Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TI NA, società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UA RR NA S.A.R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza, nonché della Comunicazione ricevuta in data 24 maggio 2024,
nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del ricorso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI NA, società agricola s.r.l. il 20 dicembre 2024:
della Determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza, nonché della Comunicazione a mezzo pec ricevuta in data 24 maggio 2024;
nonché di tutti
gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso successivamente oggi esteso anche all’annullamento della Determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 avete ad oggetto:
della Determinazione n. 556/2024 - Aggiornamento e modifiche conseguenti notificata in data 4 ottobre 2024, che qui si impugna;
nonché dell’avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni ed opposizioni del 12 novembre 2024 (Procedimento per l’affidamento in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare nel golfo di Follonica);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI NA, società agricola S.r.l. il 1° luglio 2025:
della lettera di invito alla procedura per l'affidamento in concessione di un'area demaniale marittima per l'esercizio dell'acquacoltura in mare - LOTTO N. 2 (Prot.N. GE 2025/0017145), trasmessa via PEC in data 22.04.2025. e recante prot. GE 2025/0017152, nonché di tutti gli allegati ivi richiamati e facenti parte integrante dello stesso modulo dichiarazione soggetti associati;
del modulo dichiarazione possesso dei requisiti impresa ausiliaria; Allegato 3 - dichiarazione di avvalimento premiale dell’impresa ausiliaria; - allegato riservatezza dati/informazioni tecnico commerciali; del modulo di dichiarazione di corrispondenza e conformità all’originale della documentazione comprovante le certificazioni presentate in sede di offerta di cui al criterio 5;
del modulo di risposta al criterio di valutazione 1 -contributo al Comune; del modulo di dichiarazione sull’autenticità dei dati e dei documenti comprovanti l’esperienza tecnica e professionale presentati in sede di offerta di cui al criterio 2; del modulo di risposta al criterio 3 - dichiarazione impegno alla gestione diretta; - piano di monitoraggio; delle prescrizioni relative alla produzione; delle prescrizioni relative alla tutela della sicurezza della navigazione e dei naviganti, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare; dello schema di concessione demaniale); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa e nella parte in cui lesivi: della Determina Dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto “Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza”, già impugnata con ricorso introduttivo; della Determina Dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024, avente ad oggetto Determinazione n. 556/2024- Aggiornamento e modifiche conseguenti”, già impugnata con i primi motivi aggiunti; dell’Avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni ed opposizioni del 12 novembre 2024, già impugnato con motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società TI NA ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto l’avviso relativo al procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza, nonché della Comunicazione ricevuta in data 24 maggio 2024.
La ricorrente, in quanto società agricola che opera da diversi anni nel territorio di Piombino, svolgendo attività di acquacoltura, è titolare della concessione demaniale marittima n. 2/2013, rilasciata quale rinnovo della concessione demaniale n. 72/2005, per l’occupazione e l’uso di uno specchio acqueo delle dimensioni di mq. 1.000.000 per il mantenimento di una fattoria ittica mediante gabbie galleggianti posizionate nel golfo di Follonica, con una durata prevista fino al 31 dicembre 2022.
La concessione demaniale n. 2/2013 era stata oggetto di un ampliamento, sulla base del Regolamento comunale previgente e in ragione di un’istanza presentata nel 2015 ed integrata nel 2016, concessione quest’ultima che oggi è stata oggetto di prolungamento funzionale in forza di quanto previsto dalla determina n. 556/2024.
In precedenza e il 19 novembre 2021, il Comune di Piombino aveva adottato la determina n. 1167/2021, recante la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate dallo stesso Comune e di prossima scadenza, sino al 31 dicembre 2023.
Successivamente, con la determina n. 1598/2023, del 23 dicembre 2023, in via meramente interinale, era stata disposta l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime in materia di itticoltura e in scadenza al 31 dicembre 2023, sino al quarantacinquesimo giorno successivo la data di pubblicazione della decisione del TAR NA sul ricorso R.G. 850/2022, per la quale era prevista la discussione in data 28 marzo 2024 e riferita all’impugnazione proposta (avverso la determina n. 1167/2021) da parte della società UA RR NA, titolare di altra concessione demaniale marittima ad uso itticoltura.
