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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4171 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, via G. Parte_1
Dexart n. 10, elettivamente domiciliata in Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Walter MICELI, dell'Avv. Fabio GANCI, dell'Avv. Nicola
AM e dell'Avv. Giovanni RINALDI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona
WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva
per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente,
condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 3.536,75 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in
favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto
dal D.M. 37/18”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa
dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente
l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso dell'8/07/2025, la domanda della
ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai
sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile;
2) in via meramente subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale della
domanda di parte ricorrente, disporre la compensazione integrale delle spese
processuali”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del , al Controparte_3
fine di domandare la condanna dello stesso al pagamento, a titolo di indennità per ferie non godute, della somma di euro 3.536,75.
In particolare, ella ha esposto:
− di essere una docente di scuola superiore con ultima sede di servizio presso il liceo scientifico “L. B. Alberti” di Cagliari;
− di avere lavorato dal 04.11.2019 alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di ripetuti Controparte_1
contratti a tempo determinato (al 30 giugno);
− di avere, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, goduto solo parzialmente delle ferie di cui avrebbe avuto diritto e di non avere ottenuto la monetizzazione delle stesse al termine di ogni contratto secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 19 CCNL 2008 e dall'art.1, commi 54°-56°, della l. 24.12.2012,
n. 228.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio, domandando il CP_1
rigetto delle avverse pretese.
In particolare, esso ha:
− eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione parziale dei diritti vantati dalla ricorrente con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso (08.07.2025);
− rappresentato che, prima degli arresti più recenti della giurisprudenza della
Suprema Corte, il personale docente veniva pacificamente considerato collocato in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire
pagina 3 di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno in conformità alla normativa citata, la quale prevede una predeterminazione ex lege del periodo di godimento delle ferie dei docenti, coincidente con la sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico regionale.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è CP_1
infondata e deve essere disattesa.
Non vi sono dubbi che il termine di prescrizione applicabile sia quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “L'indennità sostitutiva delle ferie
non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si
deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al
riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario
decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa
resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume
rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine
rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a
contribuzione” (Cass. civ., Sez. I, 10.02.2020, n. 3021; da ultimo, Cass. civ., Sez.
L, 04.04.2024, ord. n. 9009).
L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta, per quanto di ragione.
In ordine al mancato godimento di ferie e all'erronea interpretazione della normativa in materia da parte del convenuto, deve trovare CP_1
pagina 4 applicazione il principio affermato da ormai stabile giurisprudenza di legittimità
in forza del quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Cass. civ., Sez. L., 05.05.2022, n. 14268).
La normativa relativa e, nello specifico, l'art. 5, comma 8°, d.l. 06.07.2012 n. 95,
convertito in l. 07.08.2012, n. 135 e integrato dall'art. 1, comma 55°, l. n.
24.12.2012, n. 228, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 06.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Giova, in particolare, richiamare specificamente l'art. 5, comma 8°, d.l. n.
95/2012 cit., che ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […]
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
pagina 5 del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La disposizione citata è stata oggetto di una pronuncia da parte della Corte
Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1°, Cost. (in relazione all'art. 7, Direttiva 04.11.2003, n. 2003/88/CE),
aveva rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il Giudice
remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile, mettendo in luce l'aspetto per cui il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (Corte Cost., 06.05.2016, n. 95).
Sulla questione dibattuta, il Legislatore nazionale è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi dal 54° al 56°, della l. n. 228/2012 ponendo una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Nello specifico, il comma 54° cit. ha stabilito che il personale docente, senza operare alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato,
deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
ovvero alle attività valutative, con la conseguenza che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che
pagina 6 se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora, il successivo comma 55° ha precisato ulteriormente che la citata disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle
lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle
ferie”.
Da ultimo, il comma 56° ha disposto che la disciplina dei commi 54° e 55° non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti erano disapplicate dal 01.09.2013.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54°, l. n. 228/2012, tuttavia, per i docenti è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9°, C.C.N.L. Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine e, in particolare, il comma 55° aveva consentito a tutto il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Tutto quanto sopra premesso, la vicenda scrutinata deve essere risolta tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea.
