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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/08/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1341 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione in data 16.06.2025, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Cristina Taurasi che la Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti Antonio Cimmino e CP_1
Valentina Picascia che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 24.10.2024.
Con citazione in opposizione a precetto dell'importo di € 50.482,97, l'opponente lamentava che le somme ingiunte fossero a titolo di mantenimento dei figli e ma che Per_1 Per_2 egli aveva versato tutti gli importi in contanti, ad eccezione di € 6.800,00 che erano stati versati a mezzo bonifico nel corso degli anni sia in favore dell'opposta che dei figli direttamente;
eccepiva la necessità di formazione di nuovo titolo esecutivo per spese straordinarie imprevedibili;
chiedeva la compensazione con le somme versate nel corso degli anni, inclusi oneri accessori di notevole entità; deduceva la mancata dimostrazione delle somme richieste e la loro non imponibilità a carico dell'opponente; asseriva che, in altro giudizio, l'opposta avesse dichiarato che l'opponente aveva versato gli oneri di mantenimento;
in comparsa conclusionale segnalava la nuova notificazione dell'identico precetto, che avrebbe costituito un'implicita rinunzia al precetto opposto con conseguente cessazione della materia del contendere;
chiedeva dunque accogliersi l'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione, formulando istanza per la sospensione dell'esecuzione. Costituendosi l'opposta eccepiva l'assoluta inidoneità dello strumento dell'opposizione per modificare il diritto al mantenimento, la correttezza della somma ingiunta, la natura corretta delle spese straordinarie, la mancata prova del pagamento e l'impossibilità di compensazione;
insisteva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Iscritta la causa sul ruolo generale al n. 1341/24, dopo la costituzione dell'opposta, non veniva concessa la sospensione dell'esecuzione e la causa veniva immediatamente rinviata all'udienza del 16.06.2025, nella quale veniva riservata in decisione essendo già stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., senza istruttoria alcuna non ritenendosi la stessa necessaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'esecuzione è uno strumento che involge la natura stessa della pretesa creditoria. Infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al
"petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il
"quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.”
(Cass. 13381-17) Naturalmente, tale indagine è tanto più estesa quando il titolo alla base dell'azione non è di formazione giudiziale, mentre si risolve in una mera verifica della regolarità del precetto e della validità del titolo nel caso di azione originata da atti giudiziali.
Invero, in materia, è pressoché pacifico che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del
2 divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. 17689-19). Tale orientamento è decisivo per l'esito del contendere.
L'opposta, in primo luogo, ha eccepito l'esigenza della formazione di un nuovo titolo esecutivo a causa della natura imponderabile ed imprevedibile delle spese straordinarie: tale petitum è del tutto incompatibile con il rito scelto.
In effetti, in tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito nel corso del tempo il seguente principio, conforme al precedente già esaminato: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente 'imitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (Cass.
10788-18 e Cass. 25636-21). Tale domanda è, dunque, del tutto da rigettare.
Volendo comunque scendere nel merito del giudizio, peraltro, le dichiarazioni dell'opposta in altro giudizio non avrebbero efficacia abdicativa nel presente in quanto, per giurisprudenza granitica, “nè il genitore convivente con il figlio né il figlio maggiorenne che ha diritto al mantenimento possono rinunciare all'assegno perché si tratta di un diritto indisponibile” (Cass. 32519-18). In effetti, neppure le dedotte dichiarazioni risultano sufficienti a garantire il pagamento di tutto quanto era dovuto, a prescindere dal fatto che esse costituiscono un mero incidenter tantum nell'altro giudizio, valendo il seguente principio: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.”
3 (Cass. 2947-23) Di conseguenza, questo Giudicante non ritiene rilevante tale prova ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. anche perché, in primo luogo, tali dichiarazioni non sono inserite all'interno di una cornice probatoria definita, come un interrogatorio formale, e poi in quanto l'eccezione di pagamento, nel nostro ordinamento, deve essere provata per iscritto ad eccezione dei casi previsti dall'art. 2724 c.c. Sul punto, parte opponente nulla ha dedotto, limitandosi a dire che i pagamenti avvenivano in contanti;
avendo scelto volontariamente tale metodo di pagamento affidandosi all'altra parte e la lesione del suo affidamento non ha rilievo sul fine processuale, dal momento che il nostro ordinamento non consente prova difforme. Allo stesso modo, non è possibile considerare la compensazione dei crediti in quanto non è stata fornita prova delle ulteriori spese affrontate dall'opponente, mentre i crediti versati per mezzi tracciati possono costituire il pagamento dei presunti viaggi dei figli in Andalusia e Grecia, spese mediche e di autovettura del figlio
; non solo, ma non essendo stata negata la natura di studente fuori sede dei due Per_1 figli, circostanza che neppure è stata sollevata nelle opportune sedi, sicuramente tali somme potevano essere state pagate in adempimento delle spese precedenti sostenute dall'opposta.