A seguito della sentenza n. 367/2024 che ha deciso il ricorso sopra citato, con la determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, di cui la ricorrente chiede ora l’annullamento con la presentazione del ricorso introduttivo, la stessa Amministrazione ha ritenuto di avviare un confronto concorrenziale per l’assegnazione delle concessioni attualmente in essere, pubblicando un avviso per la manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione di eventuali operatori economici interessati ed in possesso di adeguati requisiti per il rilascio di n. 3 concessioni demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare.
Detta determinazione, come riferisce la ricorrente, è stata adottata tenendo conto anche del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (CS28701/2019 Sez II), relativo all’applicabilità della disciplina nazionale contemplata dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle concessioni demaniali marittime per acquacoltura e pesca, così come confermato dalla sentenza di questo Tribunale n. 367/2024 pubblicata il 02/04/2024, seppur emanata con riferimento ad un diverso contenzioso (RG n. 850/2022).
Con la stessa determina l’Amministrazione, sul presupposto di una supposta scadenza al 31 dicembre 2023 delle n. 3 concessioni per maricoltura tra quelle insistenti nel campo a mare del Golfo di Follonica, ha ritenuto altresì di stabilire un “ prolungamento funzionale ” della durata, per un periodo di 20 mesi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura, con contestuale proroga sino alla pubblicazione dell’avviso del termine di scadenza.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere, la contraddittorietà, la violazione della direttiva 123/2006/CE, il travisamento, la carenza della motivazione e la disparità di trattamento; malgrado il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 2019 e la precedente determinazione dirigenziale n. 1167 del 19/11/2021, non si comprenderebbe sulla base di quale norma il Comune ritenga cessata la durata delle concessioni demaniali ivi indicate, compresa quella della ricorrente, né quale sia la ragione per cui intenda procedere ad una procedura comparativa;
2. la violazione del principio del legittimo affidamento, l’eccesso di potere, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, che reca “Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030”, in quanto sussisterebbe la lesione del principio del legittimo affidamento, correttamente riposto dagli imprenditori sulla validità delle concessioni di cui sono titolari al 31 dicembre 2033;
3. la violazione del D. Lgs. 36/2023; stante il fatto che le concessioni riguardanti beni demaniali marittimi consistono nell’autorizzazione di contratti attivi, risulterebbe inapplicabile l’art. 72 del codice dei contratti pubblici.
Con primi motivi aggiunti si è poi impugnata la determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 con il quale il Comune di Piombino ha modificato il precedente avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni ed opposizioni del 12 novembre 2024.
Detto ultimo provvedimento sarebbe successivo ai rilievi effettuati dall’AGCM, ma confermerebbe l’impianto procedurale già indicato, limitandosi ad ampliare le forme di pubblicità già previste, per maggiore trasparenza ed il novero dei soggetti che possono formulare domanda di assegnazione della concessione.
In relazione a detta impugnazione si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione della direttiva n. 123/2006/CE, dell’articolo 4, comma 8 del d.lgs. 4/2012 e dall’articolo 19 ter della Legge reg. NA 66/2005 e il venire in essere di un eccesso di potere, in quanto non sarebbe nota la natura dell’interpello all’Autorità garante della Concorrenza e del mercato da parte del Comune di Piombino;
2. l’eccesso di potere, la violazione dell’art. 37 cod. nav., l’indeterminatezza del procedimento e la carenza di motivazione e la contraddittorietà;
3. l’eccesso di potere, la violazione dell’art. 45 bis cod. nav., la violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto l’avviso qui impugnato conterrebbe alcuni criteri del tutto abnormi, immotivati e contra legem.
Con i secondi motivi aggiunti si è impugnata la lettera di invito della procedura per l'affidamento in concessione di un'area demaniale marittima per l'esercizio dell'acquacoltura in mare - LOTTO N. 2 (Prot.N. GE 2025/0017145), trasmessa via PEC il 22 aprile 2025 (e recante prot. GE 2025/0017152), nonché di tutti gli allegati ivi richiamati e relativi alla stessa lettera invito.
Oltre ai vizi di illegittimità derivata si sostiene che il disciplinare di gara sarebbe affetto da vizi propri, in quanto conterrebbe dei criteri di valutazione che penalizzerebbero i concessionari che sono già titolari di una concessione e che hanno già un impianto costruito in loco, in quanto non sarebbe stato previsto un trattamento differenziato, che consenta a chi ha già un impianto di partecipare alle stesse condizioni con chi un impianto ancora deve costruire.
