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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 603/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Stefano Francia;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Michele Brunetti;
appellata avente ad oggetto: ripetizione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “in via principale, in riforma della sentenza definitiva n. 2122/2019 del Tribunale di Ancona, e previo rigetto di eventuali domande nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame proposto e per l'effetto accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente registrato a debito Controparte_1
a carico della appellante correntista, in applicazione di clausole e titoli illegittimi, nulli e
1 inesistenti, competenze non dovute in relazione a interessi passivi ultralegali, capitalizzazione interessi passivi, commissioni, spese, commissione di massimo scoperto, oneri e valute d'uso generatrici di interessi fittizi, e per l'effetto accettare e dichiarare che la ha applicato, CP_2
lungo tutto il corso del rapporto addebiti illegittimi per 218.712,38 euro;
accertare e dichiarare, altresì, che il saldo dell'estratto conto alla data del 30 giugno 2014 pari a
44.494,58 euro, a credito del correntista, è un saldo errato, essendo espressione di una sequenza storica ininterrotta di illegittimi addebiti e che, pertanto, il saldo ricostruito dell'intero rapporto di conto corrente n. 4567161 (già n. 1723556) alla data del 30 giugno
2014 è, invece, pari a 263.206,96 euro a credito del correntista, o la maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda (da intendersi ex art.
1219 c.c., come sancito da Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), con vittoria di spese, compensi e relativi accessori del doppio grado di giudizio”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, respingere l'appello proposto da e dunque Parte_1
confermare in toto la sentenza n. 2122/2019 resa inter partes in data 17.12.2019 dal Tribunale
Civile di Ancona, Giudice Dott.ssa Roberta Mariotti. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali per l'integrale refusione a vantaggio dell'Istituto di Credito qui concludente”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 1.2.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha rigettato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo motivo di appello.
Con ordinanza contestualmente depositata, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 18.6.2024.
*****
2 I. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata laddove, nel compiere la rettifica del saldo del conto corrente, ha implicitamente affermato la legittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici a far tempo dal 27.9.2000 nonché la debenza della commissione di massimo scoperto sebbene nella scrittura privata per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente non vi è alcuna previsione al riguardo.
Il motivo, che cumula in sé due diversi profili, è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguito.
In ordine alla nullità strutturale della commissione di massimo scoperto, va rilevato che la censura, così come formulata, non si confronta in alcun modo con le statuizioni decisionali della sentenza impugnata, sì da risultare connotata da una estrema genericità che conduce al suo rigetto.
Il giudice di primo grado, infatti, ha espressamente escluso la debenza della commissione di massimo scoperto ( o di analoghi oneri) nei periodi intercorrenti dal 31.3.1997 al 30.6.2005 e dal 30.9.2009 al 30.6.2014, mentre, per quanto riguarda il periodo intercorrente dal 3.8.2005 al
30.6.2009, ha riconosciuto l'avvenuta determinazione dell'oggetto della clausola attesa l'avvenuta indicazione della base (il massimo scoperto trimestrale) su cui applicare l'aliquota prevista con la scrittura priva del 3.8.2005, statuizione decisionale, peraltro corretta e condivisibile, che non risulta affrontata dalla difesa appellante.
La doglianza relativa all'illecita capitalizzazione antocistica degli interessi si palesa, invece, fondata.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_3
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi
3 normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art.
25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore
e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 4093 del 25/02/2005)”.
Ancora, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
Infine, occorre osservare che la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR, del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del mero congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
4 Con precipuo riferimento al caso di specie, va evidenziato che la norma di cui all'art. 120
T.U.B., nella lettera vigente al momento della sottoscrizione della scrittura privata del
27.9.2000, consentiva in via astratta l'anatocismo a condizione che fosse osservata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, demandando altresì al C.I.C.R. la disciplina delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La norma di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 prevede che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Declinando tale disposizione al caso di specie, l'attenzione si concentra sulla richiamata scrittura del 27.9.2000, per il cui tramite fu modificato l'originario contenuto del contratto di conto corrente bancario.
Dall'esame della scrittura emerge che la necessaria simmetria sostanziale tra capitalizzazione attiva e capitalizzazione passiva è meramente apparente, ovvero priva già in premessa di ogni effetto pratico.
