Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera n. -OMISSIS- adottata nei confronti di -OMISSIS-. dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data -OMISSIS-,
- della delibera n. -OMISSIS- emessa dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data -OMISSIS- (e notificata in pari data),
o in subordine per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.500,00, irrogata alla -OMISSIS-con la delibera n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. ART n. 1-OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, nonché dell’articolo 4 del Regolamento sanzionatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ART”), sono state richieste a -OMISSIS-. informazioni e documentazione, allo scopo di effettuare la vigilanza in ordine all’ottemperanza da parte di tale società delle “ Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami ”, approvate con la delibera n. 28/2021, con l’avviso che in caso di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fornite oltre il termine stabilito, l’Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente.
In particolare, con la suddetta nota si chiedeva alla società: i) di indicare l’indirizzo della sezione del sito web della società contenente le informazioni di cui alla misura 3.3 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021; ii) di indicare la precisa collocazione, sulla home page del menzionato sito, dell’apposito link denominato “ Reclami ”, da cui sia possibile accedere alla sezione di cui al precedente punto; iii) di trasmettere una copia aggiornata delle condizioni generali di trasporto.
La società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine ivi indicato.
Con nota prot. ART n. -OMISSIS- -OMISSIS-. è stata sollecitata a riscontrare la predetta richiesta di informazioni, rinnovando l’avviso che, in caso di perdurare della condotta omissiva, l’Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, “ in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato ”.
La società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito, entro il termine ivi indicato.
Con la delibera n. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, notificata in pari data, l’Autorità ha contestato a -OMISSIS-. la mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni di cui alle note prot. ART n. 1-OMISSIS- e n. -OMISSIS-, e ha, conseguentemente, avviato, sulla base della procedura semplificata, un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La società non si è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento mediante il pagamento in misura ridotta e, conseguentemente, il procedimento è proseguito nelle sue forme ordinarie.
Con nota acquisita agli atti con prot. ART n. -OMISSIS- del -OMISSIS- successivamente all’avvio del procedimento, -OMISSIS-ha trasmesso parte della documentazione richiesta con le richiamate note prott. ART nn. 17880/2022 e 19330/2022 e, segnatamente, le condizioni generali di trasporto e il modulo di reclamo.
Con memoria difensiva, acquisita agli atti con prot. ART n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la società ha presentato istanza di audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni e si è difesa nel merito, affermando di aver regolarmente inviato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti la documentazione richiesta e concludendo con la richiesta di archiviazione del procedimento o, in subordine, di rideterminazione della sanzione.
Con nota prot. ART n.-OMISSIS- l’Autorità ha chiesto a -OMISSIS-. di trasmettere la ricevuta di avvenuta consegna della nota PEC, menzionata nella memoria difensiva, e con cui sarebbe stata asseritamente trasmessa la documentazione originariamente richiesta, inoltrando nuovamente tale comunicazione, al fine di effettuare i necessari controlli.
Con nota di riscontro, acquisita agli atti con prot. ART n. -OMISSIS- -OMISSIS-. ha rinnovato la richiesta di audizione e ha ribadito che “ la documentazione è stata inoltrata correttamente ”, rappresentando che “ a causa di un guasto tecnico non è possibile per la scrivente società inoltrare all’Organo in indirizzo la documentazione richiesta ”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 14 febbraio 2023, il cui verbale è stato acquisito agli atti con prot. ART n. -OMISSIS-, -OMISSIS-. ha dichiarato che la ricevuta di avvenuta consegna, già trasmessa all’Autorità per le vie brevi e allegata al verbale, “ non è quella relativa al riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità ”, riservandosi di produrre all’Autorità prova che le informazioni richieste sono state trasmesse entro il termine originariamente assegnato.
Con nota acquisita agli atti con prot. ART n. -OMISSIS-, -OMISSIS-. ha quindi affermato di aver inoltrato “ copia della mail inoltrata dalla scrivente società in data 15.09.2022 quale riscontro relativo alla richiesta informazioni del 13.09.2022 ”.
Le risultanze istruttorie relative al presente procedimento sono state comunicate alla società, con nota prot. ART n. 13396/2023 del 4 maggio 2023, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, e inoltrate al difensore della stessa con nota prot. ART n. 14111/2023 del 9 maggio 2023.
A seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, la società non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie di replica, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio.
