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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3240/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14652/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026168257000 IMPOSTA INCREME 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026168257000 IMPOSTA REGISTR 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20648/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90261682 57/000, notificata in data
17.07.2025, per l'importo complessivo di euro 22.157,07, relativa a carichi iscritti a ruolo afferenti alle cartelle:
n. 07120080180116332001, notificata il 06.11.2008;
n. 07120120161563059000, notificata il 04.03.2013,
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per asserita omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti e vizi di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, tra cui una precedente intimazione di pagamento notificata nel 2020 e non impugnata.
All'udienza del 25 novembre 2025, svoltasi come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato costituisce intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, fondata su cartelle previamente notificate e non opposte nei termini di legge, divenute pertanto definitive.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che, oltre alla notifica delle cartelle richiamate nell'atto impugnato, è stata regolarmente notificata al ricorrente una ulteriore intimazione di pagamento nel corso dell'anno 2020, anch'essa riferita ai medesimi carichi iscritti a ruolo, rimasta priva di impugnazione.
La suddetta intimazione del 2020, ritualmente notificata, ha determinato un effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo termine prescrizionale. L'intimazione oggi impugnata, notificata nel 2025, risulta quindi intervenuta entro il termine decennale decorrente dall'atto interruttivo del 2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Va inoltre evidenziato che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento comporta la stabilizzazione degli effetti dell'atto, precludendo la rimessione in discussione dei vizi propri che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatti valere. In presenza di un atto interruttivo non impugnato, non è consentito al contribuente eludere gli effetti decadenziali mediante l'impugnazione di un successivo atto meramente reiterativo della medesima pretesa.
Le censure relative alla asserita omessa notifica delle cartelle presupposte risultano pertanto superate dalla produzione documentale versata in atti e, in ogni caso, non possono essere utilmente dedotte in sede di impugnazione dell'intimazione laddove gli atti presupposti siano divenuti definitivi per mancata opposizione.
Non emergono, infine, vizi propri dell'intimazione del 2025 tali da inficiarne la legittimità formale o sostanziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00, per la parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14652/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026168257000 IMPOSTA INCREME 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026168257000 IMPOSTA REGISTR 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20648/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90261682 57/000, notificata in data
17.07.2025, per l'importo complessivo di euro 22.157,07, relativa a carichi iscritti a ruolo afferenti alle cartelle:
n. 07120080180116332001, notificata il 06.11.2008;
n. 07120120161563059000, notificata il 04.03.2013,
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per asserita omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti e vizi di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, tra cui una precedente intimazione di pagamento notificata nel 2020 e non impugnata.
All'udienza del 25 novembre 2025, svoltasi come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato costituisce intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, fondata su cartelle previamente notificate e non opposte nei termini di legge, divenute pertanto definitive.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che, oltre alla notifica delle cartelle richiamate nell'atto impugnato, è stata regolarmente notificata al ricorrente una ulteriore intimazione di pagamento nel corso dell'anno 2020, anch'essa riferita ai medesimi carichi iscritti a ruolo, rimasta priva di impugnazione.
La suddetta intimazione del 2020, ritualmente notificata, ha determinato un effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo termine prescrizionale. L'intimazione oggi impugnata, notificata nel 2025, risulta quindi intervenuta entro il termine decennale decorrente dall'atto interruttivo del 2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Va inoltre evidenziato che la mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento comporta la stabilizzazione degli effetti dell'atto, precludendo la rimessione in discussione dei vizi propri che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatti valere. In presenza di un atto interruttivo non impugnato, non è consentito al contribuente eludere gli effetti decadenziali mediante l'impugnazione di un successivo atto meramente reiterativo della medesima pretesa.
Le censure relative alla asserita omessa notifica delle cartelle presupposte risultano pertanto superate dalla produzione documentale versata in atti e, in ogni caso, non possono essere utilmente dedotte in sede di impugnazione dell'intimazione laddove gli atti presupposti siano divenuti definitivi per mancata opposizione.
Non emergono, infine, vizi propri dell'intimazione del 2025 tali da inficiarne la legittimità formale o sostanziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00, per la parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.