Invero, con riferimento agli interessi attivi, non vi è alcuno spred tra il TAN e il TAE;
anzi, il
TAE, ossia il tasso annuo computato in ragione della capitalizzazione, è persino minore del
TAN.
Come da ultimo riconosciuto anche dalla difesa appellante, il TAN è pari allo 0,063% e il TAE è pari allo 0,0628%; ciò si risolve nella sostanziale insussistenza di ogni effetto anatocistico di favore per il correntista poiché, e trattasi di considerazione ovvia, qualora gli interessi attivi avessero prodotto effettivamente ulteriori interessi, il TAE sarebbe stato necessariamente maggiore del TAN.
Da altro angolo prospettico, e in termini più compiuti, “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse
5 creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
4321 del 10/02/2022)”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tal ultimo principio;
la declinazione di esso al caso di specie, evidenzia la nullità della clausola introdotta tramite scrittura del 27.9.2000 e relativa alla capitalizzazione anatocistica degli interessi.
La relazione del consulente d'ufficio, depositata in data 18.6.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce che, all'esito dell'eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica degli interessi, il saldo attivo del attivo del conto corrente n.
4567161 alla data del 30.6.2014 deve essere determinato nella maggior somma di euro
91.688,93 (in luogo del minor importo di euro 75.021,92 indicato dal Tribunale di Ancona).
Le conclusioni del consulente si configurano come esito obbligato di un adeguato percorso motivazionale, immune da tratti di contraddizioni intrinseca od estrinseca;
esse, inoltre, resistono alle osservazioni critiche delle parti, sì da meritare piena adesione.
L'accoglimento del sesto motivo conduce alla riforma della sentenza impugnata e, dunque, il saldo attivo del conto corrente n. 4567161 alla data del 30.6.2014 deve essere determinato nell'importo sopra indicato.
III. L'ottavo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel compiere la regolamentazione delle spese del grado, ha operato la compensazione in misura della metà ed ha condannato al pagamento della restante metà. Controparte_1
Il motivo è fondato. ha agito (anche) per l'accertamento del saldo del conto corrente, al Parte_1
riguardo allegando la sussistenza di plurimi profili di nullità parziale inficianti il contratto di conto corrente bancario.
La domanda ha trovato accoglimento e, sebbene il saldo sia stato rideterminato (da ultimo) in euro 91.688,93 pur avendo la società correntista preteso la rettificazione del saldo nell'importo
6 definitivo di euro 263.206,96, appare logico e necessario ritenere che, anche qualora una ipotetica richiesta stragiudiziale fosse stata calibrata nei termini ora accolti, la banca, che nel corso del giudizio di primo grado ha contestato ogni profilo di nullità (ed anche nel presente grado sostiene la legittimità della capitalizzazione anatocistica), non avrebbe prestato ad essa acquiescenza, con conseguente necessità di instaurazione del giudizio.
Dunque, in ragione dell'interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, le spese del primo grado devono essere poste a carico della soccombente (o, quantomeno, maggiormente soccombente) e devono essere liquidate alla luce Controparte_1
del c.d. decisum, ciò che di per sé preclude alla parte vittoriosa di tratte un vantaggio indebito dalla formulazione di una pretesa poi rilevatasi eccessiva.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in Parte_1
tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
III. Anche la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza ed in ragione del c.d. decisum attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel presente grado il decisum è pari ad euro 16.667,01, importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 91.688,93 e la somma di euro 75.021,92, già indicata dal primo giudice quale saldo attivo rettificato del conto corrente (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 29420 del 13/11/2019).