A conclusione del procedimento illustrato, l’Autorità, con delibera n. -OMISSIS- del 27 luglio 2023, ha accertato la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità di cui alle note prot. ART n. 1-OMISSIS- e n. -OMISSIS- ed ha irrogato, nei confronti di -OMISSIS-., la sanzione pecuniaria di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
La società ricorrente ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- e la delibera n. -OMISSIS-, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 37, comma 3, lett. l), n. 1) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e disparità di trattamento;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione irrogata. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 37, comma 3, lett. l), n. 1) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo tra l’altro l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è diretto avverso la delibera n. -OMISSIS- di avvio del procedimento sanzionatorio, attesa la sua natura di atto di per sé privo di efficacia lesiva nei confronti della società ricorrente.
Le parti ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente il ricorso, nella parte in cui è diretto avverso la delibera n. -OMISSIS-, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’avvio del procedimento costituisce un atto endoprocedimentale nell’ambito del procedimento sanzionatorio, privo di concreta attitudine lesiva nei confronti di -OMISSIS-.
Tanto premesso in rito, per il resto il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che “ … la -OMISSIS-aveva inviato, nei termini assegnati, una email in data 15 settembre 2022 contenente le informazioni e la documentazione richieste. Illegittimamente l’ART non ne teneva conto, asserendo del tutto genericamente, nella delibera impugnata, che non risultasse traccia “né al protocollo dell’Autorità né presso l’archivio di sicurezza del gestore del sistema di posta elettronica certificata dei riscontri asseritamente inviati”, senza, tuttavia, fornire alcuna prova di quanto affermato … ”. Sotto altro profilo -OMISSIS-. afferma che “ … l’Autorità, nell’assumere il provvedimento impugnato, ha dato rilievo al profilo della sola ritenuta violazione formale, il quale non può essere ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la sanzione irrogata, atteso che nulla viene ex adverso riferito riguardo ad una effettiva violazione, nel merito, della normativa concernente i diritti degli utenti delle aziende che operano nel settore del trasporto con autobus, nello specifico, in relazione al trattamento dei reclami ”. Quindi, la ricorrente lamenta l’asserita “ … disparità di trattamento nei confronti dell’odierna ricorrente riguardo al contegno assunto dall’ART verso altre aziende con la stessa -OMISSIS-concorrenti nel settore del trasporto con autobus, nei cui siti web non risultano (al pari di quanto era stato contestato alla -OMISSIS-Linee srl) le informazioni la cui assenza è stata contestata nella specie a -OMISSIS-e che ha condotto al procedimento sanzionatorio di cui è causa, che tuttavia non risulta parimenti posto in essere avverso le suddette altre società ”, sicché l’Autorità avrebbe violato “ … i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, in particolare riguardo ai criteri di ragionevolezza ed adeguatezza, che convergono in quello della proporzionalità, il quale implica, a sua volta, la flessibilità dell’agire dell’amministrazione ”.
Le censure articolate con il primo motivo di ricorso sono prive di pregio.
Innanzitutto, quanto alla prova di aver fornito i dati e i documenti richiesti nei termini previsti dalle note inviate dall’ART, la ricorrente inverte illegittimamente l’onere della prova regolato dall’art. 2697 c.c., laddove richiede che sia l’Autorità a dimostrare il fatto negativo di non aver ricevuto la PEC recante i documenti richiesti.
L’onere della prova invece grava sulla società ricorrente che agevolmente (in base al principio di vicinanza della prova) avrebbe potuto dimostrare di aver inviato la documentazione richiesta, producendo le ricevute di accettazione e consegna.
Tuttavia la società non ha fornito alcuna prova al riguardo: durante l’istruttoria non ha prodotto alcuna evidenza atta a dimostrare l’effettivo invio della documentazione richiesta nei termini. Infatti, la società ha cercato ex post di fornire prova delle proprie affermazioni, producendo varia documentazione, in parte inidonea, come l’ email ordinaria del 15.09.2022 inviata all’indirizzo PEC dell’Autorità, e in parte inconferente, come il documento disconosciuto dalla stessa ricorrente durante l’audizione del 14 febbraio 2023; solo in seguito all’avvio del procedimento sanzionatorio, la ricorrente ha provveduto ad inviare parte dei documenti originariamente richiesti dall’ART (segnatamente le condizioni generali di trasporto e il modulo di reclamo, con esclusione dell’indicazione della sezione del sito web della società contenente le informazioni di cui alla misura 3.3 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021).