Soccorre sulla tematica affrontata la CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del
06.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), che nell'interpretare l'art. 7, Direttiva 2003/88/CE, in combinato disposto con l'art. 31, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
pagina 7 europea, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che il lavoratore stesso fosse stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Ha, inoltre, sostenuto la Corte che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, concretamente e in piena trasparenza, invitandolo, anche formalmente, a farlo, e, nel contempo,
informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato lo scopo a cui esse sono preposte,
del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
In punto di onere della prova, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
ha chiarito che questo incombe al datore di lavoro, evidenziando come “le
condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al
lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già
ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può
pagina 8 perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere
chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva” (in motivazione, Cass. civ. Sez. L., 17.06.2024, n. 16715).
Pertanto, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del Dirigente Scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54°, dell'art. 1, l. n.
228/2012 cit.
Nella vicenda esaminata, il convenuto non ha provato di avere CP_1
inutilmente invitato a godere delle ferie, con espresso avviso Parte_1
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, con la conseguenza che deve affermarsi il diritto della ricorrente alla monetizzazione dei citati benefici non goduti.
Per tutte le suesposte ragioni, il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a a titolo di
[...] Parte_1
indennità per ferie non godute, la somma di euro 3.179,14, ben potendosi utilizzare, ai fini della quantificazione dei diritti, i conteggi prodotti col ricorso,
poiché sufficientemente precisi con riferimento alle basi di calcolo utilizzate e non specificamente contestati dal resistente. CP_1
Neppure il ha contestato l'importo lordo riportato in ricorso a titolo CP_1
di retribuzione giornaliera, al fine del calcolo dell'indennità spettante alla ricorrente.
Le predette somme, dovute a titolo di indennità per ferie non godute devono essere considerate quale crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c. ed è
pagina 9 dovuto, dunque, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
6. La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva corrispondente alle nove giornate di festività soppresse previste dall'art. 1, comma 1°, lett. b, l.
23.12.1977, n. 937, è invece infondata.
L'art. 1 della legge 937/1977 stabilisce:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali,
anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei
servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del
congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno
solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei
servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere
lorde”; l'art. 2 dispone che “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono
attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile
dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze
strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo
continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia
potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del
pagina 10 primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente
ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere
effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta
responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella l. 937/1977 cit. prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1°, lett.
b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Infatti, l'art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola
per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due
giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n.
937” (comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di
servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2” (comma 3°); inoltre, l'art. 14 ha previsto che
“
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si
riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie Controparte_1
- i riposi in questione sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo
pagina 11 di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione,
dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato, né provato di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità e ad argomentare, in diritto, che il medesimo ragionamento sviluppato in merito alle ferie maturate e non fruite sarebbe applicabile anche alle festività soppresse.
Tale ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in quanto vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
E, invero, nell'ambito del diritto eurounitario, la direttiva n. 2003/88/CE dispone,
all'art. 1, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2°, che “La
presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo
settimanale e ferie annuali” e, all'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, che “
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da
un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Detta disciplina, anche per come interpretata dalla C.G.U.E., riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
pagina 12 Tale delimitazione di applicabilità è esplicitata anche dalla stessa C.G.U.E.,
laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle
ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e
C570/16).
Il C.C.N.L. comparto scuola, poi, attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7
della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
Per tutto quanto esposto e segnatamente per la mancanza, nel ricorso introduttivo,
della allegazione in concreto di un inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e dimostrare di aver invitato la parte CP_1
ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la relativa domanda deve essere dunque respinta.
7. Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate nella misura di 1/3 e il convenuto deve essere CP_1
pagina 13 condannato a rifondere la ricorrente dei restanti 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della indubbia serialità
delle questioni trattate possono essere fissate ai minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria, sulla base della attività difensiva effettivamente espletata.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità dell'atto predisposto e dello scarso numero di produzioni e, quindi, della ridotta agevolazione del Giudice nella consultazione delle stesse.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Pt_1
e, per l'effetto,
[...]
2. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a pagare, a per il titolo Parte_1
dedotto, la somma di euro 3.179,14, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l.
23.12.1994, n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo;
3. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a rifondere dei restanti Parte_1
due terzi delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 753,66,
di cui euro 32,66 per spese ed euro 721,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore
pagina 14 dell'Avv. Walter MICELI, dell'Avv. Fabio GANCI, dell'Avv. Nicola AM
e dell'Avv. Giovanni RINALDI, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 28.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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