La difesa appellante ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria e a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella sola predisposizione della comparsa conclusionale.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 30.6.2014 il saldo attivo rettificato del conto corrente n. 4567161 è pari ad euro 91.688,93;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00
[...]
per compenso ed euro 833,82 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.845,00 Parte_1
per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Ancona, 19.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 603/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Stefano Francia;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Michele Brunetti;
appellata avente ad oggetto: ripetizione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “in via principale, in riforma della sentenza definitiva n. 2122/2019 del Tribunale di Ancona, e previo rigetto di eventuali domande nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame proposto e per l'effetto accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente registrato a debito Controparte_1
a carico della appellante correntista, in applicazione di clausole e titoli illegittimi, nulli e
1 inesistenti, competenze non dovute in relazione a interessi passivi ultralegali, capitalizzazione interessi passivi, commissioni, spese, commissione di massimo scoperto, oneri e valute d'uso generatrici di interessi fittizi, e per l'effetto accettare e dichiarare che la ha applicato, CP_2
lungo tutto il corso del rapporto addebiti illegittimi per 218.712,38 euro;
accertare e dichiarare, altresì, che il saldo dell'estratto conto alla data del 30 giugno 2014 pari a
44.494,58 euro, a credito del correntista, è un saldo errato, essendo espressione di una sequenza storica ininterrotta di illegittimi addebiti e che, pertanto, il saldo ricostruito dell'intero rapporto di conto corrente n. 4567161 (già n. 1723556) alla data del 30 giugno
2014 è, invece, pari a 263.206,96 euro a credito del correntista, o la maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda (da intendersi ex art.
1219 c.c., come sancito da Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), con vittoria di spese, compensi e relativi accessori del doppio grado di giudizio”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito: per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, respingere l'appello proposto da e dunque Parte_1
confermare in toto la sentenza n. 2122/2019 resa inter partes in data 17.12.2019 dal Tribunale
Civile di Ancona, Giudice Dott.ssa Roberta Mariotti. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali per l'integrale refusione a vantaggio dell'Istituto di Credito qui concludente”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 1.2.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha rigettato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo motivo di appello.
Con ordinanza contestualmente depositata, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 18.6.2024.
*****
2 I. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata laddove, nel compiere la rettifica del saldo del conto corrente, ha implicitamente affermato la legittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici a far tempo dal 27.9.2000 nonché la debenza della commissione di massimo scoperto sebbene nella scrittura privata per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente non vi è alcuna previsione al riguardo.
Il motivo, che cumula in sé due diversi profili, è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguito.
In ordine alla nullità strutturale della commissione di massimo scoperto, va rilevato che la censura, così come formulata, non si confronta in alcun modo con le statuizioni decisionali della sentenza impugnata, sì da risultare connotata da una estrema genericità che conduce al suo rigetto.
Il giudice di primo grado, infatti, ha espressamente escluso la debenza della commissione di massimo scoperto ( o di analoghi oneri) nei periodi intercorrenti dal 31.3.1997 al 30.6.2005 e dal 30.9.2009 al 30.6.2014, mentre, per quanto riguarda il periodo intercorrente dal 3.8.2005 al
30.6.2009, ha riconosciuto l'avvenuta determinazione dell'oggetto della clausola attesa l'avvenuta indicazione della base (il massimo scoperto trimestrale) su cui applicare l'aliquota prevista con la scrittura priva del 3.8.2005, statuizione decisionale, peraltro corretta e condivisibile, che non risulta affrontata dalla difesa appellante.
La doglianza relativa all'illecita capitalizzazione antocistica degli interessi si palesa, invece, fondata.
Come noto, “la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi,
"in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, CP_3
poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi
3 normativi (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12507 del
11/11/1999)”.
Altresì, “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art.
25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore
e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (così, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 4093 del 25/02/2005)”.
Ancora, “in ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000,
l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20172 del
03/09/2013)”.
Infine, occorre osservare che la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 ha comportato l'automatica caducazione della disposizione secondaria di attuazione di cui all'art. 7 della delibera del CICR, del 9.2.2000, irrimediabilmente privata del necessario sostegno normativo primario, con l'ovvia e ormai pacifica conseguenza dell'inidoneità del mero congegno unilaterale delineato dalla norma regolamentare ad implementare il contenuto negoziale con una valida clausola anatocistica.
4 Con precipuo riferimento al caso di specie, va evidenziato che la norma di cui all'art. 120
T.U.B., nella lettera vigente al momento della sottoscrizione della scrittura privata del
27.9.2000, consentiva in via astratta l'anatocismo a condizione che fosse osservata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, demandando altresì al C.I.C.R. la disciplina delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La norma di cui all'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 prevede che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Declinando tale disposizione al caso di specie, l'attenzione si concentra sulla richiamata scrittura del 27.9.2000, per il cui tramite fu modificato l'originario contenuto del contratto di conto corrente bancario.