Il Comune, inoltre, avrebbe provveduto ad una variazione delle aree concessorie, in assenza dei necessari i procedimenti amministrativi che sarebbero prodoromici e necessari alla individuazione dei cosiddetti “campi a mare”.
Si è costituito il Comune di Piombino che ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi presentati in quanto la società TI NA non avrebbe motivi di contestazione in ordine alla legittimità della procedura, essendo risultata assegnataria del lotto 2, con una durata sino al 2040 e, quindi, per un periodo di tempo superiore al 31 dicembre 2033, scadenza quest’ultima che la ricorrente vorrebbe conseguire con l’annullamento degli atti relativi alla procedura di cui si tratta.
Nel merito il Comune di Piombino ha contestato le argomentazioni dedotte, evidenziando che lo svolgimento della procedura era conseguente alla sentenza di questo Tribunale n. 367/2024 che nel ricorso proposto dalla società UA RR NA (titolare di altra concessione demaniale marittima ad uso itticoltura), aveva già sancito la necessità di svolgere una procedura comparativa per l’affidamento di una concessione demaniale per acquacoltura.
Nell’ultima memoria la ricorrente ha evidenziato il persistere di un interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto il Comune avrebbe utilizzato la procedura per modificare in modo significativo la programmazione del c.d. “campo a mare”, spostando l’area concessa e imponendo alla società, pur risultata aggiudicataria, il trasferimento dell’impianto esistente, con il conseguente obbligo di sopportare i costi di detto spostamento.
In questi termini e all’udienza del 29 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, è inammissibile per difetto di interesse.
1.1 Con il ricorso introduttivo, i primi e secondi motivi aggiunti, la ricorrente contesta la scelta del Comune di svolgere una procedura comparativa ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. 36/2023 e i criteri per selezionare il soggetto affidatario di una concessione di acquacoltura.
La scelta dell’Amministrazione sarebbe stata adottata in violazione della legge n. 145/2018 che avrebbe prorogato sino al 2033 la concessione della ricorrente; nello stesso tempo i criteri di selezione adottati sarebbero indeterminati e immotivati; risulterebbe leso anche l’affidamento della ricorrente a mantenere la perimetrazione dell’originaria concessione.
1.2 Al fine di dimostrare l’inesistenza (e comunque il successivo venire meno) di un effettivo interesse all’annullamento degli atti impugnati è necessario premettere che la scadenza della concessione (in origine prevista al 31 dicembre 2022) era stata prorogata, con la determina n. 1167/2021, al 31 dicembre 2023; nella medesima determina si dava espressamente atto che tale termine di efficacia sarebbe stato definitivo, invitando proprio le imprese itticole interessate a procedere alla gestione dei rispettivi allevamenti in modo tale da potersi trovare preparate alla scadenza, alla luce del ciclo vita naturale degli stessi.
1.3 La mancata impugnazione di detto atto presupposto (che comunque disponeva una proroga della concessione già scaduta) che ha preso atto dell’avvenuta scadenza della concessione e che ha stabilito una nuova durata, dimostra l’inesistenza di un interesse effettivo, sin dal momento del proponimento del presente ricorso.
1.4 Infatti, lo svolgimento di una procedura comparativa e gli atti ora impugnati sino alla lettera invito, non potevano che costituire la diretta conseguenza dell’impossibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2033 le concessioni di acquacoltura, stante l’inapplicabilità sul punto della l. 145/2018, come sancito dal Comune con la determina n. 1167/2021 e come poi confermato da questo Tribunale con la sentenza n. 367/2024.
1.5 È evidente che la ricorrente, essendo titolare di una concessione in scadenza, non aveva alcuno strumento per prolungarne la durata, non avendo impugnato (nemmeno con il presente ricorso) la determina n. 1167/2021 che circoscriveva la durata della concessione al 2023, malgrado detto provvedimento sia stato espressamente depositato nel presente giudizio dall’Amministrazione (in questo senso si veda il deposito del 18 dicembre 2025).
1.6 Ne consegue che nessun effetto utile potrebbe essere conseguito con l’annullamento degli atti relativi alla procedura comparativa ora impugnata.