In ogni caso, secondo il principio stabilito dall'art. 1193 c.c., l'imputazione dei crediti viene fatta dal debitore ma, da quanto si desume dagli atti, nessuna delle somme bonificate va a coprire in tutto od in parte le somme richieste a mezzo precetto;
le descrizioni dei bonifici risultano esemplificative. Peraltro, per il principio di vicinanza della prova, l'opponente avrebbe potuto dimostrare gli esborsi fatti anche attraverso propri rendiconti fiscali, estratti conto o dichiarazioni fiscali, consentendo a questo Giudicante di validare indirettamente i propri assunti;
non avendoli prodotti, è venuto meno alla prova ex art. 2697 c.c. Ad abundatiam si ricordi che non solo la scelta dell'Università fuori sede non è contestabile dai genitori e che rientra nelle spese straordinarie, ma addirittura neppure l'alloggio è una spese denegabile per giurisprudenza consolidata: “le spese per l'università lontano dal luogo di residenza e per l'alloggio, in particolare, rientrano tra le spese straordinarie, non comprese nell'assegno, non essendo prevedibili al momento della statuizione dell'assegno quando il figlio era minore e la prospettazione di tali costi non era fattibile.” (Cass. 7169-24); alla stessa stregua: “la Suprema Corte ricorda che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro
4 ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie).” (Cass.
33939-23)
Circa la genericità del precetto, esso non è causa di nullità dello stesso sin quando è chiaro il titolo esecutivo da cui trae origine e la somma precettata;
per il resto, in caso di somme in eccesso richieste, vale il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità
o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che
è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. 27032-14) E' pur vero che, se parte opposta non ha provato gli esborsi sostenuti, parte opponente non ha provato in alcun modo tale eccessività, pur avendo sostenuto di pagare notevoli somme accessorie e di trovarsi in una situazione familiare nella quale i due figli necessitano di notevoli spese straordinarie ulteriori a quelle ordinariamente sostenute: a fronte di un mantenimento mensile di “soli” 1.000,00 euro complessivi, le spese straordinarie non pagate sono di circa € 7.000,00, che sono ampiamente comprensibili alla luce delle dinamiche familiari dedotte. Si ribadisce, essendo egli l'opponente quale attore in sede di opposizione, doveva essere quest'ultimo a dimostrare l'invalidità degli assunti della controparte, piuttosto che l'opposta ad attestare le ragioni del proprio credito;
non avendo in alcun modo l'opponente scardinato i presupposti alla base della richiesta del precetto, non è indispensabile che l'opposta abbia depositato documentazione a sostegno.
Infine, avendo riguardo alla richiesta cessazione della materia del contendere per notificazione del nuovo precetto identico all'ultimo, si deve segnalare che la giurisprudenza, quella generale ed anche quella riportata negli atti di parte opponente, segnala tale fattispecie in caso di contestuale rinunzia al precetto;
peraltro, tale fattispecie è applicabile in caso di eccezione circa i vizi formali del precetto, non sulla pretesa sostanziale che andrebbe contro il principio di economia processuale. Ed, infatti, la Cassazione ha stabilito che: “la rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.” (Cass.
11266-93) Di conseguenza, anche tale eccezione deve essere radicalmente rigettata.
Lo stesso opponente ha dimostrato, al contrario, la buona volontà dei figli nel cercare una posizione lavorativa che, allo stato, non è risultata né sufficiente né adatta a garantire l'autosufficienza economica né una stabilità effettiva, altro criterio stabilito dagli Ermellini:
l'indipendenza economica è “un fatto complesso che non può essere risolto con criteri rigidi
5 e predeterminati” (Cass. 17183/2020) e non è compatibile con lavori precari o che non garantiscano uno stile di vita adeguato (Cass. 24391-24). L'infondatezza dell'opposizione si estende al merito, per quanto detto, almeno per le asseverazioni fornite a questo Giudicante.
È di tutta evidenza, dunque, il rigetto dell'opposizione con piena conferma del precetto formulato in toto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione ed ogni domanda in essa formulata, confermando il precetto oggetto di opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 per l'importo di € 5.810,00 per onorari, di cui € 1.701,00 per la CP_1 fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in solido agli
Avv.ti Antonio Cimmino e Valentina Picascia.
Così deciso in Montesarchio, il 27 agosto 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Rosario Molino
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