Quanto alla pretesa insufficienza della sola ritenuta violazione formale, in assenza di violazioni sostanziali, a giustificare l’irrogazione della sanzione pecuniaria, giova evidenziare che il procedimento avviato dall’ART nei confronti di -OMISSIS-. con la delibera n. -OMISSIS- riguarda soltanto la possibilità per l’Autorità di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’uno per cento del fatturato dell’impresa interessata, qualora i destinatari di una richiesta inoltrata dall’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito. Invero, la società ricorrente sembra sovrapporre il piano della violazione dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e il piano della violazione delle misure approvate con la delibera n. 28/2021: i due piani restano ben distinti e non sovrapponibili, come diversi e non sovrapponibili sono gli interessi giuridici sottesi rispettivamente alle citate discipline.
Occorre precisare che la ratio della disposizione qui in contestazione ( id est , art. 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) attiene all’attività di vigilanza e monitoraggio che l’Autorità svolge nei confronti degli operatori dei settori regolati, ne tutela il buon andamento, la speditezza, l’efficienza nonché l’effettività, tanto più se si considera la rilevante asimmetria informativa che caratterizza i rapporti tra operatori del settore e Autorità, asimmetria che necessita della leale collaborazione da parte degli operatori per essere colmata, sì da consentire all’ART di espletare le proprie funzioni di controllo.
Risulta evidente come tale attività si delinei come propedeutica e strumentale rispetto all’eventuale esercizio della potestà sanzionatoria in capo all’Autorità, allorquando questa si avveda, in seguito alle richieste di informazioni, indagini e ispezioni, della commissione di una violazione della disciplina sostanziale posta a presidio degli utenti dei servizi di trasporto.
Nel caso di specie, peraltro, tale potestà sanzionatoria è stata esercitata dall’Autorità che, con delibera n. -OMISSIS-, ha avviato un procedimento nei confronti di -OMISSIS-., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’inottemperanza alle misure 3.1, lettera b.2), 3.3, 3.4, lettere a) e b), e 8.1 dell’Allegato A alla delibera 28/2021; procedimento conclusosi con la delibera n. -OMISSIS- di approvazione degli impegni proposti dall’odierna ricorrente.
Altrettanto prive di pregio risultano le doglianze relative a un’asserita disparità di trattamento rispetto ad altre aziende concorrenti nel settore del trasporto con autobus, nei cui siti web non sarebbero presenti le informazioni la cui assenza è stata contestata nella specie a -OMISSIS-.
In disparte l’equivoco in cui incorre nuovamente l’odierna ricorrente – che pare sovrapporre l’oggetto del procedimento qui in esame, ovvero il corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, con il rispetto delle misure approvate con la delibera n. 28/2021 –, in ogni caso non si comprende la ragione per cui l’eventuale violazione della disciplina posta a presidio dei passeggeri di cui alla delibera n. 28/2021, commessa da altre imprese del settore, possa valere ad esimere la ricorrente dal rispetto della prescrizione dettata dall’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in tema di adempimenti informativi esatti, completi e tempestivi.
Né si può ritenere che i soggetti interlocutori dell’Autorità, in nome della “ flessibilità dell’agire ” amministrativo, possano disporre dei termini procedimentali a loro discrezione, poiché ciò condurrebbe l’Amministrazione a rimanere esposta sine die alle scelte dei privati, di tal che risulterebbero vanificati le esigenze di certezza del diritto e, naturalmente, i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Tanto precisato, le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese.
Con il secondo motivo di doglianza, la società ricorrente lamenta un’erronea quantificazione della sanzione irrogata, poiché il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per l’esercizio 2021 ammonterebbe ad euro 5.428.112,02 al netto dei contributi per il Covid 19 e dei rimborsi fiscali, anziché ad euro 5.936.429. La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del canone della proporzionalità nell’irrogazione della sanzione pecuniaria.
La prima censura non coglie nel segno, in quanto riposa su un presupposto fallace.
Quanto al procedimento di calcolo della sanzione, occorre chiarire che, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva, l’importo della sanzione deve essere commisurato fino all’1% del fatturato dell’impresa interessata nell’anno di riferimento; pertanto, l’1% di tale valore funge da limite massimo edittale invalicabile.
