure con l'avvenuta aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, violazione dell’art. 37 cod. nav., indeterminatezza del procedimento, carenza di motivazione e contraddittorietà

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo superate le censure con l'avvenuta aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, violazione dell’art. 45 bis cod. nav., violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo superate le censure con l'avvenuta aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Vizi propri del disciplinare di gara

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo superate le censure con l'avvenuta aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Variazione delle aree concessorie in assenza dei necessari procedimenti amministrativi

    Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo superate le censure con l'avvenuta aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Inapplicabilità della L. 145/2018 alle concessioni demaniali marittime per acquacoltura

    Il Tribunale, richiamando la sentenza n. 367/2024, afferma l'impossibilità di prorogare le concessioni di acquacoltura al 31 dicembre 2033 in base alla L. 145/2018, in quanto tale proroga si applica solo alle concessioni per finalità turistico-ricreative.

  • Inammissibile
    Superamento delle censure con l'avvenuta aggiudicazione

    Il Tribunale ritiene che l'avvenuta aggiudicazione abbia reso irrilevanti le censure sulla procedura, poiché la ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava.

  • Inammissibile
    Superamento delle censure con l'avvenuta aggiudicazione

    Il Tribunale ritiene che l'avvenuta aggiudicazione abbia reso irrilevanti le censure sulla procedura, poiché la ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 271
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 271
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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