Dall'esame della scrittura emerge che la necessaria simmetria sostanziale tra capitalizzazione attiva e capitalizzazione passiva è meramente apparente, ovvero priva già in premessa di ogni effetto pratico.
Invero, con riferimento agli interessi attivi, non vi è alcuno spred tra il TAN e il TAE;
anzi, il
TAE, ossia il tasso annuo computato in ragione della capitalizzazione, è persino minore del
TAN.
Come da ultimo riconosciuto anche dalla difesa appellante, il TAN è pari allo 0,063% e il TAE è pari allo 0,0628%; ciò si risolve nella sostanziale insussistenza di ogni effetto anatocistico di favore per il correntista poiché, e trattasi di considerazione ovvia, qualora gli interessi attivi avessero prodotto effettivamente ulteriori interessi, il TAE sarebbe stato necessariamente maggiore del TAN.
Da altro angolo prospettico, e in termini più compiuti, “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse
5 creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
4321 del 10/02/2022)”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tal ultimo principio;
la declinazione di esso al caso di specie, evidenzia la nullità della clausola introdotta tramite scrittura del 27.9.2000 e relativa alla capitalizzazione anatocistica degli interessi.
La relazione del consulente d'ufficio, depositata in data 18.6.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce che, all'esito dell'eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica degli interessi, il saldo attivo del attivo del conto corrente n.
4567161 alla data del 30.6.2014 deve essere determinato nella maggior somma di euro
91.688,93 (in luogo del minor importo di euro 75.021,92 indicato dal Tribunale di Ancona).
Le conclusioni del consulente si configurano come esito obbligato di un adeguato percorso motivazionale, immune da tratti di contraddizioni intrinseca od estrinseca;
esse, inoltre, resistono alle osservazioni critiche delle parti, sì da meritare piena adesione.
L'accoglimento del sesto motivo conduce alla riforma della sentenza impugnata e, dunque, il saldo attivo del conto corrente n. 4567161 alla data del 30.6.2014 deve essere determinato nell'importo sopra indicato.
III. L'ottavo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel compiere la regolamentazione delle spese del grado, ha operato la compensazione in misura della metà ed ha condannato al pagamento della restante metà. Controparte_1
Il motivo è fondato. ha agito (anche) per l'accertamento del saldo del conto corrente, al Parte_1
riguardo allegando la sussistenza di plurimi profili di nullità parziale inficianti il contratto di conto corrente bancario.
La domanda ha trovato accoglimento e, sebbene il saldo sia stato rideterminato (da ultimo) in euro 91.688,93 pur avendo la società correntista preteso la rettificazione del saldo nell'importo
6 definitivo di euro 263.206,96, appare logico e necessario ritenere che, anche qualora una ipotetica richiesta stragiudiziale fosse stata calibrata nei termini ora accolti, la banca, che nel corso del giudizio di primo grado ha contestato ogni profilo di nullità (ed anche nel presente grado sostiene la legittimità della capitalizzazione anatocistica), non avrebbe prestato ad essa acquiescenza, con conseguente necessità di instaurazione del giudizio.
Dunque, in ragione dell'interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, le spese del primo grado devono essere poste a carico della soccombente (o, quantomeno, maggiormente soccombente) e devono essere liquidate alla luce Controparte_1
del c.d. decisum, ciò che di per sé preclude alla parte vittoriosa di tratte un vantaggio indebito dalla formulazione di una pretesa poi rilevatasi eccessiva.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in Parte_1
tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
III. Anche la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza ed in ragione del c.d. decisum attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel presente grado il decisum è pari ad euro 16.667,01, importo corrispondente alla differenza tra la somma di euro 91.688,93 e la somma di euro 75.021,92, già indicata dal primo giudice quale saldo attivo rettificato del conto corrente (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 29420 del 13/11/2019).
La difesa appellante ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria e a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella sola predisposizione della comparsa conclusionale.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 30.6.2014 il saldo attivo rettificato del conto corrente n. 4567161 è pari ad euro 91.688,93;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00
[...]
per compenso ed euro 833,82 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.845,00 Parte_1
per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Ancona, 19.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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