Venendo al caso di specie, l’ART ha assunto quale fatturato il valore corrispondente al totale della produzione (voci di bilancio A1 e A5 del conto economico) senza operare differenziazioni tra le voci di provenienza. Dal bilancio è quindi emerso che -OMISSIS-. avesse esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l’esercizio 2021, pari ad euro 5.936.429.
Anche ammettendo, in tesi, che il fatturato rilevante di -OMISSIS-. debba essere correttamente quantificato nella minor misura di euro 5.428.112,02, l’1% di tale somma corrisponderebbe a euro 54.281,12.
Peraltro, nella delibera n. -OMISSIS- l’Autorità ha ritenuto congruo determinare l’importo base della sanzione, sul quale poi operare le opportune riduzioni, nella misura di euro 22.000,00, vale a dire meno della metà del limite massimo edittale (questo sì parametrato al fatturato).
Pertanto, l’Autorità non ha quantificato la sanzione calcolandola sulla base dell’1% del fatturato.
Risulta quindi evidente che, rappresentando l’1% del fatturato solo un valore indicativo quale soglia massima e non una base di calcolo (peraltro pari a oltre il doppio della base effettivamente considerata dall’Autorità), anche a voler considerare come fatturato la somma di euro 5.428.112,02, tale dato non potrebbe incidere sull’entità della sanzione concretamente irrogata alla ricorrente.
Quanto al profilo relativo alla proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata, la società ricorrente ritiene che “ la motivazione addotta dall’Autorità dei Trasporti non può ritenersi adeguata e congrua, rilevandosi anzi manifestamente illogica e sproporzionata nella sua determinazione non soltanto poiché l’ART ha omesso di verificare l’effettiva consistenza del fatturato su cui calcolare la sanzione, ma anche in considerazione del contegno collaborativo dimostrato dall’azienda ricorrente, per il quale si ritiene insufficiente la riduzione di € 5.500,00, atteso il rilevante ammontare della somma richiesta ” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Giova sul punto evidenziare che, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all’interno dei limiti edittali individuati dal legislatore, “ alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ”.
Nel caso di specie, sotto il profilo della gravità della violazione, rileva, quanto alla consistenza degli effetti pregiudizievoli sull’azione amministrativa dell’Autorità, la circostanza che l’inadempimento nei termini assegnati dell’obbligo di fornire le informazioni richieste, ha determinato un pregiudizio al buon andamento dell’attività degli Uffici e conseguentemente all’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle misure di regolazione dettate dall’Autorità a tutela dei passeggeri nel trasporto via autobus, poiché l’Autorità è stata in grado di portare a termine la sua attività, come sopra accennato, con separato procedimento sanzionatorio – avviato con la delibera n. -OMISSIS- –, solo a seguito della trasmissione della documentazione originariamente richiesta e dello svolgimento di ulteriori rilievi, in evidente contrasto, peraltro, con il principio di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione.
Parimenti, quanto al grado di colpevolezza dell’agente, rileva l’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie, come si evince dalle affermazioni del legale rappresentante di -OMISSIS-., il quale nel corso dell’audizione ha riferito che “ con riferimento alle richieste di informazioni dell’Autorità, non ha potuto dare il riscontro immediato, in quanto affetto da importanti problemi di salute, che hanno gravato anche sulla stessa gestione della Società, in quanto composta da 80 lavoratori, la cui conduzione grava interamente sullo stesso ” (cfr. prot. ART n. -OMISSIS-).
Riguardo al grado di colpevolezza dell’agente, rileva, altresì, il tentativo di occultare la violazione, concretizzatosi nella reiterata allegazione di avere tempestivamente riscontrato la richiesta di informazioni, senza che risulti traccia né al protocollo dell’Autorità né presso l’archivio di sicurezza del gestore del sistema di posta elettronica certificata dei riscontri asseritamente inviati.
Con riferimento alle azioni volte all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione, l’Autorità ha tenuto in considerazione che, successivamente all’avvio del procedimento, con nota acquisita agli atti con prot. ART n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, -OMISSIS-. ha trasmesso parte della documentazione richiesta con le richiamate note prott. ART nn. 17880/2022 e 19330/2022 e, segnatamente, le condizioni generali di trasporto e il modulo di reclamo.
Pertanto, sulla base delle cennate considerazioni e delle linee guida, l’Autorità ha ritenuto congruo: i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 22.000,00; ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 5.500,00, in considerazione delle azioni poste in essere successivamente alla violazione; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 16.500,00.
Per quanto precede, le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese.
In conclusione, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e in parte deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.