1.7 L’eventuale annullamento degli effetti della determina 556/2024 (impugnata con il ricorso introduttivo) determinerebbe il venir meno dell’efficacia del titolo concessorio, che risulta già scaduto ed era stato oggetto di prolungamento funzionale proprio con la determina sopra citata e a beneficio dei concessionari interessati, che ne avevano fatto richiesta e tra i quali vi è, per l’appunto, la società TI NA.
1.8 È evidente che la ricorrente non potrebbe ottenere una nuova concessione se non mediante l’esperimento di una procedura comparativa, essendosi in presenza di una risorsa scarsa e, come tale, non altrimenti assegnabile, in applicazione di quanto disposto dall’art. 49 TFUE (in materia di libertà di stabilimento).
1.9 Come ha evidenziato il Comune la risorsa di cui si discute, ossia il mare concessionabile ad uso itticoltura, non è illimitato, ma si articola in uno specchio acqueo la cui superficie è stata oggetto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 100/2012, n. 104/2013, n. 227/2013 (anch’esse non impugnate), che ne hanno delimitato l’estensione e che sono state recepite dall’art. 30 del vigente Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo.
2. È comunque dirimente constatare che (anche qualora si ritenesse ab origine esistente un interesse ad ottenere l’annullamento degli atti della procedura di cui si tratta), quest’ultimo è allo stato comunque venuto meno, in quanto la società TI NA è divenuta assegnataria del lotto 2, conseguendo il bene della vita cui aspirava.
2.1 È altrettanto dirimente constatare che la ricorrente non ha chiesto l’annullamento del provvedimento di assegnazione, essendosi limitata a contestare la scelta dell’Amministrazione di indire la gara e, ciò, sino all’impugnazione della lettera invito di cui ai secondi motivi aggiunti (ultimo atto impugnato della procedura di cui si tratta).
2.2 È evidente che le censure relative alla procedura comparativa sono state superate dall’avvenuta aggiudicazione del lotto 2, in quanto i criteri adottati dal Comune di Piombino hanno consentito alla società ricorrente di prendere parte e di essere valutata utilmente nell’ambito della procedura di assegnazione delle concessioni ad uso itticoltura, tanto da essere ammessa e da conseguire integralmente il risultato atteso.
2.3 È noto che un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “ l'aggiudicazione sopravvenuta, adottata in pendenza del ricorso proposto avverso l'esclusione, non solo può, ma deve essere contestata, con l'ordinario e tempestivo rimedio impugnatorio, ai fini della procedibilità del ricorso (Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza n. 1773 del 12/03/2020)”.
Si è affermato, infatti, che “ il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l'aggiudicazione è comunque tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, pena l'improcedibilità del proposto gravame. Del resto, non è ipotizzabile, nella sequenza degli atti del procedimento evidenziale, un effetto automaticamente caducante, che renda irrilevante l'impugnazione della determinazione conclusiva della fase pubblicistica, che ha una sua autonomia (in quanto espressiva della volontà dell'amministrazione) rispetto alla proposta di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, 31/07/2019, n. 5420)”.
2.4 Un’ulteriore conferma dell’assenza di un attuale interesse è dimostrata dal fatto che con il provvedimento di assegnazione del lotto 2 ad TI NA, l’asserita applicazione della l. 145/2018 risulterebbe penalizzante per la ricorrente.
2.5 Quest’ultima, infatti, con l’annullamento degli atti relativi alla procedura comparativa vorrebbe ottenere la proroga della concessione sino al 31 dicembre 2033, mentre ora a e seguito dell’atto di assegnazione (peraltro non impugnato) risulta prevista una durata sino al 2040, tenuto conto dell’operatività del prolungamento funzionale della concessione in essere sino all’11 luglio 2026.
2.6 Dalle considerazioni sopra citate risulta evidente come nemmeno sussisteva un qualche affidamento a conservare l’originaria perimetrazione della precedente concessione.
2.7 Contrariamente a quanto sostenuto dalla società TI NA, l’Amministrazione non ha effettuato alcuna scelta pianificatoria in ordine alle aree da assegnare, essendosi limitata ad applicare le prescrizioni discendenti dal parere della Capitaneria di Porto in applicazione dell’art. 30 del Regolamento per l’uso del demanio marittimo del Comune di Piombino, che stabiliscono i limiti e la distanza dei singoli bacini di coltivazione, provvedimenti questi ultimi anch’essi non impugnati dalla società ricorrente.
2.8 Non solo la società ricorrente non ha contestato nel corso della procedura la perimetrazione secondo la procedura espressamente prevista dal bando, ma si consideri che la stessa ricorrente non era vincolata a partecipare ad un solo lotto, né ad individuare necessariamente il lotto 2, ben potendo, al fine di meglio tutelare la propria organizzazione aziendale e/o limitare i costi dello spostamento degli impianti, partecipare al lotto 1 o al lotto 3 o ad entrambi.
2.9 I costi lamentati come ulteriori da TI NA, in termini di disagio economico-organizzativo per la propria attività, sono stati puntualmente indicati dalla stessa ricorrente e valutati dall’Amministrazione che li ha conteggiati anche ai fini della durata della nuova concessione, come documentato dalla stessa parte ricorrente nel documento n. 3 depositato il data 19 dicembre 2025, laddove si evince l’esistenza dei “ Costi di spostamento - Anno 1 - € 582.000 ”.
3. Ma anche laddove si intendesse superare detti profili di inammissibilità e improcedibilità il ricorso sarebbe risultato comunque infondato, avendo questo Tribunale già chiarito con la sentenza n. 367/2024 l’impossibilità di prorogare le concessioni di cui si tratta al 31 dicembre 2033.
3.1 Detta decisione, i cui principi è possibile integralmente richiamare in questa sede, aveva come presupposto un ricorso proposto dalla società UA RR NA, titolare di un’altra concessione demaniale marittima ad uso itticoltura che, a differenza dell’attuale ricorrente, aveva chiesto l’annullamento della determina n. 1167/2021, contestando proprio il mancato rinnovo della originaria concessione e la durata fissata nello stesso provvedimento al 31 dicembre 2023.
3.2 La sentenza n. 367/2024 ha statuito che “…la pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente, basata sulla presunta applicabilità della proroga legale alle concessioni per attività produttive, è infondata. Il Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza n. 2213 del 2023), in un caso analogo di concessione demaniale per acquacoltura, ha infatti condivisibilmente stabilito che l’ambito di applicazione della proroga legale delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018 (e delle relative pronunce dell’Adunanza Plenaria e della conseguente l. n. 118 del 2022) va riferito alle «concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 494», e dunque alle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative elencate dalla disposizione richiamata ”.
3.3 La pronuncia sopra citata, che ha dichiarato (anch’essa) inammissibile il ricorso per difetto di interesse della società ricorrente, aveva chiarito che “ in mancanza dunque di una formale e motivata istanza inoltrata al Comune di Piombino e di un conseguente atto amministrativo di riscontro della stessa con efficacia ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa nella singola fattispecie, la ricorrente non può avere interesse ad ottenere l’annullamento della determina impugnata, la quale reca anzi un effetto favorevole per la stessa, costituito dal poter beneficiare della proroga “tecnica” al 31 dicembre 2023 di tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Piombino e già scadute. Dunque, oggetto della proroga legislativa - che, rivestendo natura eccezionale, soffre di un’interpretazione restrittiva ex art. 14 disp. prel. cod. civ. - erano soltanto le concessioni disciplinate dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, ossia quelle per finalità turistico-ricreative ”.
3.4 Anche nel caso di specie la concessione n. 2/2013 della ricorrente, risultando in già scaduta il 31 dicembre 2022, era ricompresa nell’ambito di applicazione della determina n. 1167/2021 (come visto non impugnata dalla ricorrente con il presente ricorso), che prorogava tutte le concessioni rilasciate dal Comune di Piombino e di prossima scadenza al successivo 31 dicembre 2023.
2.5 Come si è avuto modo di anticipare, senza l’affidamento del lotto 2, la concessione della ricorrente sarebbe inesorabilmente venuta meno, dapprima al decorrere del 31 dicembre 2023 (sulla base della determina non impugnata n. 1167/2021) e, successivamente, alla scadenza del prolungamento funzionale stabilito ad opera della determina n. 556/2024 per lo svolgimento della procedura comparativa.
2.6 In conclusione il ricorso, unitamente ai sopra citati motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini sopra citati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI IU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | CC GI |
IL SEGRETARIO